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Ticino Tribunale di espropriazione 27.10.2009 30.2005.50

27 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·2,826 parole·~14 min·3

Riassunto

Imposizione di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada industriale

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.50    

Lugano 27 ottobre 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 5 dicembre 2005 da

ISCE 1 composta da: 1.  MIST 1  2.  MIST 2  3.  MIST 3  4.  MIST 4  tutti rappr. dallo RA 1   

contro

la decisione su reclamo emanata il 9 novembre 2005 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la realizzazione della Strada Industriale Lotto I e II (Via __________ - Via __________),

relativamente al mapp. no. 182 RFD di __________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

1.           1.1. La zona industriale-comparto est di __________ è ubicata a cavallo delle località __________ e __________. In passato essa era servita, a partire della strada cantonale del __________, da Via __________, da Via __________, che corre lungo il sedime ferroviario, e da Via __________, quest’ultima costituita da un semplice passaggio sterrato attraverso sedimi privati. Il vigente PR di __________, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 7.5.2002 (revisione 1996), qualifica il primo tratto di Via __________ come strada di servizio e Via __________ come strada prevalentemente pedonale; Via __________, prolungata verso nord e verso sud, è segnata invece come strada di raccolta. Considerata la presenza di importanti aziende nel comprensorio ed in ragione dell’inadeguatezza delle vie di accesso, il Municipio ha risolto di urbanizzare la zona industriale-comparto est costruendo, in attuazione del PR, il primo tratto della strada di raccolta, e cioè il primo tratto della nuova strada industriale (lotti I e II): la cosiddetta camionale. L’intervento, proposto con messaggio municipale 8/2000, è stato approvato in data 25.9.2000 dal Consiglio Comunale che a tal fine ha stanziato un credito di investimento di fr. 4'296'817.- ed autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% del costo totale; tale risoluzione legislativa è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. L’esecuzione dell’opera stradale, che ha comportato espropriazioni varie, è avvenuta come d’uso previa pubblicazione degli atti, approvazione dei progetti definitivi e svolgimento delle procedure espropriative giusta la Legge sulle strade, nella versione in vigore all’epoca, ed alla Legge di espropriazione (inc. no. 3/01 e 50/02 di questo Tribunale).

1.3. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la costruzione della nuova camionale pubblicando il prospetto dal 16.8 al 15.9.2004 e notificando un avviso personale ai contribuenti interessati. I comproprietari del mapp. no. 182 sono così stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 77'586.-. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 9.11.2005. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i contribuenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il piano del perimetro e la percentuale imponibile. Con risposta del 19.1.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione svoltasi il 6.2.2007 ha avuto esito infruttuoso. Esperito un sopralluogo il 20.2.2008 e conclusa l’istruttoria, le parti sono comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 riconfermandosi nelle rispettive tesi e domande.

2.           Il ricorso in esame del 5.12.2005 (come il precedente reclamo) è stato interposto a nome delle Comunioni ereditare __________, MIST 3 e MIST 4. Il Comune ha sollevato un dubbio in merito alla ricevibilità del ricorso ritenendo data una incongruenza tra i nominativi dei ricorrenti e le risultanze del RF, ed osservando che una comunione ereditaria non ha personalità giuridica. Tale argomento pare quanto meno sorprendente poiché, prima ancora che ai ricorrenti, una incongruenza potrebbe essere rimproverata al Comune medesimo. In effetti, gli atti pubblicati (avviso personale compreso) indicano, quale proprietaria del mapp. no. 182, la Comunione eredi __________ e __________ e dunque non corrispondono all’iscrizione a RF (cfr. prospetto, avviso personale, distinta lettere raccomandate). Ciò detto, all’epoca della pubblicazione del prospetto (16.8-15.9.2004), il mapp. no. 182 risultava intestato alla Comunione ereditaria composta da __________, MIST 3 e MIST 4 (cfr. estratto SIFTI d.g. 1996 del 1.3.2004). Nel corso del 2005 a __________ sono subentrati, per successione, gli eredi MIST 1 e MIST 2 (cfr. doc. B; estratto SIFTI d.g. 3224 del 21.4.2005). Il ricorso in esame, ancorché interposto nel 2005, riporta correttamente i nominativi che figuravano a RF al momento della pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM). Esso è dunque ricevibile in ordine.

