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Ticino Tribunale di espropriazione 19.09.2007 20.2006.61-6

19 settembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,712 parole·~9 min·6

Riassunto

approvazione progetti definitivi (opere di realizzazione di una strada)

Testo integrale

Incarto n. 20.2006.61 – 6    

Lugano 19 settembre 2007

Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

nell'ambito della realizzazione della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________

                                        ed ora sull’opposizione e la domanda di modifica dei piani presentata da

 OP 6   rappr. dall’  RA 2   

letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto ed in diritto

- che il ISEP 1 intende costruire la nuova strada di servizio SS1b nella località di __________ che costituisce la continuazione della strada esistente al mapp. no. 646 ed è intesa ad urbanizzare un comprensorio edificabile assegnato dal PR alla zona residenziale estensiva Re. L’opera non comporta espropriazioni;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il progetto, stanziato il credito di costruzione ed avallato il principio del prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa con risoluzione del 19.6.2006 (MM 3/2006);

- che il Comune ha quindi avviato la presente procedura giusta la Legge sulle strade (Lstr.) intesa all’approvazione dei progetti definitivi pubblicando gli atti dal 27.11 al 27.12.2006;

- che OP 6 è proprietaria del mapp. no. 681, fondo censito come prato di mq 409 posto a confine ed all’altezza dell’imbocco della progettata strada;

- che con memoria 21.12.2006 OP 6 ha contestato la livelletta stradale poiché impedirebbe l’accesso veicolare al fondo, rispettivamente comporterebbe spese considerevoli per la realizzazione di un accesso, e comunque si ripercuoterebbe sulla superficie utilizzabile; da ciò la contestuale domanda di modifica dei piani intesa a ridurre la pendenza della strada. Per il caso in cui tale modifica non fosse accolta l’opponente ha inoltre notificato una pretesa d’indennizzo di fr. 62'000.- per titolo di svalutazione del fondo sulla base dell’art. 28 Lespr.;

- che all’udienza di conciliazione del 14.3.2007 il Comune si è dichiarato disposto a rivedere il progetto nell’ottica della postulata modifica;

- che in esito a tale riesame il Comune ha proposto l’abbassamento della livelletta stradale di ca. 75 cm nelle sezioni 03 e 06 e di ca. 105 cm nelle sezioni 04 e 05, e meglio come risulta nelle planimetrie prodotte con scritto del 12.6.2007;

- che, preso atto della variante, l’opponente ha sollecitato un ulteriore abbassamento della livelletta di cm 20 nella sezione 05 (cfr. lettere dell’11.6/16.7.2007), richiesta che il Comune ha rifiutato poiché comporterebbe un aumento della pendenza stradale al 15%, aumento ritenuto eccessivo specialmente per i problemi che potrebbero sorgere durante la stagione invernale (cfr. lettera 20.6.2007);

- che la nuova strada è catalogata nel PR come strada di servizio SS1b. Di conseguenza essa appartiene alla rete viaria comunale (art. 28 cpv. 1, cpv. 2 let. p LALPT), è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT) ed è soggetta alla Legge sulle strade (art. 1 cpv. 1 Lstr.);

- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Legge sulle strade che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti definitivi (BU 47/2006 p. 431, 436 ss; Messaggio 5361 dell’11.2.2003 per la Legge sul coordinamento delle procedure e la modifica della LE del 13.3.1991, della Lstr. del 23.3.1983 e della Legge sulle funi metalliche del 3.12.1912; Rapporto parziale 2 del 23.3.2006);

- che in concreto, tuttavia, considerato che il progetto è stato pubblicato entro il 2006, sulla base della norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore. Da ciò, e giusta l’art. 33 vLstr., la competenza di questo Tribunale ad approvare il progetto ed a statuire in via definitiva sulle opposizioni e le domande di modifica dei piani (Messaggio 4275 del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991);

- che a norma dell’art. 33 cpv. 3 vLstr. non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione dei PR. Perciò la cognizione del Tribunale è circoscritta alla sola verifica della compatibilità del progetto definitivo con l’assetto pianificatorio disposto dal PR (Messaggio 4275 cit.; Malfanti, Considerazioni sulle principali modifiche della legge cantonale sulle strade, in RDAT I-1995 p. 269, 276);

- che, per sua stessa ammissione, l’opponente non contesta né l’esecuzione dell’opera né il tracciato, limitandosi a sollecitare una modifica dei piani;

- che, tuttavia, di principio la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);

- che, come già indicato, la variante proposta dal Comune implica un abbassamento della livelletta stradale tra le sezioni 01 e 08 e, più particolarmente, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06 e di ca. cm 105 nelle sezioni 04 e 05 con una conseguente pendenza del 13% (cfr. piani allegati allo scritto 12.6.2007);

- che a norma dell’art. 7 vLstr. Le strade pubbliche devono essere concepite secondo metodi tecnici progrediti e criteri economici; in particolare devono essere prese le misure necessarie alla sicurezza dell’opera, delle persone, dei beni così come devono essere curati gli elementi tecnico-architettonici e limitate al massimo le cause di disturbo del traffico e di molestia per l’ambiente ed il paesaggio;

- che per rendere scorrevole il traffico e quindi migliorare la sicurezza e gli effetti nocivi è preferibile evitare pendenze importanti come pure cambiamenti di pendenza frequenti ed incisivi. In quest’ottica per le strade percorse a velocità contenuta è consigliata una pendenza massima del 12% (cfr. Norma VSS 640110 pto. B/3, tab. 1);

- che la pendenza del 13% risultante con la variante proposta dal Comune già supera, quindi, quella massima consigliata;

- che l’abbassamento più marcato della livelletta, come voluto dall’opponente, è inteso unicamente a ridurre l’impatto sul mapp. no. 681 ed è dunque motivato solo da interessi privati e non pubblici. Inoltre si ripercuote sulla pendenza aumentandola ulteriormente al 15% ciò che non migliora l’opera né per rapporto alla sicurezza veicolare né sotto l’aspetto tecnico; anzi, le conseguenze presagibili sono svantaggiose;

- che in effetti un progetto dev’essere concepito e messo in atto secondo criteri globalmente lineari ed unitari; di conseguenza ben difficilmente è possibile intervenire all’altezza di un’unica sezione senza compromettere tale linearità, soprattutto quando, come in concreto, l’esecuzione dell’opera è in parte condizionata dalla morfologia dei luoghi e da una strada preesistente. Ora, la variante proposta dal Comune interessa il primo tratto della strada (sez. 01-08) ed è frutto di una ragionevole ponderazione di interessi nella misura in cui, da un canto, favorisce l’opponente senza pregiudicare eccessivamente la percorribilità della strada e, d’altro canto, permette il raccordo con la piazzuola esistente al termine della strada al mapp. no. 646 il cui livello non può essere alterato poiché ciò si rifletterebbe sugli accessi preesistenti dei fondi posti a monte ed a valle della stessa piazzuola e quindi anche sui costi di costruzione. Viceversa la modifica proposta dall’opponente, essendo riferita ad un’unica sezione, si rivela arrischiata poiché creerebbe una conca troppo accentuata a discapito della circolazione veicolare e della sicurezza specie nell’ipotesi di interventi con mezzi di soccorso, del passaggio di mezzi pesanti e durante la stagione invernale;

- che di conseguenza tale modifica non è condivisibile;

- che del resto il proprietario confinante con una strada non può invocare la garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 CF per opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in modo insostenibile l’utilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12 ss );

- che la stessa garanzia della proprietà non conferisce peraltro al suo titolare il diritto di edificare secondo criteri ottimali per trarne il massimo vantaggio. Per definire le possibilità d’uso di un terreno la dottrina e la giurisprudenza invalsa si attengono al concetto di sfruttamento razionale e conforme; bisogna cioè attenersi a quelle che, secondo il buon senso ed in base alle contingenze oggettive, sono le prospettive d’uso ragionevoli del terreno (cfr. Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 165-166);

- che in concreto, anche considerando il dislivello esistente tra la strada ed il mapp. no. 681, lo sfruttamento razionale di quest’ultimo e la sua accessibilità non sono compromessi. Certo è vero che, proporzionalmente, più bassa sarà la strada, minore sarà l’altezza del muro di contenimento all’area destinabile a posteggio privato (cfr. piani allegati alla lettera del 16.7.2007). Tuttavia questo elemento non è decisivo ai fini del giudizio ritenuto che il privato non può avvalersi della garanzia della proprietà per contenere o ridurre i propri costi di costruzione;

- che tutto ciò considerato il progetto va approvato con la nota variante proposta dal Comune come risultante in dettaglio nei piani allegati allo scritto 12.6.2007;

- che, infine, la richiesta di indennizzo per asserita svalutazione della proprietà è irricevibile. Infatti, premesso che in concreto non è stata avviata alcuna procedura di espropriazione formale per cui l’art. 28 Lespr. è inapplicabile, e prescindendo dalla formulazione assolutamente generica della pretesa, quest’ultima non può essere vagliata e tanto meno risolta nell’ambito di una procedura di approvazione dei progetti che si conclude con il presente giudizio definitivo. Dovrà essere notificata, semmai, separatamente ed in conformità ai disposti di Legge;

- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico del Comune (art. 33 cpv. 2 vLstr, art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, che si è avvalsa della consulenza di un legale, ha diritto al rimborso delle ripetibili commisurate alla prestazioni offerte ed alle difficoltà, invero contenute, della vertenza.

Per i quali motivi

richiamati                        gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia:          1.     I progetti definitivi per la realizzazione della strada SS1b ad __________ in territorio del ISEP 1, Sezione di __________ sono approvati con la variante che prevede l’abbassamento della livelletta stradale tra le sezioni 01 e 08, di ca. cm 75 nelle sezioni 03 e 06, e di ca. cm 105 nelle sezioni 04 e 05, e meglio come ai piani allegati allo scritto 12.6.2007.

                                2.     La pretesa d’indennizzo per titolo di svalutazione è irricevibile.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ISEP 1 con l’obbligo di rifondere all’opponente fr. 1'000.- per ripetibili.

                               4.     La presente decisione è definitiva.

                                5.     Intimazione a:

-  

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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