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Ticino Tribunale penale cantonale 04.03.2005 72.2005.1

4 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·14,310 parole·~1h 12min·1

Riassunto

vendita al dettaglio di 1320/1590 grammi di cocaina oltre ad averne offerta e procurata a terzi. Un correo beneficiato di scemata responsabilità ma recidivo

Testo integrale

Incarto n. 72.2005.1

Lugano, 4 marzo 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente) GI 1 GI 2  

e dagli assessori giurati:

AS 2 AS 3 AS 4 AS 5 AS 6  

con il segretario:

Enzo Barenco

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

1.  AC 1        e domiciliato a    detenuto dal 9 agosto 2004;     2.  AC 2 e domiciliato a   

detenuto dal 4 ottobre 2004;

prevenuto colpevole di:

                                  A)   AC 1 e AC 2, congiuntamente

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzati,

a Lugano, Giubiasco, nel Luganese, a Zurigo, Zugo ed in altre località non meglio precisate della Svizzera Interna,

nel periodo giugno 2002 / agosto 2003,

ripetutamente acquistato, procurato, trasportato, tenuto in deposito, venduto ed offerto gratuitamente almeno 1120 grammi di cocaina,

in particolare:

AC 1

                                  a)   ripetutamente venduto a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate

a vari suoi clienti tra cui __________, __________, __________, __________, __________

nonché ad altre persone non meglio identificate

1070 grammi di cocaina a Fr. 150.- la busta dose da 0,8 / 0,9 grammi, sostanza ripetutamente procuratagli da AC 2 all’asserito prezzo di Fr. 100.- il grammo;

                                  b)   ripetutamente offerto gratuitamente a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate

ad alcuni dei suoi clienti di cui alla lettera a) nonché ad altri conoscenti occasionali non meglio identificati

50 grammi di cocaina;

AC 2

sapendo o dovendo presumere come il quantitativo di cocaina di cui alle lettere a) e b) sarebbe stato destinato da AC 1 alla vendita o all’offerta gratuita a terze persone:

                                  a)   ripetutamente procurato a quest’ultimo,

che gli aveva anticipato i soldi, predetto quantitativo di 1120 grammi di cocaina, sostanza che a seguito di almeno 37 viaggi effettuati da solo, con lo stesso AC 1, con __________, con __________ e con due altre due ragazze non meglio identificate

acquistò a Zurigo, Zugo ed in altre località non meglio precisate della Svizzera Interna

da una certa__________ e da altri tre spacciatori non meglio identificati a Fr. 70.- il grammo, ricordato come grazie alla maggiorazione del prezzo d’acquisto di Fr. 30.- al grammo fatta credere a AC 1 acquistò per proprio conto ulteriori 545 grammi di cocaina che destinò a sue vendite private, ad offerte gratuite a terze persone o al proprio consumo così come indicato ai punti 4.1, 4.3 e 5 del presente atto d’accusa;    

                                  b)   ripetutamente trasportato da Zurigo, Zugo e da altre località non meglio precisate della Svizzera Interna

nonché tenuto in deposito a Lugano predetto quantitativo di 1120 grammi di cocaina che a dipendenza delle successive richieste di AC 1 ebbe a consegnargli,

in più occasioni, nella misura di 5/15 buste dosi da 0,80 / 0,90 grammi alla volta da lui stesso preparate;

                                  c)   ripetutamente ceduto, su incarico di AC 1,

a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate

a __________, __________, __________, __________ nonché ad altre persone non meglio identificate 70 grammi di cocaina, quantitativo già computato nelle vendite di AC 1PP 1fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 lett. a LS;

                                  B)   AC 1, singolarmente

                                   2.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato:

                               2.1.   a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003

ripetutamente venduto a vari suoi clienti tra cui quelli di cui al punto 1 lettera a) del presente atto d’accusa,

a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________, certi __________ ed __________ nonché ad altre persone non meglio identificate

50 grammi di cocaina a Fr. 100.- la busta dose da 0,60 grammi,

sostanza previamente acquistata a Lugano da AC 2 e da spacciatori locali non meglio identificati a Fr. 100.- il grammo; 

                               2.2.   a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo dicembre 2003 / 09.08.2004

ripetutamente venduto a vari suoi clienti tra cui quelli di cui al punto 2.1 del presente atto d’accusa,

a __________, __________ nonché ad altre persone non meglio identificate

150 grammi di cocaina parzialmente tagliata a Fr. 150.- il grammo rispettivamente Fr. 70.- / Fr. 100.- la buste dose da 0,70 grammi, sostanza previamente acquistata, nella misura di 75 grammi, a Lugano, Grancia, Melide e Bellinzona

da __________, __________ e da altri spacciatori locali non meglio identificati a Fr. 100.- / Fr. 130.- il grammo;

                               2.3.   a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo maggio 2004 / 09.08.2004,

ripetutamente procurato a __________, che gli aveva anticipato i soldi, 35 grammi di cocaina,

sostanza previamente acquistata a Lugano e Grancia

da __________ e da altri spacciatori non meglio identificati a Fr. 100.- / Fr. 130.- il grammo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 lett. a LS;

                                   3.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo ottobre 2003 / 09.08.2004

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 50 grammi) e di marijuana (un qualche grammo), nonché per aver detenuto 8,87 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 30,85%, sequestratigli dalla Polizia il 09.08.2004, giorno del suo arresto; 

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;

                                   C)   AC 2, singolarmente

                                   4.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina ed eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato:

                               4.1.   a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo giugno 2002 / agosto 2003

ripetutamente venduto a vari suoi clienti tra cui __________, __________, __________ e __________, a certi __________, __________ __________, __________, __________ e __________ nonché ad altre persone non meglio identificate

270 grammi di cocaina a Fr. 100.- la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1 lettera c) del presente atto d’accusa;

                               4.2.   a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003

ripetutamente venduto a AC 1 e __________, ad  alcuni dei clienti indicati al punto 4.1 del presente atto d’accusa nonché ad altre persone non meglio identificate

200 grammi di cocaina a Fr. 80.- / Fr. 100.- il grammo rispettivamente la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi, sostanza che, a seguito di almeno tre suoi viaggi con __________, acquistò a Zurigo dalla non meglio identificata __________ a Fr. 70.- il grammo;

                               4.3.   a Lugano, Zurigo ed in altre località del Luganese non meglio precisate,

nel periodo giugno 2002 / dicembre 2003

ripetutamente offerto gratuitamente a __________, __________ nonché a vari suoi conoscenti non meglio identificati 120 grammi di cocaina,

sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1 lettera c) e 4.2 del presente atto d’accusa;

                               4.4.   in una non meglio precisata località del Luganese,

nel periodo gennaio 2004 / 04.10.2004

procurato ad una terza persona non meglio identificata, che gli aveva anticipato i soldi, 10 grammi di cocaina,

sostanza previamente acquistata a Zurigo

da un certo __________ a Fr. 100.- il grammo; 

                               4.5.   a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo gennaio 2004 / 04.10.2004

ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e a __________ 10 grammi di cocaina,

sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui al punto 4.4 del presente atto d’accusa,

da __________ e a Lugano da altri spacciatori non meglio identificati a Fr. 100.- il grammo rispettivamente a Fr. 50.- la bolas;

                               4.6.   a Lugano, nel periodo gennaio 2004 / 04.10.2004,

ripetutamente procurato a __________ (se era lei che gli anticipava i soldi) rispettivamente offertole gratuitamente (se era a lui a finanziare l’acquisto) almeno 150 grammi di eroina,

sostanza previamente acquistata a Zurigo e a Lugano da alcuni spacciatori non meglio identificati a Fr. 40.- / Fr. 100.- il grammo;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19 cfr. 2 lett. a LS;

                                   5.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, nel Luganese ed in altre località non meglio precisate, nel periodo 01.10.2002 / 04.10.2004

consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 300 grammi) e di eroina (ma almeno 175 grammi);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 19a cfr. 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2005 del 4 gennaio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1, assistito dal difensore d'ufficio    DUF 1 AC 2, assistito dal difensore d'ufficio (GP)     DUF 2  

Espleti i pubblici dibattimenti

                                     -   giovedì  3 marzo 2005 dalle ore 9:30 alle ore 15:30

                                     -   venerdì   4 marzo 2005 dalle ore 9:30 alle ore 13:15

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l'atto d'accusa in esame e quindi le ipotesi accusatorie di infrazione aggravata e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (gr. 1'300 ca. di cocaina trattati da AC 1, gr. 1'700 ca. di cocaina quelli da AC 2, di cui gr. 1'120  trattati dai due in correità), conclude chiedendo che: Ø AC 1 venga condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto; Ø AC 2, essendo recidivo e ammessa per lui una lieve scemata responsabilità, venga condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione, con computo del carcere preventivo sofferto. Per AC 2 chiede la revoca della SC della pena di 15 giorni di detenzione inflitti con decreto d'accusa 3.9.2001 del Ministero pubblico, Lugano. Chiede inoltre la confisca di tutto quanto in sequestro, subordinatamente per il denaro sequestrato a AC 1, che il medesimo abbia ad essere trattenuto ex art. 161 n. 3 CPP per il pagamento delle spese processuali. Chiede inoltre che a fine espiazione entrambi gli accusati abbiano ad essere sottoposti al patronato.

                                    §   Il Difensore di AC 1, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Non contesta i fatti contenuti nell'atto d'accusa, che sono pertanto ammessi, evidenziando però come oggi ci si trovi a dibattere su un quantitativo trattato di ca. gr. 1'300 solo grazie alle ammissioni fatte da AC 1 in sede d'istruzione formale. Considerate, nell'ambito della commisurazione della pena, tutte le attenuanti generiche dell'art. 63 CP (la sua incensuratezza, il rifiuto di trafficare eroina, l'iter decrescente dell'attività delittuosa ecc.) e quella specifica della scemata responsabilità ex art. 11 CP,  ritiene la proposta di pena del Procuratore pubblico eccessiva e conclude chiedendo, vista la prognosi favorevole futura e le concrete possibilità di risocializzazione, una importante riduzione della pena detentiva da contenere nel limite dei 18 mesi da porsi al beneficio della SC. In questo caso l'accusato non si oppone a norme di condotta o alla messa sotto Patronato penale. Non si oppone neppure alla confisca dei corpi di reato elencati nell'AA, se non per il natel Nokia 7250 con tessera SIM per il quale chiede il dissequestro, mentre formula istanza di restituzione del veicolo VW Polo, di 3 mazzi di chiavi e di 1 carta bancaria UBS.

