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Ticino Tribunale di espropriazione 13.03.2006 40.2005.82

13 marzo 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,064 parole·~5 min·2

Riassunto

La riduzione sul valore metrico del terreno (-55%) già apportata dall'UCS é sufficiente: la superficie è sì ridotta, ma é possibile l'edificazione di parcheggi, la cessione del fondo al Comune, già proprietario dell'area posta a monte e, soprattutto, un travaso degli indici.

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.82 __________  

Lugano 13 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Giorgio Caprara

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 8/12 maggio 2005 da

- RI 1, - RI 2, - RI 3, - RI 4, tutti rappr. da RA 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 1076 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 3 febbraio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 1076 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 15'000.-

                                        Il reclamo interposto in data 29 agosto 2004 da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 è stato parzialmente accolto dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha apportato un ulteriore correttivo del -5% sul valore metrico del terreno a causa della mancanza di un accesso veicolare.

                                        Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 13'500.-

                                3.     Con ricorso 8/12 maggio 2005 RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4 sono insorti innanzi a questo Tribunale postulando la riduzione del valore di stima nella misura del 90%, ovvero a CHF/mq 40.-

                                        Ciò poiché si tratta di un terreno di soli 75 mq, di fatto inedificabile, senza accesso veicolare e situato sotto un’area di svago/parcheggio pubblico. Il piano regolatore prevederebbe inoltre una restrizione volta a salvaguardare la vista dalla sovrastante area comunale.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato che il mappale, pianeggiante e predisposto per gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche, è situato ad un livello inferiore di ca. 3 metri rispetto al campo stradale di via __________.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. ed il tempestivo gravame dei ricorrenti, proprietari dell’oggetto stimato e destinatari della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.     I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.    

                                        7.1.

                                        Nella fattispecie concreta il Tribunale, anche alla luce delle NAPR previste per la zona residenziale semi-estensiva collinare –R3c- (art. 43), respinge il ricorso, ritenuto che il terreno, pur avendo una superficie ridotta, può essere sicuramente sfruttato perlomeno per l’edificazione di parcheggi o potenzialmente venduto al Comune, già proprietario dell’area posta a monte. È inoltre possibile un travaso degli indici su altri terreni. Non corrisponde pertanto, come preteso a torto dai ricorrenti, che il mappale di loro proprietà risulti di fatto non edificabile e non commerciabile.

                                        Del resto, il valore di stima risulta ampiamente prudenziale ed adeguato, ritenuto che per le caratteristiche negative elencate dai ricorrenti è già stato apportato un correttivo del -55% sul valore metrico di zona, ridotto da CHF/mq 400.- a CHF/mq 180.-

                                        La restrizione di piano regolatore menzionata nel gravame, comunque già considerata nella determinazione del correttivo di cui sopra, non è infine di importanza tale da giustificare l’applicazione di un ulteriore correttivo.

                                        7.2.

                                        Per il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 1076 RFD di __________ confermato in CHF 13'500.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti, che risultano soccombenti (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è respinto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 1076 RFD di __________ confermato in CHF 13'500.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta in solido a carico dei ricorrenti.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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