Incarto n. 72.2004.59
Lugano, 15 febbraio 2007/ap
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli Schmid, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta appropriazione indebita aggravata
per avere,
in più occasioni, a Lugano,
nel periodo aprile 1994 - febbraio 1996,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
agendo in qualità di fiduciario al beneficio della relativa autorizzazione cantonale ed in qualità di direttore della __________ (fallita in data 20.02.1996);
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio per avere
1.1. indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ la somma di US$ 130'000.- pertinenza di PC 1, a lui affidata nel periodo aprile/luglio 1994 unitamente ad altri fondi per la ricerca di un finanziamento non meglio definito;
1.2. indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ la somma di fr. 60'000.- (fr. 100'000.- dedotti fr. 40'000.- rimborsati al cliente per asseriti "interessi") di pertinenza di PC 1, a lui affidata nei giorni 10/11 agosto 1995 unitamente ad altri fondi destinati ad essere investiti a reddito in banca;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall'art. 138 cifra 2 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 72/2004 del 16.06.2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1. § L'avv. RC 1 in rappresentanza della PC PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 15:55.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale preso atto dell'impossibilità di provare il contenuto del contratto n., conclude chiedendo la condanna dell'accusato per appropriazione indebita aggravata di fr. 100'000.- (di cui fr. 40'000.- già restituiti) e l'inflizione di una pena pecuniaria di totali fr. 4'500.-, sospesa condizionalmente, nonché la confisca della documentazione in sequestro.
§ Il rappresentante della PC PC 1, il quale, preso atto delle conclusioni del Procuratore pubblico, chiede la condanna dell'accusato al risarcimento di fr. 60'000.nonché delle spese legali.
§ Il Difensore, il quale si associa alle proposte del Procuratore pubblico.
La presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, i seguenti
quesiti: AC 1
1.è autore colpevole di
ripetuta appropriazione indebita
per avere,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
in più occasioni indebitamente utilizzato per il pagamento di spese correnti della società __________ le somme a lui affidate:
1.1. di US$ 130'000.-, a Lugano nell'aprile 1994;
1.2. di fr. 30'000.- e di fr. 70'000.-, a Lugano, il 10 e 11 agosto 1995,
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
1.1.1 trattasi di reato aggravato siccome commesso nell'esercizio della professione di fiduciario per la quale ha ottenuto l'autorizzazione dalla preposta autorità cantonale?
2. può beneficiare dell'attenuante del lungo tempo trascorso tenendo buona condotta?
3. può beneficiare della sospensione condizionale?
4. deve un risarcimento alla PC PC 1, e, se sì, in che misura?
5.Dev'essere ordinata la confisca della diversa documentazione di cui al classatore blu, alla mappetta verde nonché dell'incarto UEF relativo alla procedura fallimentare della __________?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art.260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, meno che al quesito n. 1.1.;
visti gli art. 12, 34, 42, 44, 47, 48, 48a, 69, 71, 138 cifra 2 CP;
9 segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
1. AC 1 è autore colpevole di
appropriazione indebita aggravata
per essersi,
in qualità di fiduciario al beneficio della relativa autorizzazione cantonale e allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, appropriato di fr. 30'000.versatigli a contanti da PC 1 e di fr. 70'000.- versatigli da PC 1 sul conto n. JC-252.372.2 presso __________ e intestato fiduciariamente alla __________, somme da lui utilizzate per il pagamento di spese correnti della __________ di cui egli era direttore (e restituite in ragione di fr. 40'000.-),
a Lugano, il 10 e 11 agosto 1995,
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. AC 1 è prosciolto dall'imputazione di appropriazione indebita aggravata in relazione al versamento da parte di PC 1 di US$ 130'000.-.
3. Di conseguenza, visto il lungo tempo trascorso tenendo buona condotta, AC 1 è condannato:
3.1. alla pena pecuniaria di fr. 4'500.-, corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) cadauna;
3.2. a versare alla PC PC 1, l'importo di fr. 60'000.-;
3.3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali in ragione di un mezzo, mentre che il rimanente mezzo è a carico dello Stato.
4. L’esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due.
5. È ordinata la confisca della documentazione di cui al classatore blu, alla mappetta verde nonché dell'incarto UEF relativo alla procedura fallimentare della __________.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 150.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 400.--
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Spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 75.--
Inchiesta preliminare fr. 100.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.-fr. 200.--
===========
Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria