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Ticino Tribunale di espropriazione 19.06.2006 40.2005.70

19 giugno 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,404 parole·~7 min·2

Riassunto

Correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per difficoltà di accesso e limitazioni previste dalle NAPR.

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.70 __________  

Lugano 19 giugno 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Dario Medici

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 4/6 maggio 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa 5 aprile 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 115 MF di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 3 maggio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 115 MF di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 466'873.-.

                                        Il reclamo interposto in data 11 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 5 aprile 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione ribadendo che il valore metrico unitario di CHF/mq 75.- stabilito per il terreno rispecchia in modo prudenziale il valore di mercato.

                                3.     Con ricorso 4/6 maggio 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando che il giardino venga considerato zona edificabile e, laddove ciò non fosse di competenza del Tribunale di espropriazione, un’equa riduzione del relativo valore di stima. Ciò poiché il medesimo non beneficia di alcun accesso carrozzabile ed è raggiungibile unicamente tramite uno stretto cunicolo che passa attraverso la casa o da un sentiero ripidissimo, è circondato da un lato dalle facciate con finestre degli edifici che sorgono sui mapp. nr. 102 e 105 e da quello opposto dal riale __________. Infine, l’intenzione della proprietaria è di preservare il mappale com’era in origine senza ulteriori edificazioni.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 3 maggio 2006 il Tribunale ha constatato che il sub. b, raggiungibile unicamente tramite un vicolo che si trova su via __________ o da uno stretto passaggio sottostante l’abitazione sub. A, è destinato a giardino.

                                        A confine sono presenti i mapp. nr. 102 e 105, i cui edifici, con diverse aperture, si affacciano sul sub. b del mapp. no. 115, mentre sul lato opposto il fondo confina con il riale __________.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande della ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.). 

                                6.                                   

                                        6.1.

                                        I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                                        6.2.

                                        Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                                        6.3.

                                        Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.).

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                                        6.4.

                                        Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.

                                        7.1.

                                        In concreto, il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché, a differenza di altri terreni situati nel nucleo di __________ (NV) e attualmente posti in zona di pianificazione (art. 45 NAPR), che sono accessibili tramite strada, il prato identificato come sub. b risulta accessibile unicamente tramite un sentiero di dimensioni ridotte o uno stretto sottopassaggio che attraversa l’edificio sub. A. Oltre a ciò una nuova edificazione dovrà necessariamente rispettare una distanza di almeno 4 m dagli edifici già esistenti, che si trovano a confine e presentano delle aperture e di almeno 6 m dal corso del riale __________ (art. 45 NAPR attuali in relazione con l’art. 26 NAPR del __________).

                                        7.2.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                        Non rientra in particolare nelle competenze del Tribunale di espropriazione, ma semmai in quelle delle autorità politiche comunali, modificare le zone previste dal piano regolatore in vigore.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 115 MF di __________ stabilito in CHF 462'204.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 115 MF di __________ stabilito in CHF 462'204.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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