Incarto n. 20.2004.15-1 76/02
Lugano 21 luglio 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Giorgio Caprara ing. Giancarlo Rosselli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di approvazione dei progetti e di espropriazione promossa da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
Contro
COES 1 rappr. dall’ RA 2
relativamente al mapp. no. 430 RFD di F__________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato, in fatto ed in diritto
1.1.1. Lo ISEP 1 è promotore delle opere di miglioria alla strada cantonale F__________ – C__________ nel tratto tra l’abitato ed il ponte sulla ferrovia. Il progetto, che comporta espropriazioni varie, prevede in particolare la sistemazione del campo stradale a ml 6 con l’adeguamento dei raggi curvatura, la realizzazione di un marciapiede di ml 1.50 lungo il lato a valle della strada e la posa di nuove canalizzazioni per le acque meteoriche. L’opera è finanziata mediante il credito quadro per la conservazione del patrimonio stradale e migliorie nelle valli per il periodo 2000-2003 stanziato dal Gran Consiglio il 28.2.2000. I progetti definitivi e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 21.11 al 20.12.2002.
1.2. La messa in atto del progetto coinvolge, tra le altre, anche la part. no. 430 di proprietà di COES 1. Secondo le tabelle pubblicate il fondo è espropriato in ragione di mq 165 ed occupato temporaneamente per mq 108 contro versamento di un’indennità di fr. 120.- il mq rispettivamente di fr. 0.50 il mq; la tabella include pure un’indennizzo di fr. 4'616.- per l’estirpazione di piante varie. Con memoria del 16.12.2002, oltre ad una modifica puntuale al progetto riguardante l’accesso alla proprietà, l’espropriato ha sollecitato le seguenti indennità espropriative: - fr. 215.- il mq per l’espropriazione di mq 165 - fr. 5.- il mq per l’occupazione temporanea di mq 105 - fr. 6'742.- complessivamente per piantagioni e siepi diverse - fr. 15'500.- complessivamente per inconvenienze L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 18.3.2002. Di comune accordo le parti hanno disposto la riduzione del raggio di curvatura dell’accesso, il ripristino dei muri di recinzione e delle due bucalettere ed il raccordo dell’imbocco alle quote attuali del piazzale; l’ente espropriante ha peraltro garantito l’accesso durante i lavori. Il Tribunale di espropriazione ha approvato il progetto con sentenza del 26.3.2003. L’anticipata immissione in possesso è stata accordata a far tempo dal 1°.3.2004.
2.Il mapp. no. 430 è così censito a RF:
sub. h) giardino mq 1362 sub. A) rustico mq 18 sub. B) abitazione mq 135 sub. C) terrazza mq 13 sub. D) garage mq 18 sub. E) autorimessa mq 51 sub. F) ripostiglio mq 32 sub. G) ripostiglio mq 8 totale mq 1637
La proprietà è ubicata a monte dell’abitato di F__________ in località R__________ e consta di una superficie pianeggiante di forma regolare edificata con una casa di abitazione bifamiliare ed annessi vari; il fondo, gravato da un onere di abitazione, è assegnato alla zona residenziale R2.
3.3.1. L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 16 no. 4). L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734). Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati, preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per adeguarli all'oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e soppesando le singole caratteristiche, le potenzialità di sfruttamento come anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RDAT II-1998 no. 27) tra i quali si annoverano altresì le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritto e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.). L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto paragonato. E’ tuttavia indispensabile che i valori accertati siano analizzabili e cioè che costituiscano una testimonianza valida quanto ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT 1985 no. 92, II-1998 no. 27). In quest’ottica le punte estreme – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).
3.2 L’estimo si fonda sui prezzi risultanti dalle transazioni immobiliari stipulate nei pochi anni precedenti l’anticipata immissione in possesso (cfr. art. 19 Lespr.) e riguardanti terreni liberi siti a F__________ in zona R2. A tal fine ed in via preliminare il Tribunale ha verificato le transazioni citate dall’espropriato in appoggio alla sua pretesa – dalle quali risulterebbe un valore medio di fr. 210.- il mq (cfr. memoria 16.12.2002 p. 5) – constatando, tuttavia, che per lo più sono irrilevanti per il giudizio. Infatti le compravendite riferite a mq 2115 (mapp. no. 1257), a mq 906 (mapp. no. 1227) ed a mq 816 (mapp. no. 147) sono state stipulate rispettivamente nel 1991, 1997 e 1996 e non sono quindi abbastanza recenti. D’altra parte l’ulteriore acquisto menzionato di mq 1803 concerne il mapp. no. 1038 posto in zona R4 e risale al 1995. Le indagini effettuate come di rito presso i pubblici registri dal Tribunale risalgono comunque fino al 1998 ed offrono i seguenti risultati:
1998 - fr. 95.25 il mq per il mapp. no. 1398 di mq 735, loc. P__________ (iscr. a RF il 22.5.1998 al d.g. 842);
1999 - fr. 140.05 il mq per il mapp. no. 1399 di mq 1071, loc. P__________ (iscr. a RF il 26.1.1999 al d.g. 200); - fr. 116.96 il mq per il mapp. no. 1402 di mq 513, loc. P__________ (iscr. a RF il 4.5.1999 al d.g. 942); - fr. 114.99 il mq per il mapp. no. 1230 di mq 600, loc. A__________ (iscr. a RF il 15.9.1999 al d.g. 2100);
2000 - fr. 144.54 il mq per il mapp. no. 1393 di mq 1277, loc. A__________ (iscr. a RF il 22.5.2000 al d.g. 926). La superficie censita come bosco (mq 516) è stata considerata a valore 0.-; - fr. 50.43 il mq per il mapp. no. 989 di mq 694, loc. P__________ (iscr. a RF il 12.10.2000 al d.g. 1930);
2003 - fr. 120.- il mq per il mapp. no. 1233 di mq 664, loc. F__________ (iscr. a RF il 30.1.2003 al d.g. 192). Il trapasso è avvenuto a seguito di aggiudicazione ad incanto pubblico; - fr. 64.- il mq per il mapp. no. 1417 di mq 679, loc. F__________ (iscr. a RF il 16.4.2003 al d.g. 1010).
Dall’elenco sono state escluse le transazioni riferibili alla zona R2s perché in base alle norme di applicazione del PR in questa zona le opere di urbanizzazione sono a carico dei privati (art. 51 cpv. 2), ciò che ha una certa incidenza sui valori. I dati ufficiali smentiscono l’affermazione dell’espropriato secondo cui i valori di zona si situerebbero sui 200.-/220.- fr. il mq; di conseguenza, pur non potendo escludere a priori che i prezzi di vendita ufficiosi e richiesti raggiungano la quotazione indicata, la segnalazione non è risolutiva ai fini dell’estimo perché priva di riscontri oggettivi. Le località elencate sono ubicate, rispettivamente, a monte della casa per anziani (F__________) e della stazione (A__________) ed a confine con il Comune di M__________ (P__________). Tali zone appartengono tutte alla stessa fascia collinare a monte del nucleo di F__________ e, tutto sommato, dal profilo della situazione si equivalgono, possiedono le caratteristiche di una piacevole zona residenziale e nel contempo sono vicine e facilmente raggiungibili dal paese. Considerato che, malgrado l’altalenarsi dei valori annui, a partire dal 2000 il mercato immobiliare sembra essere in recupero ed ha registrato una discreta espansione (USTAT, Dati statistiche e società, 3-2004 p. 37 ss, 3-2005 p. 6 ss), si può concludere che nel 2004 le quotazioni medie in zona R2 si aggirassero sui 120.-/140.- fr. il mq. Il mapp. no. 430 è senz’altro una proprietà gradevole e le sue caratteristiche intrinseche lo porrebbero, di principio, nella categoria dei buoni terreni edilizi. Sennonché, oltre a trovarsi a ridosso della linea ferroviaria, la particella è gravata da un onere di abitazione che ha per oggetto l’appartamento al piano terreno del quale la beneficiaria potrà disporre vita natural durante. Giusta l’art. 14 cpv. 1 Lespr. nella stima del valore venale si deve tener conto delle servitù attive e passive attinenti al fondo al momento del deposito dei piani imputandole sul valore venale qualora costituissero un onere; non occorre che la riduzione sia specificata in cifre, basta che si rifletta sul risultato finale (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 84 p. 266, ad art. 21 no. 1-3; DTF 119 Ib 447 c. 3). Orbene, non essendo cedibile (art. 776 cpv. 2 CC), il diritto di abitazione persiste anche in caso di cessione del fondo. In tale evenienza la servitù limita per l’acquirente la libera disponibilità del bene e, prima ancora, rappresenta un fattore negativo per la cerchia di potenziali acquirenti. Di conseguenza, pur concedendo che è limitato all’arco di vita della beneficiaria, l’onere incide sul valore della proprietà. Ciò considerato il Tribunale reputa di poter condividere l’offerta dall’ente espropriante e fissa quindi l’indennità espropriativa a fr. 120.- il mq.
4.L’occupazione temporanea si annovera tra i provvedimenti che, in ambito espropriativo, concorrono all’attuazione dell’opera. Per definizione essa comporta l’invasione transitoria di un terreno per depositarvi materiale o installazioni di cantiere oppure, più semplicemente, per permettere la costruzione dell’opera stessa senza intralci. Concluso l’intervento il sedime è da restituire ripristinato al proprietario. L’indennità per occupazione temporanea deve coprire il danno effettivo derivante dalla limitazione dell’uso attuale del bene salvo che il proprietario renda attendibile un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr. (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT 1989 no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273). Normalmente l’indennità metrica annua riconosciuta per terreni edificabili è di fr. 0.50 il mq (TE sott. 26.6.1996 in re Comune di V./C., 2.3.1999 in re S./G.). In concreto il provvedimento si rende necessario solo per consentire l’esecuzione dell’opera e, viste le garanzie offerte dall’ente espropriante (cfr. verbale del 18.3.2002), non compromette l’accesso alla proprietà. Inoltre il sedime colpito è circoscritto alla striscia di giardino lungo il fronte stradale per la quale non è stato ipotizzato alcun miglior uso. Stando così le cose il risarcimento preteso di fr. 5.- il mq non è giustificato e non vi è alcun motivo di accordare un importo superiore a quello usuale. L’indennità è dunque fissata in fr. 0.50 il mq.
5.5.1. Sotto il cappello “indennità di inconvenienza” l’espropriato ha chiesto innanzitutto la rifusione di fr. 2'400.- pari al costo per l’isolazione fonica supplementare quale conseguenza dell’avvicinamento della strada e dell’aumento di rumori. La pretesa può essere ricondotta all’art. 11 let. b Lespr. che ammette come risarcibile l’espropriazione che provocasse un deprezzamento della frazione residua, ipotesi che potrebbe concretizzarsi se, per effetto dell’intervento, il terreno fosse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato razionalmente, oppure se una costruzione esistente fosse privata di un’importante area di sfogo o di uno schermo protettivo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 183-185; RDAT 1989 no. 75, II-1994 no. 63 c. 5.5, II-1998 no. 27 c. 3.1; TRAM 2.9.2002 N. 50.2001.00022).
Per quanto riguarda il mapp. no. 430 è vero, da un lato, che l’esproprio riguarda una superficie certamente non esigua, ma è vero anche, d’altro lato, che l’intervento espropriativo non comporta alcun condizionamento architettonico/costruttivo né impedisce o limita in modo significativo, in un’ottica finanziaria e di destinazione, quello sfruttamento razionale cui si attiene concettualmente la prassi invalsa nel tema delle potenzialità edificatorie di un fondo (Kommentar zum RPG, Riva ad art. 5, no. 165-166; Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 2251; DTF 112 Ib 263 c. 4 p. 267). Anche sotto il profilo delle immissioni acustiche l’ipotesi di una svalutazione della proprietà appare ben poco verosimile. Infatti, al di là che il fondo si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, bisogna considerare che la strada cantonale, oltre a servire una zona residenziale densamente insediata, conduce all’Ospedale distrettuale di __________ per poi proseguire verso note località turistiche quali R__________, M__________ ma soprattutto C__________, ed è dunque piuttosto trafficata. In queste condizioni la fascia di terreno sottratto di per sé stessa non bastava a schermare la proprietà da rumori molesti; inoltre l’adeguamento e la sistemazione del campo stradale – con l’eventuale incremento del traffico – erano circostanze immaginabili cosicché l’espropriato da tempo poteva e doveva aspettarsi un aumento delle immissioni foniche. Non essendosi adeguato alla situazione egli non può ora imputare all’ente pubblico un minor valore della proprietà, rispettivamente i costi per un intervento di isolazione fonica, perlomeno non senza disattendere il principio secondo cui ogni espropriato è tenuto ad evitare o limitare il danno. La pretesa va quindi respinta.
5.2. Quali ulteriori indennità per inconvenienze l’espropriato ha chiesto fr. 500.- per due bucalettere, fr. 1'350.- per la sistemazione degli allacciamenti al piazzale interno, fr. 10'500.- per il muro di cinta e fr. 750.- per minori affitti box durante i lavori. Tuttavia, visto l’accordo stipulato all’udienza del 18.3.2002 (cfr. verbale) ed in particolare i ripristini disposti a spese dell’ente espropriante come pure l’accessibilità garantita durante il cantiere, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
6.6.1. L’espropriato ha sollecitato infine un’indennità complessiva di fr. 6'742.- per piantagioni e siepi diverse.
6.2. L’art. 11 let. c Lespr. stabilisce che l’indennità comprende anche il corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall’espropriato purché siano prevedibili secondo il corso ordinario delle cose quale conseguenza dell’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 196, 197 e 200; Wiederkehr, op. cit., p. 103 ss; Grisel, op. cit., p. 741). E’ principio acquisito che la perdita di piantagioni si annovera tra i pregiudizi indennizzabili giusta l’art. 11 let. c Lespr. a condizione che i vegetali estirpati svolgessero una particolare funzione estetico-protettiva o recassero un cospicuo valore botanico; un risarcimento è altresì ipotizzabile qualora la superficie espropriata, e quindi l’indennizzo espropriativo, fossero esigui a tal punto da non poter inglobare il valore delle piante stesse (RDAT 1985 no. 94 e, da ultimo, TRAM 19.6.2002 in re Comune di V./S.). In concreto le piante messe a dimora entro le linee di esproprio e di occupazione temporanea formavano indiscutibilmente, se non una barriera fonica, quantomeno una rigogliosa cornice decorativa ed inoltre costituivano, almeno parzialmente, uno schermo visivo (cfr. documentazione fotografica). Il perito giudiziario ha elencato le piante coinvolte nell’intervento espropriativo stabilendone inoltre il valore (cfr. perizia 22.4.2003). Il Tribunale non ha motivo di dubitare del referto peritale che, del resto, nemmeno le parti hanno contestato. Ad opera ultimata l’ente espropriante ha trasmesso l’inventario delle piante effettivamente estirpate in merito al quale l’espropriato non ha sollevato obiezioni. Di conseguenza l’indennità per i vegetali effettivamente soppressi è fissata in fr. 3'912.30 cui si aggiungono fr. 300.- per il trapianto della palma e del noce, per complessivi fr. 4'212.30.
7.Le indennità espropriative sono completate con gli interessi a decorrere dal 1°.3.2004, data dell’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3 Lespr.), al saggio usuale del 3.5% fissato dal Tribunale federale.
8.Considerato che l’espropriato non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,
dichiara
e pronuncia: 1. Lo ISEP 1 verserà al proprietario del mapp. no. 430 le seguenti indennità:
1.1. fr. 120.- il mq per l’espropriazione formale di mq 165
1.2. fr. 0.50 il mq per l’occupazione temporanea di mq 108
1.3. fr. 4'212.30 a corpo per la soppressione di vegetali vari
2. Sulle indennità espropriative è dovuto l’interesse al saggio usuale del 3.5% a decorrere dal 1°.3.2004.
3. Le restanti pretese dell’espropriato sono respinte.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 700.sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.
6. Intimazione a: - RA 1 - RA 2
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco