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Ticino Tribunale penale cantonale 05.10.2005 72.2005.106

5 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·6,730 parole·~34 min·1

Riassunto

SPACCIO DI COCAINA, ANCHE COME COMPLICE PER AVERNE TESTATO LA PUREZZA, E CONSUMO DI COCAINA

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.106

Lugano, 5 ottobre 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Claudio Zali (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 1 AS 2 AS 3 AS 5 AS 7  

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 3 marzo 2005;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale di mettere in pericolo la salute di parecchie persone

                                         e meglio per avere,

                                         nel periodo agosto 2003 / 3 marzo 2005,

                                         a Lugano ed altre imprecisate località,

                               1.1.   venduto,

                                         sia da solo che parzialmente in correità con la moglie __________, a diversi consumatori e spacciatori locali tra cui __________, __________, __________ e terzi non meglio identificati anche presso le discoteche __________, __________ e __________, un quantitativo complessivo minimo di 1832 e massimo di 1972 grammi di cocaina, parzialmente tagliata, al prezzo variante da fr. 90.-- a fr. 120.-- al grammo,

                                         sostanza acquistata nella misura di 300 grammi da un non meglio identificato cittadino serbo __________ e nella misura di 1'400 grammi dallo zio __________ al prezzo di fr. 60.-- / 70-- al grammo,

                                         conseguendo un illecito profitto, calcolando un guadagno medio di fr. 20.-- al grammo, pari a fr. 36'640.--;

                               1.2.   detenuto

                                         presso il proprio domicilio,

                                         in correità con la moglie __________ un quantitativo complessivo di 21,37 grammi di cocaina, con un grado di purezza media di 39,8%, sostanza destinata alla vendita a terzi;

                               1.3.   complicità in infrazione alla LF sugli Stupefacenti, aggravata, tentata

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         e meglio per avere,

                                         a Lugano,

                                         nel corso del mese di ottobre 2004,

                                         intenzionalmente aiutato __________,

                                         nell’acquisto poi non realizzatosi di un chilo di cocaina in particolare procedendo a testare presso il suo appartamento, la purezza della sostanza in vista dell’acquisto da parte dello zio, al quale sconsigliò l’acquisto non avendo la sostanza un grado di purezza a suo giudizio sufficiente;

                                   2.   complicità in infrazione alla LF sugli Stupefacenti, aggravata,

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         e meglio per avere,

                                         a Lugano, nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005,

                                         intenzionalmente aiutato __________,

                                         nell’acquisto di un imprecisato quantitativo di cocaina ma di almeno 6 chili, procedendo in tre distinte occasioni a testare la purezza della cocaina in vista dell’acquisto successivamente concluso dallo zio __________;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere,

                                         senza essere autorizzato,

                                         nel periodo luglio 2003/dicembre 2004,

                                         a Lugano ed altre località non meglio indicate,

                                         consumato un imprecisato quantitativo ma almeno 148 grammi di cocaina;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 19 cifra 2 LS; art. 19a LS

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 104/2005 dell'11 agosto 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 15.30.

Ai sensi dell’art. 250 CPP il presidente prospetta al riguardo del punto 2 dell’atto di accusa l’imputazione di complicità in infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti.

Sono ammesse le imputazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’atto di accusa. Con il consenso del PP il quantitativo imputato al punto 1.1 è rettificato in grammi 1800 di cocaina.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorre i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato e pone in evidenza la gravità dei reati imputatigli, l’accusato avendo peraltro agito in modo reiterato, rendendosi perfettamente conto dell’illiceità del suo comportamento e a mero scopo di lucro, salvo in una prima fase in cui lo spaccio di stupefacente gli serviva anche per assicurarsi il proprio consumo. In considerazione dei precedenti penali a carico dell’accusato, del fatto che in concreto, malgrado un certo consumo di cocaina, non sono comunque dati i presupposti della scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CP, il PP postula la conferma dell’atto di accusa e conclude chiedendo che l’accusato sia condannato alla pena di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nonché all’espulsione effettiva dalla Svizzera per un periodo di 10 (dieci) anni. Chiede inoltre la revoca della sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano e la confisca di tutto quanto in sequestro;

                                    §   Il Difensore, il quale premette che la richiesta di pena formulata dal PP è estremamente severa e pesante rispetto ai fatti dell’atto di accusa e ad altri casi analoghi, pur considerando che il suo assistito ha sbagliato in maniera oggettivamente grave visti gli ingenti quantitativi di cocaina ammessi. Pone quindi in evidenza gli elementi importanti che permettono una riduzione di pena, in particolare:

                                     -   il consumo di cocaina che, per lo meno in una prima fase dello spaccio, lascia spazio per il riconoscimento della scemata responsabilità ex art. 11 CP ancorché di grado lieve;

                                     -   la collaborazione prestata agli inquirenti, di importanza determinante, che ha peraltro contribuito ad accorciare i tempi dell’inchiesta;

                                     -   la confessione, segno di ravvedimento a valere anche come segno di riconoscimento per l’applicazione dell’attenuante specifica del sincero pentimento;

                                     -   il comportamento esemplare avuto durante il carcere preventivo, sofferto da oltre 7 mesi;

                                     -   il grado di purezza della cocaina venduta che porta a considerare in casu un quantitativo di 180 g di sostanza pura;

                                     -   l’utilizzo del provento dei traffici: per effettuare pagamenti correnti e saldare debiti pregressi;

                                     -   la situazione personale del suo assistito, marito e padre di un figlio piccolo che ha bisogno di lui.

                                         Considerando infine che i precedenti penali a carico del suo assistito non devono pesare eccessivamente sulla commisurazione della pena, conclude chiedendo una massiccia riduzione della pena opponendosi altresì, in via principale, all’espulsione effettiva dal territorio svizzero. In via subordinata chiede che l’espulsione sia posta al beneficio della sospensione condizionale, visto il radicamento del suo assistito, in Ticino dal 1991.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato,

                                         a Lugano ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2003/3 marzo 2005,

                            1.1.1.   venduto, parzialmente in correità con la moglie __________, a diversi consumatori e spacciatori locali un quantitativo complessivo di 1800 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   detenuto, in correità con la moglie __________, 21,37 grammi di cocaina (con un grado di purezza media di 39,8%);

                         1.1.1.1.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale di mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.2.   complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005, intenzionalmente aiutato lo zio __________ nell’acquisto o nei preparativi all’acquisto di almeno 7 chili di cocaina, procedendo in quattro distinte occasioni a testarne la purezza, ritenuto che in tre occasioni __________ ha acquistato complessivamente 6 kg di cocaina;

                            1.2.1.   trattasi di complicità in infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2003/dicembre 2004, a Lugano ed altre località, consumato almeno 148 grammi di cocaina;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   E’ egli recidivo?

                                   3.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   4.   Sussiste l’attenuante specifica del sincero pentimento?

                                   5.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               5.1.   privativa della libertà;

                               5.2.   d’espulsione?

                                   6.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano?

                                   7.   Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

Considerato,                  in fatto ed in diritto:

                                   1.   AC 1 è nato il __________ a __________, in Serbia-Montenegro. Il padre è emigrato in Svizzera già negli anni ’80, ed egli, con il fratello, lo ha raggiunto nel 1991. Giunto in Ticino, a Lugano, vi ha terminato le scuole medie ed in seguito ha svolto l’apprendistato di carrozziere (battilamiera) a Noranco, conseguendo il relativo diploma. Terminata la formazione è rimasto disoccupato per circa un anno, quindi ha tentato di avviare un’attività indipendente aprendo una carrozzeria a __________. Questa attività è cessata dopo solo circa 6 mesi per mancanza di lavoro, ma il prevenuto sostiene di non avere contratto debiti a seguito di questo insuccesso. Nel 2000 ha prestato lavoro temporaneo con la Job Contact, e dal 2001 ha lavorato in fabbrica, sino all’arresto, alla ____________________, attiva nella produzione di pompette e vaporizzatori per i flaconi di cosmetici, percependo un salario mensile lordo di fr. 3450.--. Il 31 dicembre 2001 l’accusato ha sposato __________, una giovane ragazza che aveva conosciuto durante le vacanze estive in patria. La moglie ha potuto raggiungere l’accusato solo nell’agosto del 2002, ed egli per quella data ha locato un appartamento in via __________, a __________, con una pigione di circa fr. 1'000.-- mensili, mentre che in precedenza egli viveva con i genitori. La moglie, di professione venditrice, non è riuscita a trovare lavoro in Ticino, e poco tempo dopo è rimasta incinta, dando alla luce il primogenito dell’accusato in data __________ 2003.

Interrogato sulla propria situazione economica, AC 1 ha affermato di non avere debiti, ma di avere faticato ad arrivare a fine mese con il proprio salario avendo moglie e un figlio a carico, mentre che in precedenza, quand’era solo e viveva con i suoi, non avrebbe avuto problemi di soldi. Dopo il suo arresto i problemi economici per la sua famiglia sono evidentemente aumentati. Moglie e figlio, nonostante l’aiuto dei genitori dell’accusato, vivono tuttora nel medesimo appartamento, ma sono ora a carico della pubblica assistenza.

                                   2.   L’accusato non è incensurato, risultando a suo carico tre precedenti penali.

Con decreto d’accusa del 27 settembre 1999 il Ministero Pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 200.-- per violazione di domicilio per essersi introdotto nottetempo, con alcuni amici, nel Centro sportivo __________ per fare il bagno in piscina.

Nuovo decreto d’accusa in data 8 novembre 1999 per i titoli di rissa, aggressione e danneggiamento, con condanna a 75 giorni di detenzione sospesi per 3 anni. In proposito l’accusato al dibattimento ha raccontato di avere partecipato, con altri, ad una sorta di spedizione punitiva nei confronti di un connazionale colpevole di avere fatto delle presunte avances ad una donna sposata, episodio che si colloca nel contesto del giro d’amicizie da bar, in uno dei numerosi esercizi pubblici di Lugano (ed adiacenze) frequentato quasi esclusivamente da cittadini dell’ex Iugoslavia.