3.           A norma dell’art. 5 cpv. 2 LCM il contributo è dovuto dal titolare del diritto di proprietà alla data della pubblicazione del prospetto. MIST 1 e MIST 2, quali eredi di __________, per legge hanno acquistato l’universalità della successione al momento della sua apertura e sono dunque subentrati di diritto nella procedura d’imposizione (art. 560 cpv. 1 CC; art. 102 CPC applicabile per analogia in virtù del rinvio di agli art. 23 LCM e 24 LPamm.). Pertanto, insieme con MIST 3 e MIST 4, essi sono soggetti imponibili e rispondono del contributo in esame. Irrilevante è, ai fini del presente procedimento, l’alienazione del mapp. no. 182 avvenuta nel 2009 mediante esercizio di un diritto di compera (cfr. estratto SIFTI d.g. 7058 del 29.7.2009). Infatti, essendo di natura personale, il debito derivante da contributi di miglioria non è cedibile. Di conseguenza non occorre verificare se nel contratto di compra-vendita sia stata stipulata una clausola contraria, specie di assunzione dell’onere contributivo da parte dell’acquirente, poiché questa varrebbe comunque unicamente inter partes e non sarebbe opponibile al Comune (RDAT II-1991 no. 55; RtiD II-2005 no. 24; Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischem Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76).

4.           4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. La nuova camionale, che ha sostituito il preesistente tracciato sterrato di Via __________, è una strada di raccolta ubicata nella zona di __________ __________ ed accessibile dalla strada cantonale del __________ con imbocco da Via __________, in zona __________. Essa si estende da sud verso nord, oltrepassando il riale __________, su una lunghezza complessiva di ca. 873 ml per terminare a fondo cieco all’altezza del confine meridionale del mapp. no. 2444. La camionale consta di una carreggiata di ml 7 cui si aggiungono lateralmente una banchina e un marciapiede di ml 1.50 ognuno. Per i dettagli del progetto si rinvia alla relazione tecnica, qui bastando rimarcare che esso include tutti gli interventi indispensabili per la costruzione a nuovo di una strada, in particolare la sistemazione del sottofondo, la collocazione delle infrastrutture e la posa della pavimentazione rifinita con bordure di delimitazione. Stando agli indirizzi pianificatori cantonali e comunali, in futuro la camionale dovrebbe essere completata verso sud con un secondo tratto che si sviluppa nelle zone __________, e raccordata a nord alla superstrada __________ in zona __________ (cfr. piano del traffico settore sud; piano generale della superstrada __________). Il risultato oggettivo dell’intervento è una struttura pubblica nuova, completa e conforme alle esigenze di zona i cui benefici, risultanti dal confronto tra la situazione attuale e quella pregressa, sono incontrovertibili: è bastato il sopralluogo per averne chiara conferma. In effetti nel PR Via __________ è assegnata alla categoria delle strade prevalentemente pedonali e non sono prevedibili allargamenti del calibro attuale; già solo per questo motivo essa non si presta ad un traffico veicolare di tipo industriale con mezzi pesanti. A ciò si aggiunge che il sedime stradale è irregolare e raggiunge un calibro massimo di 3.65 ml; la sua pavimentazione, che poggia su fondazioni vetuste, appare uniforme solo nella parte iniziale, lunga poco meno di una trentina di metri, per ridursi poi ad una superficie bituminosa dissestata ed a tratti rappezzata (cfr. doc. fotografica). In definitiva si tratta perciò di una via di accesso che poteva essere accettabile in passato poiché, considerato lo stato pregresso di Via __________, non vi erano alternative valide. E’ tuttavia palese che, seppur percorribile, Via __________ non sia adeguata ad un’area industriale ed al traffico di mezzi pesanti. Con l’esecuzione della nuova strada il comprensorio, al quale appartiene anche il mapp. no. 182, è dunque stato convenientemente urbanizzato.

4.3. Il mapp. no. 182 è un terreno inedificato di mq 9650 che confina a nord con Via __________, ad est con il riale __________ e a sud con la nuova camionale. I ricorrenti rimproverano al Municipio una contraddizione tra quanto disposto dalla pianificazione e l’opera eseguita, quest’ultima essendo stata realizzata in modo incompleto sebbene il prolungamento a sud sia sancito dal PR e le procedure per l’esecuzione del raccordo alla superstrada __________ abbiano subito una evidente accelerazione nel corso degli ultimi anni. In considerazione di tali circostanze, specie della mancanza del predetto raccordo alla superstrada, i ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera. Essi aggiungono peraltro che il Consiglio Comunale, quando ha votato il credito, non era consapevole della situazione, il Municipio avendo omesso di specificare che il raccordo non sarebbe stato realizzato immediatamente. Tale censura non è atta ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. Come si evince univocamente dal MM 8/2000 e dalla documentazione annessa (relazione tecnica e piani), l’obiettivo dell’opera è di ovviare a dichiarate carenze nell’urbanizzazione della zona industriale-comparto est, assicurando allo specifico comprensorio un accesso stradale confacente per favorire l’insediamento di industrie e l’ampliamento di aziende già presenti. Il tutto conformemente agli indirizzi pianificatori ed alla destinazione sancita dal PR. Nel presentare il progetto il Municipio ha specificato che la camionale sarebbe stata a fondo cieco, e che il raccordo con la superstrada non sarebbe stato attuato nell’immediato per l’ovvia ragione che quest’ultima, seppur pianificata, è ancora tutta da progettare concretamente. Esso ha infine anche indicato di aver comunque tenuto conto della superstrada progettando la camionale nell’ottica dell’eventuale realizzazione futura di un raccordo. Gli intendimenti del Municipio, come anche lo scopo e le componenti dell’opera imposta, sono stati perfettamente recepiti dal Consiglio Comunale: i verbali della commissione edilizia e della commissione della gestione ne offrono palese riscontro. Perciò, contrariamente a quanto pretendono (a torto) i ricorrenti, esso ha autorizzato l’intervento ed il prelievo di contributi di miglioria con piena cognizione di causa. Eventuali contestazioni sull’opera come tale e sul principio dell’imposizione avrebbero dovuto essere sollevate impugnando la risoluzione del legislativo nelle forme ed entro i termini stabiliti dagli art. 208 ss LOC. Il fatto che il raccordo con la superstrada non sia stato realizzato non significa evidentemente che i fondi serviti dalla nuova camionale non abbiano tratto alcun vantaggio particolare. Ben al contrario, tale vantaggio risiede nella strada stessa, e specialmente nella sua palese funzionalità, essendo stata costruita secondo criteri tecnicamente ottimali e sicuri, ed avendo essa indubbiamente migliorato l’agibilità del settore e la qualità di percorrenza indispensabili ai fini dello sfruttamento ammesso. Con ciò l’obiettivo che si è posto il Municipio è stato raggiunto. Il mapp. no. 182 si trova posto a confine con la camionale e vi ha un accesso diretto; il vantaggio particolare non è dunque seriamente contestabile.

5.           5.1. Secondo i ricorrenti il comprensorio imposto dovrebbe essere ampliato al comparto meridonale della zona industriale (località __________ e __________) poiché, una volta che la camionale sarà completata verso sud, i proprietari di quel settore dovranno forzatamente utilizzare il tratto già eseguito (e qui imposto) per accedere alla superstrada __________.

5.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM). La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit. 2862 ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate. Il criterio decisivo per la delimitazione del piano è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2; Reitter, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Posto che in materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali.

5.3. L’ampliamento del piano del perimetro perorato dai ricorrenti, che di riflesso comporterebbe una riduzione del contributo a loro carico, non è riferito a singoli fondi bensì ad un’area intera; esso è quindi proposto in termini a tal punto generici da impedire un confronto concreto. D’altra parte bisogna considerare che il settore al quale essi alludono è già servito in maniera indipendente dalla strada cantonale e dal primo tratto di Via __________, non ha accesso dalla nuova camionale e quindi nemmeno necessità di usufruirne. Come già evidenziato l’opera imposta è costituita dal nuovo tratto di camionale realizzato per urbanizzare la zona industriale est. Il vantaggio particolare si riconduce dunque a questo tratto stradale, non a quello che ne formerà il completamento verso sud e nemmeno al futuro raccordo con la superstrada. In quest’ottica il piano del perimetro in esame, che include i fondi confinanti ed alcuni fondi retrostanti con accesso dalla camionale, considera solo le proprietà che hanno tratto un effettivo e particolare beneficio dall’opera. Perciò esso appare rispettoso dei principi costituzionali.

6.           Nel solco della precedente censura i ricorrenti contestano la quota imponibile sostenendo che i proprietari interessati dalla seconda (futura) tratta della camionale vanno imposti almeno in ragione del 20% con conseguente diminuzione del contributo a carico delle particelle adiacenti al segmento già realizzato. A prescindere dal fatto che l’ampliamento del perimetro non è stato ammesso, la censura è irricevibile: i ricorrenti trascurano che la percentuale imponibile è un tema ormai insindacabile. Infatti per giurisprudenza ripetutamente confermata ed acquisita la decisione di principio sul prelievo di contributi, sulla natura dell’urbanizzazione e sulla quota imponibile è di competenza esclusiva del legislativo comunale (RDAT II-1998 no. 29 c. 4b). Le contestazioni vertenti su tali elementi vanno dunque sollevate impugnando la risoluzione del legislativo dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Questo Tribunale è competente a statuire solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM). In concreto il Consiglio Comunale ha deciso il prelievo di contributi di miglioria per la costruzione della camionale con risoluzione del 25.9.2000; nel contempo, assimilando la strada ad un’opera di urbanizzazione generale, ha fissato la quota imponibile al 60% del costo complessivo (art. 7 cpv. 1 LCM). Come già evidenziato tale risoluzione è cresciuta incontestata in giudicato. Pertanto in questa sede non può essere rimessa in discussione.

7.           Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm), con l’obbligo di rifondere le ripetibili al Comune siccome rappresentato da un legale.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia           1.     Il ricorso è respinto.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.sono a carico dei ricorrenti con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 1’000.per ripetibili. I ricorrenti ne rispondono in solido.

                                3.     Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF).

                                4.     Intimazione a:

-   

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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