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Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126

9 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·7,575 parole·~38 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 72.2003.126

Lugano, 9 febbraio 2004/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Corte delle assise correzionali di Lugano

composta da:

giudice supplente Antonio Fiscalini (Presidente)  

e dagli assessori giurati:

Giancarla Bottani Armando Gysin Manuela Oehen-Rossignoli  

con il segretario:

Enzo Barenco

Conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

__________,    

prevenuta colpevole di:

                                   1.   ripetuta diffamazione

                                         per avere,

a __________, in due occasioni,

in data 20.04.2001 e in data 14.01.2002, mediante scritti,

incolpato il dr. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione, e meglio

                               1.1.   in data 20.04.2001, mediante la presentazione dell'istanza di promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,

•  riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "...muoveva la sonde nel mio intestino come una bestia inferocita. ..godeva al mio dolore, lo faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento..." (p. 2, pto. 2);

•  riferendo della visita in data 22.01.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "...minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben 2 volte, causandole gravi danni alla salute..." (p. 4, pto. 4);

•  dichiarato infine che "...cos'altro ci si può attendere da un criminale del genere?" (p. 12);

                               1.2.   in data 14.01.2001,

mediante la segnalazione alla Commissione di vigilanza sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del paziente da parte dei citato medico,

riferendo del medesimo intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998,

e meglio del comportamento tenuto in quell'occasione dal medico, dichiarato:

-  "...per violenza sessuale demoniacale...il dr. __________ maneggiava la sonda e la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto del medico che era sorridente, felice, contento, raggiante, godeva...Più gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio..." (p. 1, 2.o §);

-  "...dopo aversi divertito e goduto al mio dolore..."

   (p. 1, 2.o §);

-  "...quell'espressione, del medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale…" (p.2, 2.o §);

-  "...anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina..." (p. 2, 2.o §);

-  "...il dottor __________ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li denuncia... come può ancora questo medico, con questo comportamento, esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare anche sessualmente delle pazienti?..." (p. 4, 2.o §);

-  "...e il comportamento del dottor __________, che si comportò ancora una volta da criminale..." (p. 5, 1.o §);

-  "...anche la Commissione di vigilanza, protegge i criminali..., oltre che a crearli la giustizia stessa i criminali e a farli proseguire ancora a fare i criminali..." (p. 5, 2.o §);

-  "...comportamento da porco maiale..." (p. 6, 3.o §);

-  "...questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio, violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ...è un porco maiale ..." (p. 7, 1.o §);

                                   2.   registrazione clandestina di conversazioni

per avere,

a __________, in data 14.01.2002,

conservato, sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore, e meglio,

per avere,

nelle indicate circostanze di tempo e luogo,

trasmesso al Dipartimento delle opere sociali, unitamente alla propria segnalazione ex art. 5 LSan relativa all'operato del dottor __________,

una registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il medesimo presso il suo studio medico in data 22.04.1999,

e per la quale è già incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione (DAP __________);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 173 cifra 1 e 179ter CP ; richiamato l'art. 41 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa pretorile __________del 10 giugno 2002, emanato dal Procuratore generale.

Inoltre prevenuta colpevole di:

diffamazione

per avere, il 2 marzo 2000,

a __________, presso la sede del Ministero pubblico,

nel corso dì un verbale di interrogatorio reso quale querelata,

alla presenza del proprio patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante,

riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dal dott. __________ presso il suo studio medico in data 15 aprile 1998 incolpato il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione dichiarando che:

"(...) il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti, provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio dolore. lo mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto. (.. .) più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era contento di questo";

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dall'art. 173 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo __________del 12 novembre 2003, emanato dal sostituto Procuratore pubblico.

Presenti                     §   Il sostituto procuratore pubblico __________.

                                    §   L'avv. __________, difensore d'ufficio (GP) dell'accusata __________, assente.

                                    §   L'avv. __________, in rappresentanza della PC __________, pure presente. 

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 18:10.

Il Presidente, constatato che l'accusata __________, regolarmente citata come di legge (la citazione è stata intimata e recapitata all'accusata tramite Polizia, cfr. ricevuta), non è presente e non ha fatto pervenire alla Corte alcuna valida giustificazione, decide di procedere nei suoi confronti nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 segg. CPPT

Incidente processuale 1

Il rappresentante della PC chiede sostanzialmente che in assenza ingiustificata dell'accusata, il Presidente abbia a giudicare senza l'intervento degli assessori giurati come vuole la procedura.

Il Sostituto Procuratore pubblico ritiene che nulla ostacoli a che la Corte proceda in un giudizio contumaciale con la presenza dei cittadini giurati e cita al riguardo l'art. 313 CPP.

Il difensore si associa alla Pubblica accusa e chiede che i cittadini giurati abbiano a presenziare ai dibattimenti ed a giudicare nella Corte.

Le parti non replicano, risp. non duplicano.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito

quesito                    1.   Deve essere accolta l'eccezione della Parte civile relativa alla costituzione della Corte con gli assessori giurati?

Il presidente dichiara sospesi i pubblici dibattimenti alle ore 09.45 e ne annuncia la riapertura per la lettura dei dispositivi della sentenza a partire dalle ore 09.55.

Il Presidente, assenti gli assessori giurati, si ritira quindi in seduta segreta per l’emanazione del suo giudizio.

Il presidente dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle ore 10.00 e comunica alle parti che

previo esame del fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito

visto l'art.                         39 LOG

La Corte

decide                            L'istanza della Parte civile è respinta.

Incidente processuale 2

La difesa chiede sostanzialmente la sospensione del dibattimento affinchè si proceda all'allestimento di una perizia per verificare lo stato di salute mentale dell'accusata, così come formulato per iscritto con lettera 6 febbraio 2004 (cfr. doc. dib. _).

Il Sostituto procuratore pubblico si oppone alla richiesta vuoi per la tardività, vuoi perché nessuno in precedenza, e tantomeno il suo precedente legale, ha mai ritenuto o dubitato dello stato mentale dell'accusata.

Il rappresentante della PC si oppone all'istanza di sospensione, vuoi perchè l'art. 237 CPP non la prevede per questo motivo, vuoi perché l'accusata era perfettamente cosciente delle sue iniziative.

Il difensore in replica si conferma nel precedente intervento poiché ritiene effettivamente che la signora __________ presenti seri problemi mentali.

Il Sostituto procuratore pubblico in duplica si conferma nel precedente intervento.

Il rappresentante della PC  in duplica si conferma nella precedente conclusione.

Il presidente pone quindi a giudizio, con l’accordo delle parti, il seguente quesito

quesito                    1.   Deve essere accolta l'istanza 6.2.2004 dell'avv. __________ volta a sottoporre la sua assistita ad una perizia che ne attesti la capacità di intendere e volere con relativa sospensione del dibattimento in caso di accoglimento della richiesta?

Il presidente dichiara sospesi i pubblici dibattimenti alle ore 10.20 e ne annuncia la riapertura per la lettura dei dispositivi della sentenza a partire dalle ore 10.40.

La Corte si ritira quindi in seduta segreta per la discussione e l’emanazione del suo giudizio.

Il presidente dichiara riaperti i pubblici dibattimenti alle ore 10.45 e comunica alle parti

previo esame del fatto e del diritto, rispondendo negativamente al quesito

visti gli art.                      142 segg., 227 e 237 CPP

La Corte

decide                            L'istanza della difesa è respinta.

*Subordinate*

Il Presidente, con l'accordo delle parti, giusta l’art. 250 CPP notifica la seguente imputazione alternativa a quella di diffamazione di cui ai punti n. 1.1.c) e 1.2.h) del decreto d’accusa:

F ingiuria

*Stralcio*

Dopo discussione le parti accondiscendono a che il punto n. 1.2.g) del decreto d'accusa, ovvero la frase "… anche la Commissione di vigilanza protegge i criminali …, oltre che a crearli la giustizia stessa i criminali e a farli proseguire ancora a fare i criminali (p. 5, 2.o §)", abbia ad essere stralciato.

Sentiti                        §   Il Sostituto Procuratore pubblico, il quale confermate integralmente le imputazioni oggi in esame e di conseguenza le ipotesi accusatorie di ripetuta diffamazione [questo anche per i punti n. 1.1.c) e 1.2.h)] e di registrazione clandestina di conversazioni, conclude chiedendo che __________ venga condannata a 60 (sessanta) giorni di detenzione, non opponendosi alla sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 4 anni.

                                    §   L'avv. __________, rappresentante della PC, il quale

si associa alla pubblica accusa per quel che concerne la colpabilità dell'accusata e conclude chiedendo che __________ venga condannata a versare alla parte civile l'importo di fr. 3'965.10, oltre interesse legale del 5% da oggi, a valere quale risarcimento parziale delle spese legali sostenute.

                                    §   Il Difensore, il quale dichiara immediatamente di aver oggi un compito non facile in assenza dell'accusata dagli odierni dibattimenti, che già di per sé la penalizza. Non contesta le ipotesi accusatorie di ripetuta diffamazione e di registrazione clandestina di conversazioni, anche se chiede per le frasi descritte ai punti 1.1.c) e 1.2.h) del decreto d'accusa la derubrica in ingiuria. Tenuto conto nell'ambito della commisurazione della pena, del tempo trascorso dai fatti e della situazione personale dell'accusata, si rimette alla clemenza della Corte per quanto concerne la quantificazione della pena detentiva, chiedendo la sospensione condizionale della medesima con un periodo di prova da contenere entro i termini minimi. Per la richiesta di risarcimento della Parte civile chiede il rinvio al competente foro civile.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          __________

                                   1.   E' autrice colpevole di:

                               1.1.   ripetuta diffamazione

                                         per avere

                                         incolpato il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione

                            1.1.1.   il 2 marzo 2000, a __________ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un verbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante, riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo studio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che "(...) il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti, provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era contento di questo"?

                            1.1.2.   il 20 aprile 2001, a __________, mediante la presentazione dell'istanza di promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,

                         1.1.2.a)   riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "... muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ..." (p. 2, pto 2)?

                         1.1.2.b)   riferendo della visita in data 22.04.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "... minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben 2 volte, causandole gravi danni alla salute ..." (p. 4, pto 4)?

                         1.1.2.c)   dichiarando che "... cos'altro ci si può attendere da un criminale del genere?" (p. 12)?

                      1.1.2.c)1.   trattasi invece di ingiuria?

                            1.1.3.   il 14 gennaio 2002, a __________, mediante segnalazione alla Commissione di Vigilanza sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del paziente da parte del citato medico, riferendo del medesimo intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, e meglio del comportamento tenuto in quella occasione del medico, dichiarato:

                         1.1.3.a)   "... per violenza sessuale demoniacale ... il dr. __________ maneggiava la sonda e la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto del medico che era sorridente, felice, contento, raggiante, godeva ... Più gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio ..." (p. 1, 2.o §)?

                         1.1.3.b)   "... dopo aversi divertito e goduto al mio dolore ..." (p. 1, 2.o §)?

                         1.1.3.c)   "... quell'espressione, del medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale" (p. 2, 2.o §)?

                         1.1.3.d)   "... anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina ..." (p. 2, 2.o §)?

                         1.1.3.e)   "... il dottor __________ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li denuncia ... come può ancora questo medico, con questo comportamento, esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare anche sessualmente delle pazienti? ..." (p. 4,2.o §)?

                          1.1.3.f)   "... e il comportamento del dottor __________, che si comportò ancora una volta da criminale ..." (p. 5, 1.o §)?

                         1.1.3.g)   "... comportamento da porco maiale ..." (p.6, 3.o §)?

                     1.1.3.g)1.   trattasi invece di ingiuria?

                         1.1.3.h)   "... questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio, violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ... è un porco maiale ..." (p. 7, 1.o §)?

                               1.2.   registrazione clandestina di conversazioni

                                         per avere, a __________, in data 14 gennaio 2002,

                                         conservato, sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore,

                                         in particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott. __________ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione,

                                         e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

                                   3.   Deve essere condannata al pagamento di una indennità alla Parte civile?

                                   4.   Deve essere ordinata la confisca della cassetta sulla quale è stata registrata la conversazione del 22.4.1998?

Sull'opposizione della parte civile alla presenza dei giurati.

__________ non ha dichiarato di rinunciare agli assessori giurati : ciò ha imposto di procedere alle formalità previste dalla LOG per la scelta dei giurati con conseguente loro convocazione.

      La parte civile, in ingresso di dibattimento, si è opposta alla loro presenza, stante l’assenza dell’accusata.

Le rappresentanti di accusa e difesa si sono invece espresse per la loro permanenza.

      Il Presidente, richiamato l’art. 39 LOG, che non vieta l’intervento degli assessori giurati nei processi contumaciali prevedendo semplicemente la facoltà di rinunciare alla loro presenza, ritenuto inoltre che l’accusata sarebbe sempre potuta comparire nel corso del dibattimento non essendo noti reali motivi di impedimento, ha respinto l’opposizione della parte civile considerando così validamente costituita la Corte con i cittadini giurati.

      Sulla richiesta della difesa di sottoporre a perizia la sua assistita con conseguente rinvio dell’odierno dibattimento.

      La difesa ha chiesto la sospensione del dibattimento affinchè “la signora venga sottoposta ad una perizia, onde poter verificare il suo stato mentale”  (v. doc. Dib _).

Accusa e parte civile si sono opposti alla domanda.

      La Corte ha respinto la richiesta ritenuto che la stessa non si fonda su alcun elemento probatorio (ad es. certificato medico) e che oggi si pongono oggettive difficoltà nel valutare a livello peritale la responsabilità scemata o l’eventuale irresponsabilità per fatti accaduti dal marzo 2000 al gennaio 2002, infine in considerazione del fatto che nè i magistrati inquirenti nè le autorità giudicanti che fino ad oggi sono state interessate alle diverse fattispecie (v. ultra) hanno mai sollevato i dubbi esposti dalla difesa. D'altro canto non v'è chi non veda come, formulata a qualche settimana dalla prescrizione dell'imputazione di cui all'atto d'accusa aggiuntivo, la richiesta appaia oltre tutto pretestuosa.

Considerato,                   in fatto e in diritto

1.   Assente l’accusata mancano alla Corte elementi di conoscenza della sua vita anteriore, assenti pure negli incarti richiamati dal Ministero pubblico (NLP __________) e dalla Pretura di __________ (DT __________).

      Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero emerge una precedente condanna del 12.05.1997 per diffamazione, ingiuria e registrazione clandestina di conversazioni.

      La vicenda oggi in esame trae comunque origine il 15.04.1998 allorquando __________ si è sottoposta presso lo studio del Dott. __________ ad un’endoscopia. A suo dire, in quel frangente  essa avrebbe avvertito forti dolori all’addome. Inoltre, essa avrebbe protestato per essere stata sollecitata dal medico e dal personale ausiliario ad alzarsi e ad andarsene nonostante le sue precarie condizioni. Tornata nello studio il 22 aprile successivo per conoscere l’esito degli esami di laboratorio, il Dott. __________ le comunicava che non sussistevano anormalità. __________ ha preteso in quel frangente la consegna della cartella clinica del medico richiamandosi alla legge sanitaria. Ne è nata una discussione piuttosto accesa con il gastroenterologo e con parte del suo personale sostanzialmente dovuta al pagamento delle fotocopie degli atti medici. Di rilievo è che, in quell'occasione, la __________ ha attivato il registratore che teneva nella borsetta, all'insaputa dei suoi interlocutori.

      Il 21.07.1998 __________ ha querelato il Dott. __________ per lesioni semplici, minacce ed ogni altro reato ipotizzabile in relazione a quanto successo il 22 aprile precedente (procedimento conclusosi con Decreto di non luogo a procedere del 31.03.2000).

Il Dott. __________ ha a sua volta inoltrato un esposto al Ministero pubblico nei confronti della __________ a titolo di diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni. Interrogata sui fatti del 22.04.1998 in veste di querelata, __________ ha tra l’altro dichiarato quanto segue in data 2.03.2000 dinanzi ad un Segretario del Ministero pubblico, presenti il di lei patrocinatore nonchè quello del querelante:

"  ... che, oltre a confermare la mia deposizione, voglio inoltre aggiungere un fatto che in denuncia 21.7.98 è stato solo marginalmente toccato e questo anche nel verbale che ho appena letto.

Ricordo che in data 15.4.1998 il dr. __________ effettuò su di me la colonoscopia. Dichiaro a questo proposito che in quella occasione, effettuando tale esame, il dr. __________, nell’utilizzo della sonda, infilata nel mio intestino, procedette in modo tale da procurarmi molti dolori. Dichiaro che il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniacale e a sfondo sessuale. Posso dire che egli nell’utilizzare la sonda, procurandomi i dolori descritti, provò, a mio parere, piacere nel provocarmi dolore. E questo malgrado il fatto io continuassi a gridare e far presente il mio dolore. Ricordo che più gridavo e più maneggiava la sonda in modo di procurarmi ancora maggiore dolore.

Ebbi la sensazione che più gridavo di dolore e più lui insistesse nel farmi del male, direi che lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo dal dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. ...”

Con Decreto d’accusa 3.04.2000 il Procuratore generale ha ritenuto colpevole __________ di registrazione clandestina di conversazioni ed ha proposto quale condanna il pagamento di una multa di fr. 300.--, mentre con Decreto d’accusa 25.09.2000 l’ha ritenuta colpevole di diffamazione per le affermazioni qui sopra riportate ed ha proposto la pena di cinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni due.

      L’accusata si è opposta ad entrambe le proposte di condanna.

      Il Pretore del Distretto di __________, congiunti i due procedimenti, con sentenza 13.02.2001 ha dichiarato __________ colpevole di registrazione clandestina di conversazioni e diffamazione. In quella sede sono state sentite in qualità di testimoni pure due aiutomedico del Dott. __________: da quelle dichiarazioni non è emerso che la __________ avesse gridato durante la colonoscopia del 15.04.1998 o che fosse stata male nel corso o dopo l’esame (cfr. incarto richiamato dalla Pretura di __________, verbale dibattimento penale 13.02.2001, pag. 2 e 5).

      La Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello, adita da un ricorso della __________, con sentenza 18.12.2002 ha confermato il pronunciato pretorile quo alla registrazione clandestina di conversazioni mentre ha annullato la condanna per diffamazione a causa di un vizio di procedura commesso nella fase istruttoria.

      Interrogata da un Sostituto Procuratore il 20.03.2003, __________ ha integralmente confermato il contenuto del verbale di interrogatorio 2.03.2000. Di qui l’Atto d’accusa oggetto dell’odierno dibattimento. Si può ancora ricordare che le censure di natura formale sollevate dall’accusata contro l’Atto d’accusa sono state tutte respinte dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello in data 21.01.2004.

      Il 10/15.06.2000 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti del Dott. __________ per titolo di lesioni gravi, coazione sessuale e violenza carnale. A suo dire il 15.04.1998, durante l’esecuzione della colonoscopia, il medico le avrebbe provocato forti dolori e il suo comportamento sarebbe stato demoniacale e a sfondo sessuale.

      Con decisione 19.09.2000 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine a questa denuncia. L’istanza di promozione dell’accusa 2/3.10.2000 è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali in data 13.09.2001 considerato che:

"  Dall’esame degli atti non emergono seri indizi di colpevolezza a carico del dr. med. __________ per i reati sopra citati, ritenuto che il fatto, non provato, che la colonoscopia effettuata dal denunciato abbia provocato dei dolori all’istante non adempie i reati di cui alla denuncia, come ben emerge dalla definizione dei reati stessi, che presuppongono una lesione grave (art. 122 CP), un atto di costrizione nei confronti della vittima e un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale (art. 189 CP) o la congiunzione carnale (art. 190 CP).

Inoltre, dagli atti non risulta alcun elemento indicante che il comportamento del denunciato sia stato «demoniacale» e a sfondo sessuale.” (v. sentenza citata pag. 7, consid 2.4)

2.   Per l’art. 173 CP si rende colpevole di diffamazione ed è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa chiunque incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla sua reputazione, oppure divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (n. 1). Perchè vi sia diffamazione, occorre pertanto un’allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27).

      Secondo la giurisprudenza (cfr. la sintesi in DTF 117 IV 27 e i rel. riferimenti nonchè Corboz, in SJ 113 629 segg.), la norma in questione protegge il diritto di ognuno a non essere considerato come una persona spregevole, il rispetto degli altri essendo una condizione essenziale a una vita sociale armoniosa. Protetto è però solo l’onore personale, ossia la reputazione di persona onesta e il sentimento di esserlo, non anche la considerazione professionale, artistica o politica. In altri termini si tratta di proteggere le qualità morali e non ad esempio la considerazione professionale

      Per valutare il carattere diffamatorio di un testo occorre analizzarlo nel suo insieme e interpretarlo oggettivamente, fondandosi cioè sul senso che un lettore non prevenuto deve attribuirgli nelle circostanze concrete e non su quello attribuitogli dalla persona attaccata. Determinante non è il senso che quest’ultima attribuisce allo scritto, bensì l’impressione globale da esso suscitata in un lettore medio non prevenuto, secondo un’interpretazione oggettiva (DTF 119 IV 44 consid 2a;117 IV 27 consid 2c). Va tenuto in particolare in considerazione se le dichiarazioni siano state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone, perfettamente coscienti del particolare contesto in cui sono state formulate e del fatto che le stesse fossero soggette a vaglio critico, purchè non siano travalicati i limiti di quanto necessario e pertinente per l’accertamento dei fatti (DTF 118 IV 251).

      Dal punto di vista soggettivo è sufficiente che l’autore abbia avuto coscienza del carattere lesivo dell’onore delle sue comunicazioni; non è quindi necessario che abbia voluto ferire la persona toccata (DTF 105 IV 118).

      Sempre giusta l’art. 173 CP il colpevole non incorre in nessuna pena se prova di aver detto o divulgato cose vere oppure di aver avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede (n. 2), a condizione che ciò fosse giustificato dall’interesse pubblico o da

      un altro motivo sufficiente e non dettato prevalentemente da un suo intento di fare della maldicenza (n. 3).

      Secondo la giurisprudenza, la prova liberatoria è esclusa solo se vengono a mancare cumulativamente entrambe le condizioni previste dalla legge (DTF 101 IV 294 e rif.).

      La prova della verità incombe al colpevole, senza che con ciò sia violato il principio “in dubio pro reo” (Trechsel, Kurzkomm.,  all’art. 173 n. 10 e rif.) e richiede la dimostrazione che l’incolpazione lesiva dell’onore corrispondeva nella sostanza alla realtà dei fatti (DTF 102 IV 177) e può basarsi anche su elementi emersi dopo (DTF 106 IV 115). Nel caso in cui l’autore ha sostenuto la commissione di un reato, egli deve di principio fornire la prova della condanna penale della persona incriminata (DTF 116 IV 39; 109 IV 37; 106 IV 117).

      La prova della buona fede è invece adempiuta se l’autore dimostra che aveva seri motivi di considerare vere in buona fede le sue allegazioni. Deve dunque dimostrare di aver compiuto coscienziosamente tutti gli atti che si potevano attendere da lui, secondo le circostanze e la sua situazione personale, per controllare la veridicità delle sue affermazioni e di considerarne la veridicità come dimostrata (DTF 124 IV 149; 116 IV 205).  Detta prova presuppone che il colpevole abbia avuto serie ragioni di sospettare in buona fede il querelante del fatto disonorevole (DTF 102 IV 177) e dimostri quindi, non solo di esserne stato convinto prima di accusarlo, ma di aver anche previamente controllato la veridicità delle sue allegazioni usando la prudenza dettata dalle circostanze (fra cui l’importanza dell’interesse in gioco, la verosimiglianza o meno dell’accusa, la sua gravità, la diffusione datane) e dalle sue condizioni personali (DTF 116 IV 207; Corboz, op. cit., p. 659; Schubarth, Komm., all’art. 173 n. 86 seg.; Trechsel, Kurzkomm., all’art. 173 n. 13 e rif.).

      Chi offende una persona (con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto) in modo diverso da quello costituente una diffamazione o una calunnia, comunicando cioè direttamente con lei oppure esprimendo, anche a terzi, solo giudizi di valore non riferiti a fatti precisi, commette il reato di ingiuria, giusta l’art. 177 cpv. 1 CP ed è punito, a querela di parte, con la detenzione fino a tre mesi o con la multa (Trechsel, Kurzkommentar, all’art. 177 n. 2 e riferimenti).

      Nel caso di giudizi di valore misti, riferiti cioè a fatti specifici, comunicati a terzi, il reato commesso è la diffamazione se anche tali fatti sono lesivi dell’onore e su di essi il colpevole non ha portato la prova liberatoria. Negli altri casi si tratta di ingiuria (Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, Bes. Teil, § 11 n. 73 e rif.).

3.   Il carattere diffamatorio delle frasi del verbale 2.03.2000 contemplate dall’atto d’accusa esaminato all’odierno dibattimento, è evidente. Le stesse fanno apparire il Dott. __________ come una persona abietta, ignobile, moralmente spregevole, sadica e sessualmente deviata. Il fatto che sussista in casu una grave lesione dell’onore non necessita neppure di spiegazioni. Qualsiasi lettore neutro e senza prevenzione si fa della persona attaccata l’immagine di un individuo della peggior specie. L’intensità dei propositi espressi, ripetuti e confermati (da ultimo il 20.03.2003 dinanzi al magistrato inquirente), dimostrano a non averne dubbio la volontà di diffamare. Anche dal profilo soggettivo il reato risulta pertanto realizzato. Basterà ancora ricordare, a questo proposito, che per riconoscere l’intenzionalità  dell’autore non è neppure necessario stabilire se vi è stata volontà di ferire una persona o causare lesione alla sua reputazione (v. DTF 119 IV 47 consid 2a).

      La Corte ha ovviamente considerato che le affermazioni di cui trattasi sono state rese nell’ambito di una procedura, di fronte ad una cerchia ristretta di persone e che in un tale contesto l’utilizzo di termini forti può essere tollerato per rendere più espressiva e convincente la propria tesi (v. DTF 118 IV 153, 251).

      Nel presente caso non vi è chi non veda che __________ ha travalicato in modo manifesto quanto è lecito e necessario all’esposizione della propria tesi. Non comparendo al dibattimento l’accusata si è preclusa la facoltà di addurre la prova della verità o della sua buona fede, ciò che sarebbe comunque stato arduo alla luce degli elementi in atti di cui si è detto poc’anzi. La Corte non ha  mancato di interrogarsi sul motivo che può avere indotto la __________ a proferire frasi diffamatorie ad oltre un anno dai fatti.

      Ora, il nesso con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il Dott. __________, ampiamente riportate a mezzo stampa, non è parso casuale : ciò potrebbe persino portare a credere che le asserzioni siano state pronunciate con il solo intento della maldicenza. La questione non merita comunque ulteriore approfondimento anche perchè gli elementi noti alla Corte conducono a considerare assolutamente non vere le imputazioni divulgate.

