Incarto n. 20.2004.26 – 1 10/04
Lugano 27 aprile 2005
Approvazione progetto definitivo In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini ing. Eraldo Pianetti
Segretario giudiziario
Armando Petrini
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti definitivi e di espropriazione presentata
ISEP 1 rappr. dal Municipio
contro
COES 1
nell'ambito delle opere inerenti l'allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________
relativamente al mapp. no. 50 di __________,
ed ora sull’opposizione al progetto ed all’espropriazione,
letti ed esaminati gli atti, udite le parte ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto ed in diritto
che il Comune intende procedere al risanamento di Via __________ lungo un tratto che si estende per ca. ml 105 dall’incrocio con Via __________ fino al posteggio al mapp. no. 101. Scopo dichiarato dell’opera è di rimediare allo stato precario del tratto stradale, di renderlo conforme al PR e di migliorare la circolazione veicolare e pedonale compatibilmente con la situazione concreta. A tal fine il progetto prevede il mantenimento del tracciato stradale attuale e l’allargamento del sedime verso valle con una struttura in calcestruzzo armato. Ne risulterebbe un campo viabile di ml 4.50 completato con un nuovo marciapiede largo 1 ml;
che il relativo credito è stato accordato dal Consiglio Comunale nel corso della seduta del 15.12.2003 (MM no. 511);
che il progetto e gli atti di esproprio sono stati pubblicati dal 26.1 al 25.2.2004;
che l’attuazione dell’opera coinvolge il mapp. no. 50, proprietà di COES 1, sito a valle della strada e parzialmente occupato dal riale __________. Il Comune ne ha sollecitato l’espropriazione in ragione di ca. mq 522 offrendo un’indennità complessiva di fr. 9'918.- (cfr. tabelle di espropriazione);
che con memoria 20.2.2004 la proprietaria si è opposta al progetto ed all’espropriazione ed ha contestato l’indennità offerta;
che l’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 7.10.2004;
che l’opposizione è stata confermata dalla proprietaria con successivo scritto del 20.10.2004;
che di principio qualsiasi attività d’incidenza territoriale dev’essere pianificata (art. 75 CF e 2 LPT) ed in particolare, per quanto attiene la rete viaria, almeno il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura devono figurare nel PR (art. 28 cpv. 1 e 2 let. p LALPT);
che ai fini dell’attuazione concreta del piano del traffico comunale la Legge sulle strade (Lstr.), dichiarando applicabile la Legge di espropriazione (Lespr.), assoggetta ad una procedura di pubblicazione – che sostituisce quella usuale di rilascio del permesso di costruzione giusta la Legge edilizia – tutti i progetti definitivi riferibili ad opere di costruzione ordinaria subordinandone la validità all’approvazione ed al giudizio definitivo del Tribunale di espropriazione (art. 33 cpv. 1 e 4 Lstr.; Messaggio del 6.7.1994 concernente la modifica della LALPT del 23.5.1990, della Lstr. del 23.3.1983 e della LE del 13.3.1991, p. 4, 22-24);
che in principio non sono ammesse opposizioni su oggetti già decisi con l’approvazione del PR (art. 33 cpv. 3 Lstr.);
che le sole eccezioni tendenti ad attenuare le conseguenze per l’ente pubblico derivanti da una rigida applicazione dell’obbligo di pianificare, concernono i lavori di semplice manutenzione e gli interventi cosiddetti di miglioria. Infatti gli interventi di miglioria – finalizzati esclusivamente ad adeguare la strada alle nuove esigenze tecniche, di sicurezza e protezione dell’ambiente, senza modificarne in modo sostanziale la funzionalità, l’uso e la struttura – sottostanno unicamente alla procedura di approvazione del progetto (art. 39a Lstr.);
che pertanto in applicazione dell’art. 39a Lstr. a fronte di un intervento di miglioria compete al Tribunale di espropriazione di dirimere eventuali opposizioni e, prima ancora, di effettuare d’ufficio e con pieno potere cognitivo il vaglio del progetto definitivo e della sua pubblica utilità (cfr. RDAT I-1998 no. 52 c. 7, II-1998 no. 25 c. 3.2.) nell’ottica dei suoi contenuti, della sua incidenza e della sicurezza (art. 7 Lstr.), fermo restando che tale esame non può estendersi anche ad un sindacato di opportunità ritenuto l’ampio margine di autonomia decisionale di cui gode l’ente esecutore limitato soltanto dalla norma che disciplina la concezione delle strade e dal divieto di arbitrio (RDAT 1990 no. 53 c. 7);
che nel PR della sezione di __________ Via __________ è definita come strada di servizio comprensiva di una carreggiata di ml 4.50 ed un marciapiede sul lato a valle di ml 1 (cfr. piano del traffico);
che l’opera non altera la funzionalità della strada poiché altro non fa che adeguarne lo stato al PR e quindi si configura come intervento di miglioria ai sensi dell’art. 39a Lstr.;
che per quanto riferito al tracciato ed al calibro della strada il progetto parrebbe quindi conforme;
che l’esame non può, tuttavia, ridursi a questa sola constatazione;
che infatti non va trascurato che il PR si limita ad indicare la rete delle vie di comunicazioni (art. 28 cpv. 2 let. p LALPT) ed in particolare il tracciato e le dimensioni di ogni strada esistente o futura con le linee di arretramento. Viceversa, non essendo elaborato sulla base di uno studio planimetrico ed altimetrico, il piano viario non specifica alcun dettaglio tecnico/costruttivo delle strade;
