Incarto n. 72.2003.121
Mendrisio, 22 dicembre 2004/eg
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Mauro Ermani
Segretario:
Pascal Cattaneo, vicecancelliere
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
detenuto dal 27 al 28 agosto 2003;
prevenuto colpevole di:
1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per avere, senza essere autorizzato:
1.1. a Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località, nel periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002, agendo in correità con __________, contro il quale si procede separatamente, ripetutamente procurato, a vari tossicodipendenti locali, tra i quali __________ detto, tale __________, __________ ed altri non meglio identificati, che gli anticipavano i soldi, complessivamente almeno 648 grammi di eroina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di sacchetti minigrip da 5 grammi, al prezzo variante tra fr. 300.- / 350.- l’uno, sostanza previamente acquistata, in più occasioni, a Zurigo dagli spacciatori albanesi __________ detto “”, __________ detto “”, “”, “” ed altri non meglio identificati, al prezzo di fr. 220.- / 250.- il sacchetto di 5 grammi;
1.2. a Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località, nello stesso periodo, ripetutamente venduto, in correità con __________, a vari tossicodipendenti locali, tra i quali __________ ed altri non meglio identificati, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 108 grammi, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di buste dosi da 0,2/0,3 grammi al prezzo di fr. 50.l’una, sostanza acquistata come indicato al punto 1.1 del presente atto di accusa;
2. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Coldrerio, nel periodo settembre 2002 – 27 agosto 2003, consumato un imprecisato quantitativo di eroina (ma almeno 40 grammi);
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2003 del 6 novembre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP 1. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore d'ufficio (GP). lic. iur. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 14.50.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, confermato integralmente l’atto di accusa, conclude chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, pena da porre al beneficio della sospensione condizionale per un periodo di prova di 4 anni. Chiede inoltre che la sospensione condizionale concessa alle pene di 30, rispettivamente di 5 giorni di detenzione inflitte il 5.6.2000 e il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano venga revocata.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore dell’accusato. Non contesta i fatti di cui all’AA come neppure la loro qualifica giuridica. In considerazione della collaborazione offerta agli inquirenti e del buon comportamento tenuto dall’accusato sino ad oggi, chiede una massiccia riduzione della pena detentiva proposta dal PP. Chiede inoltre che venga concessa la sospensione condizionale della pena e che non venga revocata la sospensione condizionale relativa alle pene di 30, rispettivamente 5 giorni di detenzione del 5.6.2000 e del 9.12.2002.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti:
AC 1
1. È autore colpevole di:
1.1. infrazione alla LFStup
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002,
a Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località,
agendo in correità con __________,
1.1.1. ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali, complessivi 648 grammi di eroina ?
1.1.2. ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti locali, complessivi 108 grammi di eroina ?
1.2. Trattasi di infrazione aggravata siccome riferita ad un quantitativo di eroina che l’autore sapeva o doveva sapere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo settembre 2002 – 27.8.2003,
a Coldrerio,
consumato complessivi 40 grammi di eroina ?
2. Ha egli agito in stato di scemata responsabilità ?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
4. Deve essere revocata la sospesione condizionale concessa alla pena di:
4.1 30 giorni di detenzione inflitta il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano ?
4.2 5 giorni di detenzione inflitta il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano ?
Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti,
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 63, 66, 68, 69 CP;
19 cifra 2 e 19a LFstup;
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
AC 1
1. é autore colpevole di
1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato,
nel periodo dicembre 2001/gennaio 2002 – ottobre 2002, a Coldrerio, Mendrisio ed in altre imprecisate località, agendo in correità con __________,
1.1.1. ripetutamente procurato a vari tossicodipendenti locali, complessivi 648 grammi di eroina;
1.1.2. ripetutamente venduto a vari tossicodipendenti locali, complessivi 108 grammi di eroina;
1.2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo ottobre 2002 – 27.8.2003,
a Coldrerio, consumato complessivi ca. 40 grammi di eroina
e meglio come descritto nell’atto d’accusa.
2. Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, é condannato:
2.1. alla pena di 15 mesi di detenzione, a valere quale pena aggiuntiva alla pena di 5 giorni di detenzione inflitta il 9.12.2002 dal MP di Lugano, nella quale é computato il carcere preventivo sofferto;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese processuali
3. L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 4 anni
4. Revocata la sospensione condizionale, é ordinata l’esecuzione della pena di:
4.1. 30 giorni di detenzione inflitta al condannato il 5.6.2000 dal Ministero Pubblico di Lugano;
4.2. 5 giorni di detenzione inflitta al condannato il 9.12.2002 dal Ministero Pubblico di Lugano
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente Il segretario
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 300.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.-fr. 550.--
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