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Ticino Tribunale penale cantonale 23.01.2007 72.2003.1

23 gennaio 2007·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,950 parole·~10 min·2

Riassunto

commercio di canapa per mestiere

Testo integrale

Incarto n. 72.2003.1

Lugano, 23 gennaio 2007/nh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1.  AC 1 e domiciliato a    2.  AC 2 e domiciliata a   

detenuti dall'11 al 18 maggio 2000;

prevenuti colpevoli di:

                                         infrazione alla LF sugli stupefacenti

                                         aggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,

                                   1.   AC 1 e AC 2, in correità tra loro:

                                         per avere,

a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,

fra il 1997 e il mese di maggio 2000, senza essere autorizzati,

                                         AC 1, in veste di titolare e proprietario del negozio di canapa denominato ”__________”, operativo dapprima come ditta individuale e in seguito, dal 23.12.1997, sotto la ragione sociale "__________";

                                         AC 2, dapprima in veste di venditrice e in seguito di venditrice-contabile, nonché di contitolare e di comproprietaria di tale società;

                                         ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana), permettendo in tal modo di immettere sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:

·        ca. Kg. 300 confezionata in "sacchetti odorosi" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per complessivi fr. 1'506'948.-;

·        una quantità imprecisata in sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;

·        ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per complessivi fr. 109'030.-;

                                         realizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000, una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;

                                   2.   AC 1 (singolarmente)

                                         per avere,

senza essere autorizzato,

acquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,

in almeno 18 occasioni, presso la ditta “__________”

di __________, un quantitativo di marijuana pari a ca. 64,5 Kg a

fr. 5'800 al Kg., per una spesa complessiva di ca. fr. 374'100.-,

                                         di cui ca. 34 Kg. in seguito da lui rivenduta ad altri canapai ticinesi a fr. 6'800/7’000.- al Kg, con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al Kg;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reati previsti dall’art. 19 cifra 1 e 2 lett. c LFStup;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 1/2003 del 7 gennaio 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il procuratore pubblico. §  L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. §  L'a AC 2 assistita dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 2.    

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:35.

Sono pervenute alla Corte:

-attestati di lavoro relativi all’accusato AC 1

(doc.dib. 1);

-attestati di scuola riguardanti l’accusato AC 1

(doc. dib. 2);

-documentazione relativa alla situazione finanziaria dell’accusato AC 1 (doc. dib. 3);

-curriculum vitae dell'accusata AC 2 (doc. dib. 4).

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale dichiara che “__________” e i loro responsabili hanno venduto e trafficato per mestiere canapa attraverso i sacchetti odorosi realizzando in tal modo una cifra d’affari in soli due anni di più di CHF 1'800'000, e che quindi si configura per entrambi gli imputati l’ipotesi di reato ex art. 19 cfr. 2 LF Stup.

Inoltre, gli accusati, non potevano non sapere che la loro merce era venduta ai clienti per essere fumata, tanto più che loro stessi ne erano consumatori, soprattutto il AC 1.

La responsabilità degli accusati è comunque diversa in quanto AC 1 è il vero promotore e colui che ne ha tratto maggiore profitto, mentre il ruolo della AC 2, comunque determinante  in quanto era lei a gestire la contabilità, risulta essere leggermente secondario.

Pertanto, confermato integralmente l’atto d’accusa il PP conclude chiedendo per:

AC 1 una pena detentiva di 16 mesi sospesa con la condizionale, la confisca di tutti gli oggetti sequestrati, e il risarcimento compensatorio allo Stato di CHF 5'000.--.

AC 2 una pena detentiva di 13 mesi sospesi con la condizionale e un risarcimento compensatorio di CHF 5'000.--.

                                    §   L'avv. DF 1, difensore di AC 1, sottolinea come la scelta di intraprendere l’attività di canapaio sia stata del tutto casuale e sottolinea, di converso, l’impegno profuso dal suo assistito nella costruzione di una nuova vita, perfettamente inserita nella società e rispettosa delle sue regole.

Relativamente al punto 1 dell’AA sottolinea, da un lato, che la vendita di sostanza stupefacente è cessata nell’ottobre 1998 e, d’altro lato, che il suo assistito non si è arricchito con questa attività e che i fatti risalgono a un periodo ormai lontano nel tempo, ben precedente al periodo delle operazioni “indoor”.

Conclude chiedendo, con il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso, una drastica riduzione della pena proposta dal PP che, se contenuta nei 12 mesi, dovrà essere trasformata in un’adeguata pena pecuniaria.

Chiede, infine, che venga respinta la richiesta di condanna ad un risarcimento compensatorio in favore dello Stato.

                                    §   L'avv. DF 2, difensore di AC 2, che, dapprima, contesta che possa venire imputata alla sua cliente l’aggravante di cui all’art 19 cifra 2 lett c LStup.

Si tratta di una circostanza speciale giusta l’art 27 CPS che può essere applicata solo all’autore o al compartecipe cui essa si riferisce: in concreto, non può essere ammesso che il conseguimento della cifra d’affari indicata sia opponibile alla sua cliente che era, per tutto il periodo in cui la canapa è stata venduta, una semplice dipendente.

Nemmeno può essere ritenuto per la sua assistita un guadagno considerevole ritenuto che la sua attività preponderante non era la vendita di sacchetti odorosi bensì l’allestimento della contabilità.

Pertanto, applicabile in concreto è soltanto la cifra 1 dell’art 19 LStup.

Ciò rilevato, sostiene che, comunque, la sua assistita va assolta in applicazione dell’art 21 CPS ritenuto che la __________ ha operato unicamente nel periodo in cui  la tolleranza delle autorità per tale attività era totale.

