Incarto n. 40.2005.92 __________
Lugano 14 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 6/7 giugno 2005 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 19 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari per il Comune di __________,
relativamente al mappale no. 402 RFD di __________,
considerato in fatto e in diritto
che, giusta l’ art. 37 cpv. 2 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), il ricorso deve essere presentato direttamente al Tribunale di espropriazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo;
che la decisione su reclamo, di data 19 aprile 2005, è stata ritirata da RI 1 il 20 aprile 2005;
che pertanto il termine per presentare il gravame giungeva a scadenza venerdì 20 maggio 2005, con la conseguenza che il ricorso, datato 30 maggio 2005, ma spedito il 6 giugno 2005, è manifestamente tardivo;
che, di conseguenza, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm, l’ impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.
Per questi motivi
richiamati gli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi