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Ticino Tribunale penale cantonale 19.01.2005 72.2004.146

19 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·840 parole·~4 min·3

Riassunto

aPPROPRIAZIONE INDEBITA, AMMINISTRAZIONE INFEDELE, FALSITà IN DOCUMENTI

Testo integrale

Incarto n. 72.2004.146

Lugano, 19 gennaio 2005/eg  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Riviera

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 6 aprile al 4 maggio 2001;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   ripetuta appropriazione indebita,

                                         per essersi appropriato,

                                         tra il 18 gennaio 2000 e il 1° febbraio 2001,

                                         a __________, negli uffici del PC 1,

                                         al fine di procacciarsi un indebito profitto, di cose mobili altrui che gli erano state affidate e meglio impiegato a profitto proprio valori patrimoniali affidati nella sua funzione di consulente presso il PC 1 di __________ con accesso alla cassa e ai conti dei clienti dell'istituto di credito,

                                         e meglio per avere:

                               1.1.   indebitamente prelevato dalla relazione denominata __________, in danno di PC 2, il 18.01.2000 CHF 40'000.--, il 18.05.2000 CHF 40'000.--, il 19.06.2000 CHF 15'000.-- e il 01.02.2001 CHF 20'000.--, per un importo complessivo di CHF 115'000.--, utilizzando questo denaro per pagare imposte arretrate, parte dei lavori di ristrutturazione di un suo rustico in Val __________ e sue trasferte negli USA per rendere visita alla fidanzata;

                               1.2.   indebitamente prelevato, dalla relazione n°, in danno di PL 1, il 09.03.2001 CHF 95'000.--, somma consegnata dall'accusato a PC 2;

                                   2.   ripetuta amministrazione infedele,

                                         per avere,

                                         nel 2000 e sino a marzo 2001,

                                         a __________, negli uffici del PC 1,

                                         obbligato per legge e negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, danneggiato il patrimonio di PC 2 e permesso che ciò avvenisse, senza informarlo dell'andamento negativo dei suoi investimenti ma comunicandogli invece, contrariamente al vero, un andamento positivo del conto,

                                         e meglio per avere, senza che vi fosse mandato di gestione alla banca da parte del clienti, ordini specifici e neppure il suo consenso,

                                         intrapreso operazioni altamente speculative sulla relazione __________ – senza informare il cliente che non prendeva visione della posta bancaria poiché trattenuta in banca e che si fidava delle informazioni e delle assicurazioni verbali di AC 1 – ben sapendo che il cliente intendeva invece investire in modo conservativo, con strumenti finanziari non speculativi, come era d'altronde stato fatto sul conto dalla sua apertura il 27 giugno 1997 sino a fine 1999/2000, intaccando il capitale ivi depositato riducendo il patrimonio da un controvalore di CHF 1'014'628 al 31.12.1999 ad un controvalore di CHF 423'519.- al 29 marzo 2001 (compresi i prelevamenti indebiti per un totale di CHF 115'000.- menzionati al punto precedente) e causando delle perdite complessive del patrimonio per almeno CHF 308'519.-, procurando a PC 2, titolare del conto un danno corrispondente;

                                   3.   ripetuta falsità in documenti,

                                         per avere,

                                         nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.,

                                         al fine di procacciarsi un indebito profitto, in particolare di occultare i prelevamenti indebiti tra cui quelli menzionati al punto 1., ripetutamente formato documenti falsi e fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti,

                                         e meglio per avere falsificato la firma di PC 2, di PL 1 e del fratello __________, sulle ricevute di prelevamento 18.01.2000, 18.05.2000, 19.06.2000, 01.02.2001 e 09.03.2001 del PC 1;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti artt. 138 cpv. 1, 158 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

                                         e meglio come descritto nell'atto d'accusa 155/2004 del 3.12.2004, emanato dal PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 68 e 69 CP, le seguenti

proposte                 1.   AC 1 è dichiarato autore colpevole dei reati di ripetuta appropriazione indebita, ripetuta amministrazione infedele e ripetuta falsità in documenti.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di anni 2 (due).

                                   3.   Per eventuali pretese di risarcimento si rinviano le parti civili al foro civile competente.

Presenti

▪  Il 1 PP 1. ▪  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio avv. __________. ▪

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.00 alle ore 09.30.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentito l'accusato e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito                      -   Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

il presidente                   risponde affermativamente al quesito;

richiamati gli art.            9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

pronuncia

1.

L'atto d'accusa aa 155/2004 del 3.12.2004 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

                                   3.   Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC 1 2. PC 2 3. PL 1  

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           450.--

                                                             ===========

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