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Ticino Tribunale di espropriazione 16.06.2005 40.2005.92

16 giugno 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·264 parole·~1 min·1

Riassunto

Impugnativa irricevibile in quanto la ricorrente non ha rispettato il termine di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo per inoltrare ricorso al TE

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.92 __________  

Lugano 14 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Alberto Canepa

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 6/7 giugno 2005 da

RI 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 19 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari per il Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 402 RFD di __________,

considerato                     in fatto e in diritto

che, giusta l’ art. 37 cpv. 2 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), il ricorso deve essere presentato direttamente al Tribunale di espropriazione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di intimazione della decisione su reclamo;

                                        che la decisione su reclamo, di data 19 aprile 2005, è stata ritirata da RI 1 il 20 aprile 2005;

                                        che pertanto il termine per presentare il gravame giungeva a scadenza venerdì 20 maggio 2005, con la conseguenza che il ricorso, datato 30 maggio 2005, ma spedito il 6 giugno 2005, è manifestamente tardivo;

                                        che, di conseguenza, in applicazione degli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm, l’ impugnativa deve essere dichiarata irricevibile.

Per questi motivi

richiamati                        gli art. 37 cpv. 2 Lst. e 48 LPAmm

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è irricevibile.

                                2.     Non si prelevano tasse né spese.

                                3.     La presente decisione é definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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