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Ticino Tribunale penale cantonale 08.09.2004 72.2003.125

8 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,284 parole·~6 min·5

Riassunto

spaccio di circa un chilo di cocaina

Testo integrale

Incarto n. 72.2003.125

Lugano, 8 settembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di Giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e domiciliato a   

detenuto dal 5 maggio 2003, dal 13 ottobre 2003 collocato presso la __________ ;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio

                                         per avere,

                                         senza essere autorizzato,

                                         nel periodo fine maggio giugno 2002 / 05 maggio 2003,

                                         a __________, __________, __________, __________, __________ ed altre località non meglio precisate,

                               1.1.   venduto,

                                         sia singolarmente che, per la maggior parte, unitamente a __________ a vari tossicodipendenti locali tra cui __________ __________, >__________, __________ e altri non meglio indicati, 45/55 grammi di cocaina al prezzo di fr. 120.--/fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata in più occasioni a __________ da uno spacciatore di colore tale __________ non meglio identificato, al prezzo di fr. 120.-- al grammo, conseguendo un illecito profitto di circa fr. 600.--/fr. 750.-- equamente diviso con __________ a cui vanno aggiunti fr. 180.-- per le sue vendite private;

                               1.2.   venduto,

                                         unitamente a __________ a __________ e >__________ __________, in tre distinte occasioni, complessivamente 16/18 grammi di cocaina, al prezzo di fr. 150.-- al grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da __________ detto "__________" al prezzo di fr. 120.-- al grammo e successivamente trasportata con l'auto del citato fornitore ad __________ dove __________ __________ la rimise agli acquirenti;

                               1.3.   venduto,

                                         sia singolarmente che unitamente a __________, in ripetute occasioni a consumatori locali, solo in parte identificati, tra cui __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________, __________, __________ __________, __________ e altri, complessivamente circa 1'239 grammi di cocaina al prezzo di fr. 150.-- al grammo, sostanza acquistata a credito da __________ detto "__________" al prezzo variante da fr. 100.-- a fr. 120.-- al grammo;

                               1.4.   venduto,

                                         singolarmente a __________, un ovulo da 10 grammi di cocaina al prezzo globale di fr. 2'000.--, sostanza previamente acquistata da __________;

                               1.5.   offerto,

                                         ad amici e conoscenti tra i quali __________, __________ __________ e altri non meglio identificati, in ripetute occasioni, complessivamente circa 146 grammi di cocaina, sostanza previamente acquista da __________ detto "__________" nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.3, rispettivamente ottenuta trattenendo, nella maggior parte dei casi, lo 0,2% da ciascun grammo acquistato;

                               1.6.   detenuto,

                                         10 grammi di cocaina previamente acquistata a credito da __________ __________ detto "__________" al prezzo di fr. 100.-- al grammo, sostanza destinata alla vendita a terzi se non fosse stata da lui gettata nella toilette della discoteca __________ di __________;

                                   2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell'ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, a __________, __________, __________, __________ ed in altre località non meglio indicate, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

                                         fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

                                         reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 137/2003 del 12 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.20.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale pur stigmatizzando la gravità del reato, riconosce a AC 1 l'attenuante della giovane età e l’applicazione dell’art. 11 CP. Sottolinea come AC 1 si sia costituito e grazie alla sua collaborazione sia stato possibile procedere contro i suoi fornitori di sostanza stupefacente. Chiede quindi la conferma dell’atto di accusa, proponendo una pena di 26 mesi di detenzione sospesi in applicazione dell’art. 44 CP. Chiede da ultimo la confisca di quanto in sequestro.

                                    §   Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità del suo assistito, l’evoluzione da lui commessa a seguito dei fatti per i quali è oggi giudicato, il suo coraggio e la sua determinazione non comuni, aiutato anche dal personale delle carceri pretorili, dove il suo assistito ha chiesto di rimanere per 5 mesi. Chiede una riduzione della pena, in applicazione dell’attenuante della giovane età e dell’art. 11 CP, tenuto conto del forte consumo. Chiede inoltre la sospensione della pena ex art. 44 CP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno2002/5 maggio 2003, singolarmente ed in correità con terzi,

                            1.1.1.   venduto 1310/1322 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   offerto 146 grammi di cocaina;

                            1.1.3.   detenuto 10 grammi di cocaina;

                            1.1.4.   trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

                                         e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Deve beneficiare dell’attenuante della giovane età?

                                   3.   Ha agito in stato di scemata responsabilità?

                                   4.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

                                   5.   Deve subire il collocamento in uno stabilimento per tossicomani?

                                   6.   Deve subire la confisca di:

                               6.1.   1 cellulare marca Sony Ericsson con carta SIM nr. __________;

                               6.2.   3 carte SIM?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne parz. al quesito n. 2 ed integralmente al quesito n. 4;

visti gli art.                      11, 18, 36, 41, 44, 58, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 CP;

                                         19 n. 2 e 19a LS

                                         9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

                                         siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo fine maggio-giugno 2002/5 maggio 2003, singolarmente ed in correità con terzi,

                            1.1.1.   venduto 1310 grammi di cocaina;

                            1.1.2.   offerto 146 grammi di cocaina;

                            1.1.3.   detenuto 10 grammi di cocaina;

                               1.2.   contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno e fino al 5 maggio 2003, consumato un imprecisato quantitativo di cocaina ma almeno 106 grammi;

                                         e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, beneficiando parzialmente dell’attenuante della giovane età, è condannato:

                               2.1.   alla pena di 22 (ventidue) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali.

                                   3.   E’ ordinato il collocamento del condannato in uno stabilimento per tossicomani con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena detentiva inflittagli.

                                   4.   È ordinata la confisca dei seguenti oggetti sequestrati al condannato:

                               4.1.   1 cellulare marca Sony Ericsson con carta SIM nr. __________;

                               4.2.   3 carte SIM.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente                                                          La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           300.--

Inchiesta preliminare                         fr.           267.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           617.--

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