Incarto n. 30.2006.62
Lugano 21 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Bruno Buzzini arch. Alberto Canepa
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 4 settembre 2006 da
RI 1 RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 4 luglio 2006 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere per la formazione di un marciapiede e posa dell'illuminazione in Via S. B__________ a __________,
relativamente al mapp. no. 337 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Lo Stato del Canton Ticino ha eseguito, nel comune di __________, le opere di sistemazione di Via S. B__________, strada cantonale di collegamento principale, fino al confine tra i Comuni di __________ e __________. Nell’ambito dell’intervento, che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla realizzazione di un nuovo marciapiede a monte della strada, alla costruzione di una nuova rotonda all’intersezione con Via Cantonale, alla formazione di opere di moderazione del traffico attraverso la posa di 4 isolotti spartitraffico, nonché al rifacimento totale della pavimentazione. Nell’opera erano anche incluse la posa delle infrastrutture (evacuazione delle acque) e la posa di un nuovo impianto di illuminazione (MM 159.3 del 14.10.2002). Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione per l’esecuzione delle opere di correzione stradale con formazione di una nuova rotonda e nuove moderazioni sulla cantonale Via S. B__________ stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 7.10.2002. La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 50% per i soli lavori di formazione del marciapiede e della nuova illuminazione pubblica su Via S. B__________. Con messaggio no. 159.3 del 14.10.2002, il Municipio ha proposto il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa per i suddetti lavori eseguiti su Via S. B__________. Il messaggio è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 9.12.2002. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 24.3 al 23.4.2003. Il progetto è stato approvato con decreto 8.10.2003 mentre le questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze 8.10.2003 e 14.11.2003.
1.2. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 6.9 al 6.10.2004, previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1, quale proprietario del mapp. no. 337, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 1'598.40. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 4.7.2006. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Da ciò la domanda di annullamento del contributo. Con risposta 17.11.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. All’udienza del 4.12.2007 e nei memoriali conclusivi del 14 e 16 maggio 2008 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.
2. 2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere eseguite. In particolare egli rileva che essendo il fondo adibito a scopo artigianale/commerciale e non residenziale la formazione del marciapiede e la posa dell’illuminazione non crea allo stesso alcun beneficio. Inoltre egli rimprovera al Municipio di non aver indicato quali vantaggi specifici sarebbero derivati al suo fondo. Tuttavia tali contestazioni non sono pertinenti ai fini dei contributi e non invalidano la presunzione del vantaggio particolare. Anzitutto perché quest’ultima comporta l’inversione dell’onere della prova, con la conseguenza che spetta la contribuente dimostrare di non aver tratto vantaggio dall’opera. Pertanto sotto questo profilo il ricorso risulta carente.
La giurisprudenza ammette, quale regola generale, che la costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi costituiscono degli interventi dai quali derivano indubbi vantaggi per le proprietà asservite da simili infrastrutture. In particolare le opere di urbanizzazione generale generano un vantaggio particolare allorquando un’opera già esistente viene migliorata, ristrutturata resa più agibile ed inserita in modo maggiormente razionale ed ordinato nel tessuto abitativo (RDAT II-1998 n. 29 c. 6b e ivi citati rinvii). In concreto le opere eseguite sulla strada cantonale Via S. B__________ hanno comportato la costruzione a nuovo di un marciapiede sul lato nord della strada cantonale, la formazione di una nuova rotonda all’intersezione di Via Cantonale e Via S. B__________, la realizzazione di opere di moderazione del traffico caratterizzate da 4 isolotti spartitraffico al centro della carreggiata, nonché il rifacimento totale delle sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo tutto il tratto stradale e di un nuovo impianto di illuminazione. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento, che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di collegamento principale al servizio di un comprensorio densamente edificato ed abitato e con destinazioni anche commerciali. E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite. Inoltre, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, un fondo per trarre beneficio dalla realizzazione di un marciapiede e la posa di un’illuminazione non deve necessariamente essere situato in zona residenziale (RDAT II-1998 n. 29 c. 6). Ne consegue che il solo fatto che il mapp. no. 337 del ricorrente sia ubicato in zona industriale non vuol dire che non ha tratto vantaggio particolare dalle opere. Il mapp. no. 337 è un terreno retrostante rispetto alla cantonale Via S. B__________ alla quale ha un accesso veicolare e pedonale attraverso la strada di servizio Via S. B__________. Dal profilo dell’accessibilità il fondo ha quindi tratto un beneficio dall’opera. E’ vero che la strada di accesso al mapp. no. 337 – ossia la strada di servizio Via S. B__________ - è fino ad un certo punto (mapp. no. 334) strada pubblica e poi nel tratto finale costituito dal mapp. no. 1282 è di proprietà della __________ SA, __________ (cfr. estratti RF). Di per sé stessa tale situazione, invero assai anomala non incide tuttavia sul principio dell’assoggettamento: il mapp. no. 1282 è una strada con un onere di passo pubblico a favore del Comune di __________ e pertanto ben difficilmente la __________ SA potrebbe sbarrarla; in quest’ottica va considerata alla stregua di una vera e propria strada pubblica. Tutto ciò considerato l’assoggettamento del mapp. no. 337 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.
3. 3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).
3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 342’000.- e la quota prelevata del 40% (art. 7 LCM) a fr. 120’000.- (cfr. prospetto e relazione tecnica). La ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi determinata secondo l’indice di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente 8 alla zona RSI, 6 alla zona RSE, 10 alla zona J2 e 6 alla zona AP-EP. Oltre a tale criterio è stato applicato un fattore di posizione (tradotto in due classi di vantaggio) creando – per la zona residenziale- due fasce comprendenti l’una (con fattore 1) i fondi direttamente confinanti per una profondità di 70 m. verso ovest e di 50 m. verso est e l’altra (con fattore 0.50) i terreni retrostanti che hanno accesso alla cantonale via S. B__________ da Via __________ o attraverso altre strade di accesso, tenendo conto di una distanza massima dalla cantonale di ca. 95 m, corrispondente all’incirca alla metà di Via __________. La zona industriale è stata a sua volta differenziata in due fasce; l’una (con fattore 1) comprende i fondi direttamente confinanti con la strada cantonale Via S. B__________ per una profondità che varia da ca 60 m fino a ca 118 m a seconda dei confini dei fondi; l’altra (con fattore 0.5) include solo i mapp. no. 335, 337, 1418 e 1419 (questi ultimi di proprietà del Patriziato) non direttamente confinanti con la Via S. B__________. Il mapp. no. 337 appartiene al comprensorio imposto con il fattore di vantaggio minimo 0.5 proprio considerando – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – la distanza del fondo dalle opere. Vero è che si tratta di un metodo semplicistico, ma non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti esso ha il vantaggio di offrire risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 337 va confermato nel suo ammontare.
4. Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente La segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti