Incarto n. 20.2004.16-2 18/03
Lugano 2 marzo 2005
Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente del Tribunale di espropriazione
Margherita De Morpurgo
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata in data 3.04.2003 da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
contro
COES 2 rappr. da RA 3
nell'ambito della realizzazione della strada di PR 8-8 relativamente al mapp. n. 705 RFD di __________, __________,
considerato - che i progetti definitivi sono stati pubblicati nel periodo dal 28 aprile 2003 al 27 maggio 2003;
che l’opera coinvolge, in particolare, anche il mapp. no. 705, di proprietà di COES 2, espropriato in ragione di ca. 120 mq contro versamento di un’indennità complessiva di fr. 24'720.-- il mq;
che con scritto del 13.5.2003 la proprietaria non ha sollevato obiezioni di principio né al progetto né all'espropriazione, bensí ha postulato una modifica dei piani e meglio una puntualizzazione circa alcuni dettagli esecutivi che qui non occorre specificare;
che all’udienza del 16 settembre 2003 l'espropriata ha accettato l'indennità offerta nella tabella pubblicata mentre per il resto ha confermato quanto sopra;
che il progetto definitivo é stato approvato con sentenza del 8 ottobre 2003;
che, pertanto, lo scritto 13 maggio 2003 puó ritenersi evaso;
in applicazione degli artt. 32 e 33 Lstr, 20 e segg. Lespr,
dichiara e
pronuncia: 1. Il procedimento è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuta transazione (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.).
2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3.L’ente espropriante è autorizzato ad iscrivere il rapporto giuridico a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.).
4.Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.
5.Intimazione a:
- RA 3 - RA 1
la presidente
Margherita De Morpurgo