Il terzo decreto d’accusa ha sanzionato il prevenuto con 15 giorni di detenzione da espiare (ed espiati) per ricettazione, commessa tra il 18 agosto 1999 e il 31 marzo 2000.

                                   3.   Secondo le sue affermazioni, il rapporto di AC 1 con la cocaina sarebbe iniziato nell’estate del 2003, in occasione di uscite serali con gli “amici” che gli avrebbero offerto l’opportunità di provare questa sostanza. Sulle prime -ha dichiarato l’accusato- la droga non gli avrebbe fatto alcun particolare effetto, per il che egli avrebbe persistito, conseguendo il risultato desiderato, tanto da diventare nel seguito acquirente di questa sostanza. Giova rimarcare sin d’ora la palese immaturità desumibile da siffatto comportamento: a quel momento, in effetti, AC 1 era da poco sposato, con moglie a carico ed in attesa del primo figlio, che sarebbe nato di lì a pochi mesi. Confrontato con difficoltà di bilancio, e consapevole delle future nuove spese, di tutto aveva bisogno l’accusato tranne che di darsi al costoso vizietto della cocaina. A dispetto di ciò, egli ha invece iniziato a consumare stupefacente con una certa regolarità, assumendo sino a 3 grammi per settimana, ergo almeno 12 grammi al mese, pari ad un costo (stimato per difetto) di almeno fr. 1'200.-- al mese, che l’accusato non possedeva. Va però detto che l’accusato, dopo questo picco iniziale, ha nel tempo saputo tenere sotto controllo il proprio consumo, che egli afferma essersi ridotto a circa 2 grammi settimanali a partire da gennaio e fino a luglio 2004, per poi ulteriormente scendere ad un solo grammo settimanale fra agosto e dicembre 2004, data in cui egli ha smesso di consumare cocaina, per il che l’esame tossicologico delle urine effettuato al momento dell’arresto ha dato esito negativo (AI 29, rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria, allegato 7).

In assenza della prova oggettiva fornita dall’analisi biologica, il consumo di cocaina da parte del prevenuto ha trovato riscontro nelle credibili affermazioni della moglie (verbale 8 marzo 2005, AI 29, allegato 8, pag. 1 e 2), che hanno confermato le parole del marito anche quo alle circostanze del consumo indotto dalla frequentazione di una certa cerchia di amici. E’ così stato fugato il possibile sospetto di consumi dichiarati al possibile fine strumentale di ridurre in misura corrispondente l’entità dell’attività di spaccio e/o di invocare circostanze di attenuazione della responsabilità conseguenti ai consumi.

Si ha pertanto, sulla scorta delle indicazioni dell’accusato, che i suoi consumi complessivi di cocaina nel periodo luglio 2003 – dicembre 2004, costituenti contravvenzione alla LFStup così come indicato al punto 4 AA, sono da determinare in circa 148 grammi (AI 12, verbale d’interrogatorio avanti al PP 21 marzo 2005, pag. 2).

                                   4.   A fronte di un’entrata mensile inferiore a fr. 3'500.-- per due persone, appare logico constatare che il predetto costo dei consumi iniziali dell’accusato poteva essere finanziato unicamente con il provento supplementare di un’attività di spaccio di cocaina (il che, come meglio si dirà più avanti, non equivale tuttavia a riconoscere l’esistenza di uno stato di scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CP).

Secondo le affermazioni dell’accusato, delle quali non vi è motivo di dubitare, egli nell’estate del 2003, durante un periodo di ferie a __________ (Serbia), avrebbe fatto la conoscenza di tale __________, residente a Zurigo e già attivo nel traffico di cocaina, per il che i due si sarebbero accordati nel senso che, una volta rientrati in Svizzera, __________ avrebbe iniziato a rifornire l’accusato di cocaina da rivendere, cosa che egli avrebbe fatto durante gli ultimi mesi del 2003. In 4 distinte occasioni, __________ sarebbe così venuto con il treno a Lugano per consegnare cocaina allo AC 1, fornendogli 50 grammi di cocaina le prime due volte, e 100 grammi le altre due volte (essendosi nel frattempo ampliato il giro di clienti), per un totale di 300 grammi di cocaina (AI 12, verbale citato, pag. 2 e 3).

L’accusato ha acquistato a fr. 60.--/70.-- il grammo, mentre che le vendite (e questo sia in questa prima fase, che in seguito) venivano fatte di sera, a sconosciuti, in vari locali notturni, oppure in favore di una ristretta cerchia di acquirenti fissi, come __________, __________ e __________, con un utile medio di circa fr. 20.-- per grammo venduto (AI 12, pag. 6).

                                   5.   Dopo l’ultima consegna di 100 grammi, AC 1 afferma di avere “perso il contatto con __________” (AI 12, pag. 3), ciò che al dibattimento ha spiegato nel senso di avere intuito che il __________, divenuto irreperibile, potesse essere stato arrestato.

La circostanza non è però stata motivo di riflessione per l’accusato, né ha costituito un serio ostacolo per la continuazione dei suoi traffici.

