Incarto n. 30.2006.5
Lugano 6 dicembre 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da
RI 1 rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,
relativamente al mapp. no. 234 di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1. 1.1. Il Comune di __________ ha costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo cieco. Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del 10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004). I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal 17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no. 70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002 e del 4.11.2003.
1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 234 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 8'918.74. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti hanno contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera sia i criteri di calcolo dei contributi; da ciò la pedissequa domanda di annullamento, rispettivamente di riduzione, del contributo. Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento dell’incarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del 17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto 24.9.2007), proposta sulla quale i ricorrenti non hanno preso posizione.
2. I ricorrenti, senza elevare l’argomento al rango di specifica censura, dichiarano di non condividere la classificazione dell’intervento come opera di urbanizzazione generale. L’appunto è ininfluente ai fini del giudizio; infatti il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26). Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura dell’opera è irricevibile.
3. 3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).
3.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270, è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________ (cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50 ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03). Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito. La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).
3.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la loro proprietà era già urbanizzata e servita da Via __________, ed anzi lamentano gli inconvenienti derivati dal traffico veicolare. Essi rammentano inoltre che il finanziamento dell’opera può essere garantito anche da altri tributi quali tasse d’allacciamento e d’utenza. Il mapp. no. 234 è un terreno edificato posto all’angolo tra la nuova strada e Via __________ ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per raggiungere il mapp. no. 234. Poco plausibile è l’ipotesi di un aumento delle immissioni dipendenti dal traffico ritenuto che la proprietà è ubicata verso la parte finale della nuova strada e che quest’ultima è a fondo cieco; i movimenti di traffico sono quindi circoscritti, come in passato, alle necessità dei residenti. La costruzione di una strada è un esempio emblematico di opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 let. a LCM ed è quindi certamente escluso che possa essere finanziata mediante tasse di allacciamento o di utenza. L’assoggettamento del mapp. no. 234 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.
4. 4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
4.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del 60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-. Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di calcolo che non è di facile ed immediata comprensione, tanto è vero che altri proprietari hanno lamentato notevoli difficoltà nel tentativo di decifrare il prospetto pubblicato. La questione è comunque superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche dei ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007). Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore vantaggio/utilità B. La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che, tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica p. 3-4 nonché allegati 2 e 3). Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6). Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g (0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7). Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa, vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera) avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera.
4.3. Le contestazioni dei ricorrenti in merito al calcolo dei contributi sono invero assai generiche. Essi sostengono che l’imposizione fondata su formule puramente matematiche o meccaniche è contraria ai principi su cui si basa il contributo di miglioria e che, per rapporto ad altri fondi, il mapp. no. 234 è stato discriminato poiché non è stato tenuto conto dello stato di urbanizzazione preesistente, dell’aggravio fonico ed ambientale e del fatto che la particella è situata all’imbocco della nuova strada.
4.3.1. Come già rilevato è principio acquisito che l’ente pubblico possa ricorrere a parametri schematici per ripartire i contributi di miglioria (cfr. consid. 4.1.). Ciò detto, in concreto, i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni fondo.
4.3.2. Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è considerata con il fattore d’interessenza A. La differenza tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica del luglio 2007), tra cui il mapp. no. 234, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta queste due classi si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv 0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada. La part. no. 234 non usufruisce della riduzione del carico veicolare ir poiché non appartiene al nucleo, è ubicata verso la parte finale della nuova strada ed è esposta, come già in passato, solo ai disagi derivanti da un traffico di quartiere. Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento.
4.3.3. La lunghezza del tratto d’opera utilizzato è considerata nell’ambito del fattore vantaggio/utilità B, per la proprietà in esame è ben lungi dall’essere ridotta al solo “imbocco” dell’opera come sostengono i ricorrenti. Infatti l’accesso al mapp. no. 234 va esaminato non per rapporto al nucleo bensì per rapporto alla nuova strada; visto che quest’ultima ha inizio dallo spiazzo antistante il cimitero, il fondo si trova posto nella parte finale del tracciato. La lunghezza del tratto effettivamente percorso per accedere alla proprietà (l = ml 455) è dunque maggiore per rapporto ai fondi che, realmente, sono ubicati all’imbocco, ad esempio i mapp. no. 833 (l = ml 25) o 5 (l = ml 143), rispettivamente è minore per rapporto, ad esempio, al limitrofo mapp. no. 239 (l = ml 490) o al mapp. no. 262 posto alla fine del tracciato (l = ml 535). Non è poi trascurabile che nell’ambito dello stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 234 è ridotto poiché il fondo, non essendo confinante, è privo di accesso diretto (H = 0), riduzione di cui i fondi con accesso diretto non hanno, ovviamente, beneficiato.
4.3.4. I ricorrenti lamentano un trattamento discriminatorio per rapporto al mapp. no. 228 poiché quest’ultimo, benché presenti dimensioni maggiori, è gravato con un contributo proporzionalmente più basso di quello addebitato al mapp. no. 234. Il paragone non è tuttavia pertinente perché la situazione dei due terreni è differente. Il mapp. no. 228 è imposto sulla superficie totale ma usufruisce del fattore di correzione superficie r (0.6) poiché, in ragione della conformazione del terreno e delle costruzioni esistenti, la parte bassa ha accesso forzato da Via __________ (cfr. relazione tecnica p. 4); ciò non è il caso per il mapp. no. 234. Per altro verso, e nonostante tale situazione, per il mapp. no. 228 è comunque considerato l’ampio fronte sulla nuova strada e quindi l’accessibilità diretta (H = 1) cosicché oltre a non ha beneficiare della riduzione specifica riconosciuta al mapp. no. 234, la percorrenza considerata (l = ml 455) è uguale a quella stabilita per il mapp. no. 234 sebbene, di fatto, sia leggermente inferiore. Da ciò la differenza nel calcolo del fattore B che è il risultato della combinazione dei rispettivi (diversi) parametri e coefficienti. Ad ulteriore dimostrazione del fatto che le caratteristiche di ogni fondo sono state attentamente valutate e che ciascuno di essi è stato gravato solo proporzionalmente all’effettivo vantaggio.
4.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 234 va confermato anche nel suo ammontare.
5. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco