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Ticino Tribunale di espropriazione 08.06.2007 20.2006.46-1

8 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,336 parole·~7 min·2

Riassunto

procedura di approvazione progetti definitivi (opere di moderazione del traffico)

Testo integrale

Incarto n. 20.2006.46 – 1/3    

Lugano 8 giugno 2007

Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi presentata da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

nell'ambito della realizzazione di interventi di moderazione del traffico lungo Via __________, Via __________ e __________,

                                        ed ora sulle opposizioni interposte da

1. OP 1 2. OP 2 3. OP 3  

letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto ed in diritto

- che il ISEP 1 si propone di attuare una serie di misure di moderazione del traffico accompagnate dall’introduzione del limite di velocità di 30 Km/h. In Via __________ è prevista la riduzione ottica della carreggiata con la demarcazione di una fascia pedonale laterale di colorazione rosso-porfido e con paletti di protezione. In Via __________ è pure prevista la riduzione del campo stradale tuttavia con l’inserimento di un’alberatura all’esterno del marciapiede esistente; inoltre, all’incrocio con Via __________, si intende allargare il marciapiede per creare una fermata per l’autobus e posare 4 contenitori interrati per la raccolta separata dei rifiuti. L’intervento è completato con la sistemazione del __________;

- che lo scopo dichiarato del progetto è di moderare la velocità del traffico motorizzato e di incrementare la sicurezza degli utenti più deboli;

- che il Consiglio Comunale ha concesso i crediti per la realizzazione delle opere nel corso della seduta dell’8.6.2006 (MM 5/2006 del 10.4.2006);

- che il progetto definitivo è stato pubblicato dall’11.9 al 10.10.2006;

- che nei termini di legge sono pervenute al Tribunale di espropriazione tre opposizioni da parte dei proprietari dei mapp. no. 650, 604 e 1817, tutte rivolte contro l’intervento previsto all’incrocio tra Via __________ e Via __________. A loro avviso l’ampliamento del marciapiede con la realizzazione della fermata per l’autobus e la posa dei contenitori per i rifiuti creano problemi di sicurezza stradale e di circolazione oltre che esalazioni maleodoranti e rumori molesti;

- che all’udienza di conciliazione del 13.12.2006 le opposizioni sono state confermate;

- che il 16.5.2007 è stato esperito un sopralluogo;

- che le strade oggetto degli interventi in esame sono aperte al pubblico ai sensi dell’art. 2 Lstr. e pertanto soggiacciono alla Lstr.;

- che in data 1°.1.2007 è entrata in vigore la modifica della Lstr. che solleva il Tribunale di espropriazione dalla competenza ad approvare progetti stradali definitivi;

- che in concreto, tuttavia, il progetto è stato pubblicato entro il 2006. Di conseguenza, stando alla norma transitoria di cui al nuovo art. 57 Lstr., alla procedura resta applicabile il diritto anteriore;

- che sono soggette ad approvazione tanto le costruzioni, gli arredi urbani e le moderazioni del traffico che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola o vietandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione in quanto previste sull’area stradale definita dal PR (RDAT II-1993 no. 39, I-1999 no. 33, I-2000 no. 37). Tra queste ultime si annoverano, tra l’altro, i contenitori per i rifiuti (sul tema specifico cfr. RDAT I-2003 no. 42, I-2005 no. 31);

- che gli interventi contemplati dal progetto in esame influiscono sul traffico veicolare e pedonale, tuttavia senza modificare in modo sostanziale l’assetto e la funzionalità delle strade, configurandosi come migliorie (v. art. 39a cpv. 1 Lstr.). Di conseguenza le contestazioni sulla pubblica utilità e sul progetto sono decise in via definitiva dal Tribunale di espropriazione (v. art. 39a cpv. 2 Lstr.);

- che le opere eseguite a cura della pubblica amministrazione devono essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che siano preordinate al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetti a quelli meramente privati e, d’altro canto, che si configurino come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito;

- che giustamente gli opponenti rilevano che il piano no. 02 riguardante la sistemazione di Via __________ ed il piano di dettaglio sull’incrocio tra Via __________ e Via __________ non riportano la situazione reale: in effetti i mapp. no. 604, 1817, 1818 e 603 ubicati immediatamente a sud del mapp. no. 605 sono edificati. Benché, sotto questo profilo, gli atti si rivelino parzialmente carenti, la restante documentazione e gli accertamenti effettuati in sede di sopralluogo permettono comunque l’emissione di un giudizio con piena cognizione di causa;

- che le misure di moderazione del traffico rompono la prospettiva della strada con l’obiettivo di indurre l’automobilista ad una guida disciplinata e prudente a vantaggio di una maggiore sicurezza sua, degli altri conducenti e dei pedoni. E’ noto, infatti, che alla riduzione della velocità fanno riscontro un ampliamento dell’orizzonte ottico ed un minore spazio di frenata ciò che, senza garantire immunità totale agli utenti della strada, limita comunque le virtuali situazioni di pericolo;

- che nell’ottica di una semplice moderazione del traffico la rottura orizzontale mediante l’allargamento di un marciapiede ed il conseguente spostamento dell’asse stradale può essere una misura logica e funzionale atta a ridurre la velocità di transito. Una tale misura può essere combinata con elementi di arredo che concorrono a richiamare l’attenzione dei conducenti, ad esempio paracarri, paletti, fioriere o altro, purché la visuale non ne risulti intralciata e la circolazione resti fluida (cfr. sulle rotture orizzontali agli incroci UPI, Misure di moderazione, 1995, p. 27; Norma VSS 640 213 p. 13, 640 284);

- che in concreto, tuttavia, la misura di moderazione individuabile nell’allargamento del marciapiede non è accompagnata da semplici elementi di arredo bensì è cumulata con impianti privi di qualsiasi funzione moderatrice; lo stesso marciapiede ampliato è infatti destinato ad accogliere ben 4 contenitori per i rifiuti e, immediatamente accanto, una fermata per l’autobus. Questa combinazione non è convincente né pagante poiché genera ulteriore traffico con soste obbligate ed interrompe la visuale a discapito della circolazione che, altrimenti, potrebbe essere scorrevole;

- che, infatti, con un campo stradale rimanente largo ca. ml 4.20/4.40 (cfr. verbale di sopralluogo) l’arresto dell’autobus alla fermata ostruisce completamente la carreggiata nei due sensi di marcia; per di più il mezzo pubblico rischia di invadere o quantomeno di compromettere l’incrocio con Via __________, strada che costituisce l’accesso a vari servizi comunali;

- che un ragionamento analogo vale per i contenitori dei rifiuti nella misura in cui, peggio ancora, l’autocarro che provvede allo svuotamento è forzatamente costretto ad una sosta prolungata impedendo il passaggio. A ciò si aggiunge che la presenza dei contenitori inevitabilmente genera traffico e che, non essendovi aree di sosta per lo scarico dei sacchi, anche gli utenti automobilisti sono indotti a fermarsi sulla strada; una situazione, questa, che mal si concilia con la normativa di cui all’art. 18 cpv. 3 ONC;

- che, complessivamente, l’intervento sovraccarica l’area dell’incrocio, blocca la visuale e quindi congestiona in maniera inaccettabile la circolazione;

- che pertanto esso non risponde agli orientamenti comunemente ammessi in tema di moderazioni del traffico stando ai quali simili misure devono comunque sempre garantire la percorribilità della strada senza ostacolare o compromettere le normali condizioni di circolazione (cfr. Direttiva 2004 sugli interventi di moderazione del traffico p. 7; UPI, Misure di moderazione, 1995, p. 14);

- che di riflesso nemmeno è sorretto da un valido interesse pubblico né conforme al principio di proporzionalità;

- che sulla base di queste considerazioni il Tribunale non può approvare il progetto, nemmeno gli interventi che non sono stati contestati poiché l’opera va considerata complessivamente;

- che gli opponenti non si sono avvalsi della consulenza di un legale e di conseguenza non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamati                        gli art. 22, 32 e 33 Lstr. e degli art. 20 e segg. Lespr.,

dichiara

e pronuncia:          1.     Le opposizioni sono accolte e di conseguenza i progetti definitivi nell'ambito della realizzazione di interventi di moderazione del traffico lungo Via __________, Via __________ e __________ non sono approvati.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'500.sono a carico del ISEP 1.

                                3.     La presente decisione è definitiva.

                                4.     Intimazione a:

-

-

-

-

(con restituzione dell’incarto all’istante)

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                             Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                           Enzo Barenco

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