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Ticino Tribunale di espropriazione 14.08.2006 40.2005.188

14 agosto 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·936 parole·~5 min·2

Riassunto

Correttivo del -65% sul valore metrico del terreno poiché scosceso e con forte presenza di roccia.

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.188 __________  

Lugano 14 agosto 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 12/15 settembre 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 agosto 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 1511 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 28 luglio 2006,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 1511 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 124'908.-.

                                        Il reclamo interposto in data 30 agosto 2004 da RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 5 agosto 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha confermato la propria decisione argomentando che da un controllo presso il Comune non risulta un travaso di indici a favore della part. no. 1090, che beneficia per contro nella misura del 16.8% dell’indice di occupazione del fondo confinante no. 1425. Inoltre, un’ulteriore riduzione del valore metrico del terreno non sarebbe possibile per non contravvenire al principio della parità di trattamento con casi analoghi.

                                3.     Con ricorso 12/15 settembre 2005 RI 1 è insorto innanzi a questo Tribunale postulando una debita correzione del valore metrico della superficie edificabile del terreno.

                                        Ciò poiché nel 2002 l’originaria part. no. 1425 è stata oggetto di un frazionamento e scioglimento di comproprietà dando origine alle nuove part. nr. 1425 e 1511 e pure in considerazione del fatto che la parte edificabile del fondo è ubicata in una zona impervia e di estrema pendenza che non ne permette uno sfruttamento razionale secondo la sua destinazione residenziale.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 28 luglio 2006 il Tribunale ha constatato che il mapp. no. 1511 è caratterizzato da un terreno estremamente scosceso con forte presenza di roccia.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietario dell’oggetto stimato e destinatario della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst. la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.     I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano nel momento della stima (art. 5 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.     In concreto, il Tribunale accoglie il ricorso applicando un correttivo del -65% sul valore metrico del terreno edificabile poiché estremamente scosceso e con una forte presenza di roccia, tutti fattori che rendono lo sfruttamento a fini edificatori molto problematico e attuabile unicamente con investimenti decisamente ingenti. Un certo valore residuo permane comunque già per il solo fatto che gli indici edificatori possono essere trasferiti sui fondi vicini.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 1511 RFD di __________ stabilito in CHF 43'788.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’UCS, parte soccombente (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento, nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 1511 RFD di __________ stabilito in CHF 43'788.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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