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Ticino Tribunale di espropriazione 07.07.2011 30.2010.85

7 luglio 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,731 parole·~9 min·2

Riassunto

Contributo di costruzione definitivo - deduzione del contributo provvisorio già versato

Testo integrale

Incarto n. 30.2010.85    

Lugano 7 luglio 2011

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Gianfranco Sciarini arch. Bruno Buzzini

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 6 settembre 2010 da

RI 1 RA 2  

contro

la decisione su reclamo emanata il 27 luglio 2010 dal Municipio __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente al mapp. no. 1280 RFD __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Nel 1980 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) che ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento dell’ambiente in data 17.7.1980. Le opere sono state finanziate mediante contributi provvisori di costruzione incassati a seguito di una procedura di prelievo avviata dal Municipio nel 1990 giusta gli art. 96 ss della Legge d’applicazione delle legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA).

1.2. Con risoluzione del 19.12.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha adottato il Piano generale di smaltimento (PGS) ed ha autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi, così come proposto nel Messaggio municipale no. 349 del 7.11.2005. Il piano è stato approvato dal Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, in data 20.3.2006

1.3. A norma dell’art. 99a LALIA, il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi definitivi pubblicando il prospetto dall’11.6 al 12.7.2010, previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 è proprietaria del mapp. no. 1280 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di costruzione di fr. 14'975.70. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 26.7.2010. Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria contesta il calcolo del contributo. Con risposta del 19.10.2010 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 10.2.2011, il Tribunale di espropriazione ha suggerito una transazione che per finire non è stata accettata.

2.           2.1. Il finanziamento degli impianti pubblici di evacuazione e depurazione delle acque avviene mediante il prelievo di contributi di costruzione (art. 55 let. c, art. 96 cpv. 1 LALIA). Si tratta di cosiddetti oneri preferenziali messi a carico del proprietario fondiario per ripagare il vantaggio che trae dalla costruzione degli impianti. Il prelievo di contributi è obbligatorio indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. Sono soggetti all’imposizione i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera (art. 97 LALIA).

2.2. La legge conosce tre tipi di contributi di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul costo consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima (art. 99 cpv. 1, 99a cpv. 1 LALIA).

2.3. La procedura in oggetto è finalizzata al prelievo di contributi definitivi. Come risulta dagli atti i contributi sono stati conteggiati sulla base di un consuntivo di spesa (al netto di sussidi e contributi) di fr. 8'343'794.15. La quota a carico dei privati del 60% è di fr. 5'006’276.ed il valore di stima complessivo, aggiornato all’1.1.2005, data di entrata in vigore della revisione generale delle stime immobiliari, raggiunge fr. 323'184’250.-. La percentuale applicata è del 1,5490%.

3.           Il mapp. no. 1280 è un fondo edificato di 899 mq ubicato in località __________, con accesso dalla strada cantonale Via __________. Esso è incluso nel perimetro del PGS ed assegnato alla zona residenziale e commerciale RC5. La particella è frutto del frazionamento dell’originario mapp. no. 1280 di mq 1895 (allora di proprietà della __________) intervenuto nel dicembre 2005, fondo che è stato suddiviso nelle due nuove part. no. 1280 di mq 899 e no. 1775 di mq 995 (cfr. d.g. 9668 del 23.12.2005; piano di mutazione 4735 del 19.12.2005). Il nuovo mapp. no. 1280 è stato acquistato il mese successivo dalla ricorrente (cfr. d.g. 85 del 9.1.2006), mentre il nuovo mapp. no. 1775 è rimasto di proprietà della __________. Nell’ambito della procedura di prelievo avviata nel 1990 l’originario mapp. no. 1280 è stato imposto con un contributo provvisorio di fr. 19'441.65 che il Comune ha incassato.

4.           4.1. A norma dell’art. 99a LALIA, il contributo definitivo è calcolato sulla base del costo consuntivo dell’opera ed in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi di cui non può superare il 3% (cpv. 1), previa revisione generale dei valori di stima (cpv. 2). Esso dev’essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti (cpv. 3).

4.2. Il Comune ha determinato i contributi in oggetto sulla scorta del valore di stima dei fondi aggiornato all’1.1.2005, data di entrata in vigore della revisione generale delle stime immobiliari, al quale ha applicato la percentuale dell’1,5490%, ed ha posto in deduzione eventuali contributi provvisori già pagati in passato dai proprietari. Tale deduzione è stata eseguita secondo i tre seguenti criteri (cfr. allegato di risposta, pag. 2):

a.    per i fondi non edificati passati di proprietà, gli acconti sono stati suddivisi proporzionalmente ai mq risultanti dalla nuova situazione;

b.    per i fondi edificati (o edificati solo in parte) passati di proprietà, gli acconti sono stati suddivisi proporzionalmente al valore di stima di ogni singolo fondo risultante dal frazionamento;

c.    nel caso di frazionamenti dei fondi nei quali i precedenti proprietari sono rimasti in possesso di una parte della proprietà, gli acconti da loro pagati sono stati interamente a loro accreditati.

