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Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2005 40.2005.117

30 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,054 parole·~5 min·1

Riassunto

Ricorso stime

Testo integrale

Incarto n. 40.2005.117 __________  

Lugano 30 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Gianfranco Sciarini

segretario giurista

Alan Gianinazzi

statuendo sul ricorso presentato in data 26/30 giugno 2005 da

RI 1,  

contro

la decisione su reclamo emessa il 3 giugno 2005 dall'Ufficio cantonale di stima nell’ambito della revisione generale delle stime immobiliari nel Comune di __________,  

relativamente al mappale no. 5156 RFD di __________,

esperito                           il sopralluogo in data 5 ottobre 2005,

letti ed esaminati             gli atti,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.    

                                        1.1.

                                        Con decreto esecutivo 19 dicembre 1997, sulla base della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996 (Lst.), entrata in vigore il 1. gennaio 1997, il Consiglio di Stato ha ordinato la revisione generale dei valori ufficiali di stima dei fondi e delle forze idriche di tutti i comuni del Cantone.

                                        1.2.

                                        Con decisione 30 aprile 2004, pubblicata sul Foglio ufficiale del 7 maggio 2004, l’Ufficio cantonale di stima (UCS) ha disposto la pubblicazione dei valori ufficiali di stima nei Municipi per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dal 1. giugno 2004, indicando che il termine per presentare eventuali reclami scadeva il 2 settembre 2004.

                                        1.3.

                                        Con decreto esecutivo 7 dicembre 2004 (BU 2004, 443) il Consiglio di Stato ha stabilito l’entrata in vigore simultanea dei nuovi valori di stima sul territorio del Cantone Ticino a decorrere dal 1. gennaio 2005.

                                2.     Per la part. no. 5156 RFD di __________, con la notifica di decisione 1. febbraio 2004, l’UCS ha esposto un valore ufficiale di stima di CHF 195'700.-

                                        Il reclamo interposto in data 24 maggio 2004 da RI 1 è stato accolto dall’UCS con decisione 3 giugno 2005.

                                        L’ autorità di prima istanza ha ritenuto in sostanza di dover applicare un correttivo del -50% sul valore metrico del terreno siccome situato in una zona soggetta a pericolo naturale, privo di accesso veicolare e con una topografia sfavorevole. Il valore ufficiale di stima è stato ridotto di conseguenza e stabilito in CHF 103'000.-

                                3.     Con ricorso 26/30 giugno 2005 RI 1 è insorta innanzi a questo Tribunale postulando che il terreno venga valutato CHF/mq 65.-/70.- con conseguente riduzione del valore di stima; ciò poiché deve trovare applicazione il relativo valore fiscale, calcolato nella misura del 70% del prezzo d’aquisto del fondo, di CHF 50'000.-. Inoltre, il terreno, costituito prevalentemente da roccia, è molto ripido e privo sia di accesso veicolare sia di allacciamenti alle infrastrutture pubbliche.

                                4.     Nel corso del sopralluogo esperito il 5 ottobre 2005 il Tribunale ha constatato che il mappale, ubicato in una zona soggetta a pericolo naturale, è caratterizzato da un terreno scosceso, molto ripido, che presenta diversi affioramenti di roccia e che, oltre a non essere servito da accessi veicolari, non è neppure al beneficio di un diritto di passo sui mappali confinanti.

                                5.     La competenza di questo Tribunale a statuire in merito al ricorso è data dall’art. 37 Lst. e il tempestivo gravame di RI 1, proprietaria dell’oggetto stimato e destinataria della decisione dell’UCS, è ricevibile in ordine.

                                        Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 Lst., la procedura innanzi al Tribunale di espropriazione è retta dalla massima ufficiale, secondo la quale spetta di principio all’autorità di accertare d’ufficio e in modo completo i fatti determinanti per la causa (RDAT II – 1999, no.10, pag. 42). L’autorità di seconda istanza non è inoltre vincolata dalle domande del ricorrente e può riformare la decisione anche a suo danno (art. 38 cpv. 3 Lst.).

                                6.     I fondi edificabili sono valutati secondo il loro valore venale, a dipendenza del loro grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst.).

                                        È considerato valore venale di un fondo il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione, ritenuto che circostanze eccezionali o personali che possono influire sulla singola contrattazione non vengono però considerate (art. 16 cpv. 1 Lst.).

                                        Il valore metrico del terreno risulta dal confronto dei prezzi medi di oggetti analoghi in zone paragonabili (art. 17 cpv. 1 Lst.).

                                        Le stime immobiliari, ai sensi della Lst., seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst.).

                                7.

                                        7.1.

                                        Alla luce delle risultanze il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso applicando un ulteriore correttivo del -10% sul valore metrico del terreno, già ridotto del 50% dall’UCS e stabilito di conseguenza in CHF/mq 160.-. Ciò poiché, come i confinanti mapp. nr. 1056 e 5042 (limitatamente al terreno eccedente), valutati del resto allo stesso modo, è situato in una zona soggetta a pericolo naturale, privo di accesso veicolare, in forte pendenza, di edificabilità assai difficoltosa sia per la sua configurazione sia per gli elevati costi di costruzione che inevitabilmente ne deriverebbero. Analogamente ai terreni eccedenti dei mapp. citati, al momento della determinazione della stima era inoltre privo di un diritto di passo pedonale iscritto a registro fondiario come servitù sui mapp. confinanti.

                                        7.2.

                                        Per il resto, le valutazioni effettuate dall’UCS non prestano il fianco ad alcuna critica, sono ossequiose dei canoni di estimo sanciti dalla Lst. e riflettono in modo prudenziale il prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione.

                                8.

                                        8.1.

                                        Di conseguenza, il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mapp. no. 5156 RFD di __________ stabilito in CHF 82'400.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                        8.2.

                                        La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della parti in ragione della rispettiva soccombenza, di 4/5 per la ricorrente, che chiedeva la riduzione del valore metrico del terreno a CHF/mq 65.-/70.- e del rimanente 1/5 per l’UCS (art. 38 cpv. 4 Lst.).

Per questi motivi

richiamati                        i disposti della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst.) e il relativo Regolamento (Reg.), nonché la Legge di procedura per le cause amministrative (LPamm.);

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è parzialmente accolto e il valore ufficiale di stima del mappale no. 5156 RFD di __________ stabilito in CHF 82'400.-, come da scheda di calcolo annessa.

                                2.     La tassa di giustizia, di CHF 500.-, è posta a carico della ricorrente per 4/5 e per il rimanente 1/5 a carico dell’UCS.

                                3.     La presente decisione é definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     Il segretario giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Alan Gianinazzi

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