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Ticino Tribunale di espropriazione 27.06.2007 20.2006.20-1

27 giugno 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,003 parole·~5 min·5

Riassunto

espropriazione formale per opere di realizzazione di una strada (indennità di risarcimento per muro di sostegno)

Testo integrale

Incarto n. 20.2006.20-1    

Lugano 27 giugno 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COES 1 rappr. dall’ RA 2  

nell'ambito delle opere di realizzazione della strada in zona __________,   relativamente al mapp. no. 552 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ intende urbanizzare la zona edificabile __________ costruendo, in sostituzione dell’attuale sentiero, una nuova strada di quartiere che s’innesta lungo la cantonale e termina con una piazza di giro. Il Consiglio Comunale ha approvato i progetti definitivi e concesso il credito con risoluzione del 23.1.2006 (MM 9/2005); contestualmente ha pure avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 70% della spesa. Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 29.5 al 27.6.2006.

1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 552 di proprietà di COES 1. Stando alle tabella pubblicate il fondo è espropriato in ragione di ca. mq 58 contro versamento di un’indennità di fr. 100.- il mq. Con notifica del 27.6.2006 l’espropriato ha chiesto una modifica dei piani che consiste nello sbancamento di una striscia di terreno supplementare, rispetto ai piani pubblicati, larga 4 m e nella costruzione di un muro di controriva di 30 ml lungo il fronte stradale. Inoltre, per il caso in cui tali modifiche non fossero accolte, egli ha sollecitato un’indennità di fr. 50'000.- per i maggiori oneri di edificazione del fondo determinati dall’opera pubblica. All’udienza di conciliazione del 14.11.2006 il proprietario ha accettato l’indennità offerta per la superficie esproprianda ed ha concesso l’anticipata immissione in possesso. Di comune accordo le parti hanno inoltre stabilito che il Comune risarcirà il proprietario dei costi equivalenti la ricostruzione del muro di sostegno e che nell’ambito di una futura domanda di costruzione sarà considerata come quota del terreno naturale quella attuale (cfr. verbale di udienza pti 1 e 2). Conformemente a quanto discusso all’udienza il Municipio ha poi dichiarato il proprio assenso alla futura edificazione di nuove fabbriche ad una distanza minima di 4 ml dal ciglio esterno della costruenda strada (cfr. verbale di udienza pto. 3; lettere del 14/22.11.2006). Risolte le problematiche progettuali, le parti hanno intavolato una trattativa privata vertente sul risarcimento del muro di sostegno; come emerge dalla corrispondenza agli atti essa ha avuto esito negativo poiché le parti non sono riuscite ad accordarsi sull’ammontare. Con sentenza del 1°.3.2007 il Tribunale ha approvato il progetto; la sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

2.L’intesa raggiunta dalle parti risultante dal verbale del 14.11.2006 e dalle lettere 14/22/27.11.2006) risolve le contestazioni sul progetto e l’edificabilità futura del fondo ed attesta l’adesione dell’espropriato all’indennità per la superficie espropriata ed all’anticipata immissione in possesso. Essa si configura come accordo espropriativo che ha forza di decisione (art. 43 e 44 Lespr.) e che solleva il Tribunale dalla relativa decisione di merito. Litigiosa e quindi da valutare resta l’indennità per la demolizione del muro di sostegno.

3.Il risarcimento contestato si riconduce all’art. 11 let. c Lespr. stando al quale l’indennità espropriativa comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione. Il mapp. no. 552 è ubicato al termine della nuova strada e presenta lungo il fronte stradale un muro di sostegno in pietrame alto ca. 80/90 cm e lungo ca. 30 ml. Considerato che l’esecuzione dell’opera pubblica ne comporta la demolizione e che l’espropriato ne ha rifiutato il ripristino, il muro dev’essere risarcito. L’ente espropriante ha presentato un preventivo di spesa indennizzabile di fr. 14'965.- (cfr. lettera del 19.12.2006). L’espropriato ha rifiutato la proposta e, fondandosi su un preventivo richiesto privatamente alla ditta __________ che quantifica i costi in fr. 21'140.15, ha sollecitato invece il versamento di un importo medio di fr. 18'000.- (cfr. lettera del 10.1.2007). Nella corrispondenza successiva le parti hanno confermato le loro posizioni. I due preventivi convergono sulle dimensioni del manufatto mentre si differenziano quo ai prezzi unitari esposti. Da un’analisi di dettaglio il preventivo prodotto dal Comune appare del tutto ragionevole e sostenibile; vero è che è condizionato dai vantaggi derivanti dal cantiere già aperto per la costruzione della strada, ma ciò non è altro che la conseguenza del principio secondo cui l’ammontare dell’indennità dev’essere stimato sulla base del costo verosimile per la ricostruzione del muro alla data dell’anticipata immissione in possesso (art. 19 Lespr.) e non di ipotetiche spese future. In quest’ottica le cifre indicate sono prezzi d’offerta non prezzi stimati; ciò significa che quand’anche vi fosse un aumento o una riduzione dei quantitativi, l’impresa è comunque tenuta ad applicare i prezzi esposti nel capitolato d’appalto e nel modulo d’offerta. Di conseguenza il Tribunale reputa di poter condividere la proposta dell’ente espropriante e fissa l’indennità espropriativa ad un importo arrotondato di fr. 15'000.-.

4.L’indennità espropriativa è completata con gli interessi al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale a decorrere dal 14.11.2006, data in cui è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.).

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     Per la demolizione del muro di sostegno al mapp. no. 552 l’ente espropriante verserà all’espropriato un’indennità a corpo di fr. 15'000.- oltre interessi al 3.5% a decorrere dal 14.11.2006.

                                2.     Le questioni risolte con accordo sono stralciate dai ruoli.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'500.- per ripetibili.

                                4.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                5.     Intimazione a:

-

- RA 2  

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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