Incarto n. 72.2004.102
Lugano, 20 gennaio 2005/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 26 maggio all'11 giugno 2004;
prevenuto colpevole di:
1. ripetuta appropriazione indebita aggravata
per avere,
in più occasioni, a Bellinzona,
nel periodo 3 giugno 1999 - 22 aprile 2003,
allo scopo di procacciarsi un indebito profitto,
agendo in qualità di tutore della pupilla PC 1,
nominato con risoluzione 26.04.1999 della Delegazione Tutoria
di __________,
impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio per avere
ripetutamente prelevato fondi in contanti per complessivi
fr. 80'967.30 dal conto bancario n. __________ intestato a PC 1 presso la __________, __________, sul quale godeva, in qualità di tutore dell'intestataria, di diritto di disposizione con firma individuale,
utilizzando la totalità dei fondi prelevati per il pagamento di proprie spese personali;
ritenuto come nel periodo dal 22 aprile 2003 al 26 maggio 2004
la parte civile PC 1 sia stata parzialmente risarcita in ragione di fr. 15'484.60 ed a tutt'oggi il danno ammonti a fr. 65'482.70;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reato previsto dall' art. 138 cifra 2 CP;
e meglio come descritto nell'aa 111/2004 del 13.9.2004, emanato dal 1 PP 1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 64, 68 CPS, le seguenti
proposte AC 1
1. È dichiarato autore colpevole del reato ascrittogli sopra.
2. Di conseguenza AC 1, avendo dimostrato sincero pentimento, é condannato:
2.1. alla pena di 9 (nove) mesi di detenzione;
2.2. al versamento di fr. 65'482.70 alla parte civile PC 1, rappresentata dal tutore __________, Ufficio del Tutore ufficiale, Bellinzona, a valere quale risarcimento del danno. Per ulteriori eventuali pretese di risarcimento, la parte civile è rinviata al foro civile;
2.3. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali.
3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato é condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.
4. E' ordinato il sequestro conservativo a favore della parte civile PC 1, rappresentata dal tutore __________, Ufficio del Tutore ufficiale, Bellinzona, della somma di fr. 1'100.- sequestrata in data 26.05.2004 (e trasmessa al TP).
Presenti
▪ Il 1 PP 1. ▪ L'accusato AC 1, assistito dal difensore di fiducia (CP) avv. __________. ▪
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:45.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentito l'accusato e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde affermativamente al quesito;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia
1.
L'atto d'accusa 111/2004 del 13.9.2004 contro AC 1 con le relative proposte è approvato.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
3. Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
PC 1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 450.--
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