                                    §   Il Difensore di AC 2, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Evidenzia lo stato di desolazione in cui versava l'accusato al momento dei fatti, culminato con un consumo importante di stupefacenti con conseguenti gravi danni alla sua salute. Rileva come AC 2 si sia spontaneamente sottoposto ad una cura disintossicante prima del suo arresto, conclusa con successo, ciò che dimostra forza di volontà, piena fiducia e ravvedimento. Non contesta le imputazioni contemplate nell'atto d'accusa in esame, né in fatto e nemmeno in diritto, osservando solo come il periodo di commissione dei reati di cui ai punti n. 4.4., 4.5. e 4.6. AA abbia ad essere fissato e ridotto tra il gennaio e l'agosto 2004. La difesa rileva pure la decrescente intensità delittuosa del AC 2 se confrontata su due distinti periodi, tra il giugno 2002 e il dicembre 2003, rispettivamente tra il gennaio 2004 e il settembre 2004 (non vi sono più state vendite). Confermata la prognosi favorevole e le possibilità di reinserimento, ammesse per AC 2 le attenuanti della scemata responsabilità di cui all'art. 11 CP, come pure quelle specifiche della grave angustia e del sincero pentimento ex art. 64 CP, nonché tutte quelle generiche dell'art. 63 CP applicabili, conclude chiedendo, in via principale la pronuncia di una pena non superiore ai 18 mesi, da porsi al beneficio della SC con un periodo di prova lungo, in via subordinata una massiccia riduzione della pena proposta. Si oppone alla revoca della SC della pena di 15 giorni di cui al DA 3.9.2001 del Ministero pubblico, Lugano. Chiede il dissequestro di tutti i natel (3 Nokia e 1 Siemens) indicati quali corpi di reato nell'AA. Non si oppone al Patronato penale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E' autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nel periodo giugno 2002/agosto 2003, a Lugano, Giubiasco, nel Luganese, a Zurigo, Zugo ed in altre imprecisate località della Svizzera Interna, agendo in correità con AC 2, ripetutamente acquistato, procurato, trasportato, tenuto in deposito, venduto ed offerto gratuitamente almeno 1120 grammi di cocaina?

                            1.1.2.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 50 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,60 grammi, sostanza previamente acquistata a Lugano da AC 2 e da spacciatori locali non meglio identificati a fr. 100.-- il grammo?

                            1.1.3.   nel periodo dicembre 2003 / 9 agosto 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 150 grammi di cocaina parzialmente tagliata a fr. 150.- il grammo rispettivamente fr. 70.--/100.-- la busta dose da 0,70 grammi, sostanza previamente acquistata a Lugano, Grancia, Melide e Bellinzona da ____________________ e da altri spacciatori locali non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il grammo?

                            1.1.4.   nel periodo maggio 2004 / 9 agosto 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente procurato a __________, che gli aveva anticipato i soldi, 35 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata a Lugano e Grancia da __________ e da altri spacciatori non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il grammo?

                                    §   Trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo ottobre 2003 / 9 agosto 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 50 grammi) e di marijuana (un qualche grammo), nonché per aver detenuto 8,87 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 30,85%, sequestratigli dalla polizia il 9 agosto 2004, giorno del suo arresto,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   4.   Deve essere sottoposto al Patronato penale?

                                   5.   Deve subire la confisca, subordinatamente per il denaro il sequestro conservativo, di quanto sequestrato ed indicato a pagina 6 dell'A.A.?

                                  B.   __________

                                   1.   E' autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         per avere senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nel periodo giugno 2002/agosto 2003, a Lugano, Giubiasco, nel Luganese, a Zurigo, Zugo ed in altre imprecisate località della Svizzera Interna, agendo in correità con AC 1, ripetutamente acquistato, procurato, trasportato, tenuto in deposito, venduto ed offerto gratuitamente almeno 1120 grammi di cocaina?

                            1.1.2.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 270 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi,

sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 A.A.?

                            1.1.3.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a AC 1 e __________, ad alcuni suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate,

200 grammi di cocaina a fr. 80.--/100.-- il grammo rispettivamente la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi,

sostanza acquistata a Zurigo a fr. 70.-- il grammo?

                            1.1.4.   nel periodo giugno 2002 / dicembre 2003, a Lugano, Zurigo ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e __________, nonché a vari suoi conoscenti non meglio identificati, 120 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1 lettera c) e 4.2. dell'A.A.?

                            1.1.5.   nel periodo gennaio 2004 / 4 ottobre 2004, in una non meglio precisata località del Luganese, procurato ad una terza persona non identificata, che gli aveva anticipato i soldi, 10 grammi di cacaina, sostanza previamente acquistata a Zurigo a fr. 100.-- il grammo?

                         1.1.5.1.   trattasi di un periodo di tempo minore?

                            1.1.6.   nel periodo gennaio 2004 / 4 ottobre 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e a __________ __________, 10 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 4.4. dell'A.A., a fr. 100.-- il grammo rispettivamente a fr. 50.-- la bolas?

                         1.1.6.1.   trattasi di un periodo di tempo minore?

                            1.1.7.   nel periodo gennaio 2004 / 4 ottobre 2004, a Lugano, ripetutamente procurato a __________, rispettivamente offertole gratuitamente, almeno 150 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e a Lugano da alcuni spacciatori non meglio identificati a fr. 40.-- / fr. 100.-il grammo?

                         1.1.7.1.   trattasi di un periodo di tempo minore?

                                    §   Trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina e di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel Luganese ed in altre località non meglio precisate, nel periodo 1. ottobre 2002 / 4 ottobre 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 300 grammi) e di eroina (ma almeno 175 grammi),

                            1.2.1.   trattasi di un periodo di tempo minore?

                                         E meglio come descritto nell'atto d'accusa.

                                   2.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   3.   Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se si quali?

                                   4.   E' egli recidivo?

                                   5.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   6.   Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitti con decreto d'accusa 3.9.2001 del Ministero pubblico, Lugano?

                                   7.   Deve essere sottoposto al Patronato penale?

                                   8.   Deve subire la confisca, di quanto sequestrato ed indicato a pagina 6 dell'A.A.?

Considerato,                  in fatto ed in diritto

                                  A.   Le vite anteriori

                                   1.   AC 2

Informazioni sulla vita anteriore di AC 2 emergono in particolare dal suo verbale di interrogatorio davanti al PP avvenuto il 20 ottobre 2004. Nato a __________ il __________, all’età di quattro anni AC 2 si è trasferito in Ticino con l’intera famiglia. Entrambi i genitori, ancora viventi, sono attualmente pensionati. Ha un fratello celibe asseritamente attivo in una casa di spedizioni. Asserisce che con i familiari intrattiene ottimi rapporti.

Ha svolto la sua formazione in Ticino diplomandosi, nel 1973, quale tipografo, attività che ha poi svolto a Zugo, dove si è trasferito, fino al 1980. Successivamente è di nuovo tornato in Ticino lavorando, fino al 1996 come tipografo in varie ditte. Nel frattempo venne pure nominato quale assessore giurato, senza mai partecipare ad alcuna assise: convocato due volte, dovette in un’occasione rinunciare causa malattia mentre la seconda volta non ha dato seguito alla citazione, spiegando in aula di non ricordarsene i motivi.

AC 2 ha dichiarato di avere sempre avuto l’idea di aprire un esercizio pubblico. Rimasto disoccupato nel 1996, decise di conseguire la relativa patente e, assieme ad una conoscente, ha preso in gerenza il bar __________ di via __________ a Lugano. Questa esperienza durò però poco e portò, nel 1998, alla cessazione della sua attività presso detto esercizio pubblico. Da lì ha poi “prestato” il proprio certificato al __________ di __________, noto postribolo della __________. A seguito dell’intervento, nel gennaio 2000, delle forze dell’ordine in una delle tante e note retate anti prostituzione, l’esercizio venne chiuso per un po’ di tempo e a AC 2 venne revocato il certificato di esercente. Andò quindi a lavorare al “__________” a __________, altro noto locale a luci rosse, dove si occupava prevalentemente di trasportare ragazze straniere che raggiungevano la Svizzera per prostituirsi, attività che peraltro aveva già svolto in passato anche con destinazione il “__________”. Dichiara infatti AC 2 al magistrato inquirente:

"  … per precisare, in merito alle ragazze trasportate, che bisogna distinguere in due periodi quello da metà 1998 a ottobre 2001, dove questo mestiere di trasporto lo facevo da solo accompagnando le ragazze normalmente dagli aeroporti di Milano o a Lugano o in Svizzera interna. Si entrava sempre da valichi regolari. Se il viaggio terminava a Lugano il mio compenso era di fr. 100.- per viaggio, se andavo a Zurigo anche fr. 200.- / fr. 300.-. Normalmente trasportavo da una a due ragazze per viaggio. Preciso che per quanto sapevo queste ragazze erano delle turiste e quindi per me la loro entrata in Svizzera non era illegale…. "

(verbale PP 15.10.04).

Dal profilo affettivo risulta che AC 2 si è sposato nel 1985 e si è separato nel 2001. Non ha figli. Dall’autunno 2003 è legato sentimentalmente a __________, giovane donna del 1975, divorziata con un figlio, in passato già tossicodipendente, con la quale ha pure iniziato una convivenza (cfr. verbale PS __________ 19.10.04). Questa relazione è a tutt’oggi in essere.

AC 2 ha precedenti penali. Con decreto di accusa del 19 aprile 2000 è stato riconosciuto colpevole di infrazione alla LDDS per avere trasportato in dogana due cittadini colombiani privi di visto e condannato a 15 giorni di detenzione con la condizionale per tre anni. Con decreto di accusa del 3 luglio 2000 è poi stato riconosciuto colpevole di circolazione nonostante la revoca per essersi messo alla guida di un'autovettura nonostante la patente gli fosse stata revocata dal 17 febbraio al 17 marzo 2000 e quindi condannato a 10 giorni di arresto con la condizionale per un anno. Il 3 settembre 2001 il MP di Lugano ha poi emesso un nuovo decreto di accusa nei suoi confronti nel quale è stato riconosciuto colpevole di nuova infrazione alla LDDS per aver favorito il soggiorno illegale di alcuni cittadini sudamericani privi dei necessari permessi, e quindi punito con ulteriori 15 giorni di detenzione da porre al beneficio della sospensione condizionale per due anni contestualmente alla revoca dei benefici di quelle precedenti (AI 1).

