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Ticino Tribunale penale cantonale 23.09.2004 72.2001.211

23 settembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·1,006 parole·~5 min·1

Riassunto

circolazione stradale

Testo integrale

Incarto n. 72.2001.211 72.2002.195

Lugano, 23 settembre 2004/eg

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 e domiciliato a   

detenuto dal 20 al 21 giugno 2001;

prevenuto colpevole di:

                                   1.   circolazione in stato d'ebrietà

                                         per avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (risultato prova etanografica 2,65 gr. per mille - secondo referto medico stato d'ebrietà lieve) guidato l'automobile targata TI __________;

                                   2.   rifiuto al prelievo del sangue

                                         per avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcoolico dello stesso;

                                   3.   infrazione alle norme della circolazione stradale

                                         per avere, nelle circostanze di cui sopra, compiendo manovra di retromarcia, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza, per cui perse il controllo del veicolo e urtò l'automobile posteggiata di proprietà della PL1, danneggiandola;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo

                                         reati previsti dagli art.li 91 cpv. 1 e cpv. 3, 90 cfr. 1 LCStr.; richiamati gli art.li 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr. e l'ONC, come pure gli art.li 68 cfr. 1 e 41 cfr. 3 cpv. 1 CP;

e meglio come descritto nel decreto d'accusa 673/2001 del 13 agosto 2001, emanato dal Procuratore pubblico.

E inoltre:

                                         circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della Licenza di Condurre

                                         per avere, il 2.6.2002, sulla tratta Bellinzona-Biasca, circolato alla guida dell'automobile Hunday targata TI __________ nonostante la revoca della Licenza di Condurre decretata il 25.10.2001 dalla competente Autorità, valida sino al 19.2.2003;

                                         e meglio come descritto nel decreto d'accusa 100/2002 del 03 ottobre 2002, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§  Il SP1. §  L'accusato AC1 assistito dal difensore di fiducia avv. __________.    

Constatata l’intervenuta prescrizione per le imputazioni di infrazione alle norme della circolazione stradale (pt. 3 del DAC) e di circolazione con veicolo a motore nonostante la revoca della licenza di condurre (pt. 1 AA aggiuntivo), con l’accordo delle parti si procede al loro stralcio.

Con l’accordo delle parti viene corretto il luogo di commissione dei reati di cui all’atto di accusa: __________ viene sostituito da __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.00 alle ore 15.00.

Sentiti                        §   Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, che chiede la condanna di AC1 alla pena di 60 giorni di detenzione e di 1'500.- fr. di multa. Chiede, inoltre, la revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 45 giorni di detenzione inflitta il 12.7.1999 dal MP. In via subordinata, chiede che il periodo di prova della sospensione condizionale dell’odierna pena detentiva venga fissato in 5 anni.

                                    §   Il Difensore, che pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Sottolinea come AC1 si sia sottoposto, a partire dal 2001 fino al 2003, a regolari controlli presso il __________ che hanno dato tutti esito negativo e che, con decisione 27.3.2003, la Sezione della circolazione lo ha riammesso alla guida di veicoli a motore. Conclude, quindi, chiedendo che alla pena detentiva odierna venga concesso il beneficio della sospensione condizionale, non opponendosi a che venga ordinato un periodo di prova lungo. Si oppone alla richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 45 giorni inflitta il 12.7.99.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

                                         AC1

                                   1.   È autore colpevole di:

                               1.1.   circolazione in stato di ebrietà

                                         per avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65 gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato l’automobile targata TI __________ ?

                               1.2.   rifiuto al prelievo del sangue

                                         per avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso ?

                                         e meglio come descritto nel decreto di accusa ?

                                   2.   Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà ?

                                   3.   Deve subire la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999 ?

                                         Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo                 affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 3;

visti gli art.                      18, 36, 41, 48, 50, 63, 68, 69 CP;

                                         91 cpv. 1 e cpv. 3, 90 cfr. 1, 95 cfr. 2 LCS, l’ONC e l’OAC;

                                         9 e segg. CPP e 29 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia

                                   1.   AC1 è autore colpevole di:

                                1.1   circolazione in stato di ebrietà

                                         per avere, a __________, il 20.6.2001, in tali condizioni (prova etanografica 2,65 gr. per mille – secondo referto medico stato d’ebrietà lieve) guidato l’automobile targata TI __________

                               1.2.   rifiuto al prelievo del sangue

                                         per avere, nelle medesime circostanze, intenzionalmente rifiutato di sottoporsi al prelievo del sangue per la determinazione del tasso alcolico dello stesso

                                         e meglio come descritto nel decreto di accusa.

                                   2.   Di conseguenza, AC1 è condannato:

                               2.1.   alla pena di 60 giorni di detenzione nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

                               2.2.   al pagamento della multa di 1'500.- fr.;

                               2.3.   al pagamento della tassa di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali;

                                   3.   L’esecuzione della pena privativa della libertà è sospesa e al condannato è prescritto un periodo di prova di 5 anni.

                                   4.   Non è revocata la sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal MP in data 12.7.1999, ma il relativo periodo di prova è prolungato di 1 anno.

                                   5.   Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione scritta entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

PL1  

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente                                                       Il segretario

Distinta spese:              

Tassa di giustizia                              fr.           350.--

Inchiesta preliminare                         fr.           200.--

Multa                                                   fr.        1'500.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco       fr.              50.-fr.        2'050.--

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