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Ticino Tribunale di espropriazione 15.02.2006 40.2005.200

15 febbraio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,336 parole·~7 min·2

Riassunto

Applicazione di un ulteriore correttivo del -40% sul valore metrico del terreno eccedente per gravi difficoltà di accesso (sul valore base del terreno l'UCS ha già applicato un correttivo del -40%).

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.200 __________  

Lugano 15 febbraio 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 11/12 ottobre 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 13 settembre 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 535 MF di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 23 novembre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 535 MF di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 167'021.-

                                        Il reclamo interposto in data 12 agosto 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con decisione 13 settembre 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha in sostanza aumentato il correttivo della vetustà del sub. A da -34 a -39%, ridotto il valore di reddito da CHF 76'603.- a CHF 63'106.- e apportato un correttivo del -40% sul valore metrico del terreno per difficoltà d’accesso.

                                        Il valore ufficiale di stima è stato di conseguenza stabilito in CHF 113'627.-

                                3.     Con ricorso 11/12 ottobre 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando un’ulteriore riduzione del valore di stima tramite il riconoscimento di un maggior correttivo sul valore metrico del terreno. Ciò poiché il mappale non è in realtà al beneficio di alcun diritto di passo formalmente iscritto sui fondi sottostanti e risulta pertanto particolarmente penalizzato. La ricorrente sostiene inoltre che già da tempo le autorità comunali stanno studiando la problematica e che in futuro non è da escludere un declassamento del fondo.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 23 novembre 2005 il Tribunale ha constatato che sul mappale sorge una casa d’abitazione secondaria raggiungibile unicamente tramite un ripido sentiero che la ricorrente sostiene attraversare delle proprietà private.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.    

                                        6.1.

                                        I fondi edificati sono valutati come un’unità economica comprendente i fabbricati e il relativo terreno annesso (art. 15 cpv. 2 Lst.).

                                        A seconda dell’estensione dell’area annessa ai fabbricati si procede ad un adeguamento del valore, ritenuto che riserve di terreno manifestamente eccedenti il carattere di complementarietà sono valutate separatamente, secondo la loro funzione ed il loro pieno valore venale (art. 15 cpv. 3 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, mentre circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.). Il valore venale di un fondo edificato è determinato tenendo conto del valore metrico e di quello a reddito secondo la media ponderata definita dal regolamento (art. 16 cpv. 2 Lst.).

                                        6.2.

                                        Il valore metrico di un fabbricato corrisponde al valore a nuovo della costruzione e dei costi accessori, deprezzato a dipendenza della vetustà e comprende il valore del fabbricato più il valore del terreno (art. 17 Lst.).

                                        L’ art. 9 del Regolamento sulla stima ufficiale prevede che la vetustà è calcolata con una deduzione dall’ 1% al 3% per ogni anno di età della costruzione, sino ad un massimo del 60%. La variazione della percentuale di deduzione è determinata in base al tipo di costruzione, allo stato di conservazione e alla destinazione del fabbricato, tenendo conto di eventuali lavori di miglioria o ampliamento della costruzione.

                                        6.3.

                                        Il valore di reddito si ottiene mediante la capitalizzazione del reddito lordo.

                                        Il reddito lordo per i vani che si presentano sfitti al momento dell’accertamento è da calcolare sulla base del reddito presumibile che tiene conto dei valori di mercato (art. 18 cpv. 1 Lst.)

                                        Se non è possibile valutare con attendibilità le utilizzazioni dirette del fondo da parte del proprietario, il valore di reddito può essere considerato mediante fattori correttivi determinati secondo il regolamento. Tali fattori sono determinati sulla base di casi analoghi con redditi di mercato accertati e significativi (art. 18 cpv. 2 Lst.). I fattori correttivi applicabili al valore metrico sono stabiliti per comprensori aventi redditi analoghi e tenendo conto del tipo di costruzione e della relativa utilizzazione (art. 10 del Regolamento sulla stima ufficiale).

                                        Ove vi sia una manifesta discrepanza fra il reddito dichiarato e quello presunto l’autorità di stima può adeguare il reddito accertato ai valori normalmente conseguibili sul mercato (art. 18 cpv. 3 Lst.).

                                        6.4.

                                        Le stime immobiliari, secondo la Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.    

                                        7.1.

                                        Alla luce delle risultanze della fattispecie concreta il Tribunale accoglie il ricorso applicando un ulteriore correttivo del -40% sul valore metrico del terreno eccedente. Ciò poiché, mancando l’iscrizione dei necessari diritti di passo sui fondi sottostanti, sussistono effettivamente delle gravi difficoltà di accesso che compromettono notevolmente il valore venale di questa superficie: ben difficilmente un terzo, confrontato con una tale situazione di partenza, deciderebbe di acquistare e di edificare in quel luogo, già di per sé penalizzato dal fatto di essere raggiungibile dalla strada cantonale unicamente tramite un sentiero in forte pendenza.

                                        7.2.

                                        Ritenuto come i fondi devono essere valutati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.), questo Tribunale non può considerare ai fini del giudizio i possibili scenari futuri preconizzati dai ricorrenti.

                                        7.3.

                                        Per il resto le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 535 MF di __________ stabilito in CHF 91'854.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 48 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 535 MF di __________ stabilito in CHF 91'854.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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