4.3. La contestazione in esame verte sulla deduzione del contributo provvisorio di fr. 19'441.65 già versato per l’originario mapp. no. 1280 nel 1990. Come risulta dalla scheda di calcolo, il Comune ha integralmente detratto quell’importo dal contributo pertinente al mapp. no. 1775 mentre non ha ammesso alcuna deduzione per il mapp. no. 1280. Il Comune giustifica tale operazione argomentando che il contributo è personale e che, pertanto, il pagamento già effettuato a titolo di acconto non può essere ripartito sulla porzione alienata (mapp. no. 1280), bensì dev’essere accreditato al proprietario originario che vi ha provveduto ed al quale è rimasta una parte del fondo (mapp. no. 1775). Secondo la ricorrente, invece, l’acconto dev’essere suddiviso proporzionalmente al valore di stima delle due nuove particelle. Tale censura è fondata.

E’ pur vero che il contributo di costruzione è di natura personale (art. 107 cpv. 1 LALIA). Questo concetto definisce un onere che è dovuto da colui che la legge individua quale soggetto imponibile non appena siano adempiute le condizioni di assoggettamento; di principio ed in mancanza di base legale, esso non è dunque trasferibile, fatto salvo il subingresso in caso di successione ereditaria (art. 560 cpv. 1 CC, art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di cui agli art. 104 cpv. 3 LALIA e 24 LPamm; Knapp, Précis de droit administratif, 4° ed., no. 789; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). Il fatto che il contributo sia personale non vuol dire, tuttavia, che qualora un fondo venga frazionato dopo la riscossione di contributi provvisori, in sede di prelievo di contributi definitivi l’acconto già versato possa o debba essere accreditato solamente a chi lo aveva pagato ed è rimasto proprietario di una parte del fondo (cfr. sopra criterio c.). In effetti, stando rigorosamente a questo ragionamento, se entrambe le particelle risultanti dal frazionamento dell’originario mapp. no. 1280 fossero state alienate, i nuovi proprietari non avrebbero diritto ad alcuna deduzione. Soluzione, questa, che si pone in evidente antitesi con quella applicata ai fondi passati di proprietà (con o senza frazionamento) per i quali, invece, il Comune ha suddiviso gli acconti proporzionalmente al nuovo stato (cfr. sopra criteri a./b.), ed ha così riconosciuto ai nuovi proprietari un importo che altri hanno versato. In quest’ottica il calcolo è fondato su una distinzione incongruente e non rispetta il principio della parità di trattamento. D’altra parte va considerato che l’acconto prelevato nel 1990 è stato calcolato proporzionalmente al valore di stima dell’originario mapp. no. 1280, e quindi anche su quella porzione che è poi divenuta la nuova part. no. 1280; valore di stima peraltro determinato anche dall’edificio esistente che, in seguito al frazionamento, si è trovato ad essere sulla stessa nuova part. no. 1280. Di conseguenza, non riconoscere a quest’ultima alcuna deduzione significa assoggettarla ad un’ingiusta doppia imposizione e trasgredire al principio dell’equivalenza.

4.4. Viste le conclusioni che precedono, ed in accoglimento del ricorso, il contributo a carico del mapp. no. 1280 dev’essere riesaminato e definito secondo i medesimi criteri che il Comune ha applicato per altri fondi edificati o edificabili passati di proprietà, ossia suddividendo l’acconto di fr. 19'441.65 in proporzione al valore di stima delle nuove particelle no. 1280 e 1775 come nello schema seguente:

valori di stima (cfr. tabella dei contributi ed estratti SIFTI) mapp. no. 1280          fr.      966'799.mapp. no. 1775          fr.      143'280.acconto (fr. 19'441.65) suddiviso proporzionalmente al valore di stima: mapp. no. 1280          fr.     16'932.30 mapp. no. 1775          fr.       2'509.35

Su questa base il contributo definitivo a carico del mapp. no. 1280, che nel prospetto è fissato in fr. 14'975.70, risulta già interamente coperto dall’acconto. Pertanto tale contributo definitivo dev’essere annullato.

5.           La tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 28 e 31 LPamm). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamati                        gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo definitivo a carico del mapp. no. 1280 è annullato.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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