Egli ha infatti ben presto trovato un nuovo canale d’approvvigionamento addirittura all’interno della famiglia nella persona dello zio __________, che secondo l’accusato aveva iniziato a trafficare (ma ben più pesantemente, all’ingrosso) dopo avere visto che lo faceva il nipote (cioè il prevenuto), intuendo le prospettive di facile guadagno.

Quindi, nel gennaio 2004 AC 1 chiede allo zio di diventare il suo fornitore, ciò che egli accetta consegnandogli, a scadenze bimestrali, 7 partite da 200 grammi per un totale di circa 1400 grammi di cocaina (AI 12, pag. 3).

Detto stupefacente proveniva (evidentemente) dalle partite che il __________ acquistava, a chili, dai propri fornitori. Atteso che lo AC 1, come si dirà più avanti, era coinvolto in questi acquisti, egli era consapevole di acquistare sostanza ad elevato grado di purezza (esplicito: AI 12, pag. 3: “La cocaina che mi ha successivamente dato è sempre stata di ottima qualità.... era pura al 60/70%”), tanto da potere essere ulteriormente tagliata (quella trovata in suo possesso era, dopo il taglio, ancora pura circa al 40%; cfr. AI 29, allegati 16 e 17), cosa che egli faceva aggiungendo un 20-30% di bicarbonato. I 1400 grammi acquistati dallo zio sono così diventati, alla vendita, almeno 1680 grammi nell’ipotesi del taglio al 20%, oppure fino a 1820 grammi nell'ipotesi del taglio al 30% (AI 12, pag. 3).

L’ipotesi più favorevole all’accusato è quindi quella di 1680 grammi, ai quali vanno aggiunti i predetti 300 grammi acquistati in precedenza da __________, per un totale di 1980 grammi.

Deducendo da questo quantitativo i 148 grammi consumati personalmente dall’accusato, e i 21 grammi rinvenuti al suo domicilio (e comunque destinati alla vendita, visto che egli non consumava più da mesi), si ha che lo AC 1 ha venduto nel complesso, nelle predette modalità, almeno 1800 grammi di cocaina, come da lui ammesso al dibattimento (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2 in basso).

In queste vendite egli ha pure marginalmente coinvolto la giovane moglie (condannata da una Corte delle Assise Correzionali alla pena di 8 mesi di detenzione sospesi condizionalmente), che in sua assenza, in più occasioni, ha consegnato al principale cliente del marito, __________, un totale di circa 100 grammi di stupefacente.

Computando un utile medio di fr. 20.-- al grammo, il profitto complessivo teorico conseguito dall’accusato è di fr. 36'000.--, ma visto che il __________ ha accumulato nei suoi confronti un debito per forniture a credito di ben fr. 10'000.-- il guadagno effettivo per le vendite effettuate dovrebbe ammontare a circa fr. 25'000.-- (cfr. verbale dibattimentale, pag. 3).

Che siffatta fattispecie (vendita di 1800 grammi “lordi” di cocaina, detenzione a scopo di vendita di ulteriori 22 grammi) costituisca nel complesso, per il quantitativo trattato, infrazione aggravata alla LFStup secondo l’art. 19 cifra 2 di tale legge, è del tutto pacifico e non deve essere qui ulteriormente motivato.

                                   6.   L’accusato non si è limitato alla vendita a terzi di buona parte della cocaina da lui acquistata ma invece, come detto, ha assistito in più occasioni lo zio __________ negli ingenti acquisti che questi effettuava.

Il suo ruolo era in specie quello di effettuare un test su di un campione dello stupefacente di cui veniva proposto l’acquisto allo zio, così da determinarne il grado di purezza e da potere stabilire, a seconda del risultato, se si trattava di merce di cui era conveniente l’acquisto. L’accusato ha così descritto le modalità del test che eseguiva per conto dello zio (AI 12, pag. 5):

"  Per quel che concerne il sistema della verifica della purezza della cocaina, confermo che ero io stesso che controllavo la purezza con il sistema dell’ammoniaca. Mi spiego: si mette l’ammoniaca in un cucchiaio dove si aggiunge 1 gr. di cocaina. Si riscalda il cucchiaio sul fornello e si cuoce. Nel cucchiaio rimane il “pulito”, lo si pesa e da qui si capisce la percentuale di purezza. Se prima era un grammo e poi diventa 0,7 o 0,8, la purezza è del 70/80%”.

Il prevenuto aveva dapprima ammesso di avere prestato questo tipo di consulenza in favore dello zio in 3 occasioni (AI 19, verbale 26 aprile 2005 dell’accusato, pag. 2), ma a fronte delle contestazioni dell’inquirente (fondate sulle indicazioni fornite dal __________, secondo cui il nipote l’avrebbe aiutato 7 volte), egli ha in seguito rettificato la propria ammissione, riconoscendo di avere analizzato la sostanza da acquistare in un numero maggiore di occasioni (AI 42, verbale 2 agosto 2005, pag. 2):

"  Mio zio __________, quando me la faceva testare, non mi diceva dove o da chi l’aveva presa né se me la faceva testare in vista di decidere o meno l’acquisto o se l’aveva già acquistata. Mio zio portava la cocaina a casa mia e mi chiedeva se era o meno buona. Io facevo il test con il sistema dell’ammoniaca e dopo gli dicevo se era o meno buona dicendogli il grado di purezza.

Solo nel caso del chilo di cocaina del ragazzo (__________) che era salito su nel mio appartamento con lo zio, io sapevo che dovevo testare la cocaina perché mio zio doveva decidere se acquistarla o meno.

Sapevo poi che dovevo testarla in vista di un acquisto di due chili anche quando mio zio portò a casa il ½ chilo che puzzava di nafta che faceva parte della partita dei 2 chili.

Io gli sconsigliai l’acquisto ma dopo seppi che aveva acquistato ugualmente i 2 chili.

Quando mio zio mi ha fatto provare a ottobre 2004 e a gennaio 2005 la cocaina, mi disse, in entrambi i casi che doveva decidere se acquistare o meno la partita di 2 chili che gli avevano portato.

Io dopo aver testato la cocaina in queste 2 occasioni, gli dissi che era buona e che poteva comprarla. So che dopo mio zio ha acquistato la cocaina (2 chili a ottobre 2004 e 2 chili a gennaio 2005).”

                                   7.   Sulla base di queste affermazioni l’atto di accusa a questo proposito imputa al prevenuto unicamente i 4 episodi in cui AC 1 ha ammesso di essere stato consapevole dell’intento dello zio di effettuare un acquisto di cocaina.

Più precisamente, il punto 2 AA addebita al prevenuto complicità in tentata infrazione aggravata alla LFStup in relazione dell’episodio in cui è coinvolto __________, allorché l’acquisto di 1 kg non è stato poi effettuato da __________ a causa dell’asserita cattiva qualità dello stupefacente, mentre che il punto 3 AA gli addebita complicità in infrazione aggravata alla LFStup (consumata) al riguardo dei tre casi in cui dopo la consulenza dell’imputato il __________ ha acquistato (ogni volta) 2 kg di cocaina.

L’imputato, come si è visto, ammette pacificamente la propria partecipazione a questi acquisti dello zio, per il che i fatti di cui alle imputazioni in questione sono da ritenere accertati (cfr. anche il verbale dibattimentale, pag. 3).

Dal profilo giuridico, invece, la Corte ritiene che non vi sia motivo di distinguere, come fatto dal Procuratore Pubblico, tra complicità in infrazione aggravata alla LFStup tentata e consumata a dipendenza dell’effettivo acquisto o meno dello stupefacente in questione.

Secondo la Corte, invece, si tratta di complicità in infrazione (consumata) aggravata alla LFStup sia nel caso in cui l’acquisto si perfezioni, che nel caso in cui ciò non avvenga, dovendosi ammettere in siffatta ipotesi che il __________, facendo testare la droga in vista prima dell’acquisto, abbia commesso quanto meno degli atti preparatori all’acquisto, che però in tema di LFStup hanno valenza di infrazione di per sé stante (art. 19 cifra 1 cpv. 6 LFStup, in relazione con il cpv. 5).

L‘accusato va pertanto condannato unicamente per complicità in infrazione aggravata alla LFStup, senza menzione di tentativi d’infrazione, in concreto inesistenti. Dal profilo sostanziale nulla muta, mentre che dal profilo formale ciò costituisce un aggravamento della situazione dell’accusato, che peraltro, ai sensi dell’art. 250 CPP, gli è stato regolarmente notificato in entrata di dibattimento (cfr. verbale dibattimentale, pag. 2).

                                   8.   Dei predetti traffici (o almeno di parte di essi), gli inquirenti hanno avuto notizia nel gennaio del 2005, con l’arresto di __________, che ha riferito di avere agito in qualità di mediatore in una vendita, risalente all’ottobre 2004, ad un “albanese”, vendita non perfezionata poiché la merce non aveva superato il test di purezza che l’acquirente aveva fatto eseguire da un connazionale. Identificato “l’albanese” nel __________, era stato possibile per gli inquirenti risalire al qui imputato come colui che in quell’occasione aveva svolto il test di purezza sul campione di cocaina. Dopo un’ulteriore fase investigativa assistita anche da controlli telefonici, il 3 marzo 2005 sono scattati gli arresti per molti dei personaggi coinvolti, tra cui il prevenuto, fermato a __________ sul posto di lavoro e rimasto in carcere preventivo sino all’odierno processo.

In corso d’inchiesta l’accusato, tolta qualche iniziale reticenza, ha confessato le proprie responsabilità, fornendo in tal senso fattiva collaborazione agli inquirenti, tanto che l’atto d’accusa è in sostanza fondato sulle sue dichiarazioni.

Al dibattimento, durante il quale egli si è comportato in maniera corretta, egli ha confermato senza reticenze la propria precedente confessione.

                                   9.   Così accertati i fatti, giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. L'art. 68 cifra 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andare oltre al massimo legale della specie di pena. La gravità della colpa è pertanto il criterio fondamentale per la fissazione della pena.

