Incarto n. 40.2005.84 __________
Lugano 16 agosto 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini ing. Giorgio Caprara
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 12/17 maggio 2005 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 15 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 38 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 20 luglio 2005,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 38 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 294'882.-
Il reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 15 aprile 2005.
L’autorità di prima istanza ha in sostanza ritenuto che i fattori negativi elencati dal reclamante nell’impugnativa erano già stati considerati nella determinazione dei valori di riferimento (vetustà, correttivi di classe) e che pertanto la stima stabilita per il cennato mappale è da considerare equa e pienamente giustificata.
3. Con ricorso 12/17 maggio 2005 il proprietario, pur non contestando in sé i valori applicati dall’UCS, è insorto innanzi a questo Tribunale argomentando che il gravame è stato introdotto a titolo cautelativo in quanto non sarebbero ancora conosciute le conseguenze fiscali dei valori stabiliti con la stima ufficiale della sostanza immobiliare.
Il ricorrente ha in seguito ulteriormente specificato la propria posizione nel corso del sopralluogo esperito il 20 luglio 2005, affermando di riconfermare il proprio gravame e di accettare il valore di stima stabilito per la sua proprietà unicamente se il valore locativo della medesima non supera CHF 8'000.-/10'000.-
RI 1 inoltre, pur non formulando alcuna richiesta specifica a questo Tribunale, sottolinea che il valore di stima e il valore di reddito sono strettamente legati, e che è a suo dire illegale che venga stabilito il valore di stima ufficiale della sostanza immobiliare senza conoscerne preventivamente le conseguenze fiscali.
4. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame del ricorrente, proprietario dell’oggetto stimato nonché destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
5. Giusta l’art. 15 cpv. 2 Lst. i fondi edificati devono essere valutati come un’unità economica comprendente fabbricati e relativo terreno annesso.
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).
Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).
L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.
Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo. Il reddito lordo per vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).
Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
6. Corrisponde al vero che i valori della sostanza immobiliare stabiliti con l’accertamento ufficiale di stima servono quale base di calcolo per il prelievo di pubblici tributi, quali imposte, contributi e tasse (art. 1 Lst.), ma è altrettanto vero che a questo Tribunale spetta unicamente il compito di giudicare in seconda istanza se il valore di stima attribuito ad un determinato immobile è corretto o meno (art. 37 cpv. 1 Lst.). L’utilizzo che poi verrà fatto di tali risultanze esula invece dalle sue competenze e non ha la benché minima influenza sul valore di stima in sé di un determinato fondo.
Del resto, il ricorrente medesimo afferma di poter accettare la decisione dell’UCS e non contesta in particolare nessuno dei valori stabiliti dall’autorità di prima istanza, limitandosi a contestare genericamente il fatto che venga determinato il valore ufficiale della sostanza immobiliare prima che vengano indicate le modalità di imposizione della medesima.
Alla luce di tali risultanze, il ricorso deve essere respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF 294'882.-, come da scheda di calcolo annessa.
7. Giusta l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico di RI 1, parte soccombente.
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 e il relativo Regolamento
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 38 RFD di __________ confermato in CHF 294'882.- come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico del ricorrente.
3. La presente decisione é definitiva.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi