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Ticino Tribunale di espropriazione 02.03.2005 20.2004.16-2

2 marzo 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·305 parole·~2 min·1

Riassunto

approvazione progetti e espropriazione

Testo integrale

Incarto n. 20.2004.16-2 18/03  

Lugano 2 marzo 2005

Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente del Tribunale di espropriazione

Margherita De Morpurgo

statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione presentata in data 3.04.2003 da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COES 2 rappr. da  RA 3  

nell'ambito della realizzazione della strada di PR 8-8   relativamente al mapp. n. 705 RFD di __________, __________,

considerato               -     che i progetti definitivi sono stati pubblicati nel periodo dal 28 aprile 2003 al 27 maggio 2003;

che l’opera coinvolge, in particolare, anche il mapp. no. 705, di proprietà di COES 2, espropriato in ragione di ca. 120 mq contro versamento di un’indennità complessiva di fr. 24'720.-- il mq;

che con scritto del 13.5.2003 la proprietaria non ha sollevato obiezioni di principio né al progetto né all'espropriazione, bensí ha postulato una modifica dei piani e meglio una puntualizzazione circa alcuni dettagli esecutivi che qui non occorre specificare;

che all’udienza del 16 settembre 2003 l'espropriata ha accettato l'indennità offerta nella tabella pubblicata mentre per il resto ha confermato quanto sopra;

che il progetto definitivo é stato approvato con sentenza del 8 ottobre 2003;

che, pertanto, lo scritto 13 maggio 2003 puó ritenersi evaso;

in applicazione                degli artt. 32 e 33 Lstr, 20 e segg. Lespr,

dichiara e

pronuncia:             1.     Il procedimento è dichiarato chiuso e stralciato dai ruoli per intervenuta transazione (art. 43 e 44 cpv. 2 Lespr.).

2.Non si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3.L’ente espropriante è autorizzato ad iscrivere il rapporto giuridico a Registro Fondiario (art. 57 Lespr.).

4.Contro il dispositivo di cui sub. 2 (tasse di giustizia e spese) è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 30 giorni dall’intimazione.

5.Intimazione a:

- RA 3 - RA 1  

                                                                                  la presidente

                                                                                  Margherita De Morpurgo

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