Skip to content

Ticino Tribunale penale cantonale 05.10.2004 72.2004.78

5 ottobre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,325 parole·~7 min·3

Riassunto

stupefacenti

Testo integrale

Incarto n. 72.2004.78

Lugano, 5 ottobre 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Claudia Viscardi, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e residente a   

detenuto dal 6 aprile 2004;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita a un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere poter mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                               1.1.   per avere

                                         a Bellinzona,

                                         fra il giugno 2003 e il 31 marzo 2004,

                                         senza essere autorizzato,

                                         previo acquisto in particolare da tali __________ e __________, al prezzo di ca. fr. 15.-- per “bolas”,

                                         venduto ad almeno 15 (quindici) consumatori locali almeno 759/779 “bolas” contenenti un quantitativo di cocaina variante fra i grammi 0.2 e grammi 0.6, con grado di purezza sconosciuto e al prezzo variante fra i fr. 20.-- e fr. 50.--, per un quantitativo complessivo di almeno 165.8/175.1 grammi e un importo complessivo di almeno fr. 27'630.--,

                                         e meglio, per aver venduto:

·          almeno 400 “bolas” da ca. gr 0.2 l’una a fr. 40.-- ciascuna a __________ e __________, per complessivi ca. gr 80 di cocaina,

·          circa 130 “bolas” da ca. gr 0.2 l’una a fr. 30.-- ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 26 di cocaina,

·          circa 50 “bolas” da ca. gr 0.3 l’una a fr. 30.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 15 di cocaina,

·          circa 50 “bolas” da ca. gr 0.2/0.3 l’una a fr. 50.-- ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 10/15 di cocaina,

·          20/30 “bolas” da ca. gr 0.15 l’una a fr. 20/30 ciascuna a __________, per complessivi ca. gr. 3/4.5 di cocaina,

·          23 “bolas” di cui 3 da complessivi ca. gr 1.4 per complessivi ca. fr. 100.-- e 20 pezzi da ca. gr 0.3 l’una a fr. 20.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 7.4 di cocaina,

·          circa 20 “bolas” da ca. gr 0.3 l’una a fr. 30.-ciascuna a __________ per complessivi ca. gr 6 di cocaina,

·          circa 20 “bolas” da ca. gr 0.2/0.3 l’una a fr. 40.-- ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 4/6 di cocaina,

·          circa 20 “bolas” da ca. gr 0.2 l’una a fr. 20.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 4 di cocaina,

·          8 “bolas” da ca. gr 0.4/0.5 l’una a fr. 35/50 ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 3.2/4 di cocaina,

·          5 “bolas” da ca. gr 0.4 l’una a fr. 50.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 2 di cocaina,

·          4 “bolas” da ca. gr 0.4 l’una a fr. 30.-ciascuna al minorenne __________, per complessivi ca. gr 1.6 di cocaina,

·          3 “bolas” da ca. gr 0.6 l’una a fr. 40.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 1.8 di cocaina,

·          2 “bolas” da ca. gr 0.2 l’una a fr. 30.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 0.4 di cocaina,

·          2 “bolas” da ca. gr 0.2 l’una a fr. 50.-ciascuna a __________, per complessivi ca. gr 0.4 di cocaina,

·          2 “bolas” da ca. gr 0.5 l’una a fr. 50.-ciascuna alla minorenne __________, per complessivi ca. gr 1 di cocaina,

                               1.2.   per avere

                                         a Bellinzona,

                                         in data 6 aprile 2004,

                                         senza essere autorizzato,

                                         su di sé rispettivamente nel locale bagno del terzo piano del centro __________ di __________,

                                         detenuto alfine di destinarla alla vendita a consumatori locali sotto forma di bolas grammi 1 (con grado di purezza medio del 30,7%) rispettivamente grammi 56,8 (con grado di purezza medio del 32,6%) di cocaina,

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 1 e 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 89/2004 del 26 luglio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP1. §  L'accusato AC1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic.iur. __________. §  L'interprete IE1.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale conferma l’atto d’accusa ad eccezione del punto 1.2 che deve essere corretto da 56.8 grammi in 48.8 grammi. Dà inoltre atto, senza opporsi allo stralcio, che il consumatore __________ (punto 1.1) non è stato personalmente interrogato: i quantitativi riconducibili agli acquisti di __________ non sono dunque da conteggiare.

Conclude chiedendo la condanna dell’accusato:

a 22 mesi di detenzione da espiare;

alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni;

alla revoca della sospensione condizionale della pena di 60 giorni di detenzione e dell’espulsione per 3 anni inflitta con DAC 22.12.2003 dal PP.

Chiede altresì la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, non contesta il punto 1.1 dell’atto d’accusa; chiede tuttavia che venga scagionato dall’accusa di cui al punto 1.2.

Conclude chiedendo che il suo assistito venga condannato a una pena non superiore ai 18 mesi di detenzione, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Non si oppone alla revoca della sospensione condizionale di cui al DAC 22.12.2003, dedotto il carcere preventivo sofferto. Non si oppone all’espulsione ponendo in risalto la volontà di AC1 di tornare alla sua realtà nel suo paese.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   venduto almeno 759/779 bolas di cocaina contenenti un quantitativo di cocaina complessivo di almeno 165.8/175.1 grammi, con grado di purezza sconosciuto?

                         1.1.1.1.   oppure venduto un quantitativo minore?

                         1.1.2.1.   detenuto ai fini di vendita 1 grammo di cocaina (grado di purezza medio del 30.7%)?

                         1.1.2.2.   detenuto ai fini di vendita 56.8 grammi di cocaina (grado di purezza medio del 32.6%)?

                      1.1.2.2.1.   oppure un quantitativo minore?

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo  tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

                               2.1.   privativa della libertà?

                               2.2.   d’espulsione?

                                   3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 60 giorni di detenzione nonché dell’espulsione per anni tre inflittegli con DAC del 22.12.2003 dal MP?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo,                affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2.2, 1.1.2.2.1, 1.1.3, 2;

visti gli art.                      36, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP;

                                          19 cifra 1 e cifra 2 LFStup

                                          9 segg. CPP, 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia:

AC1

                                   1.   è autore colpevole di:

                                         ripetuta infrazione alla LF stupefacenti

                                         per avere senza essere autorizzato,

                                         ripetutamente venduto a terzi bolas di cocaina in ragione di un quantitativo complessivo di gr. 145 circa e detenuto un ulteriore grammo in vista della vendita,

                                         fra il giugno 2003 e il 31.3.2004

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   AC1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione aggravata alla LFStup in relazione all’addebito di aver venduto gr. 20-30 circa di cocaina in più rispetto ai gr. 145 di cui al punto 1. che precede e di aver detenuto ai fini di vendita gr. 56.8 della stessa sostanza.

                                   3.   Di conseguenza, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui al DAC 22.1.2003, AC1 è condannato:

                               3.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               3.2.   all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di 5 (cinque) anni;

                               3.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese processuali.

                                   4.   È ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di giorni 60 di detenzione nonché di quella accessoria dell’espulsione per anni tre inflittegli con DAC 22.12.2003

                                   5.   È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

IE1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           250.--

Inchiesta preliminare                         fr.           984.--

Interpreti                                              fr.           570.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        1'854.--

                                                             ===========

72.2004.78 — Ticino Tribunale penale cantonale 05.10.2004 72.2004.78 — Swissrulings