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Ticino Tribunale di espropriazione 14.11.2005 30.2004.112

14 novembre 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·984 parole·~5 min·1

Riassunto

imposizione di contributi di miglioria

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.112 LCM 52/04  

Lugano 14 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Claudio Morandi ing. Giancarlo Rosselli

segretaria giurista

Paola Carcano

statuendo sul ricorso presentato in data 29 novembre 2004 da

RI 1 rappr. da RA 1  

contro

la decisione su reclamo emessa il 12 novembre 2004 dal Municipio di P__________ nell'ambito della procedura d’imposizione di contributi di miglioria per la costruzione della nuova condotta dell’acqua potabile in località ai Mött,

relativamente ai mapp. no. 883 e 886 RFD di P__________,  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto e in diritto

- che il Comune di P__________ è promotore delle opere di rifacimento della condotta che trasporta l’acqua potabile alla zona Soriscio e serve la zona ai Mött;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 35% della spesa nel corso della seduta del 24.6.2001 (cfr. MM no. 457 del 10.5.2001);

- che il Municipio di P__________ ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per l’opera citata pubblicando il prospetto dal 19.7 al 17.8.2004 ed inviando un avviso personale ai soggetti imposti;

- che la RI 1 è proprietaria dei mapp. no. 883 e 886 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di fr. 174.30 rispettivamente di fr. 1'031.70;

- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione 12.11.2004;

- che pertanto la proprietaria è insorta dinanzi al Tribunale di espropriazione nuovamente postulando l’annullamento dei contributi per carenza di vantaggio particolare;

- che con risposta 20.1.2005 il Comune di P__________ ha chiesto la reiezione del gravame;

- che all’udienza del 7.9.2005 il Tribunale ha suggerito la rinuncia al prelievo dei contributi litigiosi, proposta che il Municipio ha rifiutato con successivo scritto del 14.9.2005;

- che affinché sia imponibile l’opera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio concernente la nuova LCM del 13.6.1984, p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29);

- che a norma dell’art. 4 LCM il vantaggio particolare è presunto quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., p. 16-17);

- che, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi serviti e dunque conferiscono agli stessi un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, Diss. 1989, p. 39; Otzenberger, op. cit., p. 25);

- che nella fattispecie concreta la sussistenza di un tale vantaggio particolare è contestata. A giusta ragione;

- che in effetti le part. no. 883 e 886 sono escluse dalla zona edificabile;

- che sul mapp. no. 886 sorge un rustico che secondo l’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili è in buono stato ma che si presenta come struttura diroccata completamente abbandonata ed in parte mimetizzata da vegetali (cfr. documentazione fotografica). Il rustico non è allacciato;

- che per il resto i terreni sono coperti da boscaglia e vegetazione spontanea incolta; non vi è esercitata alcuna attività agricola;

- che non è stato chiesto né rilasciato un permesso di costruzione per la riattazione del rustico;

- che, contrariamente al contesto delle canalizzazioni per l’evacuazione delle acque di rifiuto (cfr. art. 44, 46 cpv. 1 LALIA), non sussiste alcun obbligo di allacciamento alla condotta dell’acqua potabile;

- che una diversa e migliore possibilità di sfruttamento potrebbe essere presa in considerazione ai fini dei contributi di miglioria solamente se, alla data della pubblicazione del prospetto, si trattasse di un eventualità la cui attuazione fosse realisticamente presumibile nel futuro prossimo;

- che in concreto, tuttavia, una tale evenienza non è nemmeno ragionevolmente ipotizzabile;

- che in queste condizioni e dovendo prescindere da supposizioni puramente teoriche, non può essere riconosciuto alcun beneficio tangibile a vantaggio delle proprietà;

- che di conseguenza i contributi in oggetto sono annullati;

- che, sia detto ad abundantiam, qualora l’assetto dei fondi dovesse subire modifiche il Comune potrebbe procedere al prelievo di contributi posteriori entro 10 anni dalla pubblicazione del prospetto giusta l’art. 10 LCM;

- che l’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza (art. 31 LPamm). Poiché la ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:          1.     Il ricorso è accolto.

1.1. I contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 883 e 886 sono annullati.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.sono a carico del Comune di P__________. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     La presente decisione e definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                                                     La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                                                   Paola Carcano

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