Skip to content

Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 30.2004.93

20 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·3,147 parole·~16 min·1

Riassunto

imposizione di contributi di miglioria per opere di costruzione concernenti una nuova strada di quartiere

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.93 LCM 46/03  

Lugano 20 gennaio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla presidente

Margherita De Morpurgo Quadri

e dai membri

ing. Giorgio Caprara arch. Alberto Canepa

segretario

Armando Petrini

statuendo sul ricorso interposto in data 11 giugno 2003 da

RI 1 RI 2 rappr. dall’ RA 1  

contro la decisione su reclamo emessa il 21 maggio 2003 dal Municipio di X__________ nell’ambito delle opere di costruzione concernenti la strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________,

relativamente al mapp. no. 4698 RFD di X__________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

richiamato l’inc. no. EF/AP.00.569 del Tribunale di espropriazione sopracenerino inerente la procedura di approvazione del progetto e di espropriazione per la costruzione di una nuova strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________,

considerato                     in fatto e in diritto

                                1.     1.1. Il Comune di X__________ ha proceduto ai lavori di costruzione di una nuova strada di quartiere a Nord-Ovest di P__________. Il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito per la realizzazione delle opere e l’acquisto dei sedimi necessari e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa, nel corso della seduta del 15.4.1996 (MM 744 del febbraio 1996). Il credito è stato rinnovato con risoluzione legislativa del 20.12.1999 che ha parimenti confermato la percentuale di prelievo (MM 804 del novembre 1999). Il progetto definitivo è stato approvato dal Tribunale di espropriazione sopracenerino con sentenza del 22.5.2000 mentre la procedura espropriativa si è risolta mediante decreti di stralcio del 22.5.2000 (inc. no. EF/.00.569/15,16).

1.2. Il Municipio di X__________ ha avviato la procedura d’imposizione di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’1°.7 al 30.7.2002. RI 1 e RI 2, in veste di comproprietari del mapp. no. 4698, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 12'452.94. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dall’esecutivo comunale con risoluzione del 21.5.2003. Da ciò il ricorso in esame nel quale sono enunciati vari motivi di impugnazione vertenti su asseriti difetti procedurali, sul vantaggio particolare e sul metodo di calcolo che giustificherebbero l’annullamento del contributo o quantomeno, in subordine, la sua riduzione. Il Comune, con risposta 20.8.2003, postula la reiezione del gravame. All’udienza del 15.6.2004, in occasione della quale si è proceduto anche al sopralluogo, le parti hanno confermato i rispettivi argomenti che saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

                                2.     La LCM non disciplina il rispettivo onere contributivo nell’ipotesi di una comproprietà. Applicabile è dunque l’art. 649 cpv. 1 CC stando al quale, salvo patto contrario, le spese di amministrazione, le imposte ed altri aggravi derivanti dalla comproprietà, o che incombono alla cosa comune, sono sopportati dai comproprietari in proporzione delle loro quote. I contributi di miglioria e, più genericamente, i cosiddetti contributi di urbanizzazione sono inclusi nel novero degli altri aggravi citati dalla normativa (cfr. Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 75; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, ad art. 649 no. 7; DTF 119 II 330 c. 7a, 404 c. 4).

                                3.     3.1. Giusta l’art. 5 LCM sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (cpv. 1). Il contributo è dovuto dal titolare del diritto alla data della pubblicazione del prospetto (cpv. 2). La valutazione del gravame comporta quindi l’accertamento preliminare della questione se i ricorrenti fossero individuabili come proprietari al momento della pubblicazione del prospetto, requisito di ordine formale che la normativa pone quale condizione imprescindibile all’assoggettamento. L’indagine si fonda sulle risultanze del registro fondiario, peraltro facilmente verificabili per la pubblicità conferita al registro (art. 970 cpv. 1 CC).

3.2. I dati ufficialmente inventariati attestano che il mapp. no. 4698 è stato acquistato nel 1995 in comproprietà ed in ragione di ½ ciascuno da RI 1 (quota A) e RI 2 (quota B) RI 2 (iscr. a RF il 7.7.1995 al d.g. 1283). Nel 2002 la quota A è stata donata a __________ __________; il trapasso è stato iscritto a RF il 24.4.2002 (d.g. 772). Nel 2004, infine, sciolta la comproprietà (iscr. a RF il 29.9.2004 al d.g. 1931), i contigui mapp. no. 100, 102 e 4698 sono stati riuniti nel nuovo mapp. no. 100 appartenente alla stessa __________ __________ (iscr. a RF il 20.10.2004 al d.g 2104).

3.3. In concreto il prospetto dei contributi è stato pubblicato dall’1°.7 al 30.7.2002. RI 2, che allora era ancora comproprietario del fondo, è soggetto imponibile giusta l’art. 5 LCM e risponde del contributo in ragione di ½ ossia per fr. 6'226.47. Viceversa RI 1 già non era più titolare del diritto avendo ceduto la sua quota parte a __________ __________ pochi mesi prima. Pertanto nemmeno è assoggettabile al contributo di miglioria. Non occorre, peraltro, esaminare i termini dell’atto di donazione ed in particolare se il donatore si sia reso garante di eventuali tributi futuri: infatti, poiché il debito del contributo è personale, una simile clausola varrebbe unicamente inter partes e non potrebbe essere opposta ai ricorrenti (cfr. Knecht, Grundeigentümerbeiträge an Strassen im aargauischen Recht, Diss. 1975, p. 49; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 76). Di conseguenza per quanto riferito alla quota parte di RI 1 il contributo dev’essere annullato poiché non è soggetto imponibile.

                                4.     4.1. I difetti procedurali censurati nel ricorso sono ascritti innanzitutto agli atti pianificatori ed al progetto. In sostanza l’approvazione del Tribunale di espropriazione si riferirebbe ad un progetto anteriore a quello effettivamente eseguito e quest’ultimo sarebbe frutto di una variante di poco conto affetta da vizi formali tali da impedire ai proprietari di tutelare i propri diritti. Tali argomenti, tuttavia, oltre ad essere manifestamente infondati, non hanno alcuna rilevanza per il giudizio; le considerazioni che seguono sono quindi dettate da mero scrupolo di motivazione.

4.2. Il tracciato della strada di servizio a Nord-Ovest di P__________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 16.2.1993. Denominata C7, la strada doveva fungere da collegamento tra le strade C2 e C4 attraverso la zona edificabile R3 ed era affiancata da un posteggio (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 1186 p. 22 ed estratto del piano viario nell’inc. EF/AP.00.569 richiamato). In esito ad una successiva valutazione dei costi e dello stato di urbanizzazione locale, il Municipio ha ridotto la lunghezza della strada C7 limitandola ad una sessantina di metri e quindi rinunciando ad eseguire sia il collegamento che il posteggio. Proposta nelle forme della modifica di poco conto del PR, la variante ha ottenuto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio in data 4.2.2002, è stata pubblicata dal 12.2 al 14.3.2002 ed è cresciuta incontestata in giudicato (art. 15 cpv. 2 RLALPT; cfr. documentazione agli atti).

Il progetto definitivo approvato dal Tribunale di espropriazione il 22.5.2000 ha di fatto anticipato la variante. L’opera effettivamente eseguita per la quale sono percepiti contributi di miglioria, ne è riflesso speculare e rispetta le risoluzioni del legislativo comunale del 15.4.1996 (MM 744 del febbraio 1996) e del 20.12.1999 (MM 804 del novembre 1999). Con ciò il Comune ha rispettato le normative vigenti in tema di modifiche di poco conto (art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT) e di opere stradali comunali (art. 32 e 33 Lstr.), specie il diritto di essere sentito di eventuali interessati, per cui non è ravvisabile alcun difetto procedurale. Né la modifica pianificatoria né il progetto definitivo sono stati impugnati nei termini di pubblicazione. E certamente non è questa la sede per tentare di rimetterne in discussione le modalità ed i contenuti. Detto questo, sono due gli argomenti sollevati nel ricorso. Innanzitutto, con rinvio al doc. B, è contestata la precarietà degli strumenti pianificatori comunali che, si afferma, sarebbe stata verificata dal Dipartimento cantonale competente. Sennonché il plico doc. B non dà alcun riscontro di quest’asserita precarietà ritenuto che l’unico scritto accluso del Dipartimento del territorio del 4.2.2002 non è altro che il preavviso favorevole alla nota modifica di poco conto con la sollecitazione a procedere ad una revisione generale del PR; l’appunto è quindi privo di rilevanza. Il secondo rimprovero mosso al Comune è di aver omesso l’invio dell’avviso personale ai proprietari interessati prescritto dalla legge: censura che è del tutto priva di fondamento ritenuto che non esiste alcun disposto legale che sancisca l’obbligatorietà dell’avviso (cfr. art. 41 LALPT, 14 e 15 RLALPT). Sotto questo profilo il ricorso si rivela dunque pretestuoso.

4.3. Con riferimento alla procedura d’imposizione in oggetto un ulteriore vizio formale sarebbe rinvenibile nel prospetto dei contributi in quanto privo degli elementi di calcolo. A corollario dei MM e delle conseguenti risoluzioni del legislativo sul piano di finanziamento e la percentuale imponibile (cfr. consid. 1.1) – peraltro accessibili al pubblico al più tardi dalla loro affissione all’albo comunale e che non sono stati impugnati – gli atti pubblicati constano in particolare:

- di una relazione tecnica con preventivo di costo accompagnata dalle planimetrie dell’opera - di una scheda preventivo/consuntivo - di una “tabella elementi di calcolo per contributi di miglioria” indicante il costo, la percentuale imponibile (con rinvio specifico al relativo MM) ed il peso totale dei mappali - una scheda globale di calcolo comprensiva da un canto dell’elenco dei 4 fondi imposti, dei fattori applicati e dei singoli contributi e, d’altro canto, della spiegazione del metodo di calcolo applicato - le schede dettagliate di conteggio per ognuno dei fondi

Nell’ottica del principio della trasparenza e del diritto di essere sentito, tali elementi sono ampiamente sufficienti e chiari quanto basta affinché un proprietario possa prendere coscienza dei criteri d’imposizione. Anche su questo appunto il ricorso si rivela quindi pretestuoso.

                                5.     5.1. Affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, op. cit., p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29). Il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., p. 16-17). In quest’ottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che creano indubbi vantaggi particolari per le proprietà immobiliari servite giustificando quindi il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70; Scolari, Diritto amministrativo, parte speciale, 1993, no. 467 e 487; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

5.2. L’intervento stradale soggetto a contributi di miglioria si configura come opera di urbanizzazione particolare poiché attua il raccordo di alcuni fondi ad uno dei rami principali degli impianti di urbanizzazione esistenti (cfr. art. 3 cpv. 3 LCM). Più particolarmente i lavori sono consistiti, previa preparazione del sottofondo, nella costruzione di una nuova strada asfaltata, lunga ml 64 e larga ml 3.50, completata con la posa di canalizzazioni e condotte elettriche e collegata perpendicolarmente con la strada C2 e le sue infrastrutture (cfr. relazione tecnica e planimetrie al progetto). Il tutto secondo un progetto che non solo risponde a criteri tecnicamente ottimali, sicuri ed esteticamente decorosi, ma che pure ha creato le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e quindi per uno sfruttamento conforme alla loro destinazione (cfr. art. 19, 22 LPT; 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT). Il vantaggio particolare è quindi presunto (art. 4 cpv. 1 let. a LCM). Nel ricorso si sostiene che la part. no. 4698 era già dotata di un accesso più che sufficiente dalla contigua part. no. 100 per cui non avrebbe tratto alcun vantaggio particolare dalla costruzione della strada. L’argomento, tuttavia, non è invalidante: non solo perché non risulta che la part. no. 4698 fosse beneficiaria di un diritto di passo sulla part. no. 100, ma soprattutto perché, quand’anche una servitù fosse esistita questa non poteva assurgere a garanzia assoluta di accessibilità, specie considerando l’ipotesi della vendita a terzi della stessa part. no. 100. Inoltre il passaggio era disagevole in ragione degli edifici presenti su quel fondo con la conseguenza che l’eventuale edificazione del mapp. no. 4698 sarebbe risultata quantomeno problematica in termini di accessibilità oltre che di allacciamento alle infrastrutture. In quest’ottica è innegabile che le ripercussioni dell’opera sono state considerevoli e rivalutanti laddove, convenientemente urbanizzata da un’opera pubblica e tolto l’inconveniente del transito attraverso un altro fondo, la proprietà si è vista fornita di tutte le prerogative di un buon terreno edilizio. La situazione attuale riconducibile all’unione dei fondi disposta nel 2004, non ha rilevanza poiché il vantaggio dev’essere accertato retrospettivamente alla data di pubblicazione del prospetto. Tutto ciò considerato il principio dell’imposizione va confermato.

                                6.     6.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2), con la facoltà di applicare fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate, ferma restando, in sede ricorsuale, la verifica in relazione al singolo caso concreto (Messaggio cit., p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). In quest’ottica, poiché l’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47), il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (Messaggio cit., p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

6.2. In concreto la spesa determinante totale (art. 6 LCM) esposta a consuntivo – comprensiva, cioè, dei costi vivi di costruzione e delle spese per l’acquisto dei sedimi necessari – assomma a fr. 95'235.30.-. Di conseguenza, tenuto conto della percentuale di prelievo del 70%, la quota imponibile a carico dei privati (art. 7 LCM) è di fr. 66’664.-. Tale importo è stato ripartito tenuto conto della superficie utile lorda (SUL) effettiva dei fondi, di un indice di sfruttamento 0.6 parificato poiché i terreni appartengono alla medesima zona di PR, e sulla base dell’interesse all’opera e della distanza da quest’ultima, criteri cui è stato applicato un fattore di correzione dipendente dalle qualità intrinseche di ogni singolo fondo. Nel complesso il metodo di calcolo rispetta la situazione concreta e giunge a risultati ragionevoli. Infatti è fondato su parametri di riparto realistici quali la superficie utilizzabile o effettivamente utilizzata, le norme edilizie di zona e l’effettiva situazione di ciascuna particella, grazie ai quali è stata attuata una corretta ed equa distinzione, in rapporto alla funzionalità dell’opera, tra i fondo inclusi nel perimetro in modo tale da assicurare condizioni di parità a tutti i contribuenti. I medesimi criteri sono stati applicati anche al mapp. no. 4698 per il quale da un canto, i fattori sono riconducibili ai concreti vantaggi indotti dall’opera e, d’altro canto, l’ammontare del contributo è proporzionale alla superficie del fondo, quest’ultima riflettendosi ovviamente sul calcolo del contributo (cfr. mapp. no. 1565). Da ciò il fattore interesse (1) che è stato riconosciuto indistintamente a tutti i terreni confinanti con la strada. Il relativo fattore di correzione è dichiaratamente funzione dell’accessibilità ante opera e sotto questo profilo il paragone suggerito nel ricorso con il mapp. no. 1565 certamente non regge così come non sussiste disparità di trattamento. Infatti il mapp. no. 1565, limitatamente ad una superficie ridotta, ha beneficiato di un correttivo (0.7) poiché era già servito dalla strada C2; il medesimo ragionamento è valso per il mapp. no. 1145 siccome già accessibili dalla strada al mapp. no. 440. Viceversa il mapp. no. 4698, come anche il mapp. no. 111, erano privi di accesso diretto e sono stati urbanizzati a nuovo; di conseguenza avendo tratto il massimo vantaggio dall’opera rispetto agli altri fondi inclusi nel perimetro, l’ipotesi di un correttivo non poteva che essere esclusa. Con il fattore distanza il vantaggio è stato differenziato in base alla superficie del fondo. Il fattore 1 è determinato dalla contiguità all’opera e colpisce i fondi per una profondità di ca. 20 m dal bordo stradale fissata con il tracciamento di una linea ideale (ai fini edificatori) che corre parallela alla strada; al terreno situato al di là della linea è toccato invece un fattore 0.8 in quanto meno favorito. Non sono stati applicati correttivi poiché non esistono differenza di quota tra la strada ed i terreni. Tutto ciò considerato il conteggio del contributo risponde quindi all’esigenza di proporzionalità ed equivalenza e merita di essere ratificato.

                                7.     L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue il principio generale della soccombenza (art. 31 Lpamm.).

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara e pronuncia

                                1.     Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. E’ dichiarato il non assoggettamento di RI 1 al pagamento del contributo di miglioria. Di conseguenza limitatamente alla sua quota parte di fr. 6'226.47 il contributo è annullato.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, con l’obbligo per il Comune di versare ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

- X__________ - RA 1  

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                                     il segretario

Margherita De Morpurgo Quadri                                                                       Armando Petrini

30.2004.93 — Ticino Tribunale di espropriazione 20.01.2005 30.2004.93 — Swissrulings