Incarto n. 70.2003.4 Barenco
Lugano 14 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 4 febbraio 2003 presentata da
__________, (rappr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 2 anni e 10 mesi di reclusione inflitti con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali.
Ritenuto: - che con sentenza 3.12.1986 della Corte delle Assise Criminali in Lugano l’istante veniva condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per ripetuta appropriazione indebita aggravata, ripetuta falsità in documenti, ripetuta e continuata sottrazione di documenti e truffa;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della reclusione non prima del termine di 10 (dieci) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena ed è stato liberato condizionalmente il 12.08.1986.
Richiamato il preavviso 27 febbraio 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 25 novembre 2002 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E’ ordinata la cancellazione dal casellario giudiziale della condanna inflitta a __________ ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante tramite il rappr. avv. _____________
- al procuratore generale ___________
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 100.--
═══════