4.   Il 9 aprile 2001 __________ ha sporto denuncia penale contro il Dott. __________ per falsa dichiarazione all’interrogatorio del 6.10.1998 e denuncia mendace riferita alla querela del medico datata 14.10.1998. Il giorno successivo il Procuratore generale decretava il non luogo a procedere.

      Il 20.04.2001 la __________ inoltrava un’istanza di promozione dell’accusa che la Camera dei ricorsi penali respingeva in data 13.09.2001.

      A seguito di una nuova querela per diffamazione, il Procuratore generale emanava un Decreto d’accusa il 10.06.2002 nei confronti del quale veniva interposta opposizione.

      In questo considerando viene analizzato il punto 1.1 del citato decreto.

      La prima frase ivi riportata ripropone in sostanza le medesime accuse riferite alla visita del 15.04.1998. Valgono pertanto qui le medesime conclusioni cui è giunta la Corte in merito al riconoscimento del reato di diffamazione.

      Anche la seconda frase è stata considerata diffamatoria. Pur di intensità minore rispetto alla precedente, questa Corte ha ritenuto che l’autrice delle affermazioni ha travalicato i limiti di quanto necessario e pertinente per far valere le proprie ragioni. Ciò a maggior ragione se si pensa che la __________ non ha saputo sostanziare le sue accuse e che le stesse sono state considerate tutte infondate (si richiama nuovamente la sentenza 13.09.2001 della CRP).

      Nell’analisi della terza frase di cui al punto 1.1 del Decreto d’accusa in esame, la Corte si è posta il quesito a sapere se non si realizzava piuttosto la fattispecie dell’ingiuria. Quanto indicato nel Decreto d’accusa va però inserito nel contesto dell’istanza di promozione dell’accusa e meglio di quanto figura a pagina 12. Se ne deduce che non si tratta di un giudizio di valore puro e semplice poichè lo stesso fa riferimento a fatti specifici, ossia quelli delle pretese minacce, dei danni alla salute e delle supposte calunnie e ingiurie da parte del medico. Valutata nel suo insieme la frase assume pertanto carattere diffamatorio ciò che porta ad escludere il reato di ingiuria. Anche in questo contesto va evidenziata la gravità dei propositi espressi in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo atto a spiegarli.

      Si può ancora aggiungere che l’istanza di promozione dell’accusa è posteriore alla sentenza 13.02.2001 del Pretore del distretto di __________ che aveva condannato __________ per diffamazione. E’ vero che quella sentenza era stata impugnata, nondimeno, il fatto che già due magistrati (Procuratore generale e Pretore) si erano espressi in modo univoco, avrebbe dovuto indurre la __________ a maggiore attenzione nella formulazione delle proprie allegazioni.

      Sulla mancata prova della verità e della buona fede valgono le considerazioni più sopra sviluppate. Sulla motivazione ad agire si può constatare che, con la motivazione del ricorso in cassazione contro la sentenza del Pretore (memoriale 26.03.2001) __________ aveva chiesto  “... la congiunzione con il processo in corso presso le Assise Correzionali di Lugano” (v. doc. Dib _, pag. 2).

      Il Procuratore generale aveva considerato la pretesa “priva di senso” (v. doc. Dib _). Questa Corte rileva che nella primavera 2001 si stava delineando un vero e proprio accanimento della __________ nei confronti del Dott. __________, accanimento che, come si vedrà, non era destinato ad esaurirsi in tempi brevi.

5.   Il 14.01.2002 __________ inviava al Dipartimento delle opere sociali (recte : Dipartimento cantonale della sanità e della socialità) un esposto contro il Dott. __________. Lo stesso è stato trasmesso alla Commissione sanitaria (cfr. art. 21 e 24 LSan) per  l’esame di sua competenza. Al memoriale era unita la copia della registrazione della conversazione del 22.04.1998.

      Ne è seguita la querela 26.02.2002 del Dott. __________ ed il Decreto d’accusa 10.06.2002 del Procuratore generale per diffamazione e registrazione clandestina di conversazioni (v. pt. 1.2 e 2).

      E’ utile ricordare che la denuncia alla Commissione sanitaria è successiva alla sentenza della CRP che respinge le istanze di promozione dell’accusa di __________ (v. incarto richiamato dal Ministero pubblico NLP __________).

      In buona sostanza questo ennesimo scritto contiene le medesime accuse di comportamento “demoniacale” ed a sfondo sessuale, di sadismo, di violenza, di minaccia e di false dichiarazioni già in precedenza rivolte al Dott. __________.

      Il carattere diffamatorio delle allegazioni riprese nel Decreto d’accusa è apparso ancora una volta del tutto evidente a questa Corte se si esclude la frase contrassegnata con la lett. g in sede dibattimentale e che è stata stralciata con l’accordo delle parti in quanto diretta nei confronti della Commissione sanitaria e non del Dott. __________. L’espressione indicata con la lett. h all’odierno dibattimento è stata considerata una diffamazione piuttosto che un’ingiuria. Il giudizio di valore “... comportamento da porco maiale ...” dev’essere infatti inserito nel contesto, ovvero nel complesso dei rimproveri che la __________ muove al medico riferiti all’episodio del 22.04.1998 di cui si è già abbondantemente riferito.

      Questa ulteriore diffamazione è ancora più criticabile delle precedenti : da un lato per il numero delle espressioni che accusano il medico di condotta disonorevole e lo dipingono come persona particolarmente spregevole, d’altro lato poichè nel gennaio 2002 è già nota la sentenza della CRP che non intravvede neppure indizi a conforto del castello accusatorio messo in opera dalla __________.

