Incarto n. 40.2005.31 __________
Lugano 17 marzo 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini ing. Giorgio Caprara
segretario giurista
Alan Gianinazzi
statuendo sul ricorso presentato in data 8/11 aprile 2005 da
RI 1,
contro
la decisione su reclamo emessa l'11 marzo 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,
relativamente al mappale no. 3144 RFD di __________,
esperito il sopralluogo in data 3 febbraio 2006,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto e in diritto
1.
1.1.
Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.
1.2.
Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.
1.3.
Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.
2. Per la part. no. 3144 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 156'330.-.
Il reclamo interposto in data 23 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con decisione 11 marzo 2005.
L’autorità di prima istanza, senza peraltro argomentare nei dettagli la propria decisione, ha riconosciuto un correttivo del -20% sul valore metrico del terreno per esposizione e topografia non ideali.
Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 125'064.-
3. Con ricorso 8/11 aprile 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno. Ciò poiché l’UCS non avrebbe sufficientemente considerato che si tratta di un fondo in forte pendenza situato in un avvallamento orientato quasi esclusivamente verso est e per confronti con i vicini mappali nr. 2069, al quale è stato applicato un correttivo del -50% sul valore metrico del terreno e 3143, al quale, pur trattandosi di un terreno di pendenza regolare e rivolto completamente a sud, è stato riconosciuto un identico correttivo del -20%.
4. Nel corso del sopralluogo esperito il 3 febbraio 2006 il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 3144 è un ronco vignato orientato verso nord-est, in forte pendenza e situato in un avvallamento.
5. La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. ed il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).
6. I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).
È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).
Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).
Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).
7.
7.1.
In concreto, il Tribunale accoglie il ricorso per confronto con l’adiacente mapp. no. 2069 e riconosce un correttivo del -35% sul valore metrico del terreno. Ciò poiché le caratteristiche dei due terreni, ad esclusione della differenza di superficie, di 579 mq per il mapp. no. 3144 e di 353 mq per il mapp. no. 2069, che giustifica un correttivo maggiore del -15% per il secondo terreno, non si differenziano in modo marcato. Entrambi sono infatti posti in un avvallamento e sono in forte pendenza.
A differenza di questi due fondi il mapp. no. 3143, al quale è stato riconosciuto un correttivo del -20% per superficie insufficiente per uno sfruttamento ideale, si trova invece in una posizione migliore e presenta una pendenza meno marcata. Il maggior valore rispetto ai due terreni summenzionati è pertanto perfettamente giustificato.
7.2.
Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.
8.
8.1.
Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF 101'614.-, come da scheda di calcolo annessa.
8.2.
La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).
Per questi motivi
richiamati i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 3144 RFD di __________ stabilito in CHF 101'614.-, come da scheda di calcolo annessa.
2. La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.
3. La presente decisione è definitiva.
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giurista
Margherita De Morpurgo Alan Gianinazzi