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Ticino Tribunale di espropriazione 12.02.2010 10.2009.15-1

12 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·2,281 parole·~11 min·3

Riassunto

Espropriazione formale - servitù di condotta - principio della proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 10.2009.15      

Lugano 12 febbraio 2010

Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

COCE 1 composta da: 1. MCON 1 2. MCON 2 3. MCON 3 4. MCON 4 tutti rappr. dall’ RA 2  

nell'ambito delle opere di realizzazione del collegamento acqua potabile alla rete di __________ in zona __________,   relativamente al mapp. no. 1570 RFD di __________,

ed ora sulla domanda di modifica dei piani e sull’opposizione all’anticipata immissione in possesso,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                     in fatto ed in diritto

- che nel corso dell’estate del 2008 il Comune di __________ ha dovuto rinunciare alla captazione di acqua potabile dal pozzo __________, già sua principale fonte di approvvigionamento idrico, in ragione della presenza di inquinanti nell’acqua della falda;

- che, per superare la situazione contingente, è stato realizzato un collegamento di emergenza con la rete di __________ in zona __________. Quest’ultimo non garantisce, tuttavia, i quantitativi sufficienti per far fronte ai periodi di maggior consumo, nonostante la popolazione sia stata invitata ad un consumo parsimonioso dell’acqua;

- che pertanto il Municipio ha risolto di realizzare un allacciamento di supporto provvisorio alla rete di __________ (tratta A) e di anticipare parzialmente il collegamento definitivo alla rete di __________ (tratta B) in sintonia con quanto previsto dal progetto del nuovo acquedotto regionale del __________ Lungo la tratta A sarà posata una condotta del diametro di 100 mm lunga ca. 50 m in parte interrata ed in parte sospesa a lato del ponte sul fiume __________; il tratto B sarà invece realizzato con tubi di ghisa con collegamento autostagno del diametro di 200 mm per una lunghezza totale di 145 m;

- che il Consiglio Comunale ha stanziato il credito di costruzione con risoluzione del 25.6.2009 (MM 15/2009);

- che il Consiglio di Stato ha autorizzato il collegamento con la rete di __________ con risoluzione dell’8.7.2009;

- che la realizzazione dell’opera coinvolge il mapp. no. 1570 (mq 8883), fondo che confina ad est con Via __________, a sud con Via __________, ad ovest con gli argini del fiume __________ e a nord con il mapp. no. 1000 di proprietà comunale sul quale sono già installate la vasca di ripresa della stazione __________, una condotta diretta a sud ed una camera nei pressi del confine con la part. no. 1570. In particolare, per realizzare il collegamento tra la zona del ponte e le infrastrutture presenti sul mapp. no. 1000, il Comune ha progettato di posare la nuova condotta attraversando il settore occidentale del mapp. no. 1570, da sud verso nord, nelle vicinanze della scarpata verso il fiume; mantenendo inizialmente un tracciato lineare perpendicolare a Via __________, nella sua parte finale la tubazione prosegue obliquamente verso est per scansare la camera esistente appena oltre il confine e raccordarsi alla condotta già posata sul mapp. 1000 (cfr. piano no. 562-402 del 16.6.2009);

- che il Municipio ha quindi avviato la presente procedura espropriativa intesa ad ottenere i necessari diritti di passaggio sul mapp. no. 1570 per la posa e l’accesso alla condotta (90 ml) contro versamento di un’indennità di fr. 1.- il ml, nonché l’occupazione temporanea del sedime occorrente per eseguire l’opera (mq 484 + 220) a fr. 0.50/0.20 il mq;

- che, autorizzata l’omissione della pubblicazione degli atti ai sensi dell’art. 27 Lespr, agli espropriati è stato notificato un avviso personale il 21.7.2009;

- che il 18.8.2009 gli espropriati hanno trasmesso a questo Tribunale, senza particolari commenti, copia della corrispondenza intercorsa con il Municipio e con l’azienda acqua-gas-elettricità di __________ (__________). Dal carteggio si evince che nel 2003 la __________ ha invaso per errore il mapp. no. 1570 posandovi un bauletto portacavi. Accortasi del disguido, si è offerta di spostare l’impianto verso la parte occidentale del fondo suggerendo di eseguire l’intervento in concomitanza con i lavori di posa della condotta dell’acqua potabile. I proprietari, approvando tale soluzione, hanno perciò contattato il Municipio affinché sospendesse la procedura espropriativa e valutasse la proposta di __________. L’esecutivo ha risposto negativamente con lettera del 26.8.2009;

- che con scritto del 7.9.2009 il Municipio ha chiesto l’anticipata immissione in possesso;

- che con scritto del 28.9.2009 i proprietari si sono opposti al provvedimento ritenendo il progetto del Comune particolarmente penalizzante e dichiarandosi disposti ad accettare la proposta già formulata da __________;

- che al sopralluogo del 13.10.2009 gli espropriati hanno chiesto che la condotta venga posata in parallelo con le infrastrutture di __________ fino al confine nord della proprietà auspicando, in particolare, che la tubazione ed il bauletto portacavi siano posati nell’ambito di un solo e medesimo scavo e seguendo il tracciato proposto da __________. Dal canto suo il Comune – inizialmente poco propenso a modificare il progetto, vuoi perché un raccordo “a gomito” oltre il confine pregiudicherebbe lo scorrimento dell’acqua, vuoi perché comunque la condotta si trova all’interno della linea di arretramento dai corsi d’acqua – per finire ha proposto una leggera modifica del raccordo a nord, e meglio come schizzato a matita sul piano allegato al verbale;

- che tale possibile modifica è stata ulteriormente affinata dal Municipio e formalizzata nel nuovo progetto allegato allo scritto del 16.10.2009 (cfr. lettera del Municipio e piano no. 562-402a). In base a tale piano le due infrastrutture vengono posate in uno scavo largo ml 1.30 posto ad una distanza minima di ca. 1ml dal ciglio della scarpata. Il tracciato della nuova condotta fiancheggia per quasi tutta la sua lunghezza quello della linea elettrica salvo che negli ultimi 5 ml ca. dove si disgiunge piegando verso est. Come puntualizzato dal Municipio, la disgiunzione è dovuta al fatto che la posa di una condotta in ghisa in concomitanza di un incrocio di tubazioni elettriche è impraticabile per i pericoli che potrebbero derivarne in caso di rottura delle tubazioni dell’acqua;

- che tale ultima proposta è stata rifiutata dagli espropriati i quali, contestate le argomentazioni municipali, di rimando hanno nuovamente preteso il prolungamento lineare del tracciato della nuova condotta fino al confine nord del mapp. no. 1570, così confermando nella sostanza quanto già richiesto al sopralluogo (cfr. scritto del 2.11.2009 e piano allegato no. 2);

- che la corrispondenza successiva non ha permesso di appianare la lite;

- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, è compatibile con la garanzia costituzionale della proprietà (art. 26 Cost) solamente se è fondato su una base legale, se risponde ad un interesse pubblico e se rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cos; Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727; DTF 129 I 337 c. 4.1 e rinvii);

- che a norma dell’art. 24 cpv. 2 let. a-b Lespr, l’espropriato ha facoltà di opporsi all’espropriazione e di chiedere una modifica dei piani;

- che in concreto l’intervento espropriativo è sicuramente sorretto da un interesse pubblico pertinente e preminente; anzi, la posa della condotta costituisce una palese ed urgente necessità;

- che, in ogni caso, gli espropriati non contestano la pubblica utilità dell’opera ma si oppongono all’intervento espropriativo nei termini prospettati dal Comune poiché, a loro avviso, è particolarmente penalizzante, e chiedono una modifica dei piani. Implicitamente essi alludono, dunque, ad una violazione del principio della proporzionalità;

- che il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti di natura restrittiva siano idonei a raggiungere lo scopo desiderato e che, a fronte di soluzioni diverse, si scelga quella meno pregiudizievole per i diritti del privato (DTF 126 I 219 c. 2c e rinvii). Secondo la giurisprudenza, in materia espropriativa ciò non significa che la restrizione debba limitarsi a quanto è assolutamente indispensabile alla realizzazione dell’intervento d’interesse pubblico, potendo per contro estendersi a quanto è necessario, dal profilo tecnico e giuridico, all’esecuzione adeguata dell’opera in questione (RDAT I-2001 no. 30 c. 4d in fine; RtiD I-2006 no. 24 c. 2.3);

- che l’esistenza di soluzioni alternative non basta, di principio, a delegittimare l’intervento trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi, con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1252; ; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431);

- che il Comune non espropria formalmente il sedime necessario alla posa della condotta ma si è limitato a chiedere la costituzione di una servitù per il passaggio della tubazione, compreso il diritto di accedervi. Sotto il profilo giuridico esso ha così scelto il provvedimento meno incisivo per i diritti di proprietà nel pieno rispetto del principio della proporzionalità;

- che per quanto concerne il tracciato dell’opera, la lite è, in sostanza, limitata all’ultimo tratto della condotta, ed in particolare alla zona del confine tra i mapp. no. 1570 e 1000 dove dovrebbe avvenire il raccordo tra la nuova tubazione e le infrastrutture comunali esistenti;

- che in base al vigente PR di __________ il mapp. no. 1570 è, per la maggior parte, assegnato alla zona artigianale e commerciale. La porzione settentrionale del fondo, rivolta verso il mapp. no. 1000, è invece inedificabile in quanto inclusa nella zona di protezione II del pozzo di captazione dove sono permesse solo attività inerenti lo sfruttamento agricolo o forestale, oppure installazioni di attrezzature che non provocano pericolo per le acque (art. 21 NAPR). Nel piano delle zone, lungo il fiume __________, è inoltre segnata una fascia boschiva;

- che, ciò considerato, la proposta del Municipio di cui al piano no. 562-402a allegato allo scritto del 16.10.2009 appare ragionevole e proporzionata alla concreta situazione della proprietà;

- che in effetti, e come già indicato, secondo tale proposta, il tracciato della nuova condotta si sviluppa nei pressi del ciglio della scarpata verso il fiume e segue parallelamente quello di __________ quasi fino al confine del mapp. no. 1570. La leggera deviazione finale, limitata ad un tratto di ca. 5 ml, non pregiudica la particella poiché in quel punto l’area è inedificabile. Certo si potrebbe ipotizzare l’eventuale abolizione o riduzione della zona di protezione e la conseguente attribuzione della superficie affrancata alla zona artigianale e commerciale. Anche in questo caso, tuttavia, considerate le vigenti norme sulle distanze, che variano da un minimo di ml 3 ad un massimo di ml 7 a seconda dell’altezza della costruzione, l’incidenza della tubazione sarebbe nulla o comunque assai limitata (art. 36 e art. 9 pto. 9.2 NAPR);

- che di conseguenza la nuova condotta dovrà essere posata come indicato nel predetto piano 562-402a, in parallelo ed il più vicino possibile al tracciato di __________, tenuto conto delle problematiche di ordine tecnico e di sicurezza secondo le normative vigenti in materia;

- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);

- che trattandosi di un giudizio di semplice apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68, 1988 no. 66; TRAM 2.12.2002 N. 50.2002.22);

- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti, la posa della condotta essendo una necessità urgente ed improrogabile;

- che la domanda di modifica dei piani è risolta in questa sede;

- che del resto gli espropriati non hanno dimostrato né reso verosimile che il loro interesse privato meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

- che ad oggi il terreno è prativo e non vi sono progetti edilizi per l’immediato futuro; l’anticipata immissione in possesso non provoca quindi danni irreparabili, tale requisito essendo realizzato soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94);

- che, nondimeno, prima di accedere al fondo il Comune dovrà allestire un’accurata documentazione fotografica;

- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

- che sull’indennità il Tribunale si pronuncerà in separata sede e previa citazione delle parti ad una udienza di discussione, salvo che nel frattempo esse si accordino in via amichevole;

- la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr); non essendo gli espropriati rappresentati da un legale non si assegnano ripetibili.

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8.3.1971

dichiara

e pronuncia           1.     La domanda di modifica dei piani è evasa nel senso dei considerandi, e di conseguenza la nuova condotta al mapp. no. 1570 sarà posata come indicato nel piano no. 562-402a allegato allo scritto del Municipio del 16.10.2009.

                                2.     L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta.

2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva.

                                3.     E’ fatto obbligo all’ente espropriante di allestire una documentazione fotografica al mapp. no. 1570 prima dell’inizio dei lavori di posa della condotta e trasmetterla al Tribunale di espropriazione.

                                4.     La tassa di giustizia e le spese per il presente giudizio in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.

                                5.     Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                6.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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