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Ticino Tribunale penale cantonale 25.08.2005 72.2004.98

25 agosto 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·2,276 parole·~11 min·3

Riassunto

Appropriazione indebita, circolazione in stato di ebrietà, infrazione grave alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione senza licenza,

Testo integrale

Incarto n. 72.2004.98

Mendrisio, 25 agosto 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Roberta Arnold, dr. iur.,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a  

detenuto dal 24.2.2003 al 25.2.2003 e dal 13.1.2004 al 14.1.2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   appropriazione indebita, ripetuta

                                         per avere

                                         a scopo di indebito profitto

                                         impiegato indebitamente valori patrimoniali affidatigli, e meglio

                                         per essersi

                                         a Chiasso e Morbio Superiore,

                                         nel periodo 30.07.2002-09.02.2003,

                                         nella sua qualità di dipendente rappresentante della ditta PC 1, __________, in Ticino,

                                         dopo che clienti della ditta PC 1 gli avevano affidato l'importo complessivo di CHF 84'856.-- quale anticipo per lavori di fornitura, sostituzione e/o manutenzione di ascensori, ovvero singolarmente:

                                         CHF 19'500.-- consegnati da PC 2 all'accusato a contanti in tre distinte occasioni (10.01.2003, 06.02.2003, 09.02.2003),

                                         CHF 32'000.-- bonificati dall'avv. RC 2 (per conto dei condomini dello __________) sul conto n. __________ intestato all'accusato presso __________ in tre distinte occasioni (29.07.2002, 12.08.2002, 24.09.2002),

                                         CHF 15'064.-bonificati da PL 2 il 03.10.2002 sul conto n. __________ intestato all'accusato presso __________ __________,

                                         CHF 18'292.-- bonificati da PL 1 il 05.12.2002 sul conto n. __________ intestato all'accusato presso __________,

                                         appropriato indebitamente della somma complessiva di (almeno) CHF 39'894, in parte prelevandola a contanti dal suo conto personale presso __________ sul quale i fondi erano stati previamente bonificati dai clienti, in parte facendo capo ai contanti consegnatigli, e comunque non consegnandola alla propria datrice di lavoro né destinandola per lo scopo previsto, ma utilizzandola per sé e/o per altri,

                                         ritenuto che nel frattempo l'accusato ha parzialmente rimborsato in misura di CHF 4'500.- i condomini dello PC 3;

                                   2.   circolazione in stato di ebrietà, ripetuta

                                         per avere,

                                         ripetutamente condotto veicoli a motore in stato di ebrietà,

                                         e meglio nelle seguenti circostanze di tempo e di luogo:

                               2.1.   il 27  agosto 2003,

                                         in territorio di Morbio Inferiore,

                                         circolando, verso le ore 18.10, alla guida dell'autovettura __________ __________ targata __________,

                                         ritenuto che il prelievo sanguigno ha evidenziato un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo 3.49 g/kg,

                                         malgrado che il 29.07.2002 fosse già stato condannato dal Ministero Pubblico per analogo reato;

                               2.2.   il 13 gennaio 2004,

                                         in territorio di Chiasso e sul tragitto Chiasso-Genestrerio,

                                         circolando, tra le 22.00 e le 23.00, alla guida della vettura __________ __________ targata (__________,

                                         ritenuto che il prelievo sanguigno ha evidenziato un tasso di alcoolemia minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg,

                                         malgrado che il 29.07.2002 fosse già stato condannato dal Ministero Pubblico per analogo reato e che il 27.08.2003 avesse di nuovo circolato in stato di ebrietà.

                                   3.   infrazione grave alle norme della circolazione, ripetuta

                                         per avere

                                         violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere: 

                                3.1   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 2.1,

                                         circolando ovvero mettendosi alla guida nello stato psicofisico descritto sub. 2.1 (alcoolemia min. 2.97 g/kg - max. 3.49 g/kg),

                                         negligentemente perso la padronanza del veicolo nell'intento di uscire dal posteggio, inserendo la marcia avanti anziché la retromarcia, travolgendo in tal modo la ringhiera posta dinanzi al veicolo e finendo la corsa nella scarpata sottostante, provocando altresì un danno totale alla vettura __________ __________ targata __________ __________ intestata alla ditta __________, Chiasso ed alla ringhiera di proprietà della PL 3;

                                3.2   nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 2.2,

                                         circolando ovvero mettendosi alla guida nello stato psicofisico descritto sub. 2.2 (alcoolemia min. 2.37 g/kg - max. 2.69 g/kg),

                                         negligentemente perso la padronanza del veicolo nell'intento di abbordare una curva piegante a destra, all'uscita del tunnel di via Dunant, proseguendo diritto anziché effettuare la curva e finendo così la corsa contro il muro, provocando altresì seri danni alla parte anteriore sinistra della vettura __________ __________ targata __________ __________ a lui intestata ed al muro di proprietà della ditta PL 4 ,

                                         ritenuto che l'accusato si è allontanato dal luogo dell'incidente, circolando da Chiasso a Genestrerio, ove veniva rintracciato dalla Polizia presso il parcheggio del locale pastificio __________.

                                   4.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                         per avere

                                         nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub 3.2,

                                         omesso di osservare i doveri impostigli dalla legge, ovvero di avvisare immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia.

                                   5.   circolazione senza licenza

                                         per avere,

                                         condotto veicoli a motore, sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino con decisione del 23.10.2003,

                                         e meglio per avere condotto la vettura T__________ __________ targata __________ __________ nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 2.2;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti Art. 138 Cifra 1 CP, Art. 90 Cifra 2 LCS in combinazione con gli art. 31, 34 LCS, Art. 91 cpv. 1 LCS, Art. 92 cpv. 1 LCS, Art. 95 Cifra 2 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 108/2004 del 3 settembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. §  PC 1, rappr. dall'avv. RC 1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 11.30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato a:

                                     -   12 mesi di detenzione (5-6 per il reato patrimoniale e il resto per LCStr), non ulteriormente riducibili,

                                     -   sospensione condizionale con periodo di prova di 4 anni,

                                     -   a titolo preventivo, espulsione accessoria di 3 anni sospesa per un periodo di prova di 4 anni,

                                     -   revoca della precedente sospensione condizionale della pena detentiva di 45 giorni,

                                     -   risarcimento alle PC.

                                    §   Al rappresentante di PC, il quale ricorda come la PC 1 che ha un precetto esecutivo per l’intero importo dell’incarto di ca. 30'000 CHF, con relativo danno immagine, non sia stata informata della transazione di risarcimento nei confronti della PC PC 3. Ricorda che il danno totale supera l’importo di 100'000 CHF. Inoltre AC 1 subito dopo la denuncia nel febbraio 2003, ha continuato ad utilizzare abusivamente i veicoli della ditta. Inoltre la PC 1 aveva dato al Sig. AC 1 un appartamento in affitto. Tre mensilità di canone di locazione pagate dalla PC 1 non sono state ancora risarcite. Fra la PC 1 e AC 1 c’era un accordo a lui molto favorevole, che li davo largo margine di manovra. Gli si imputa una gestione scellerata. Non vengono accettate le varie promesse fatte da AC 1, scusatosi sempre dopo esser stato colto in fallo. Pertanto la PC aderisce alle richieste del PP per quel che concerne il decreto e chiede che venga condannato alla rifusione degli importi determinati nell’istruttoria, cioè di CHF 39’894, riservandosi di far valere ulteriori pretese in sede civile.

                                    §   Il Difensore, il quale ponendo in risalto come il danno patrimoniale era un caso da diritto privato, concorda con la stesura dell’ ACC. Ricorda la piena collaborazione del Sig. AC 1, che ha permesso di ricostruire i movimenti di denaro. Nel febbraio 2003 l’arresto ha segnato per lui la fine di un incubo, iniziato con la notifica della malattia della madre, che ha portato AC 1 ad assumere due infermieri specializzati e ad altre ingenti spese mediche. Tale calvario, durato 10 mesi, lo ha scioccato a livello personale ed economico, portandolo ad avere anche problemi con l’alcool e di natura finanziaria (ca. 110 milioni di £). Nel 2002, con l’impiego c/o la PC 1 come unico rappresentante per il Ticino, è venuto a contatto con ingenti somme di denaro che l’hanno indotto in tentazione proprio nel periodo di profonda crisi interiore. L’appropriazione è avvenuta non per pagare vizi quali il gioco o altro, ma per curare la madre. Questa non è stata effettuata con astuzia, ma è subentrata una volta che AC 1 era realmente in possesso del denaro sui suoi conti. Inoltre ha fatto diversi tentativi di risarcimento nei confronti della ditta, impediti anche dalla PC 3, non ancora soddisfatta dei pagamenti. Egli ha preso coscienza della gravità dei fatti ed ha intrapreso volontariamente una cura presso uno psicologo. Tenendo conto dei motivi a delinquere, la vita incensurata a priori di, eccetto LCStr, il risarcimento a PC 3, la totale collaborazione con gli inquirenti e in sede dibattimentale, viene chiesta una sensibile riduzione della pena proposta dal PP e del periodo di prova. Si oppone alla pena accessoria di espulsione, in quanto esorbitante rispetto alla gravità dei fatti commessi. Per le pretese di PC si chiede il rinvio al foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita, ripetuta