Dal profilo debitorio la situazione di AC 2 è disastrosa. Dall’estratto UE aggiornato al 5 ottobre 2004, a prescindere

dalle esecuzioni in corso per circa fr. 4'500.-, emergono oltre

50 ACB a partire dal 5 novembre 1998 per un totale di ben oltre fr. 100'000.-. Fra questi debiti vi sono pure alcune multe che

sono rimaste impagate e per le quali è stata pronunciata la commutazione in arresto. Fatto sta che dal 22 novembre 2001 al 4 febbraio 2002 AC 2 ha scontato presso il penitenziario detto “Stampino” 15 giorni di detenzione (in relazione al DAP del 19 aprile 2000) e 41 giorni di arresto in relazione al DAP del 3 luglio 2000 nonché a delle commutazioni di multe che non ha pagato (AI 46; doc. TPC 6; verbale PS AC 2 04.10.04).

Così stando le cose AC 2 risulta essere recidivo ai sensi dell’art. 67 CP avendo scontato, negli ultimi 5 anni, 15 giorni di detenzione. Egli ha inoltre delinquito nel periodo di prova in relazione al DAP del 3 settembre 2001, i fatti oggetto del presente procedimento prendendo avvio nel giugno 2002.

AC 2, nel periodo oggetto del presente procedimento, è stato tossicodipendente. Ha iniziato con l’uso di cocaina attorno a giugno 2002, passando poi all’eroina a partire dall'autunno 2003 poiché l’inalazione della cocaina gli procurava forti dolori al naso:

"  Stupidamente e senza andare da un medico, benché avessi dolori al naso per la cocaina già assunta durante il periodo giugno 2002/agosto 2003, mi sono fatto consigliare dai soliti amici di utilizzare dell'eroina, sempre per via nasale, che mi avrebbe alleviato il dolore. Il risultato di ciò è che sono diventato dipendente di quest'ultima sostanza, anche se da settembre 2004 mi sono messo in cura metadonica avendo deciso di definitivamente smettere presso il dr. __________ di Lugano, che mi ha ordinato all'inizio 7 ket, ora ridotte a 5. …"

(verbale PP 15 ottobre 2004).

                                   2.   AC 1

Interrogato dal Magistrato inquirente sul suo passato AC 1 ha dichiarato:

"  Non ho mai conosciuto mio padre. Mia madre è rimasta in Svizzera fino a circa il 1989. Era operaia. È ritornata al paese natale (__________/__________). Ho un buon rapporto con lei ma ci sentiamo solo per telefono perché non ho i mezzi per andarla a salutare. Ho una sorella, di 42 anni, attualmente disoccupata e divorziata senza figli. Da Pasqua non la sento più e cioè da quando mi ha messo fuori di casa.

Ho vissuto in Leventina e nel Luganese. Sono nato a __________. Le scuole dell'obbligo sino al diploma di meccanico d'auto le ho fatte in Ticino. …"

Va inoltre osservato che dai 4 agli 11 anni ha vissuto presso l'Istituto __________ di __________ (doc. dib. 1E).

AC 1 ha una figlia, __________, nata il 20 gennaio 1996 dalla sua unione con __________. Già inchiestato per trascuranza degli obblighi di mantenimento in relazione al mancato versamento degli alimenti per la figlia, AC 1 ha osservato:

"  … Comincerò col dire che io sono un meccanico d'automobile diplomato. Avevo fatto l'apprendistato presso il Garage __________ di __________, a quel tempo agenzia Alfa Romeo, ed avevo pure conseguito il diploma. Mi pare fosse nel 1985.

Poi mi sono trasferito in Svizzera Interna, due anni vicino a Berna e due anni a Zurigo, lavorando nella mia professione. Poi sono rientrato in Ticino, dove ho lasciato la mia professione ed unitamente a mia sorella ho aperto un negozio di dischi e CD a __________.

Purtroppo le cose non sono andate bene ed abbiamo dovuto chiudere o meglio io ho lasciato prima di lei, e poi, anche a causa di un incidente accaduto a suo marito, il commercio è stato chiuso.

Successivamente, mi sono impiegato quale rappresentante di vini per la ditta __________, che aveva un ufficio a __________ in __________. Sono poi stato licenziato nel 1996, perché la ditta ha chiuso l'Ufficio di Lugano.

Ho poi lavorato per una ditta di elettrodomestici, ma è durata poco perché in pratica la ditta nemmeno esisteva. Ho lavorato per niente.

Quindi, per circa un anno ho lavorato per una ditta di Basilea, la __________, specializzata in accessori di telefonia mobile e poi ho trovato impiego quale operaio nel Cantiere __________ di __________. In questo cantiere ero definito aiutante carpentiere e vi ho lavorato per circa 6 o 7 mesi, poi ho smesso. Mi si chiede per quale motivo ho smesso e rispondo che sul cantiere io lavoravo con un contratto della __________, ed era un contratto a termine. Mi era stato promesso che finito a __________, sarei poi stato collocato a __________, invece non mi hanno più chiamato e la cosa è finita lì.

Mi sono interessato per sapere il motivo ed ho così appreso che loro non avevano stipulato i contratti necessari per impiegare manodopera. Fatto sta che sono rimasto senza lavoro. Sempre la __________ mi ha trovato un lavoro come meccanico d'auto presso un garage di __________, dove ho lavorato tre mesi e poi mi è stato proposto di fare l'aiuto giardiniere con una tariffa di fr. 16.- (sedici) all'ora. Mi è parso troppo poco, ho discusso su questa misera tariffa e da lì non sono più stato chiamato.

Mi sono poi iscritto alla disoccupazione, ma controllando il periodo d'occupazione è  risultato che mi mancavano tre mesi di attività per poter appunto percepire l'indennità di disoccupazione.

Da questo momento non ho più avuto occupazione fissa e devo anche ammettere di essermi lasciato un po' andare. Mia sorella mi tiene con sé e mi dà solamente alloggio e vitto. Da parte mia cerco di arrabattarmi alla meno peggio, svolgendo lavori saltuari di qualsiasi genere, un po' qui e un po' là, per non essere interamente sulle spalle della sorella. Il fatto di non essere iscritto alla disoccupazione non mi permette di essere chiamato anche quando sarebbe possibile trovare occupazione.

Inoltre, le ditte di contratto di lavoro a tempo determinato, pur avendo i miei dati, non mi hanno più chiamato. Quindi devo arrangiarmi come posso. .."  

(verbale PS 18 aprile 2003).

Il relativo procedimento penale è poi sfociato in un decreto di abbandono 27 agosto 2004 per inesistenza degli estremi di reato, in considerazione del fatto che la pensione alimentare non è stata versata non per malvolere o altro, ma per effettivo impedimento dovuto alla disastrosa situazione economica.

AC 1 non è un tossicodipendente. Ha iniziato a fare uso di cocaina soltanto a partire dall’agosto 2003, senza avere particolari necessità di procurarsi la sostanza allorquando non ne aveva i mezzi:

"  …       dopo riflessione, devo correggere la risposta data nel R1 del primo VI del 10.11.2004 laddove è stato indicato un consumo di 150 grammi. E' stato un calcolo fatto tenuto conto dei miei consumi settimanali moltiplicati per il periodo. A dire il vero però non è che ogni settimana io consumavo almeno 5 grammi. C'erano periodi, vuoi perché non avevo i soldi e quindi non riuscivo ad acquistare dello stupefacente, che non consumavo. A fronte di ciò confermo in questa sede che nel periodo ottobre 2003/giorno del mio arresto ho consumato complessivamente circa 50 grammi di cocaina. Confermo pure le indicazioni da me date a pagina 2 del VI PP 26.08.2004 in merito a come mi sono procurato predetta sostanza rispettivamente in ordine ai quantitativi successivamente venduti sempre in questo periodo.

(…)

ADR che confermo il mio consumo di marijuana (non di hashish) in tre o quattro occasioni, l'ultima volta dopo essere rientrato dalla Street Parade di Zurigo, sempre a Lugano, nel periodo gennaio 2004/agosto 2004. Questo stupefacente mi è sempre stato offerto da terze conoscenze. Avrò al massimo fumato 1 o 2 grammi.

(…)

L'accusato ed il difensore dichiarano di non aver altro da aggiungere.

Si procede ad uno scheletrico riassunto di quanto mi sarà imputato in merito alla mia attività con gli stupefacenti, riservate nuove risultanze di inchiesta.

Consumo

-   dall'ottobre 2003/giorno dell'arresto, a Lugano ed in altre località non meglio precisate un quantitativo di circa 50 grammi di cocaina comprensivo delle offerte da parte di terzi;

-   dal gennaio 2004/giorno dell'arresto, a Lugano ed in altre località non meglio precisate un quantitativo di marijuana di 1 o 2 grammi;

…." (verbale PP 17.11.04).

Anche in aula ha dichiarato di non essere mai stato un tossicodipendente e di non aver fatto fatica a smettere con la cocaina dopo il suo arresto (verb. dib. p. 3).

                                  B.   Le circostanze degli arresti

                                   1.   AC 1

Nell’ambito dell’inchiesta denominata __________, che ha comportato, tra l’altro, diverse intercettazioni telefoniche, emergeva il coinvolgimento dell’imputato in diversi traffici di importanti quantitativi di cocaina. Si legge in particolare nel rapporto di arresto del 10 agosto 2004:

"  … Per questo motivo si metteva in atto un servizio di Polizia atto a fermare il AC 1 al suo rientro in Svizzera, presumibilmente dal valico di Brusata/Novazzano. Senonchè per motivi sinora sconosciuti il AC 1 non si recava in Italia con la sua auto e neppure ci andava passando dal valico di Brusata.

Passava per contro da Giaggiolo accompagnandosi con il cittadino italiano, qui residente, __________, 1965 ed a bordo del veicolo in uso a quest'ultimo, una Porsche Carrera 4 targata __________.

Questo repentino cambiamento "spiazzava" in parte il nostro intervento al valico e praticamente la Porsche veniva segnalata a Lugano e pertanto già quando era rientrata in Svizzera.

La coppia veniva quindi fermata in via __________ a Lugano all'altezza della chiesa del Cristo Risorto.

Non si rinveniva stupefacente nè sulle persone fermate nè sul veicolo del __________.

__________, interrogato, forniva una versione sufficientemente credibile, dichiarandosi comunque completamente estraneo a qualsiasi genere di reato o complice di AC 1 quo eventuali traffici di droga.