                                10.   La Corte nelle proprie valutazioni ha innanzitutto dovuto considerare la gravità oggettiva notevole dei reati commessi dallo AC 1. Egli ha infatti spacciato un importante quantitativo di stupefacente (1800 grammi), oltretutto, nel complesso, con un grado di purezza sicuramente superiore al presuntivo 10% che la giurisprudenza ammette in assenza di migliori riscontri. Nel caso di specie, in effetti, i migliori riscontri -tolti i 300 g acquistati dal misterioso __________, dei quali nulla sappiamo- sono dati dalla circostanza per cui il prevenuto acquistava dallo zio, e che perciò si deve ammettere che si sia trattato, almeno in buona parte, di forniture provenienti dalle partite per le quali AC 1 aveva effettuato il test di purezza, e al riguardo delle quali va ammesso un grado di purezza di circa il 60% (almeno) prima del taglio, e del 40% dopo il taglio effettuato dall’accusato, percentuale corrispondente del resto a quella riscontrata nella cocaina sequestratagli in occasione dell’arresto.

Non si vogliono fare qui calcoli di dettaglio, ma su queste basi sarebbe indubbiamente riduttivo ritenere un grado di purezza del 10% per tutto il quantitativo smerciato dal prevenuto (per complessivi 180 grammi di cocaina pura), mentre che assai più attendibile è ritenere un grado di purezza nettamente superiore, e perciò (stimando per difetto) almeno 500 grammi di sostanza pura, anche se determinante è in definitiva il fatto che ad opera dell’accusato sono state immesse sul mercato dosi al dettaglio per l’equivalente di 1800 grammi di stupefacente, ossia non meno di 1800 dosi da 1 grammo.

Questo reato, a ben vedere, potrebbe giustificare da solo la pena comminata allo AC 1 (cfr. p. es. la sentenza 23 gennaio 2001 della Corte delle Assise Criminali di Locarno che aveva inflitto 3 anni e 9 mesi di reclusione a __________, reo confesso e fino ad allora incensurato, per un traffico di complessivi 1780 grammi di cocaina), mentre che non va dimenticato che a suo carico sussiste anche l’ulteriore reato di complicità in un ulteriore traffico di vari chili di stupefacente ad alto grado di purezza, circostanza che evidentemente aggrava la sua posizione, nel computo della pena di base, in misura di almeno parecchi mesi aggiuntivi, mentre che poco o nulla va cumulato a causa della contravvenzione commessa con i consumi personali, circostanza che anzi è nel complesso (come si dirà) favorevole all’accusato.

Stabilite le pesanti responsabilità oggettive dell’imputato, la Corte dal profilo soggettivo ha ritenuto, in suo favore, che egli da poco aveva superato il limite dei 25 anni per essere considerato un giovane adulto, ravvisando comunque degli aspetti di leggerezza, e quindi immaturità nel suo agire. E’ inoltre stato considerato il fatto che egli era, ed era sempre stato un lavoratore. Ciò da un lato è senz’altro meritorio, ma d’altra parte la Corte ha colto una connotazione marcatamente negativa nella considerazione che egli, anche se poco retribuito, era bene inserito nel tessuto sociale, non solo per la stabilità professionale, ma anche per la disponibilità di un solido retroterra affettivo, dovuto alla presenza della famiglia d’origine e di quella che da poco si era creato lui, con moglie ed un figlio piccolo.

Non si può quindi ritenere lo AC 1 alla stregua di uno sbandato senza legami, che rastrella denaro con ogni mezzo, consapevole di avere poco da perdere (se non la libertà) e della propria presenza provvisoria nel nostro contesto. E’ pertanto grave, per la Corte, che uno AC 1 apparentemente bene integrato, lavoratore, marito e padre di famiglia, privo di insormontabili problemi economici, abbia delinquito in maniera così pesante, ed in forma reiterata, durante più di un anno e mezzo, il che toglie ogni connotazione episodica al suo agire, che al contrario era sistematico e non privo di pericolosità.

Non va inoltre disatteso, che l’accusato non era incensurato, avendo subito già 3 condanne: se sulla prima, ad una multa, si può sorvolare, degno di nota è che dopo una seconda condanna a pena detentiva sospesa (che ora dovrà essere espiata, avendo AC 1 delinquito nel periodo di prova), ve ne era stata una terza che egli aveva espiato, ragione per cui il prevenuto è tecnicamente un recidivo ai sensi dell’art. 67 CP.

Anche volendo fare astrazione per un attimo dalla stereotipa indicazione di cui all’art. 67 CP di un obbligatorio aggravamento della pena a causa della recidiva, la Corte, individualizzando il discorso, ha dovuto concludere comunque che lo AC 1, a dispetto della situazione famigliare di cui si è detto, ha dimostrato di non avere appreso nulla dalla privazione della libertà, ma di anzi essere caduto poco tempo dopo in pesantissimi reati, il che è soggettivamente indizio chiaro di colpa grave.

La disamina dei suoi motivi a delinquere ha evidenziato che egli è stato sicuramente condizionato sia dal proprio consumo, che ha finanziato con il provento dell’attività di spaccio, che da un giro di discutibili compagnie, grazie alle quali ha appunto iniziato a consumare.

