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Ticino Tribunale di espropriazione 28.02.2005 20.2004.32-3

28 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·1,654 parole·~8 min·1

Riassunto

approvazione progetti definitivi (allargamento strada cantonale)

Testo integrale

Incarto n. 20.2004.32-3 46/04  

Lugano 28 febbraio 2005

Approvazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara arch. Bruno Buzzini

segretario

Armando Petrini

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione promossa da

ISEP 1 rappr. dal __________, RA 1  

contro

COCE 1 __________MCON 2 , e  rappr. dall’ RA 3  

nell'ambito dei lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio di V__________

relativamente ai mapp. no. 113 e 114 RFD di V__________

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato

in fatto ed in diritto    -     che ISEP 1 è promotore degli interventi di riassetto lungo la strada cantonale che attraversa la frazione di S__________ nel Comune di V__________. Più particolarmente il progetto, la cui attuazione comporta espropriazioni varie, prevede l’allargamento della strada da ca. ml 4/4.50 a ml 5.20 lungo un tratto di ca. ml 205, senza modifiche significative del tracciato, della livelletta e delle pendenze, la sostituzione rispettivamente la posa di nuove bordure in granito, il rifacimento del campo stradale tra le sez. 0 e 25 rispettivamente la scarifica di quella esistente e la posa di un nuovo strato di usura tra le sez. 25 e 30. L’opera è completata con la costruzione di nuovi muri di controriva a monte della strada lungo i mapp. no. 1574 e 1297 e di un nuovo muro di sostegno a valle tra le sez. 12 e 22 e con la sistemazione delle infrastrutture per l’evacuazione delle acque meteoriche. Il tutto come specificato nella relazione tecnica del 28.2.2003;

                                 -     che il Consiglio di Stato ha autorizzato l’opera e stanziato il relativo credito con risoluzione no. 541 del 10.2.2004;

                                 -     che il progetto e gli atti d’esproprio corredati della necessaria documentazione sono stati pubblicati dal 5.7 al 4.8.2004;

                                 -     che il progetto coinvolge i mapp. no. 113 e 114 espropriati, rispettivamente, in ragione di ca. mq 34 e 24 ed occupati temporaneamente per ca. mq 36 e 47 contro versamento di un indennità metrica di fr. 110.- per il terreno espropriando e di fr. 0.50 per quello occupato temporaneamente; è inoltre offerto un risarcimento di fr. 2'670.- per l’estirpazione di piante varie (cfr. tabella d’esproprio);

                                 -     che con memoria del 31.7.2004, senza sollevare opposizioni, i proprietari hanno sollecitato la completazione del progetto con l’inserimento di un nuovo accesso carrabile ai fondi costituito da una rampa da costruirsi parallelamente al previsto muro di sostegno alla strada. D’altra parte, accettata l’indennità per il sedime espropriando, hanno rilevato che per il resto il risarcimento proposto risulterebbe insufficiente qualora l’occupazione temporanea comportasse il taglio o l’estirpazione della vigna esistente;

                                 -     che all’udienza di conciliazione del 28.10.2003 le parti hanno confermato quanto sopra. Gli espropriati hanno peraltro accordato l’anticipata immissione in possesso a far tempo dal 14.1.2005;

                                 -     che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);

                                 -     che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico la Legge sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di espropriazione (art. 22 cpv. 1 e 3 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);

                                 -     che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR (art. 22 cpv. 2 Lstr.);

                                 -     che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria. Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.), anche perché sovente non sono altro che l’eventuale appendice di un’opera stradale già pianificata ed esistente;

                                 -     che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);

                                 -     che in concreto la strada che attraversa la frazione di S__________, che si annovera nella categoria delle strade principali, è prevista dal PR di V__________ approvato il 9.12.1987 ed è stata completata con l’aggiunta delle linee di arretramento mediante una modifica di poco conto al piano di utilizzo approvata l’11.2.2003 dal competente Dipartimento del territorio giusta gli art. 41 cpv. 3 LALPT, 14 e 15 RLALPT;

                                 -     che l’opera non altera la funzionalità della strada configurandosi quindi come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;

                                 -     che la realizzazione di opere a cura della pubblica amministrazione così come gli interventi espropriativi, devono essere sorretti da un interesse pubblico oltre che proporzionati. Occorre, cioè, che avvantaggino la collettività con forza preponderante rispetto ad interessi meramente privatistici e che si adeguino ad un canone di razionalità, sì da non eccedere i limiti di quanto è necessario al concretarsi del fine perseguito (art. 1 Lespr.; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 10 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, Nr. 123 B IV e V);

                                 -     che nel complesso i lavori, già brevemente descritti e risultanti nel dettaglio dalla relazione tecnica e dai piani, tendono a risanare un tratto stradale malsicuro oltre che deteriorato in ragione della vetustà e dell’uso (cfr. documentazione fotografica), adeguandolo alle nuove esigenze tecniche e di sicurezza conformemente alla funzione della strada stessa che sopporta un forte carico veicolare essendo l’unica via di collegamento da e per la Valle __________;

                                 -     che al di là degli accorgimenti puramente tecnici e strutturali di recupero e consolidamento, l’opera è finalizzata ad agevolare il traffico veicolare nell’unico tratto dove, per lo spazio ridotto, il transito contemporaneo nelle due direzioni e precluso. In quest’ottica e per quanto la situazione del nucleo lo consente, l’allargamento ovvia all’inconveniente permettendo l’indispensabile incrocio di due veicoli ed offrendo una carreggiata regolare e confacente alle esigenze di una circolazione più fluida e sicura. Infine non è trascurabile che dal profilo estetico il tracciato acquista un aspetto uniforme e decoroso;

                                 -     che in linea generale l’invasione delle proprietà private confinanti è limitata a quanto è strettamente indispensabile per l’esecuzione dell’intervento;

                                 -     che pertanto l’intervento risponde ad una necessità, è sorretto da un indiscutibile interesse pubblico ed è proporzionato alle circostanze;

                                 -     che attualmente i mapp. no. 113 e 114, fondi sottostanti rispetto alla strada entrambi liberi da edificazioni e destinati a vigneto, sono serviti soltanto da un accesso pedonale attraverso una scala posta accanto al rustico sito sul confinante mapp. no. 115 (cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione tecnica, p. 9 e 10);

                                 -     che il progetto, senza intervenire su tale accesso, prevede la costruzione di un nuovo muro di sostegno alla strada lungo il confine di entrambi i terreni (cfr. piani no. 408.012 D/024°, 408.012 D/027°; sez. 15-21);

                                 -     che gli espropriati postulano una modifica dei piani finalizzata alla sostituzione della scala con una rampa carrabile da erigersi parallelamente al muro di sostegno (cfr. schizzo prodotto);

                                 -     che, tuttavia, all’ente pubblico incombe un obbligo generale di solo ripristino delle proprietà toccate dall’opera pubblica, specie quello di sistemare il terreno manomesso e di restaurare i manufatti a confine preesistenti demoliti nel corso ed in ragione dei lavori (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 44-45);

                                 -     che salvo circostanze del tutto particolari l’ente pubblico non può essere astretto, invece, a costruire manufatti nuovi su sedime privato;

                                 -     che in concreto non vi sono motivi tecnico-strutturali o di sicurezza, siano essi di ordine pubblico o privato, tali da giustificare la modifica postulata a spese dell’ente espropriante;

                                 -     che nella misura in cui il progetto comporta la ricostituzione della situazione preesistente secondo le regole dell’arte e senza pregiudizio per i proprietari, l’ente espropriante ha assolto il suo compito secondo i principi applicabili in ambito espropriativo;

                                 -     che del resto nulla impedisce ai privati di eventualmente adeguare l’accesso alle particelle, tuttavia a proprie spese e seguendo la procedura prevista dalla Legge edilizia;

                                 -     che di conseguenza la domanda di modifica dei piani dev’essere respinta;

                                 -     che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà con giudizio separato;

                                 -     che gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.

per i quali motivi,

richiamati gli art. 22 e 39a Lstr., 20 ss Lespr.,

dichiara e

pronuncia:             1.     I progetti definitivi inerenti i lavori di allargamento della strada cantonale nella frazione di S__________ in territorio di V__________ sono approvati.

                                2.     La domanda di modifica dei piani è respinta.

                                3.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dello ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.

                                4.     La presente decisione è definitiva.

                                5.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la presidente                                                                                                     il segretario

Margherita De Morpurgo                                                                                   Armando Petrini

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