Dopo interrogatorio veniva pertanto rilasciato…".

AC 1 si trova in carcere preventivo dal 9 agosto 2004 (data del fermo di polizia), l’arresto essendo stato confermato dal GIAR il giorno dopo (AI 11), dal 2 settembre 2004 al PCT mentre in precedenza era detenuto presso le celle pretoriali di Lugano (AI 21).

                                   2.   AC 2

A seguito, tra l’altro, delle dichiarazioni del AC 1, si è potuto stabilire il coinvolgimento del AC 2 in gran parte dei traffici oggetto della medesima inchiesta. L’arresto è avvenuto presso l’abitazione della compagna (l’imputato era ancora registrato siccome residente in via __________ a Lugano, ma già viveva di fatto presso la __________) la mattina del 4 ottobre 2004:

"  … Questa mattina si sono presentati al mio domicilio di via __________, tre agenti della Polizia in civile che si sono regolarmente legittimati. Mi è stato intimato l'ordine di perquisizione e arresto. Sono stato quindi qui tradotto dove vengo interrogato. Prendo conoscenza che nel verbale D sta per domanda R sta per risposta ADR per risposta a domanda diretta.

ADR   che non sono stati commessi danni al mio domicilio e non ho rimostranze da fare nei confronti degli agenti intervenuti. Per quanto concerne quanto asportato faccio riferimento al verbale perquisizione e sequestro separato.

Vengo informato che il reato per il quale sono stato fermato è infrazione aggravata alla Legge federale stupefacenti, in seguito LS, e contravvenzione alla LS il tutto in relazione a traffico e consumo di cocaina. …"

(verbale PS 04.10.04).

L’arresto essendo stato confermato dal GIAR in data 5 ottobre 2004 (AI 8), l’accusato è stato associato alle celle pretoriali di Bellinzona dove egli stesso ha inteso rimanervi fino al 1 febbraio 2005. Ciò si desume dal fatto che già il 20 ottobre 2004 il PP intendeva disporre il suo trasferimento alla Stampa ma l’accusato non ha voluto (AI 30) e che in coda al verbale di interrogatorio 24.11.04, il PP ha chiaramente avvertito nuovamente il AC 2 della possibilità di essere immediatamente trasferito al PCT, trasferimento ancora una volta rifiutato dallo stesso AC 2 il quale poi, il 1. febbraio 2005, ha presentato richiesta in tal senso per il tramite degli agenti di custodia, allo stesso PP che l’ha immediatamente accolta (doc. TPC 3 e 4). A tale riguardo non tragga in inganno la data indicata sulla richiesta ed il timbro di ricezione da parte del Ministero Pubblico che indicano il 1. gennaio (all. 2 al doc. TPC 2), trattandosi manifestamente di una svista, il fax contenente la richiesta di trasferimento dalle pretoriali di Bellinzona al PCT essendo giunto dal Comando della polizia il 1. febbraio 2005 alle ore 11.54 come attesta l’indicazione in alto dell’apparecchio fax del MP. Che poi non si trattava del 1° gennaio ma del 1° febbraio lo conferma il testo stesso della richiesta che indica il giorno di martedì, il 1° febbraio essendo proprio un martedì, mentre Capodanno 2005 era un sabato.

                                  C.   I fatti dell’atto di accusa

Va innanzi tutto premesso che i prevenuti sono rei confessi. Essi, dopo alcune reticenze iniziali, hanno finito per rendere piena confessione. Invero AC 1 ha inizialmente esitato parlando di soli 200 grammi di cocaina (verbale PS 09.08.04) così come ha impiegato qualche verbale prima di confermare in toto quanto gli viene ora imputato (cfr. verbali PS 10, 25, 26 agosto 2004). Anche AC 2 non è stato sin dall’inizio lineare al 100% allorquando ha detto, a proposito dei fornitori, di essere il referente della sola __________, AC 1 essendo quello dei due albanese, ciò che si è poi rivelato essere non vero (verbale PS 13.10.04 contro MP 20.10.04 p. 2 in alto). Ma tant’è. Come vedremo la corte ha considerato per entrambi un comportamento processuale collaborativo.

L’inchiesta è stata assai laboriosa, soprattutto nella ricostruzione dei quantitativi acquistati e venduti dal duo AC 2/AC 1, ritenuto che per un certo periodo hanno “lavorato” assieme, ma hanno pure avuto un “commercio” autonomo. Ma andiamo con ordine.

                                   1.   Lo spaccio di 1'120 g. di cocaina (punto 1 dell’atto di accusa)

Dopo alcune reticenze in punto ai reciproci ruoli nell’ambito di questo traffico, nel verbale di confronto dinanzi al PP del 20 ottobre 2004, i due si sono dati atto che

"  … di comune intesa e senza che nessuno obbligasse l'altro durante i mesi di giugno 2002/agosto 2003 abbiamo deciso di rifornirci di cocaina a Zurigo per poi rivenderla ad un prezzo maggiorato in Ticino sia per conseguire un guadagno, per garantire (ma solo per AC 2) il proprio consumo nonché per finanziare i successivi acquisti; …"

I due si sono conosciuti all’epoca in cui AC 2 frequentava il __________. Entrambi hanno accompagnato in Svizzera delle prostitute. L’idea di trafficare assieme droga nacque anche frequentando l’ambiente della prostituzione, all’epoca in cui AC 2 già aveva iniziato a consumare cocaina.

I contatti con i fornitori li aveva AC 2 a Zurigo. In particolare si è trattato di non meglio identificati cittadini albanesi e soprattutto di tale (pure lei non meglio identificata) __________ (trattasi del nome d’arte), di stanza a Zurigo, già prostituta presso il __________ __________:

"  … __________ non è vero che l'ho incontrata casualmente a Zurigo. Lei nel periodo ottobre novembre 2002 mi aveva chiamato al telefono perché voleva sapere come era la situazione dei locali a luci rosse in Ticino. Perché sua madre voleva venire a lavorare in Ticino come prostituta e fra l'altro già vi aveva lavorato. __________ mi disse che se sua madre mi avrebbe chiamato dovevo dirle che non c'era la possibilità di lavorare. In sostanza __________ non voleva che la mamma ricominciasse l'attività di prostituta. Inoltre __________ mi ha domandato informazioni su tale __________, mi sembra che si chiami __________. lo conosco questa donna in quanto aveva lavorato al __________ ed era stata processata dal Procuratore Villa ed io ero stato chiamato come teste nel processo. L'interesse di __________ era penso per questione di prostituzione. Durante questa telefonata __________ mi chiede se non c'è la possibilità di vederci. lo le dico che a Zurigo arrivavo per cui ci si poteva incontrare.

Sempre in quel periodo ottobre novembre 2002 sono andato a Zurigo e mi sono incontrato con __________. Da lì si è parlato dei locali e si è caduti nel discorso della cocaina anche perché io già facevo con AC 1 dei piccoli traffici (vedi storia con albanesi)…. " 

(verbale PS AC 2  13.10.04).

Fatto sta che, nel periodo giugno 2002/agosto 2003 da questi albanesi e da questa __________, AC 2 ha acquistato, al prezzo di fr. 70.- il grammo, 1'120 grammi di cocaina che ha poi rivenduto a AC 1 al prezzo di fr. 100.- il grammo, realizzando, all’insaputa di quest’ultimo, un beneficio di fr. 30.- il grammo, AC 1 essendo convinto che l’amico gliela vendeva a prezzo di costo. In realtà, con questo beneficio __________ si è procurato dell’altra cocaina che in parte ha venduto (nella misura di ca. 270 g. nelle modalità descritte al punto 4.1. dell’atto di accusa), regalato a terzi ed in parte ha consumato personalmente. Gli acquisti avvenivano nella Svizzera interna, prevalentemente a Zurigo. AC 2 vi si recava a volte da solo con la sua autovettura, a volte pure con quella di AC 1 in sua compagnia (una decina di volte), a volte con vetture di terzi accompagnato da altri (cfr. N. 1. let. b) dell’atto di accusa), per un totale di 37 viaggi. La droga veniva depositata presso il AC 2 che preparava le buste dosi da 0.8/0.9 g. l’una. Quasi quotidianamente AC 1 gli chiedeva di consegnargli la cocaina che rivendeva a sua volta a vari tossicodipendenti. Di questi 1'120 g. infatti AC 1 ne ha venduti in totale 1'070 a tali __________, __________, __________, __________, __________ e altri non meglio identificati a fr. 150 il g., senza essere ulteriormente tagliata (AI 29), mentre 50 g. li ha offerti a conoscenti occasionali così come emerge dai suoi interrogatori di polizia confermati davanti al PP (AI 28 e 33).

Come detto AC 2 sui citati 1'120 g. di cocaina forniti a AC 1 ci faceva una cresta di fr. 30.- il g.

Con questo guadagno egli ha acquistato, nel periodo giugno 2002/agosto 2003, ulteriore cocaina che ha consumato, regalato e venduto a sua volta a vari tossicodipendenti tra cui __________ __________, __________ e __________ e altri conosciuti prevalentemente con i loro pseudonimi. Per ulteriori precisazioni sui quantitativi si fa riferimento alla tabella esposta nell’AI 29 a p. 2 e 3.

Di questo giochetto AC 1 si è accorto solo a dicembre 2003, ma non ha protestato: da un lato perché, comunque sia, lui realizzava a sua volta il suo guadagno (fr. 50 al g.) e dall’altro, sia che sia, gli andava bene così perché era AC 2 che si assumeva i rischi di gestire i contatti con i fornitori. A ciò aggiungasi che da circa agosto 2003 i due si erano separati per le ragioni che vedremo qui appresso.

Per il resto la corte osserva che AC 2 ha pure disposto di almeno fr. 11'000.- (AI 30 p. 2) che ha investito nei successivi acquisti di eroina con la __________, somma che non poteva che derivargli dai traffici di cocaina, non avendo altre fonti sufficienti, l’attività di trasporto di prostitute costituendo un cespite d’entrata che nemmeno gli poteva garantire i beni di prima necessità.

Da parte sua AC 1 ha tratto, da questa attività, un guadagno netto di fr. 5'000.- al mese e meglio fr. 77'000.- in 15 mesi (AI 20 p. 4).

                                   2.   AC 2 singolarmente

Come detto AC 2, da agosto 2003, ha ridotto sensibilmente la sua attività di spaccio di cocaina. Cionondimeno ha comunque fatto, fino a dicembre 2003, ulteriori tre viaggi a Zurigo acquistando cocaina da __________ a fr. 70 il g., sostanza che poi ha rivenduto nella misura di ca. 200 g. a AC 1, a __________ e ad altri tossicodipendenti nonchè procurato gratuitamente, nella misura di 120 g. alla compagna __________ mentre 30 g. li ha consumati personalmente:

"  -     è vero che nel periodo agosto-settembre/dicembre 2003, agendo da solo, io sono andato ancora tre volte a Zurigo per fare degli acquisiti di cocaina da __________. In ogni viaggio ho comperato 50 grammi alla volta al prezzo di fr. 70.- al grammo. In due di questi viaggi assieme a me c'era __________ che per se, ogni volta, ha acquistato 10 grammi per lui. Non mi ricordo se __________ sapeva il quantitativo da me trasportato. Di certo sapeva che andavo a prendere della cocaina. Il terzo viaggio, non posso dire se in ordine cronologico, è stato fatto con il mio amico portoghese già citato nei verbali che è sempre stato all'oscuro di tutto. Questo quantitativo di 150 grammi è stato pagato ad eccezione forse di un qualche 1'000.- fr.;

-     del quantitativo di 150 grammi, 30 grammi sono stati da me consumati mentre 20 sono stati offerti, nel Luganese, in più occasioni, sia alla mia compagna che a vari amici;

-     la rimanenza di grammi 100 è stata da me venduta sempre in questo periodo ai clienti che già avevo nel periodo in cui "agivo" assieme a __________. Normalmente vendevo a fr. 100.- la busta dose da 0,8 / 0,9 anche se è capitato di vendere a fr. 80.- laddove il cliente, come ad esempio __________, acquistava dei quantitativi del genere di 10/15 grammi alla volta;

-     che io __________ lo conoscevo da novembre 2002 cioè quando me lo ha presentato . __________. Era il suo precedente fornitore. Da quella data e sino a dicembre 2003 stimo di avergli venduto almeno un ottantina di grammi. Nel periodo settembre/dicembre 2003 saranno stati almeno 30. Mi viene contestato che in base alle risultanze all'incarto dovrebbero essere perlomeno 50. lo rimango sulla mia posizione vuoi perché poteva avere utilizzato precedenti suoi acquisti da me, da lui non consumati, o vuoi perché poteva avere altri fornitori;

-     per il quantitativo di 100 grammi relativo al periodo settembre/dicembre 2003 stimo di aver venduto 30 grammi a AC 1 (due occasioni per 5 grammi e 20 grammi a dicembre), 30 grammi a __________ e 30 grammi a __________ che acquistava anche 10 grammi a settimana. La differenza è da assegnare ai miei precedenti clienti che me la chiedevano sotto forma di buste dose;

(…)

-     che questo quantitativo di 100 grammi venduti ha da essere sommato a quello di 277,5 grammi di cui ai miei precedenti verbali e che si riferisce al periodo giugno 2002/agosto 2003…. "  (AI 30).

Per il resto si fa riferimento ai verbali di PS 27.10.04 di __________ e 21.10.04 di __________. D’altro canto AC 2 in aula ha nuovamente ribadito la correttezza delle imputazioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 dell’atto di accusa, così come riassunti a verbale dinanzi al PP il 24.11.04 (AI 45 p. 6).

Come detto il sodalizio tra i due si è sciolto a partire da agosto 2003, anche se AC 2 ha in parte nuovamente procurato, ma per quantitativi inferiori, della cocaina a AC 1 anche dopo, in concomitanza con l’inizio della relazione fra AC 2 stesso e la __________. A tale riguardo va però precisato che se AC 2 ha sì ridotto le vendite, ha cionondimeno continuato il consumo, effettuando pure vendite di cocaina a terzi, quantunque in modo meno intensivo. D’altro canto in quel periodo, per procacciarsi la droga, AC 2 non aveva bisogno impellente di denaro potendo contare sull’aiuto della compagna.

                                   3.   AC 2 e l’eroina

Come detto attorno a dicembre 2003 AC 2 fa, per usare un eufemismo, il salto di qualità e passa all’eroina. Sulle ragioni di questo ulteriore passo ha riferito che l’inalazione di cocaina gli faceva male al naso e che alcuni amici gli consigliarono appunto di provare l’eroina:

"  Stupidamente e senza andare da un medico, benché avessi dolori al naso per la cocaina già assunta durante il periodo giugno 2002/agosto 2003, mi sono fatto consigliare dai soliti amici di utilizzare dell'eroina, sempre per via nasale, che mi avrebbe alleviato il dolore. Il risultato di ciò è che sono diventato dipendente di quest'ultima sostanza, … "

(verbale PP 15.10.04).

D’altro canto l’amica __________ ha dichiarato:

"  … Premetto che già 4 o 5 anni fa io facevo uso di eroina. Dopo la nascita di mio figlio, nel 2001 avevo terminato anche la cura di metadone, era il 2000. Per cui ne ero uscita completamente.

Nel novembre/dicembre del 2003 stupidamente a causa dell'uso di cocaina avevo dei problemi di stato d'animo. Sono io che allora ebbi la sventurata idea di ricominciare ad utilizzare eroina in modo saltuario senza nulla dire a AC 2. Ero io stessa che andavo in piazza e da spacciatori locali acquistavo qualche cinquantello che poi consumavo da solo.

Era ancora dicembre quando lo confessai a AC 2 di questo mio "vizio" e dato che lui aveva dei dolori causati dalla cocaina, gli proposi stupidamente di consumare con me l'eroina. Iniziammo perciò a consumare eroina assieme.

Siamo sempre andati avanti a cinquantelli e centelli. Però era diventato quotidiano per entrambi. lo avevo avuto la fortuna di lavorare sino a fine ottobre 2003 e quindi avevo da parte anche dei soldi che ho dilapidato. Anche AC 2 ci metteva dei soldi ma non troppi.

ADR   che da gennaio 2004 sino a fine agosto 2004 di media si spendeva fr 100 al giorno. Con l'interrogante calcolo in 8 mesi cioè 240 giorni facendo 100 fr al giorno avrei speso circa 24000 franchi. Mi sembrano tanti ma se calcolo che ho dilapidato 14000 franchi che erano i miei risparmi, ho fatto un prestito di fr. 12000 fr. dei quali quasi 10000 franchi li ho utilizzati per l'eroina, si arriva al calcolo dei 24000 franchi spesi per l'eroina cioè circa 240 grammi di eroina. Devo precisare che questo consumo, diciamo assieme, è cominciato già a novembre 2003 per cui non sono lontano dalla realtà nell'aggiungere ulteriori 60 grammi. Per cui sia arriva a 300 grammi di eroina acquistati, di cui la metà usata da me e metà usata da AC 2.

 (….)

Precisando nuovamente che in ogni caso noi a terze persone non abbiamo dato nulla, che sia se acquistavo io o acquistava AC 2 era in ogni caso per tutti e due, precisando che la somma investita per questi 350 grammi di eroina quindi ca 35000 franchi, 24000 sono stati da me finanziati mentre il resto circa 11000 erano di AC 2, posso affermare che:

acquistati globalmente 350 grammi

consumati da me 200

consumati da AC 2 150

Acquistati da me e consegnati a AC 2 il 50 per cento, ed al contrario il 50 per cento….”

(Verbale PS __________ 19.10.04).

AC 2 ha sostanzialmente ammesso quanto riferito dall’amica:

"  … Il Magistrato mi dà lettura di quanto detto da __________ in ordine alle nostre comuni storie di eroina nel proprio VI di Pol del 19.10.2004 alle R7, R8 e R9. Sostanzialmente non contesto queste sue dichiarazioni. concordo sul quantitativo di 350 grammi nella misura in cui per noi era importante avere la nostra busta dose quotidiana per non essere in manco. Mi sta bene il finanziamento di fr. 24'000.- da parte di __________ e fr. 11'000.- da parte mia. Non contesto che questi acquisti per un globale di 350 grammi possano essere stati fatti per circa 200 grammi da me e la differenza direttamente da __________. …"

L’indicazione nell'atto di accusa (n. 4.6.) di ca. 150 g., peraltro non contestata dalla difesa, riferita ad un quantitativo complessivamente procurato alla compagna appare dunque corretta, nella misura in cui i due consumavano assieme, chi la procurava non chiedeva i soldi all’altro, ma è stata __________ a finanziare circa i 2/3 del fabbisogno, e prevalentemente era lui che andava ad acquistarla poiché la donna era spesso impegnata ad accudire il figlio. D’altra parte la portata di questo traffico non è data tanto dal quantitativo – d’altra parte nessuno sostiene che AC 2 abbia mai spacciato eroina a terzi o che ne abbia venduta per trarre un beneficio – quanto, come detto, dal salto di qualità che lo ha portato dalla cocaina all’eroina. Ma ci torneremo.

                                   4.   AC 1 singolarmente

A parte il traffico dipendente dai 1'120 g. di cocaina procuratigli da AC 2 e di cui si è detto sopra, AC 1 da agosto 2003 fino a dicembre 2003 ha proseguito il suo commercio al dettaglio vendendo 50 g. provenienti da ulteriori forniture di AC 2 a vari tossicodipendenti quali __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e altri conosciuti solo con il loro soprannome.

Successivamente si è rivolto, per i suoi acquisti a tali __________ e __________ nonché ad altri spacciatori rimasti sconosciuti, dai quali la acquistava a fr. 100/130 il g., per poi rivenderla agli abituali acquirenti cui aveva già venduto in precedenza quella procuratagli da AC 2, il tutto per ca. 150 g. A ciò aggiungasi che da __________ ha pure acquistato un imprecisato quantitativo poi ceduto a __________ nella misura di 35 g. Il tutto come precisato dallo stesso AC 1 nel suo verbale riassuntivo 17.11.04 dinanzi al PP (AI 33 p. 4).

                                   5.   Conclusioni

                                  a)   In definitiva atti scritti e risultanze dibattimentali hanno permesso di accertare che da giugno 2002 ad agosto 2003 AC 2 ha procurato a AC 1 1'120 g. di cocaina al prezzo di fr. 100.- l’uno, sostanza acquistata al prezzo di fr. 70.- il grammo. Con questo guadagno AC 2 si è in parte finanziato un suo traffico autonomo vendendo (270 g. ca.) e offrendo (ca. 120 g.) cocaina a terzi ed in parte si è assicurato il proprio consumo. AC 1 dal canto suo ha venduto questa cocaina a terzi nella misura di 1'070 g, mentre i rimanenti 50 g. li ha offerti a vari tossici. In questo periodo non ha mai consumato cocaina.

                                  b)   Nel periodo da agosto 2003 a dicembre 2003 AC 2 ha ridotto la sua attività, ma ha comunque ancora venduto cocaina a AC 1 e ad altri per un totale di ca. 200 g.

Di questa cocaina ulteriormente acquistata da AC 2, AC 1 ne ha venduti ca. 50 g. avendo, a partire da ottobre 2003, iniziato pure a consumarne saltuariamente.

                                  c)   Nel corso del 2004 e fino al suo arresto AC 2 ha ulteriormente ridotto i suoi commerci di cocaina, limitandosi, per così dire, a procurare 10 g. ad una persona non meglio identificata che gli aveva anticipato il denaro nonché a offrirne alla compagna ed a __________ un quantitativo complessivo di 10 g. (AA n. 4.5.). Nel 2004 però AC 2 è passato all’eroina, procurandone ca. 150 g. alla compagna, pure lei tossicodipendente (AA n. 4.5.).

                                  d)   Nel 2004 AC 1 ha acquistato cocaina prevalentemente da __________ e da __________, procurandone a quest’ultimo pure 35 g., vendendone 150 g. a vari tossici e consumandone un imprecisato quantitativo.

                                  D.   Diritto

                                   1.  Per l’art. 19 n. 1 della LF sugli stupefacenti (LS), chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l’altro acquista, offre, procura a terzi, trasporta o vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi è punito con la detenzione o con la multa. Nei casi gravi la pena è della reclusione o della detenzione non inferiore a un anno (cui può essere cumulata una multa fino un milione di franchi); e un caso è ad esempio grave se l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 n. 2 lett. a LS).

                                   2.   Nella specie si ha che AC 2 ha venduto cocaina a (il traffico posto in essere con __________ fino ad agosto 2003 altro non era che una vendita, visto che gli procurava la cocaina realizzando un beneficio del 30%) per complessivi 1'590 g., ne ha procurata al prezzo di costo ad uno sconosciuto per 10 g. e ne ha offerta a terzi per 120 g., per un totale di oltre un kg e settecento g.

Si tratta di quantitativi estremamente elevati che superano di gran lunga la soglia dei 18 g. di sostanza pura posta dalla giurisprudenza per qualificare l’infrazione di aggravata, tenuto di un grado di purezza minimo del 10% (sotto questo limite la sostanza non ha praticamente gli effetti desiderati) ritenuto dalla prassi delle nostre corti allorquando il grado di purezza non ha potuto essere altrimenti accertato poichè la droga è stata consumata (CCRP 20 ottobre 2000 in re H. e B.). A tale riguardo si osservi comunque che nessuno dei tossici destinatari della sostanza proveniente dal AC 2 si è mai lamentato della qualità della sostanza, definendola anzi “buona” (vedasi a mo’ di esempio verbale PS 21 ottobre 2004 di __________ a p. 3), e quella sequestrata a AC 1 al momento del suo arresto aveva un grado di purezza del 30.85%!

Pur non agendo per scopo di lucro AC 2 ha pure procurato all’amica ca. 150 g. di eroina. Anche in questo caso si tratta di un infrazione aggravata poiché si tratta di un quantitativo che supera i 12 g. puri posti dalla giurisprudenza.

Per il resto AC 2 è pure autore colpevole di contravvenzione alla LS per aver consumato, dall’ottobre 2002 – data di entrata in vigore della novella legislativa sulla prescrizione, per il periodo precedente l’accusato beneficiando della lex mitior – almeno 300 g. di cocaina e 175 di eroina.

                                   3.   Anche AC 1 è autore colpevole di infrazione aggravata alla LS. Egli ha infatti venduto cocaina per complessivi 1'270 g., procurato a terzi

35 g. e offerto a terzi 50 g. di cocaina, per un totale oltre un kg e 350 g.

Per quanto concerne la contravvenzione essa è invece limitata a 50 g. di cocaina solo a partire dall’ottobre 2003.

                                  E.   La commisurazione della pena

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.).

                                         La giurisprudenza ha inoltre stabilito che il criterio decisivo nella commisurazione della pena non è la quantità della droga trattata, bensì l’aspetto soggettivo (DTF 121 IV 193) e, in particolare, che la quantità e la purezza dello stupefacente è di rilievo solo ove l’imputato intendesse trattare droga particolarmente diluita (DTF 122 IV 299) o facesse dipendere la sua attività delittuosa proprio dai quantitativi (CCRP 22 ottobre 2004 in re S.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all’art. 63 CP, disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S.).

                                   1.   AC 2

                                  a)   Non vi è dubbio che la colpa di AC 2 è estremamente grave. Il primo pensiero della corte non va solo all’importante quantitativo di cocaina spacciato, ma pure al lungo periodo durante il quale ha agito ed al pericolo concreto che ha rappresentato per la salute di molte persone. Che la droga sia un veleno, a volte mortale è fatto notorio. AC 2 non è un giovane che ha sbandato per immaturità, ma è persona matura, di buona famiglia, che in passato ha pure ricoperto importanti cariche istituzionali. Alla corte è parso sconcertante che una persona così matura possa, ancora all’età di cinquant’anni circa, mettersi a consumare ed a trafficare droghe.

Ad aggravare la colpa di AC 2 vi è poi il fatto che ha compiuto il salto di qualità, passando all’eroina, non limitandosi a consumarla, ma pure procurandola alla sua amica, di vent’anni più giovane e madre di un figlio in tenera età. Certo, non è lui che l'ha determinata a riprendere il consumo di eroina e lungi da questa Corte dare giudizi morali sulla differenza di età tra i due, resta però il fatto che AC 2 è uomo maturo e avrebbe dovuto costituire un punto di riferimento per la propria compagna. Ora, è ben vero che la __________ non era alla prima esperienza con la cocaina e con l’eroina, ma altrettanto vero è che l’accusato si è prestato a procurarle l’eroina ed ha pure in gran parte approfittato degli averi di lei per acquistarla.

La corte ha pure considerato che AC 2 ha avuto un ruolo di maggiore responsabilità rispetto a AC 1 nel traffico dei 1'120 g. spacciati assieme e ciò indipendentemente dal fatto che sia di otto anni più vecchio e che la decisione di mettersi in “società” sia stata comune: è infatti lui che aveva i contatti con i fornitori albanesi e con la Jacqueline ed è lui che ha ingannato il socio facendogli credere che gliela rivendeva a prezzo di costo, salvo poi destinare il proprio guadagno non solo per acquistare cocaina per il proprio consumo, ma pure per alimentare a sua volta il suo traffico parallelo dimostrando con ciò egoismo e assenza di scrupoli. A ciò aggiungasi che era lui che teneva la cocaina in deposito e che faceva le dosi.

Inoltre AC 2 è un recidivo ai sensi dell’art. 67 CP che recita

"  Se l'agente è condannato alla reclusione o dalla detenzione e se nel momento del reato non erano ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui egli scontò in tutto od in parte un'altra pena di reclusione o di detenzione, il giudice aumenta la durata della pena, ma non può andar oltre al massimo della specie di pena."

Ora, nonostante abbia scontato quasi due mesi e mezzo di prigione, di cui 15 di detenzione, quantunque in carcere aperto, proprio dopo la sua liberazione AC 2 si è messo a consumare e vendere cocaina, continuando a frequentare ambienti quali locali notturni e a luci rosse che, notoriamente, sono i più a rischio.

Per finire anche il guadagno realizzato non è stato trascurabile, se solo si consideri che, al lordo, dai 1'120 g. procurati a AC 1, AC 2 ha guadagnato oltre fr. 33'000.- a cui vanno aggiunti oltre fr. 8'000.- in relazione agli ulteriori 270 g. venduti tra quelli acquistati grazie al guadagno realizzato dalle vendite a AC 1, nonché oltre fr. 2'000.- relativi ai 200 g. venduti di cui al punto 4.1. dell’atto di accusa.

                                  b)   La difesa ha chiesto l’applicazione della grave angustia a causa della grave situazione economica in cui AC 2 versava al momento dei fatti. Ai sensi dell’art. 64 cpv. 2 CP il giudice può attenuare la pena se il colpevole ha agito in stato di grave angustia. La grave angustia può essere di natura psichica o fisica: l’autore è spinto ad agire illecitamente poiché si trova in una situazione analoga a quello dello stato di necessità, per cui l’unica via d’uscita è quella di un atto penalmente punibile (DTF 107 IV 94). Tale situazione può essere generata da serie difficoltà finanziarie (DTF 110 IV 9), da minacce alla carriera professionale o alle relazioni famigliari o da un forte aggravio psicologico dovuto allo scioglimento della famiglia(DTF 107 IV 94 citata). Per applicare tale attenuante va considerato il principio della proporzionalità: occorre da una parte ponderare i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e dall’altra il valore dei beni giuridici colpiti.

Ora, non vi è dubbio che AC 2, prima di commettere gli atti oggetti del presente procedimento già si trovava in una situazione economica precaria. Ciò non basta tuttavia per riconoscere l’invocata attenuante specifica. Infatti gli atti da lui commessi, peraltro nemmeno per ripianare i debiti, sono di una gravità tale da essere assolutamente disproporzionati per rapporto alle sue condizioni economiche. Basti al riguardo pensare che il rapporto tra cocaina spacciata e consumata è di circa 2/3 a 1/3. D’altro canto nemmeno agli atti vi sono prove tangibili che egli, in quel periodo, abbia cercato senza successo di lavorare onestamente, limitandosi a prestare il suo aiuto ad importare ragazze destinate a prostituirsi nei postriboli che lui stesso ben conosceva. Peraltro nemmeno ha chiesto aiuti sociali, preferendo buttarsi nel traffico di droga. Ne discende che manifestamente non può essere ammessa l’invocata attenuante specifica, con la precisazione che della sua situazione economica la corte ha adeguatamente tenuto conto nell’ambito dell’art. 63 CP.