      L’inizio del 2002 corrisponde poi al momento in cui il Dott. __________ è in attesa di un secondo processo dinanzi ad una Corte delle assise correzionali a seguito della sentenza di rinvio della CCRP; in parallelo è pendente presso la Commissione sanitaria almeno un'altra denuncia nei suoi confronti.

      Questa Corte non ha così potuto intravvedere altro movente per questa ulteriore diffamazione (più esattamente : complesso di diffamazioni) che il solo desiderio di recare danno alla persona del Dott. __________ come tale, prima che al medico, ciò che, per riprendere il termine di legge, corrisponde alla maldicenza. Le affermazioni censurate erano infatti del tutto inutili se lo scopo fosse stato semplicemente quello di dolersi presso la Commissione sanitaria per il modo in cui era avvenuto un esame medico e/o per le consegna di fotocopie sullo stato del paziente.

      Già si è detto che, anche volendo prescindere da quanto appena esposto, con la sua assenza a questo processo __________ si è preclusa la possibilità di tentare la prova della verità o della buona fede.

      Ne segue l’integrale conferma del reato di diffamazione di cui al punto 1.2 del Decreto d’accusa 10.06.2002, fatta eccezione per la frase di cui si è detto poc’anzi.

      Il reato di registrazione clandestina di conversazioni è pacificamente realizzato : __________ ha registrato una conversazione non pubblica cui partecipava senza l’assenso del suo interlocutore, quindi l’ha resa accessibile a terzi.

      Preso atto del contenuto della sentenza del Pretore ella doveva perlomeno presumere che questo comportamento fosse illecito.

6.   L’art. 63 CP prescrive al giudice di commisurare la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

      L’art. 68 cfr. 1 CP impone dal canto suo di aumentare in misura adeguata la pena quando il reo incorre in più pene privative della libertà in ragione di uno o più atti.

      Occorre avantutto rilevare che la colpa di __________ è apparsa grave a questa Corte : da un lato per l’intensità delle espressioni di natura diffamatoria, d’altro lato per la loro reiterazione. La Corte non ha mancato di valutare l’assenza di valide giustificazioni scorgendo di converso spesso la sola volontà di gettare discredito. E’ stata pure costatata nella __________ la totale mancanza di una presa di coscienza del proprio agire contrario alle regole della convivenza sociale, mancanza ancora dimostrata con l’assenza al dibattimento. Quanto precede non permette così neppure di tener conto a favore della __________ del tempo relativamente lungo trascorso dalla prima infrazione (v. art. 64 CP).

      Infine non si è omesso di valutare l’effetto che le pesanti accuse proferite provocano sulla persona toccata.

      La pena proposta dal Procuratore, ancorchè severa per questo tipo di reati, appare nel citato contesto adeguata alla gravità oggettiva e soggettiva della colpa.

      L’accusa non si è opposta alla concessione della sospensione condizionale della pena chiedendo però che il periodo di prova sia fissato in anni quattro (v. art 41 CP). Presenti gli elementi oggettivi per la concessione di questo beneficio, la Corte si è chinata sulla prognosi. I criteri sviluppati in merito dalla giurisprudenza sono stati applicati in modo favorevole per __________ nella speranza che ciò  la induca a modificare i suoi comportamenti e la trattenga dal commettere nuove infrazioni.  Appare però del tutto giustificato fissare un periodo di prova relativamente lungo, ragione per cui è stata accolta la proposta della rappresentante dell’accusa.

7.   La decisione della Corte d’assise sulle pretese di diritto civile presuppone, oltre alla condanna dell’accusato (art. 266 e 272 CPP), l’esistenza di dati sufficienti (art. 267 cpv. 1 CPP) che possono essere raccolti senza ritardare il corso dell’azione penale (art. 265 CPP) ; in difetto di che l’istante è rinviato al foro civile (art. 267 cpv. 1 CPP), con la possibilità di accordargli un risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP).

      La parte civile ha presentato un’istanza di risarcimento, definito parziale, allegando la parcella del proprio rappresentante legale (v. doc. Dib _). Quest’ultima, in quanto non dettagliata (non

viene indicato nè il numero delle ore, nè il periodo in cui le prestazioni si sono svolte, nè come queste si suddividono: colloqui, esame degli atti, presenza ad interrogatori ecc.), non può essere valutata con cognizione di causa. In questa sede ci

si può limitare a riconoscere un’indennità per ripetibili, mentre per ogni ulteriore pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.

8.   In applicazione dell’art. 58 CP  si impone di ordinare la confisca delle cassette oggetto di sequestro nonchè la loro distruzione.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti n. 1.1.2.c)1. e 1.1.3.g)1., in modo parzialmente affermativo al quesito n. 3;

visti gli art.                      18, 36, 41, 58, 63, 68, 173, 177, 179ter CP

                                         9 segg. CPP, 39 TG sulle spese

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   __________ è autrice colpevole di:

                               1.1.   ripetuta diffamazione

                                         per avere

                                         incolpato il dott. __________ di condotta disonorevole e di fatti suscettibili di nuocere alla di lui reputazione

                            1.1.1.   il 2 marzo 2000, a __________ presso la sede del Ministero pubblico, nel corso di un verbale d'interrogatorio reso quale querelata, alla presenza del proprio patrocinatore, di quello della controparte e del verbalizzante, riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei presso il suo studio medico in data 15 aprile 1998, dichiarando che "(...) il suo modo di agire in quella occasione posso descriverlo di demoniaco e a sfondo sessuale. (...) egli nell'utilizzare la sonda, provocandomi i dolori descritti, provò a mio parere piacere nel provocarmi dolore, (...) lui godeva al mio dolore. Io mi giravo, gridavo di dolore, e vedevo che lui godeva di questa situazione. (.....) La colonoscopia venne effettuata senza alcuna anestesia e nel modo demoniacale che ho descritto. (...) più lui mi faceva male e più lui insisteva nel farmi male; (...) egli eseguì tale esame provocandomi intenzionalmente dolore (...) egli provò piacere sessuale mentre mi provocava questi dolori. Specifico che lui era contento di questo";

