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Ticino Tribunale di espropriazione 10.10.2005 40.2005.159

10 ottobre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·985 parole·~5 min·3

Riassunto

Ricorso stime

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.159 __________  

Lugano 10 ottobre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Gianfranco Sciarini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 28/30 giugno 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 150 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 16 settembre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 150 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 739'800.-

                                        Il reclamo interposto in data 31 agosto 2004 dalla ditta RI 1 è stato respinto dall’UCS con decisione 3 giugno 2005.

                                        L’autorità di prima istanza ha riconfermato integralmente la propria decisione ritenendo che non vi siano ragioni per apportare dei correttivi al valore metrico del terreno, che dispone di tutte le infrastrutture pubbliche necessarie ed è accessibile per mezzo di una strada comunale.

                                3.     Con ricorso 28/30 giugno 2005 la RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale argomentando che in realtà il mappale di sua proprietà, che si trova in zona industriale (I), oltre ad essere accessibile unicamente per mezzo di una strada di dimensioni ridotte, non dispone né di collettore per acque luride né di possibilità di allacciamento alle acque chiare e ad una linea elettrica di portata sufficiente per l’attività industriale e postulando di conseguenza una riduzione adeguata del valore metrico stabilito per il terreno.

                                4.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame della ditta ricorrente, proprietaria dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                5.     Giusta l’art. 15 cpv. 1 Lst., i fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione.

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                6.     Nel corso del sopralluogo esperito il 16 settembre 2005 questo Tribunale ha potuto constatare che il mappale no. 150, unitamente all’adiacente mappale no. 149, è utilizzato dalla ditta ricorrente quale deposito di inerti ed è raggiungibile mediante una strada di larghezza di circa 3 metri, dove vige un divieto di accesso per veicoli di peso superiore alle 15 tonnellate sull’asse.

                                        Per quanto concerne le infrastrutture pubbliche, dopo verifica presso il Comune di __________ (cfr. scritto 27 settembre 2005), risulta che la particella è servita dalla condotta dell’acqua potabile e dalla corrente elettrica, anche se in misura sottodimensionata, ma non dalla fognatura comunale, limitata alla parte più a nord della zona industriale.

                                7.     Alla luce di tali risultanze il Tribunale ritiene che la particella no. 150 RFD di __________ è compresa in una zona industriale già di per sé scarsamente urbanizzata, elemento che del resto è già stato adeguatamente considerato nel fissare in CHF/mq 150.- il valore metrico di base per i terreni presenti in zona industriale, ma che rispetto ai fondi posti a nord (n. 27, 38, 39, 117, 29, 131 e 132) presenta l’inconveniente di non essere servita dalla fognatura comunale.

                                        Il grado di urbanizzazione minore rispetto ai fondi posti a nord della zona industriale giustifica l’applicazione di un correttivo del -15% sul valore metrico del terreno, che deve essere valutato in CHF/mq 127.50.

                                        Per il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                        Di conseguenza, il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 149 RFD di __________ stabilito in CHF 628’830.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                8.     Giusta l’art. 38 cpv. 4 Lst., la tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima, parte soccombente.

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 e il relativo Regolamento

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e il valore ufficiale di stima immobiliare del mappale no. 150 RFD di __________ stabilito in CHF 628'830.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.- è posta a carico dell’Ufficio cantonale di stima, Bellinzona.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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