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Ticino Tribunale di espropriazione 06.04.2009 20.2005.46-2

6 aprile 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,530 parole·~8 min·4

Riassunto

Espropriazione formale nell'ambito delle opere di formazione di una strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata e degli adiacenti scorpori (indennità per fondo assegnato a zona A qualificata come comparto edificabile con altezza max. a 403 ms.l.m.)

Testo integrale

1

Incarto n. 20.2005.46-2    

Lugano 6 aprile 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

E dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Alberto Canepa

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COES 1  rappr. dall’  RA 5   

nell'ambito delle opere di formazione della strada di servizio riservata ai confinanti, con acquisizione della strada privata al mapp. no. 287 e degli adiacenti scorpori lungo i mapp. no. 176 e 200 RFD di ________,   relativamente al mapp. no. 176 RFD di ________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. Nel contesto dell’attuazione del Piano Particolareggiato della zona di Via _____________ (PP1) il Comune di __________ intende riscattare la strada privata coattiva al mapp. no. 287 e procedere al suo allargamento, alla posa di nuove canalizzazioni ed al rifacimento della pavimentazione. Il Consiglio Comunale ha approvato l’opera e concesso i crediti per  con risoluzione del 15.12.2003 (MM 15/2003 del 5.11.2003). Il progetto e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 5.10 al 4.11.2005 previo invio di un avviso personale ai proprietari coinvolti.

1.2. L’intervento coinvolge, tra gli altri, il mapp. no. 176 di proprietà della ISEP1; il fondo è espropriato in ragione di mq 55, superficie per la quale il Comune non ha offerto alcuna indennità. Con memoria 28.10.2005 la proprietaria ha rivendicato una congrua indennità per la superficie espropriata ed un’equa indennità per titolo di deprezzamento della frazione residua. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 24.1.2006 con esito negativo ed il sopralluogo è stato esperito il 14.2.2007. Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con sentenza del 12.7.2007 cresciuta incontestata in giudicato.

2.Il mapp. no. 176 è un fondo di mq 955 ubicato all’angolo tra la strada coattiva al mapp. no. 287 e Via ___________. Il terreno, piano e di conformazione rettangolare, nel frattempo è stato edificato. Stando al Piano Particolareggiato della zona di Via ___________ (PP1), approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 14.3.2001, la proprietà è assegnata alla zona A qualificata come comparto edificabile nel quale è ammessa un’altezza massima di 403 ms.l.m.; in base alle norme edilizie specifiche, il fondo dispone di una superficie utile lorda (SUL) massima assegnata di mq 1700 (cfr. piano delle edificabilità; art. 8 pto. 8.2, 9 pto. 9.1 NAPP1).

3.3.1. Come risulta dalle tabelle pubblicate, il Comune non ha offerto alcuna indennità per l’espropriazione parziale del mapp. no. 176. All’udienza del 24.1.2006 esso ha addotto due giustificazioni (cfr. verbale).

3.2. Anzitutto il Comune sostiene che la cessione gratuita del sedime è stata concordata nell’ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia. Tale argomento non è tuttavia pertinente poiché un patto stipulato prima dell’avvio della procedura espropriativa non si configura come accordo espropriativo ai sensi degli art. 43 e 44 Lespr. bensì come semplice accordo di diritto privato privo di forza vincolante per il giudice delle espropriazioni (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 4, ad art. 53 no. 1, 3, 12, ad art. 54 no. 1-2; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 762-763; RDAT II-2002 no. 51).

3.3. In secondo luogo il Comune rileva che, grazie alle norme edilizie di zona, l’espropriazione parziale del fondo non ne compromette l’edificabilità. In sostanza, quindi, non sarebbe ravvisabile alcun danno che meriti di essere risarcito. Il principio generale vuole che l’espropriazione abbia luogo mediante piena indennità (art. 9 Lespr.) e che quest’ultima comprenda tutti i pregiudizi derivanti all’espropriato in seguito all’estinzione o alla limitazione dei suoi diritti (art. 11 Lespr.). L’obbligo di indennizzo presuppone la lesione di un diritto, il verificarsi di un danno e, tra i due, la sussistenza di nesso di causalità adeguata (Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1129 ss). La questione a sapere se ed in che misura il danno sia indennizzabile dipende dall’importanza della lesione medesima. In effetti l’indennità è finalizzata a compensare l’interesse dell’espropriato a conservare il diritto sottrattogli, e precisamente il pregiudizio che normalmente avrebbe potuto prevenire o evitare senza l’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 17, 20). Pertanto essa copre solamente il danno che è una ragionevole conseguenza dell’espropriazione affinché il soggetto colpito non risulti né arricchito né impoverito (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 9, 22; ad art. 16 no. 4). In concreto bisogna considerare che l’espropriazione avviene in un contesto unico di riformulazione pianificatoria completa del comparto nell’ambito della quale, a fronte di determinati vincoli (allargamento della strada privata, formazione di aree pedonali con servitù a favore del Comune, linee di arretramento e allineamento) vengono concesse potenzialità edilizie ben superiori a quella previgenti. Nel PR approvato nel 1978 il mapp. no. 176 era attribuito alla zona R6 con indice di sfruttamento (IS) di 1.4, e quindi disponeva di una SUL di mq 1337 (mq 955 x 1.4). Il Piano Particolareggiato offre invece possibilità di sfruttamento ben più intensive ove si consideri che al fondo è assegnata, indipendentemente dall’espropriazione, una SUL massima di mq 1700 che corrisponde ad un IS di ca. 1.78 (mq 1700 : 955) ed è pari ad un incremento di mq 357 rispetto al PR. Un dato, questo, che non è puramente teorico poiché, come si evince dalla licenza edilizia, la SUL è realmente sfruttata in ragione di mq 1694.08 (cfr. domanda di costruzione). L’espropriazione non incide quindi in alcun modo sulle possibilità d’uso del fondo considerato che, quand’anche fosse stata conservata, la superficie esproprianda non avrebbe potuto essere destinata a fini edilizi bensì solamente ad area verde. L’aumento delle potenzialità edificatorie è tanto consistente da compensare generosamente tale sacrificio. Ne consegue che, in mancanza di danno, non è riconosciuta alcuna indennità per l’espropriazione formale di mq 55.

4.4.1. L’espropriata lamenta una svalutazione della frazione residua per effetto della riduzione della superficie del fondo e, perciò, rivendica un’equa indennità.

4.2. A norma dell’art. 11 let. b nel caso di espropriazione parziale l’indennità deve comprendere anche l’eventuale svalutazione della frazione residua purché sia una conseguenza diretta dell’intervento espropriativo (art. 11 let. b Lespr.). Secondo la dottrina e la giurisprudenza un deprezzamento potrebbe essere ravvisato qualora l’espropriazione compromettesse l’uso del terreno, e cioè se la superficie risultasse ridotta o deformata al punto da non poter più essere sfruttata razionalmente, oppure qualora il terreno fosse privato di vantaggi che influiscono sul suo valore e che verosimilmente avrebbe conservato se non fosse intervenuta l’espropriazione, segnatamente se perdesse un’importante area di sfogo o uno schermo protettivo contro le immissioni nocive provenienti dal vicinato (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1994 no. 63 c. 5.1, II-1998 no. 27 c. 3.1). La questione se la parte residua subisca un pregiudizio al punto da risultare svalutata, va risolta verificando se permangano possibilità d’uso sensate. Difatti giacché la garanzia della proprietà non assicura al privato la facoltà di edificare in maniera ottimale per trarne il massimo vantaggio, per determinare il potenziale edilizio residuo, occorre attenersi al concetto di sfruttamento razionale vale a dire a quelle che, secondo il buon senso ed in base a contingenze oggettive, sono le prospettive d’uso ragionevoli del terreno, prescindendo da teorici propositi affaristici o addirittura speculativi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 192; DTF 114 Ib 121 c. 6b e rinvii).

4.3. La part. no. 176 è colpita da espropriazione lungo tutto il fronte stradale verso la coattiva al mapp. no. 287 per una profondità di ca. ml 1.20. L’intervento è ben lungi dall’incidere sulle possibilità d’uso della proprietà. Come già evidenziato, grazie ai parametri edilizi indubbiamente favorevoli ed intensivi assegnati ed effettivamente utilizzati, il terreno resta manifestamente sfruttabile conformemente alla sua destinazione secondo criteri razionali e finanziariamente ragionevoli. Affermare il contrario significa negare l’evidenza. L’espropriazione non priva nemmeno la proprietà di vantaggi influenti sul suo valore sia perché tali vantaggi risiedono prevalentemente nello sfruttamento ammesso dal Piano Particolareggiato, sia perché attorno allo stabile resta sufficiente spazio libero da adibire ad area verde. Lo scorporo espropriato non assolveva, peraltro, a funzioni di schermo protettivo poiché la vera fonte di inquinamento ambientale non è individuabile nella strada di servizio bensì, semmai, in Via __________. Perciò non è ravvisabile alcun pregiudizio tale da giustificare un indennità per svalutazione ai sensi dell’art. 11 let. b Lespr..

5.La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata, patrocinata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà, invero contenute, poste dalla vertenza.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia           1.     Per l’espropriazione formale di mq 55 del mapp. no. 176 non è riconosciuta alcuna indennità.

                                2.     La richiesta di indennità per svalutazione della frazione residua è respinta.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata fr. 800.- per ripetibili.

                                4.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                5.     Intimazione a:

-  

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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