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Ticino Tribunale penale cantonale 19.09.2006 72.2003.109

19 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,089 parole·~5 min·1

Riassunto

Inganno astuto ammesso nel caso di un commerciante che che ha ottenuto il pagamento anticipato per uno stock di merce sfruttando il rapporto di fiducia e sottacendo che in realtà la merce non era disponibile

Testo integrale

Incarto n. 72.2003.109

Lugano, 19 settembre 2006/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretaria:

Valentina Tuoni, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1 e già residente a   

prevenuto colpevole di:

                                   1.   truffa

                                         per avere

                                         a __________ nonché in altre località in Svizzera e all'estero,

                                         nel periodo novembre-dicembre 2002,

                                         per procacciare a sé o a altri un indebito profitto,

                                         affermando cose false e dissimulando cose vere, nonché approfittando del rapporto di fiducia esistente in virtù delle relazioni professionali e di amicizia, ingannato astutamente una persona inducendola ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio o altrui, e meglio per avere:

                                         agendo quale direttore e azionista della ditta __________ SA di __________,

                                         proposto uno stock di capi d'abbigliamento Fiorucci a __________, agente per conto della ditta PL 1 di Padova, persona con la quale era in rapporto di collaborazione professionale e di amicizia,

                                         indicandole dapprima contrariamente al vero di disporre di tale stock presso la licenziataria del marchio Fiorucci, __________ Spa di __________, a favore della quale era stata a suo dire aperta una lettera di credito, e chiedendole quindi insistentemente di bonificare al più presto anticipatamente il controvalore della merce concordata in quanto "gli interessi correvano",

                                         indicandole inoltre un prezzo per capo inferiore a quello ch'egli avrebbe dovuto pagare alla fornitrice (__________Spa), rispettivamente un numero di capi superiore a quello effettivamente disponibile presso quest'ultima,

                                         sottacendole altresì la sua intenzione di ottenere la merce pattuita senza versare alcunché a __________ Spa, ma bensì compensando sue asserite pretese verso quest'ultima, ben sapendo invece che la stessa pretendeva il pagamento anticipato della merce,

                                         inducendo in tal modo __________ a bonificare sul conto della __________ SA presso la Banca Raiffeisen di __________ l'importo di EURO 62'651.22 (pari a CHF 91'327.95), senza successivamente corrispondere lo stock di merce Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 (settandue) ore,

                                         ritenuto, da un lato, che la somma accreditata sul conto in data 06.12.2002 (valuta 04.12.2002) è stata pressoché immediatamente utilizzata in misura di CHF 61'700.-- in data 09.12.2002 e di CHF 29'240.-- in data 13.12.2002 per spese e pagamenti della società (__________SA) che si trovava in crisi liquidità, e, dall'altro, che ancora successivamente a questo utilizzo l'accusato, per guadagnare tempo, ha confermato a __________ di aver girato l'importo bonificatogli a __________ Spa, facendo così credere che la mancata consegna della merce era dovuta a quest'ultima;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 146 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 117/2003 del 14 ottobre 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il PP 1. §  DF 1 difensore di fiducia dell'accusato AC 1, assente ingiustificato.  

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:35 alle ore 10:15

La Presidente, constatato che l'accusato AC 1, citato nella forma degli assenti sul F.U. n. 52/2006 del 30 giugno 2006 e n. 57/2006 del 18 luglio 2006, non è presente, decide di procedere al suo giudizio nelle forme contumaciali ai sensi degli art. 308 e segg. CPPT.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma dell'atto di accusa con la condanna dell'imputato, in via principale, per truffa ed, in via subordinata, per appropriazione indebita. Ne chiede la condanna a 10 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

                                    §   Il Difensore, il quale chiede l'assoluzione del suo cliente, dal reato di truffa in quanto non provato l'inganno astuto, dal reato di appropriazione indebita in assenza dell'affidamento dell'importo in questione.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                          AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

                                         per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto

ingannato astutamente __________,

agente per conto della __________ Srl di __________,

persona con la quale era in rapporto di collaborazione professionale e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto della __________ Sa presso la Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro 62'651.22 (pari a CHF 91'327,95),

senza successivamente corrispondere lo stock di merce Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;

                             1.1.1   trattasi invece di appropriazione indebita;

e meglio come descritto dall’atto di accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena?

Ritenuto,                     -   che l’imputato, regolarmente citato (in particolare, con la pubblicazione sul Foglio ufficiale), non è comparso al dibattimento;

                                     -   che tale assenza è rimasta del tutto ingiustificata;

                                     -   che il dibattimento si è perciò  celebrato nelle forme contumaciali;

                                     -   che è accertato che i fatti si sono svolti così come indicato nell’atto d’accusa;

                                     -   che, in diritto, tali fatti si qualificano pacificamente come truffa ai sensi dell’art 146 CP;

                                     -   che la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa dell’accusato -particolarmente grave poiché egli era cosciente di stare approfittando della fiducia che riponeva in lui un’amica -  la proposta di pena del PP;

                                     -   che, nonostante l’assenza ingiustificata dal dibattimento ponesse gravi ipoteche sulla prognosi, la Corte ha voluto mostrare benevolenza ed ha sospeso condizionalmente la pena per un periodo di prova di due anni;

rispondendo                   affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no. 1.1.1.;

visti gli art.                       18, 36, 41, 55, 58, 59, 63, 67, 146 cpv. 1 CP;

                                          9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia in contumacia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   truffa

                                         per avere,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato astutamente __________, agente per conto della Ditta __________ di Padova, persona con la quale era in rapporto di collaborazione professionale e di amicizia, inducendola a bonificare sul conto della __________ Sa presso la Banca Raiffeisen di __________ l'importo di Euro 62'651.22 (pari a CHF 91'327,95), senza successivamente corrispondere lo stock di merce Fiorucci-bambino concordato, malgrado le precedenti assicurazioni secondo cui la merce sarebbe stata disponibile entro le 72 ore;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza AC 1 è condannato in contumacia:

                               2.1.   alla pena di 10 (dieci) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese processuali.

                                   3.   L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        La segretaria

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           200.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Pubblicazione FU                              fr.           150.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.           600.--

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