                                  c)   La difesa ha pure chiesto che AC 2 sia posto al beneficio dell’attenuante specifica del sincero pentimento. Essa ha argomentato, invero in modo ben articolato, che già prima del suo arresto l’accusato ha deciso spontaneamente di smettere non solo i suoi traffici ma pure di dare un taglio al consumo di stupefacenti. Con scritto 1. marzo 2005 indirizzato all’avv. DUF 2 il dott. __________, suo medico di fiducia da alcuni anni, ha confermato che in data 2 settembre 2004 AC 2 si presentò nel suo studio in compagnia della sua compagna, in uno stato di ansia che dava l’impressione che avesse poco prima fatto uso di eroina. In quell’incontro AC 2 e __________ chiesero al medico di poter partecipare al programma di somministrazione legale di metadone. Il medico spiegò che egli da anni non faceva più parte dei medici autorizzati e, previo colloquio con il medico cantonale, li indirizzò dal dott. __________ (doc. dib. 2C). Non è nota l'evoluzione concreta che ha avuto questa cura fino al momento dell’arresto. Si sa che AC 2 ha dichiarato che gli è stata prescritta una cura metadonica con sette ketalgine, che notoriamente sono una dose assai modesta (verbale PP 15.10.04) poi ridotte a 5, mentre nella visita di entrata al PCT (il 2 febbraio 2005) il medico del penitenziario non ha rilevato alcunché al riguardo, limitandosi ad osservare che il paziente presentava una iperemia alle mucose nasali, compatibile con l’uso cronico di stupefacenti, per la quale non è escluso un intervento chirurgico. Va comunque detto che al momento dell’arresto, se da un lato il dottor __________ (AI 23) ha constatato uno stato generale di salute scevro di aparticolari problemi fatto salvo per le narici, dall'altro le analisi delle urine hanno rilevato una positività al solo metadone (all. 8a al Rapporto di polizia), ciò che rende certamente credibile che l’accusato abbia effettivamente cominciato detta cura, senza tuttavia poter affermare alcunché circa l’evoluzione, quantunque fosse passato circa un mese prima del suo fermo. Ma tant’è. La Corte ha comunque considerato questo gesto siccome sincero e frutto di una positiva presa di coscienza.

In materia di traffici di stupefacenti, laddove è difficile, se non impossibile, pretendere un risarcimento pecuniario alle vittime, la giurisprudenza ha cionondimeno stabilito che occorre da un lato che l’imputato si assuma completamente e da subito le sue responsabilità, ciò che passa necessariamente attraverso una piena collaborazione con gli inquirenti e quindi da una completa ammissione delle proprie colpe (Sentenza Assise Criminali 04.04.01 in re L.) e dall’altro che abbia fatto uno sforzo particolare, non ispirato a considerazioni di opportunità (DTF 107 IV 99 e CCRP 25 marzo 1993 in re C.). A tale riguardo non è stata ammessa l’invocata attenuante specifica nel caso di un cittadino sudamericano, domiciliato in Svizzera, che, dal suo paese, è spontaneamente rientrato consegnandosi alla polizia, la sua azione essendo stata dettata pure da considerazioni opportunistiche circa il suo futuro e meglio non perdere il domicilio ed assicurare in avvenire una residenza nel nostro paese pure per il figlio e la futura sposa (sentenza Corte Criminale 16 dicembre 2004 recentemente confermata dalla CCRP).

Nella fattispecie si ha che va senz’altro dato atto a AC 2 di aver collaborato e di essersi, anche se tardivamente e soprattutto in modo soltanto graduale, autonomamente diciamo così “ravveduto”, cessando di trafficare già prima del suo arresto e prendendo contatto con il suo medico al fine di iniziare una cura disintossicante. Ciò tuttavia – pur costituendo fattori che la corte ha soppesato in modo assai importante nella commisurazione della pena – ancora non costituisce quello sporzo particolare, quella “tätige Reue, aktive Anstrengung” (Trechsel, Kurzkommentar, N. 20-23) esatti dalla giurisprudenza per ammettere l’attenuante specifica del sincero pentimento. A parte il fatto che nel primo verbale di polizia non ha detto tutta la verità, ciò già di per sé esclude il riconoscimento dell'invocata attenuante, va detto che in particolare la collaborazione di AC 2 non si è spinta fino, ad esempio, a smascherare i fornitori, le sue indicazioni su __________ e sugli albanesi essendo rimaste assai vaghe. Lo sforzo particolare che impone l’art. 64 CP si può infatti configurare allorquando una persona, ravvedutasi, si costituisce alle forze dell’ordine in modo autonomo, senza fare calcoli e consente, grazie al suo dire, di risalire ai responsabili del traffico, confessando atti che altrimenti sarebbero rimasti sconosciuti. AC 2 si è sì ravveduto, si è sì autonomamente determinato a disintossicarsi, ma questi atti hanno pesantemente condizionato la commisurazione della pena, senza tuttavia costituire un’attenuante specifica. In altri termini il comportamento di AC 2 si avvicina molto al sincero pentimento e, in definitiva, nella commisurazione della pena, ha pesato quasi come se tale attenuante fosse stata formalmente riconosciuta.

                                  d)   A favore dell’imputato è stata pure considerata, oltre alla collaborazione ed al ravvedimento di cui si è detto sopra, una lieve scemata responsabilità. E’ ben vero che agli atti non vi è alcun accertamento peritale in tal senso. Tuttavia __________ era, al momento dei fatti, un tossicodipendente. La Corte ha ritenuto a suo favore una scemata responsabilità (art. 11 CP) di tipo lieve in considerazione del fatto che in generale si è sviluppata nella prassi dei nostri tribunali la convinzione che una persona che dipende da doghe pesanti ha una scala di valori diversa da quella normalmente e socialmente riconosciuta che lo portano ad avere una visione del mondo condizionata dal suo bisogno di stupefacenti da cui dipende e senza i quali sta male. Il grado lieve dipende dal rapporto tra quantità oggetto di infrazione e quantità oggetto di contravvenzione di cui si è detto prima.

                                   2.   AC 1

                                  a)   Anche per AC 1 la corte ha ritenuto una colpa particolarmente grave. Da un lato perché ha messo in circolazione ben oltre un kg. di cocaina, cagionando un importante pericolo per la salute altrui. A questo riguardo deve valere che se è vero che il quantitativo di droga messo in circolazione non è il criterio determinante per la commisurazione della pena, esso concorre comunque a definire il grado di colpa, poiché maggiore è lo stupefacente messo in circolazione, maggiore è il numero di persone la cui vita è messa in pericolo. La colpa di AC 1 è apparsa tanto più grave ove si consideri che ha agito su un arco di tempo relativamente lungo e che il suo agire è stato stoppato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Inoltre, se è vero che si trovava in difficoltà economiche, egli non ha fatto particolari sforzi per trovarsi un lavoro onesto ma, anche lui come AC 2, ha preferito frequentare ambienti malfamati, a rischio, che lo hanno poi portato a commettere gli atti di cui oggi deve rispondere. Spaventa poi che un uomo, non più giovanissimo, di quasi 40 anni, possa facilmente lanciarsi in importanti traffici di stupefacenti quali la cocaina per puro scopo di lucro, traendone un importante reddito (ca. fr. 5'000.- netti al mese per 15 mesi!), non avendo egli mai dipeso da questa sostanza: l’ha venduta ancor prima di provarla. E non venga la difesa ad accampare scusanti osservando che, pur avendone avuto la possibilità, si è sempre rifiutato di commerciare eroina perché ne conosce le nefaste conseguenze sulla salute altrui. D’accordo, non ha spacciato eroina, ma intanto questa sua consapevolezza dimostra che era perfettamente al corrente che anche la cocaina è una droga dalle conseguenze pesanti per la salute dei consumatori, ed inoltre, non per il solo fatto che un delinquente si limiti a commettere determinati reati gravi e si rifiuti di farne altri, debba essere premiato, un po’ come il plurimo assassino che, dopo aver ucciso diverse vittime, risparmia l’ultima. L’argomento non è serio.

                                  b)   Esclusa ogni ipotesi di scemata responsabilità, lo stesso AC 1 ha confermato in aula che nemmeno allorquando ha consumato cocaina, peraltro in una fase successiva a quella relativa alla maggior parte dei suoi traffici, si è mai sentito dipendente da detta sostanza, a favore dell’accusato è stata ritenuta la sua collaborazione con gli inquirenti. E’ ben vero che all’inizio le sue ammissioni non sono state complete e quanto contenuto nell’atto di accusa ha dovuto, sempre nella prima fase, con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche, in parte essere stimolato, è però anche vero che egli ha poi reso ampia confessione indicando esattamente i nomi dei fornitori e, nella misura in cui gli erano noti o ne ricordava i nominativi, anche quelli degli acquirenti. Ora, in un’epoca in cui, sempre più spesso, le corti si trovano confrontate con individui che si ostinano ad assumere atteggiamenti di negazione fin dell’evidenza, la corte ha ritenuto di riconoscere anche a AC 1 l’attenuante generica della collaborazione alla stessa stregua di AC 2.

                                  c)   A favore di AC 1 è pure stata considerata un’esistenza difficile, senza mai una figura paterna di riferimento e costernata da difficoltà affettive facilmente immaginabili se solo si pensi che nemmeno la madre ha mai potuto occuparsi in modo rassicurante di lui, come attesta il suo collocamento dall’età di 4 anni fino agli undici anni presso __________ (doc. dib. 1 e), nonché le sue precarie condizioni economiche che lo hanno poi spinto, visto il fallimento dell’attività commerciale precedentemente avviata, a delinquere.

Da ultimo non va nemmeno misconosciuto il fatto che AC 1, a differenza di AC 2, è del tutto incensurato.

                                   3.   Conclusioni

La Corte, nel combinare le aggravanti rispettivamente le attenuanti della colpa, dell’uno e dell’altro imputato, ha ritenuto le stesse equivalenti da giustificare una pena uguale per entrambi. Se per AC 2 ha pesato uno spaccio di un quantitativo maggiore, un’età più avanzata, la recidiva tecnica, il ruolo maggiore nel procurarsi la droga e la scaltrezza del suo agire (fregava pure l’amico), a fronte però di una lieve scemata responsabilità, di una desistenza che, unita alla collaborazione, ha sfiorato il sincero pentimento, per AC 1 hanno da un lato pesato l’agire per puro scopo di lucro, la determinazione con cui ha immesso sul mercato importanti quantitativi di stupefacente ed il fatto che ha cessato solo grazie all’intervento degli inquirenti, e dall’altro il riconoscimento di attenuanti generiche importanti come l’incensuratezza, un passato assai più difficile e tribolato nonché una buona collaborazione con gli inquirenti.

Entrambe le difese hanno postulato una pena di 18 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale a motivo che ambedue, dal carcere, sono cionondimeno riusciti a trovare un lavoro, un loro reinserimento sociale diventando assai più problematico qualora non fosse loro concessa tale opportunità. AC 2, che potrebbe trovare alloggio presso la sua compagna __________, ha infatti prodotto una dichiarazione della __________ di __________ mediante la quale la stessa manifesta la sua disponibilità ad assumerlo al 50% quale addetto alla “postalizzazione” con un salario lordo di fr. 2'150 al mese (doc. dib. 2A), mentre AC 1 ha presentato una dichiarazione dell’amico __________ (n.d.r. quello che fu fermato assieme a lui e poi rilasciato al momento del suo arresto) da cui emerge la disponibilità a dargli alloggio, se venisse scarcerato, per un po’ di tempo in caso di necessità (doc. dib. 1 D) nonché una proposta di lavoro presso la __________, __________ quale magazziniere / responsabile della logistica, a tempo indeterminato a partire da subito, con un salario lordo di fr. 3'000.- mensili. Ora, è ben vero che lo scopo principale del diritto penale è eminentemente di natura preventiva. Cionondimeno il TF ha stabilito che una pena può essere sospesa condizionalmente per non pregiudicare il reinserimento sociale dell’imputato semprecchè essa sia proporzionale alla sua colpa, situando a 21 mesi il limite massimo che può entrare in linea di conto per comprimere la pena in diciotto mesi onde consentirne la sospensione condizionale (DTF 118 IV 342 e 127 IV 97).

Ora, manifestamente, nel caso di AC 2 e di AC 1 una pena di così lieve durata appare al di fuori di ogni parametro per rapporto alla loro colpa e costituirebbe un’insostenibile banalizzazione delle loro responsabilità, di guisa che la questione della sospensione condizionale non può porsi.

Del resto gli inevitabili disagi che una pena da espiare comporta, soprattutto al momento di reinserirsi nel mondo del lavoro non bastano in sè per ottenere riduzioni di pena, men che meno nelle proporzioni chieste dalle difese. In caso contrario sarebbe praticamente impossibile infliggere una pena da espiare ad un imputato che, al momento del giudizio, esercita un'attività lavorativa (CCRP 19 gennaio 2005 in re M. e 17 marzo 2005 in re A.).

Tutto ciò ben ponderato la Corte ha giudicato adeguata una pena per entrambi di tre anni e sei mesi di reclusione.  Va infatti osservato che AC 2 e AC 1, come sopra ricordato, non sono due giovanotti che hanno sbandato, ma persone mature da cui è doveroso attendersi comportamenti più consoni alle regole del vivere civile. La pena inflitta loro deve pertanto, anche sotto questo profilo, costituire un giusto periodo di riflessione circa la portata e la gravità delle rispettive colpe.

Per AC 2 si impone pure la revoca della sospensione condizionale per tre anni della pena di 15 giorni inflittagli dal MP Lugano con DAP del 3 settembre 2001, avendo delinquito durante il periodo di prova, la presente fattispecie non potendo, di tutta evidenza, essere annoverata tra i casi di lieve entità ai sensi dell’art. 41 cifra 3 CP (DTF 117 IV 97; BJP 1986 N.9).

Trattandosi di pene da espiare non entra in considerazione la richiesta di sottoporre gli accusati a patronato (art. 41 cifra 2 CP).

                                  F.   Le confische

Va premesso che oggetto di confisca possono essere solo quegli oggetti che l’atto di accusa indica siccome sequestrati. A tale riguardo inammissibile è la richiesta della difesa di AC 1 volta dissequestro del veicolo VW (cfr. all. al rapporto di arresto), non figurando tale oggetto nella lista di quelli per cui il PP postula la confisca.

Per quel che concerne i telefoni cellulari essi vanno confiscati in quanto mezzi utilizzati dagli accusati per commettere i reati (corpus sceleris) così come emerge dalle numerose intercettazioni telefoniche in atti. Del resto, in particolare AC 2 non aveva i mezzi per acquistarsi ben cinque telefonini se non finanziandosi con il provento del traffico di stupefacente. A ciò aggiungasi che il numero stesso (ben 5) di cellulari dimostra che altro non gli servivano che per commettere gli illeciti di cui in rassegna, diversamente non si comprenderebbe quale necessità abbia una persona piena di debiti come lui, di possedere così tanti apparecchi telefonici.

Pacifica la confisca dello stupefacente e dei mezzi per preparare, vendere e/o consumare le dosi di cocaina e/o, per AC 2, eroina (pesole, minigrip, cannuccia, boccetta e lametta), non vi è prova certa e rassicurante che l’importo di fr. 325,80 sequestrati a AC 1 sia direttamente provento dei suoi illeciti, anche se tale ipotesi appare la più verosimile: su tale importo viene quindi ordinato il sequestro conservativo a parziale garanzia delle spese processuali che i due condannati devono sopportare.

Rispondendo           A.   per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 2., 3. e 4.;

                                  B.   per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.2., 3., 5. e 7.;

visti gli art.                      11, 18, 35, 41, 47, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 69 CP

                                         19 cfr. 1 e 2, 19a LFstup.

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   nel periodo giugno 2002/agosto 2003, a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese, agendo in correità con AC 2, ripetutamente venduto ed offerto gratuitamente almeno 1120 grammi di cocaina a suoi clienti e ad altre persone non meglio identificate, sostanza ripetutamente procuratagli da AC 2 all'asserito prezzo di fr. 100.--;

                            1.1.2.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 50 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,60 grammi, sostanza previamente acquistata a Lugano da AC 2 e da spacciatori locali non meglio identificati a fr. 100.-- il grammo;

                            1.1.3.   nel periodo dicembre 2003 / 9 agosto 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 150 grammi di cocaina parzialmente tagliata a fr. 150.-- il grammo rispettivamente fr. 70.--/100.-- la busta dose da 0,70 grammi, sostanza previamente acquistata a Lugano, Grancia, Melide e Bellinzona da __________, __________ e da altri spacciatori locali non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il grammo;

                            1.1.4.   nel periodo maggio 2004 / 9 agosto 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente procurato a __________, che gli aveva anticipato i soldi, 35 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata a Lugano e Grancia da __________ e da altri spacciatori non meglio identificati a fr. 100.--/130.-- il grammo;

                               1.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, Giubiasco ed in altre località del Luganese non meglio precisate, nel periodo ottobre 2003 / 9 agosto 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 50 grammi) e di marijuana (un qualche grammo), nonché per aver detenuto 8,87 grammi netti di cocaina con un grado di purezza del 30,85%, sequestratigli dalla polizia il 9 agosto 2004, giorno del suo arresto,

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   2.   AC 2 è autore colpevole di:

                               2.1.   infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina e di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere senza essere autorizzato,

                            2.1.1.   nel periodo giugno 2002/agosto 2003, a Lugano, Giubiasco, nel Luganese, a Zurigo, Zugo ed in altre imprecisate località della Svizzera Interna, agendo in correità con AC 1, ripetutamente procurato, trasportato e ceduto a quest'ultimo o su incarico del medesimo almeno 1120 grammi di cocaina destinati alla vendita, sostanza previamente acquistata da certa __________ e da altri spacciatori non meglio identificati al prezzo di fr. 70.-- il grammo;

                            2.1.2.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a vari suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 270 grammi di cocaina a fr. 100.-- la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1 A.A.;

                            2.1.3.   nel periodo agosto 2003 / dicembre 2003, a Lugano, Lamone ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente venduto a AC 1 e __________, ad alcuni suoi clienti, nonché ad altre persone non meglio identificate, 200 grammi di cocaina a fr. 80.--/100.-il grammo rispettivamente la busta dose da 0,80 / 0,90 grammi, sostanza acquistata a Zurigo a fr. 70.-- il grammo;

                            2.1.4.   nel periodo giugno 2002 / dicembre 2003, a Lugano, Zurigo ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e __________, nonché a vari suoi conoscenti non meglio identificati, 120 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1 lettera c) e 4.2. dell'A.A.;

                            2.1.5.   nel periodo gennaio 2004 / agosto 2004, in una non meglio precisata località del Luganese, procurato ad una terza persona non identificata, che gli aveva anticipato i soldi, 10 grammi di cacaina, sostanza previamente acquistata a Zurigo a fr. 100.-- il grammo;

                            2.1.6.   nel periodo gennaio 2004 / agosto 2004, a Lugano ed in altre località del Luganese non meglio precisate, ripetutamente offerto gratuitamente a __________ e a __________, 10 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 4.4. dell'A.A., a fr. 100.-- il grammo rispettivamente a fr. 50.-- la bolas;

                            2.1.7.   nel periodo gennaio 2004 / agosto 2004, a Lugano, ripetutamente procurato a __________, rispettivamente offertole gratuitamente, almeno 150 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a Zurigo e a Lugano da alcuni spacciatori non meglio identificati a fr. 40.-- / fr. 100.-il grammo;

                               2.2.   contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a Lugano, nel Luganese ed in altre località non meglio precisate, nel periodo 1. ottobre 2002 / agosto 2004, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina (ma almeno 300 grammi) e di eroina (ma almeno 175 grammi),

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

                                   3.   AC 2 è prosciolto dal reato di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti ai punti n. 4.4., 4.5. e 4.6. AA e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per il periodo settembre-ottobre 2004.

                                   4.   Di conseguenza:

                               4.1.   AC 1 è condannato alla pena di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               4.2.   AC 2, avendo agito in stato di scemata responsabilità ed essendo recidivo, è condannato alla pena di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi di reclusione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.

                                   5.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- e le spese processuali sono a carico dei condannati in solido, in ragione di 1/2 ciascuno.

                                   6.   Revocata la sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 15 giorni di detenzione inflitti a AC 2 con decreto d'accusa 3.9.2001 del Ministero pubblico, Lugano.

                                   7.   E' ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro, lo stupefacente e gli altri oggetti da distruggere, ad eccezione del denaro sequestrato a AC 1 sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia del pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.

                                   8.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.        2'000.-  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        2'410.-

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.           100.fr.        4'510.-

                                                                 ===========

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.-

Inchiesta preliminare                             fr.        1'205.-

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.fr.        2'255.-

                                                                 ===========

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.        1'000.-

Inchiesta preliminare                             fr.        1'205.-

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.fr.        2'255.-

                                                                 ===========

Intimazione a:

terzi implicati

1. AS 1 2. AS 2 3. AS 3 4. AS 4 5. AS 5 6. AS 6 7. AS 7 8. GI 1 9. GI 2  

Per la Corte delle assise criminali

Il presidente                                                            Il segretario

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