che i particolari tecnici quali l’assetto, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, gli impianti accessori e la protezione esterna, sono contenuti nei progetti definitivi (art. 19 cpv. 1 Lstr.) che, come già annotato, il Tribunale esamina con pieno potere cognitivo;
che secondo l’opponente l’allargamento verso valle della strada metterebbe in pericolo il sottostante riale __________ ed interverrebbe sul normale deflusso delle acque;
che quale manufatto di sostegno al nuovo tratto stradale esterno, e cioè quello che sarà destinato a marciapiede, il progetto contempla la costruzione di una soletta a sbalzo in calcestruzzo armato lunga ca. 83 ml sorretta da muri portanti distanti 5 ml l’uno dall’altro, disposti perpendicolarmente ed ancorati al muro esistente. Alla base, ossia a livello del mapp. no. 50, è predisposta la posa di blocchi di sasso ciclopici per proteggere le fondazioni (cfr. relazione tecnica no. 5.5-5.6; piano no. 0109.002);
che il Comune ha dichiarato che il progetto non comporta interventi diretti lungo l’alveo del riale __________ ma solo opere di consolidamento che consistono nella posa di massi ciclopici quale protezione delle banchine di fondazione unicamente dove l’andamento del terreno lo richiede (cfr. lettera del 4.3.2005);
che tuttavia l’Ufficio dei corsi d’acqua d’intesa con l’Ufficio protezione della natura, confermando lo scambio di corrispondenza già intercorso con il Comune come pure il preavviso negativo espresso a suo tempo (cfr. lettera del 13.4.2005 e corrispondenza allegata), ha ribadito che le caratteristiche costruttive del progetto sono in contrasto con la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e con l’Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua (OSCA);
che il Tribunale di espropriazione non ha motivo di prescindere dalle suddette considerazioni esternate dalle autorità competenti a rilasciare preavvisi nella misura in cui un intervento costruttivo ha un’incidenza sull’ambiente;
che in effetti i corsi d’acqua e le zone ripuali rientrano nel novero dei biotopi protetti (art. 18 cpv. 1 e 2 LPN; art. 2 let. e R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974; art. 2, 20 cpv. 1 Legge cantonale sulla protezione della natura del 12.12.2001);
che i lavori pubblici, e segnatamente le strade, devono essere progettati ed eseguiti in maniera da non danneggiare o deturpare il paesaggio e tutti gli altri beni protetti; i relativi progetti di massima e di esecuzione devono essere approvati dal Dipartimento (art. 7 R d’applicazione del DL 16.1.1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 22.1.1974);
che la vegetazione ripuale non dev’essere dissodata, sotterrata né altrimenti annientata (art. 21 cpv. 1 LPN);
che alle acque deve essere riservato uno spazio minimo tale da garantire la protezione contro le piene ed il mantenimento delle funzioni naturali dell’acqua stessa (art. 21 cpv. 2 OSCA). La competenza a fissare lo spazio riservato è demandata ai cantoni;
che in tema di misure di protezione nel Cantone Ticino sono applicabili le Direttive emanate dall’Ufficio federale delle acque e della geologia;
che in base a tale normativa la larghezza della zona riparia varia con la larghezza dell’alveo ma deve misurare almeno 5 ml, anche per piccoli riali, su ambo i lati del corso d’acqua (cfr. scritto 25.5.2004 dell’Ufficio della caccia e della pesca; Direttive UFAEG sulla protezione contro le piene dei corsi d’acqua, 2001, p. 18-19 ed inoltre www.bwg.admin.ch);
che, stando agli atti pubblicati, rispetto alla lunghezza complessiva dell’intervento, lo spazio minimo di riserva di 5 ml parrebbe essere rispettato in un solo punto, tra le sez. 5 e 6, mentre per il resto di certo non è garantito;
che in quest’ottica l’intervento si rivela quindi eccessivamente invasivo a scapito del normale deflusso delle acque e dell’habitat ecologico;
che pertanto, oltre a non essere conforme alle vigenti normative e direttive, il progetto non può dirsi sorretto da un interesse pubblico bastante e tantomeno rispettoso del principio di proporzionalità;
che di conseguenza non può essere approvato;
che di riflesso l’intervento espropriativo risulta privo d’oggetto ed in quanto tale è da stralciare;
che l’opponente non si è avvalsa della consulenza di un legale per cui non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati gli art. 33, 39a Lstr., 18 LPN, 21 OSCA, 20 e segg. Lespr.,
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione al progetto ed all’espropriazione è accolta.
2. I progetti definitivi concernenti le opere di allargamento e la sistemazione del tratto stradale lungo Via __________ non sono approvati.
3. La procedura di espropriazione è stralciata siccome priva d’oggetto.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 600.sono a carico del ISEP 1. Non si assegnano ripetibili.
5. La presente decisione è definitiva.
6. Intimazione a:
__________ __________
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Armando Petrini