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Ticino Tribunale di espropriazione 30.08.2007 30.2006.30

30 agosto 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,292 parole·~6 min·7

Riassunto

imposizione contributi di miglioria per opere di realizzazione di una nuova strada di PR

Testo integrale

Incarto n. 30.2006.30    

Lugano 30 agosto 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 22 giugno 2006 da

RI 1  

contro

la decisione su reclamo emanata il 23 maggio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione della nuova strada di PR denominata "strada D",

relativamente al mapp. no. 919 di __________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. Il Comune di __________ ha messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era stato riservato nell’ambito della procedura di raggruppamento terreni. Le strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate di caditoie per l’evacuazione delle acque piovane. Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa per ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell’8.6.2001) che la Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001. I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).

1.2. Per le suddette opere il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 sono comproprietari della PPP al mapp. no. 919; in tale veste sono stati inclusi nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada D ed assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 6'562.35. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 23.5.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale i ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Con risposta del 21.7.2006 il Municipio postula la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente, il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007) accettata dai ricorrenti (lettera del 4.6.2007) ma rifiutata dal Municipio (lettera del 12.7.2007).

2.           2.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada D al mapp. no. 908 è ubicata in località __________, ha una superficie complessiva di mq 879 ed una lunghezza di ml 207.43 e collega, nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 833 e 920. Essa serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. In effetti la strada già esisteva in passato ma la parte asfaltata era circoscritta al tratto tra l’imbocco sulla strada al mapp. no. 920 ed il confine nord del mapp. no. 917; per il resto il tracciato era ridotto ad una mulattiera in terra battuta. La nuova strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi serviti.

2.3. Il mapp. no. 919, sul quale sorge una casa di abitazione costruita negli anni ’30, è un terreno d’angolo posto allo sbocco meridionale della strada D dove confluiscono la strada di servizio al mapp. no. 920 e la strada di raccolta al mapp. no. 853. L’accesso veicolare al fondo ed all’autorimessa è dato dal mapp. no. 853 verso le cui infrastrutture defluiscono le acque di scarico; i restanti allacciamenti sono invece stati eseguiti verso il mapp. no. 920. Verso la strada D vi è solo un adito pedonale chiuso con un cancelletto e da tempo inutilizzato. I ricorrenti negano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la proprietà era già urbanizzata. La contestazione è fondata giacché complessivamente la strada D non ha modificato in alcun modo lo stato di urbanizzazione del mapp. no. 919 che era già adeguatamente servito, usufruisce oggi, come in passato, di un accesso conveniente attraverso la strada di raccolta e, oggettivamente, non ha necessità attuale o anche futura di usare la nuova strada. Perciò la presunzione del vantaggio particolare non regge. Né basta a confortarla la sola possibilità d’uso offerta dal confine occidentale. Infatti, pur considerando l’opera nel suo complesso, è innegabile che il beneficio maggiore in assoluto si sia ripercosso sui fondi ubicati lungo il tratto stradale costruito a nuovo. Di conseguenza anche ipotizzando che la casa al mapp. no. 919 sia demolita e ricostruita e che in tale ambito l’accesso veicolare venga realizzato sulla strada D in quanto gerarchicamente inferiore (cfr. art. 48 cpv. 2 Lstr.) – operazione, questa, che comunque avrebbe potuto essere attuata anche prima dei lavori – non potrebbe essere ammesso alcun beneficio sia perché su quel lato la proprietà era già servita sia perché continuerebbe ad utilizzerebbe le strade ai mapp. no. 920 e 853 in quanto vie più comodi e brevi di accesso. Pertanto, in accoglimento del ricorso, il contributo dev’essere annullato per carenza di vantaggio particolare.

3.           La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale è pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 919 è annullato.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico del Comune. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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