Incarto n. 70.2003.18
Lugano 17 giugno 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 30 maggio 2003 presentata da
__________,
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- fr. 1'000.-- di multa inflitta con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 24.1.2000 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-- per messa in circolazione di monete false (reato tentato);
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della multa come pena principale non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha pagato la multa.
Richiamato il preavviso favorevole 5 giugno 2003 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 15.5.2003 rilasciato dal Municipio di __________.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
all'istante
al procuratore generale ____________
al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
Totale fr. 100.--
═══════