                            1.1.2.   il 20 aprile 2001, a __________, mediante la presentazione dell'istanza di promozione dell'accusa avverso la decisione di non luogo a procedere NLP __________,

                         1.1.2.a)   riferendo di un intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, dichiarato che "... muoveva la sonda nel mio intestino come una bestia inferocita ... godeva al mio dolore, lo faceva a sfondo sessuale demoniacale, godeva al mio dolore, e più gridavo più forte mi procurava il dolore e il suo volto era contento ..." (p. 2, pto 2);

                         1.1.2.b)   riferendo della visita in data 22.04.1998 presso il medesimo studio medico allo scopo di ottenere i risultati dell'esame di colonoscopia, dichiarato che "... minacciandola gravemente, usando parole di razzismo, per poi aggredirla per ben 2 volte, causandole gravi danni alla salute ..." (p. 4, pto 4);

                         1.1.2.c)   dichiarando che "... cos'altro ci si può attendere da un criminale del genere?" (p. 12);

                            1.1.3.   il 14 gennaio 2002, a __________, mediante segnalazione alla Commissione di Vigilanza sanitaria cantonale ex art. 5 LSan per presunte violazioni dei diritti del paziente da parte del citato medico, riferendo del medesimo intervento di colonoscopia effettuato su di lei dallo stesso presso lo studio medico in data 15.04.1998, e meglio del comportamento tenuto in quella occasione del medico, dichiarato:

                         1.1.3.a)   "... per violenza sessuale demoniacale ... il dr. __________ maneggiava la sonda e la faceva sbattere nel mio intestino e godeva al mio dolore ... vedevo il volto del medico che era sorridente, felice, contento, raggiante, godeva ... Più gridavo e più forte muoveva la sonda e godeva sessualmente da demonio ..." (p. 1, 2.o §);

                         1.1.3.b)   "... dopo aversi divertito e goduto al mio dolore ..." (p. 1, 2.o §);

                         1.1.3.c)   "... quell'espressione, del medico, felice, contento, raggiante, sorridente, demoniacale e godimento sessuale ... vedo davanti agli occhi quel viso immondo demoniacale" (p. 2, 2.o §);

                         1.1.3.d)   "... anziché curare i pazienti, li aggredisce, li minaccia, li discrimina ..." (p. 2, 2.o §);

                         1.1.3.e)   "... il dottor __________ non è una persona civile, ma è un demonio, è un mostro, un falso, è una persona immonda che fa solo del male ai pazienti e dopo li denuncia ... come può ancora questo medico, con questo comportamento, esercitare ancora la professione da medico, se continua, inoltre, ad abusare anche sessualmente delle pazienti? ..." (p. 4,2.o §);

                          1.1.3.f)   "... e il comportamento del dottor __________, che si comportò ancora una volta da criminale ..." (p. 5, 1.o §);

                         1.1.3.g)   "... comportamento da porco maiale ..." (p.6, 3.o §);

                         1.1.3.h)   "... questo personaggio falso, bugiardo, mentitore, aggressore, immondo, demonio, violento, violenza carnale, coazione sessuale, minaccioso, non è un dottore medico che deve curare i pazienti, ma è un mostro, incivile, gode alle sofferenze dei pazienti sessualmente, è un indemoniato, ... è un porco maiale ..." (p. 7, 1.o §);

                               1.2.   registrazione clandestina di conversazioni

                                         per avere, a __________, in data 14 gennaio 2002,

                                         conservato, sfruttato e reso accessibile a terzi una registrazione clandestina, che sapeva eseguita illegalmente, ossia senza l'assenso del diretto interlocutore,

                                         in particolare per avere trasmesso al Dipartimento delle opere sociali una registrazione clandestina di una conversazione privata avuta con il dott. __________ presso il suo studio medico in data 22.04.1998, per la quale è già incorsa in una decisione di condanna relativa all'esecuzione materiale della registrazione,

                                         e meglio come descritto nel decreto d'accusa e nell'atto d'accusa aggiuntivo in esame e precisato nei considerandi.

                                   2.   Di conseguenza, __________ è condannata in contumacia:

                               2.1.   alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                   4.   __________ è inoltre condannata a versare alla Parte civile __________ l'importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.

§ Per ogni ulteriore pretesa la Parte civile è rinviata al competente foro civile.

                                   5.   E' ordinata la confisca e la distruzione della cassetta sequestrata.

                                   6.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP. La dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale. __________, rispettivamente il suo difensore, possono ricorrere soltanto contro la declaratoria di contumacia.

Intimazione a:

-  __________ -  avv. __________

-  sostituto PP __________ -  Ministero Pubblico, Via Pretorio 16, 6901 Lugano -  Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),     Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona -  Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona -  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,     6807 Taverne -  Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,     6501 Bellinzona -  avv. __________ (rappr. PC)

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                           Il segretario

Distinta spese:                 

Tassa di giustizia                              fr.                1'000.--

Inchiesta preliminare                         fr.          200.--

Pubblicazione FU                              fr.          150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.             50.-fr.                1'400.--

                                                             ===========

72.2003.126 — Ticino Tribunale penale cantonale 09.02.2004 72.2003.126 — Swissrulings