Pertanto, sottolineato peraltro come l’errore sulla liceità fosse  inevitabile, postula l’assoluzione della sua cliente.

In subordine, chiede che la sua cliente venga condannata ad una pena pecuniaria, commisurata alla sua colpa che, in funzione di tutte le circostanze, deve essere ritenuta lieve.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:                    A.   AC 1

                                   1.   E’ autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF stup

aggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,

per avere,

a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,

fra il 1997 e il mese di maggio 2000,

senza essere autorizzato,

                            1.1.1.   in correità con AC 2

ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),

vendendo poi al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:

                         1.1.1.1.   ca Kg. 300 confezionata in "sacchetti odorosi" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per complessivi fr. 1'506'948.-;

                         1.1.1.2.   una quantità imprecisata in sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;

                         1.1.1.3.   ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per complessivi fr. 109'030.-;

realizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000,

una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;

                            1.1.2.   per avere, senza essere autorizzato,

acquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,

un quantitativo di marijuana pari a ca. 64,5 Kg a fr. 5'800.- al Kg., per una spesa complessiva di ca. fr. 374'100.-,

                                         di cui ca. 34 Kg. rivenduta ad altri canapai a fr. 6'800/7’000.- al Kg, con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al Kg;

                            1.1.3.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare dell’attenuante specifica per il lungo tempo trascorso?

                                   3.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   4.   Deve essere confiscato quanto in sequestro?

                                   5.   Deve essere condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?

                                  B.   AC 2

                                   1.   E’ autrice colpevole di:

                               1.1.   infrazione alla LF stup

aggravata, siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d'affari e un guadagno considerevole,

per avere,

a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,

fra il 1997 e il mese di maggio 2000,

senza essere autorizzata,

                            1.1.1.   in correità con AC 1

ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, coltivato e confezionato in proprio, a fini di vendita al dettaglio e all’ingrosso, sostanze stupefacenti, in particolare derivati della canapa (marijuana),

                                         vendendo al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso ad altri negozi dello stesso genere, una ingente quantità di marijuana, sostanza di cui:

                         1.1.1.1.   ca Kg. 300 confezionata in "sacchetti odorosi" venduti al prezzo di fr. 5.- al grammo per complessivi fr. 1'506'948.-;

                         1.1.1.2.   una quantità imprecisata in sacchetti di “tisane” da 50 gr. venduti al prezzo di fr. 80.- cadauno;

                         1.1.1.3.   ca. Kg. 27 venduta all’ingrosso al canapaio “__________” di __________ al prezzo di fr. 4.- al grammo, per complessivi fr. 109'030.-;

realizzando in tal modo, dal 1997 al mese di maggio 2000,

una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;

                            1.1.2.   trattasi di infrazione aggravata siccome commessa per mestiere realizzando in tal modo una grossa cifra d’affari e un guadagno considerevole?

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale?

                                   3.   Deve essere condannato a pagare un risarcimento compensatorio allo Stato?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente ai quesiti posti, negativamente ai quesiti A.2.; A.4.; B.1.1.2.; B.3 e parzialmente affermativamente al quesito A.1.1. e B.1.1.

visti gli art.                      12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51 CP;

                                         19 cfr. 1 e 2 lett. C LF Stup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   AC 1 è autore colpevole di:

                               1.1.   infrazione aggravata alla LF Stup

per avere,

a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,

fra il 1997 e il mese di ottobre 1999,

senza essere autorizzato, facendo mestiere di tale attività,

                            1.1.1.   messo sul mercato attraverso la vendita al dettaglio e all'ingrosso un’ingente quantità di marijuana,

realizzando in tal modo, nel periodo indicato,

una cifra d'affari complessiva di ca. fr. 1'819'590.-;

                            1.1.2.   acquistato dall’autunno 1998 fino al 5.07.1999,

ca. 64,5 kg di marijuana in parte poi rivenduta ad altri canapai con un guadagno netto di almeno Fr. 1'000.- al kg;

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

                                   2.   AC 2 è autrice colpevole di:

                                2.1   infrazione alla LF stup

per avere,

a Locarno, Pregassona e Sciaffusa,

fra il 1998 e il mese di ottobre 1999,

senza essere autorizzata, messo sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, rispettivamente all’ingrosso, una quantità considerevole di marijuana.

                                   3.   Di conseguenza,

                                3.1   AC 1 è condannato:

                             3.1.1   alla pena pecuniaria di 360 aliquote giornaliere di fr. 7.-- cadauna, per un totale di fr. 2'520.--;

                                3.2   AC 2 è condannata:

                             3.2.1   alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, per un totale fr. 5'400.--.

                                   4.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a AC 1

è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di

2 anni.

                                   5.   L’esecuzione della pena pecuniaria inflitta a AC 2

è sospesa e alla condannata è impartito un periodo di prova di

2 anni.

                                   6.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono a carico di entrambi in ragione di un mezzo ciascuno.

                                   7.   E’ ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Distinta spese:               Tassa di giustizia                                   fr.           200.--  

                                         Inchiesta preliminare                             fr.        1'625.--

                                         Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              50.-fr.        1'875.--

                                                                 ============

                                         Distinta spese a carico di AC 1

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           100.--

Inchiesta preliminare                             fr.           812.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           937.50

                                                                 ============

Distinta spese a carico di AC 2

                                         Tassa di giustizia                                   fr.           100.--

Inchiesta preliminare                             fr.           812.50

Spese postali,tel.,affr. in blocco           fr.              25.-fr.           937.50

                                                                 ============

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                        Il segretario

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