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Ticino Tribunale penale cantonale 10.12.2004 70.2004.48

10 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Tribunale penale cantonale·HTML·319 parole·~2 min·1

Riassunto

salvacondotto per entrata in Svizzera

Testo integrale

Incarto n. 70.2004.48 BARENCO

  10 dicembre 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La presidente del Tribunale penale cantonale

Giudice Agnese PO1-Bianchi

Vista l’istanza 30 novembre 2004 presentata da

IS1 e residente a (rappr. daRA1 __________)  

tendente ad ottenere il salvacondotto per entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della compagna __________ __________ e dei di lei quattro figli per trascorrere le prossime festività.

Considerato:                -   che con sentenza 17 febbraio 2000 della Corte delle Assise Criminali, IS1 è stato condannato alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclusione ed alla pena accessoria d'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni effettivi, siccome riconosciuto coautore colpevole di infrazione semplice e aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti;

                                     -   che con l'istanza in esame lo stesso è ora a chiedere la possibilità di entrare in Svizzera i giorni di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre 2004 per recarsi a presso l'abitazione della sua attuale compagna  e dei di lei figli per trascorrere le prossime feste di Natale, non potendo la signora _________ trasferirsi in Italia per motivi di lavoro;

                                     -   che con lettera 9 dicembre 2004 il ha postulato la reiezione della richiesta, in particolare poiché la motivazione addotta dall'istante (impedimenti lavorativi della compagna) non è tale da esigere una seppur temporanea sospensione del vigente provvedimento di espulsione;

                                     -   che il salvacondotto è per sua natura un provvedimento eccezionale, che può essere concesso solo in presenza di motivi gravi non altrimenti risolvibili;

                                     -   che, nel caso concreto, motivi gravi ed eccezionali non sono stati invocati né tantomeno resi verosimili.

Per questi motivi,

visti gli art.                        55 CPS e 347 cpv. 1 lett. e CPP

decreta:                    1.   L'istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano né tassa né spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         all'istante tramite;

                                         al PO1

                                                                                La presidente

                                                                                del Tribunale penale cantonale

                                                                                Giudice Agnese PO1-Bianchi

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