Il rilievo, di per sé favorevole all’accusato, va comunque debitamente contestualizzato, nel senso che il consumo dell’accusato fornisce solo la motivazione iniziale, spiega cioè la ragione per la quale AC 1 ha iniziato a spacciare, ma non significa assolutamente che tutta la sua intensa ed ingente attività di spacciatore e fiancheggiatore di trafficanti può essere giustificata con i suoi consumi, né significa che questi erano tali da non consentirgli una scelta diversa, e che quindi egli abbia agito in una situazione di diminuita responsabilità giuridicamente rilevante.

La riprova di queste affermazioni è data dall’intensità e dall’evoluzione dei consumi di cocaina dell’accusato. Egli sostiene di avere inizialmente consumato 3 grammi di cocaina alla settimana, cosa che, nella sua situazione economica, comportava una spesa che egli non era in grado di sostenere se non con un introito supplementare. L’auspicio di disporre di un guadagno extra per pagarsi la cocaina ha indotto l’accusato ad iniziare a spacciare. Visti però in termini assoluti, i consumi dello AC 1 non erano secondo la Corte di intensità tale da doverlo ritenere dipendente dallo stupefacente, attestando 3 grammi alla settimana di un consumo tutto sommato ancora sporadico, limitato ad alcuni giorni alla settimana. Vero è piuttosto che si trattava di un costoso vizio, che egli ha ritenuto di doversi permettere grazie all’illecita attività di spaccio. In questi termini, dell’invocata scemata responsabilità ex art. 11 CP non vi è nemmeno l’ombra. Il rilievo, d’altronde, è confermato nella sua validità dalla successiva evoluzione dei consumi dell’accusato: con l’aumentare dell’attività di spaccio questi diminuiscono, sino a sparire, il che dimostra l’assenza di una reale dipendenza dalla sostanza, e quindi la poca rilevanza della circostanza sulla volontà di delinquere dell’accusato, tolta la predetta spinta iniziale.

Caduta progressivamente (fino a sparire) la possibile chiave di lettura data dai propri consumi, lo AC 1, e ciò è riprovevole, diviene uno spacciatore puro, animato da semplice volontà di facile guadagno con il quale, come ha spiegato in aula, arrotondava il proprio budget familiare. E’ in quest’ambito che va nuovamente rammentato come egli abbia reiterato i propri illeciti per più di un anno e mezzo, perseverando sino all’arresto, sordo ad ogni monito, come quello, significativo, del probabile arresto del suo primo fornitore (o comunque della “sparizione” che egli si è spiegato con l’arresto), ma anche quello, teoricamente fondamentale nella vita di un individuo, della nascita del proprio primogenito. In queste circostanze, l’ulteriore reiterazione degli illeciti, coinvolgendo oltretutto la moglie (che per questo motivo ha a sua volta subito un procedimento penale) ed utilizzando l’appartamento coniugale per parte delle vendite e per eseguire i test di purezza, è indice di mancanza di scrupoli, ed in tal senso appare quasi ridicolo (se non ipocrita) il pudore manifestato in quelle occasioni mandando il bimbo in fasce in un’altra stanza mentre egli effettuava il test di purezza (verbale 1° aprile 2005 di __________, AI 29, allegato 10, pag. 2).

A favore dell’accusato la Corte ha ritenuto, in forma significativa, la collaborazione prestata agli inquirenti, ma non l’attenuante specifica del sincero pentimento da lui invocata. Secondo la Corte, infatti, non è sufficiente una fattiva collaborazione per potere ammettere l’attenuante in questione, occorrendo ancora, in aggiunta, il compimento di uno sforzo particolare che dia tangibile riscontro del ravvedimento e della dissociazione dal proprio passato delinquenziale. Nel caso dell’accusato, non vi è nulla, a parte la predetta collaborazione con gli inquirenti a suffragare il compimento del richiesto sforzo supplementare. A ben vedere, oltretutto, lo AC 1 si è limitato a rendere piena confessione al riguardo degli episodi che lo concernono, ma non si è spinto sino al punto di chiamare compiutamente in causa gli altri personaggi coinvolti con lui o con cui è entrato in contatto, avendo egli anzi ammesso di avere fornito delle dichiarazioni al ribasso in favore di clienti e fornitori, ed essendo infine stata necessaria la chiamata di correo dello zio per accertare quante volte egli avesse effettivamente effettuato il test di purezza per suo conto (cfr. AI 42). Vi è pertanto, a mente della Corte, una buona collaborazione ma nulla di più. Di un tangibile sforzo supplementare attestante concreto ravvedimento non vi è nemmeno l’ombra, dal che il convincimento della Corte che l’invocazione dell’attenuante sia in definitiva un collaudato tecnicismo difensivo, privo tuttavia di riscontri in circostanze rilevanti accertate dalla Corte. Il tema, quindi, va considerato, come fatto dalla Corte (ed è comunque ciò che più ha pesato in favore dell’accusato), nell’ottica dell’art. 63 CP, ma non in quella dell’art. 64 CP.

In aggiunta, la Corte ha ancora considerato a favore del prevenuto il carcere preventivo sofferto da circa 7 mesi, il di lui corretto comportamento processuale, come pure una certa sensibilità alla pena per il motivo di dovere assistere dal carcere ai primi anni di vita del figlio e per avere lasciato moglie e figlio in una situazione difficile. Né è infine stato trascurato l’aspetto risocializzante della sanzione, che si esprime con una pena che non deve essere percepita come eccessivamente punitiva, senza che ciò comporti però lo svilimento della sanzione, sino al punto di dovere concedere a tutti il beneficio della sospensione condizionale -invero in concreto non invocato- per non ostacolare il reinserimento sociale.

                                11.   Tutto ciò considerato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato la pena di 3 anni e 9 mesi di reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto.

Inoltre, avendo egli pesantemente delinquito durante il periodo di prova della precedente condanna a 75 giorni di detenzione, si ha che la sospensione condizionale di questa sanzione deve essere revocata.

                                12.   Giusta l’art. 55 cpv. 1 CP il giudice può espellere dal territorio svizzero per un periodo compreso tra 3 e 15 anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione.

Nel caso del prevenuto, La Corte per determinarsi sulla richiesta di pronuncia di questa pena accessoria ha valutato l’esistenza di solidi legami con il nostro paese, nel quale è arrivato da ragazzo poco meno di 15 anni fa con la famiglia (che ancora vive qui), in cui ha svolto la propria formazione professionale, ed in cui ha formato la propria famiglia, ancorché con una connazionale, da poco giunta in Svizzera. Riconosciuti questi legami, non è a cuor leggero che la Corte ha nondimeno pronunciato l’espulsione nei suoi confronti. A danno dello AC 1 hanno pesato il fatto di essere giunto alla terza condanna ad una pena detentiva nello spazio di pochi anni, ma soprattutto quello di essere questa volta caduto, a dispetto dell’espiazione di una precedente sanzione, in reati estremamente gravi, sicuramente pericolosi (e non solo in astratto) per la collettività, non dovendo essere ulteriormente dimostrata l’incidenza sull’ordine pubblico dell’agire di chi, per definizione, con il proprio comportamento mette in pericolo la salute di un numero elevato di persone. Pertanto, la Corte nelle proprie valutazioni ha in definitiva ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato anche la pronuncia, nell’intento di punirlo, di questa incisiva sanzione accessoria, dovendosi inoltre considerare preminente, nella valutazione, l’imperativo di prevenzione generale per riguardo al suo interesse all’omessa pronuncia della pena accessoria.

Avuto riguardo alla durata della pena principale, la Corte ha determinato in 7 anni la durata dell’espulsione.

Potendosi formulare una prognosi nel complesso favorevole, proprio in considerazione dei predetti legami con la Svizzera, la pena accessoria viene condizionalmente sospesa.

Il fatto che l’accusato, oggi 27enne, abbia già subito la quarta condanna, la terza ad una pena detentiva e la seconda da espiare, ha indotto la Corte a qualche perplessità sulla prognosi, ragione per cui il periodo di prova è stato fissato in 4 anni.

                                13.   I fr. 2'920.-- sequestrati sono provento di reato (AI 12, pag. 5) e quindi suscettibili di confisca. La rimanenza del materiale sequestrato è strumento di reato, e va perciò pure confiscata, con distruzione dello stupefacente. Fanno eccezione i documenti personali, che sono da dissequestrare e restituire all’accusato.

                                14.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e le spese processuali sono a carico del condannato.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 3, 4 e 5.1;

visti gli art.                       11, 18, 21, 25, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 66, 67, 68 e 69 CP;

                                         19 n. 1 e 2 e 19a Lstup;

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano ed altre imprecisate località, nel periodo agosto 2003/3 marzo 2005,

                            1.1.1.   venduto, parzialmente in correità con la moglie __________, a diversi consumatori e spacciatori locali un quantitativo complessivo di 1800 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   detenuto, in correità con la moglie __________, un quantitativo complessivo di 21,37 grammi di cocaina (con un grado di purezza media di 39,8%);

                               1.2.   complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti aggravata

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel periodo estate 2004 e fino a gennaio 2005, intenzionalmente aiutato lo zio __________ nell’acquisto o nei preparativi all’acquisto di almeno 7 chili di cocaina, procedendo in quattro distinte occasioni a testarne la purezza, ritenuto che in tre occasioni __________ ha acquistato complessivamente 6 kg di cocaina;

                               1.3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo luglio 2003/dicembre 2004, a Lugano ed altre località, consumato almeno 148 grammi di cocaina;

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, essendo recidivo, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 3 (tre) anni e 9 (nove) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 7 (sette) anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1’000.- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                   4.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l’esecuzione della pena di 75 giorni di detenzione di cui al DA 8.11.1999 del MP di Lugano.

                                   5.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro, con distruzione dello stupefacente, ad eccezione dei documenti personali dell’imputato che sono dissequestrati in suo favore.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. AS 1 2. AS 2 3. AS 3 4. AS 4 5. AS 5 6. AS 6 7. AS 7 8. GI 1 9. GI 2  

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            La segretaria

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.        1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.           100.-fr.        1'300.--

                                                             ===========

72.2005.106 — Ticino Tribunale penale cantonale 05.10.2005 72.2005.106 — Swissrulings