                                         per essersi, nel periodo 30.07.2002-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,

                                         a scopo di indebito profitto

                                                      indebitamente appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro?  

                               1.2.   circolazione in stato di ebrietà, ripetuta

                                         per avere, in due occasioni,

                                         condotto veicoli a motore in stato di ebrietà,

                                         e meglio il 27  agosto 2003 a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo 3.49 g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto Chiasso-Genestrerio,

                                         con un tasso di alcoolemia minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg?

                               1.3.   infrazione grave alle norme della circolazione, ripetuta

                                         per avere

                                         violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere,  nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la padronanza del veicolo condotto?

.

                               1.4.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                         per avere

                                         nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.2 AA,

                                         omesso di avvisare immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia?

                               1.5.   circolazione senza licenza

                                         per avere, il 13.1.2004 a Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio

                                         condotto la __________ __________ targata __________, sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il  23.10.2003?

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà;

                               2.2.   accessoria d’espulsione?

                                   3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 gg di detenzione inflittagli il 29.7.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano?

                                   4.   Deve essere condannato al pagamento dell’indennità alle parti civili?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art.                      18, 36, 41, 55, 63, 68 e 69, 138 CP;

                                         90 cfr. 2, 91, 92, 95 LCS

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   appropriazione indebita, ripetuta

                                         per essersi, nel periodo 30.07.2002-09.02.2003, a Chiasso e Morbio Superiore,

                                         a scopo di indebito profitto

                                                      indebitamente appropriato della somma di CHF 39'894 affidatigli per il tramite di pagamenti effettuati da clienti della PC 1, sua datrice di lavoro.  

                               1.2.   circolazione in stato di ebrietà, ripetuta

                                         per avere, in due occasioni,

                                         condotto veicoli a motore in stato di ebrietà,

                                         e meglio il 27  agosto 2003 a Morbio Inferiore, con un tasso di alcoolemia minimo 2.97 g/kg - massimo 3.49 g/kg, e il 13 gennaio 2004, in territorio di Chiasso e sul tragitto Chiasso-Genestrerio,

                                         con un tasso di alcoolemia minimo 2.37 g/kg - massimo 2.69 g/kg.

                               1.3.   infrazione grave alle norme della circolazione, ripetuta

                                         per avere

                                         violando gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o assunto il rischio di detto pericolo, e meglio per avere,  nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai punti 2.1 e 2.2 AA, negligentemente perso la padronanza del veicolo condotto.

.

                               1.4.   inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

                                         per avere

                                         nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 3.2 AA,

                                         omesso di avvisare immediatamente il danneggiato proprietario del muro o, in difetto, la polizia.

                               1.5.   circolazione senza licenza

                                         per avere, il 13.1.2004 a Chiasso e sul tratto Chiasso-Genestrerio

                                         condotto la __________ __________ targata __________., sebbene la guida in territorio svizzero gli fosse stata vietata a tempo indeterminato dalla competente autorità del Cantone Ticino il  23.10.2003

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per il periodo di 3 anni (tre) anni;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali;

                               2.4.   a pagare fr. 38'984.- alla PC PC 1, __________;

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva e di quella accessoria di espulsione inflitta al condannato è condizionalmente  sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   4.   La sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli il 29.7.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano è revocata.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PC 3 4. PL 1 5. PL 2 6. PL 3 7. PL 4  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           550.--

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