Incarto n. 10.2006.9-1
Lugano 14 maggio 2007
Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da
ISEP 1 rappr. dal RA 1
contro
COCE 1 composta da: 1. MCON 1 2. MCON 2 3. MCON 3 4. MCON 4 5. MCON 5
nell'ambito delle opere di realizzazione del nuovo acquedotto intercomunale "__________" relativamente al mapp. no. 935 di __________
ed ora sulle opposizioni all’espropriazione, alla costituzione di un diritto di passo veicolare ed all’anticipata immissione in possesso,
considerato in fatto ed in diritto
- che i Comuni di __________ e __________ intendono costruire l’acquedotto intercomunale. In tale ambito è prevista la realizzazione di un nuovo serbatoio in territorio di __________ che permetterà ai due Comuni di disporre di un maggiore e sufficiente volume di stoccaggio dell’acqua proveniente dalle sorgenti __________, in funzione del fabbisogno attuale e futuro. La nuova condotta di adduzione consentirà di eliminare la tubazione sospesa sul torrente __________ e, grazie all’elevata pressione d’esercizio ed ai nuovi impianti di collegamento, permetterà di sopperire alle carenze degli attuali sistemi di distribuzione in entrambi i Comuni;
- che il Consiglio Comunale di __________ ha approvato la convenzione concernente la costruzione del serbatoio e della relativa condotta di alimentazione come pure la convenzione riguardante la proprietà e l’esercizio del serbatoio, concedendo contestualmente il credito di costruzione nel corso della seduta del 22.5.2006 (MM 5/2006);
- che per realizzare l’opera il Comune di __________ ha avviato la presente procedura che coinvolge, tra gli altri, anche il mapp. no. 935 per il quale è chiesta, in particolare, l’espropriazione definitiva di mq 360, l’occupazione temporanea di mq 486 e la costituzione di un diritto di passo veicolare su mq 480 contro versamento, rispettivamente, di fr. 20.- il mq, di fr. 0.20 il mq e di fr. 2.- il mq quali indennità (cfr. tabella di espropriazione);
- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 4.10 al 2.11.2006;
- che entro i termini di legge i proprietari del mapp. no. 935 si sono opposti all’espropriazione del sedime ed alla costituzione del diritto di passo, contestando inoltre le indennità offerte siccome insoddisfacenti;
- che all’udienza di conciliazione del 17.4.2007 i proprietari hanno confermato le opposizioni. Dal canto suo il Comune, dichiaratosi d’accordo di limitare il diritto di passo alle sole necessità di gestione e di manutenzione del nuovo serbatoio, ha confermato che il diritto stesso interessa la pista agricola esistente sul mapp. no. 935 e che quest’ultima non sarà modificata; è previsto solo il rinforzo dei muri di sostegno esistenti mantenendo però il loro carattere attuale. Il Comune ha chiesto peraltro l’anticipata immissione in possesso dal 1°.9.2007, provvedimento al quale i proprietari si sono pure opposti;
- che sempre all’udienza, accertato che l’ente pubblico ha eseguito solo la modinatura della parte esterna del serbatoio, il Tribunale ha ordinato il completamento della picchettazione a norma di legge;
- che dando seguito all’invito del Tribunale l’ente espropriante ha trasmesso la documentazione richiamata e comprovato l’avvenuta picchettazione (cfr. lettera del 7.5.2007 e documentazione annessa);
- che il mapp. no. 935 è ubicato in località __________, misura complessivamente mq 20824 e consta di ampie aree prative e forestali oltre che di vari edifici posti, per lo più, nella parte alta del terreno. Il settore interessato dall’espropriazione ospita un rustico non riattato ed è attraversato da una pista agricola (cfr. documentazione fotografica). Stando al vigente PR il fondo appartiene al territorio fuori dalla zona edificabile; esso è inoltre parzialmente colpito da un vincolo AP-EP, volto specificatamente all’ampliamento del serbatoio dell’acquedotto, istituito con una variante approvata il 15.11.2005 dal Consiglio di Stato. Il ricorso interposto dai proprietari contro il vincolo è stato respinto (cfr. ris. 5369 del 15.11.2005; piano della variante);
- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);
- che giusta l’art. 24 cpv. 2 Let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi all’esporpriazione;
- che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce il principio di presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativo assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito;
- che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);
- che i proprietari si oppongono all’espropriazione del terreno destinato alla costruzione del nuovo serbatoio (mq 360) poiché quest’ultimo potrebbe essere realizzato su di un altro sedime;
- che sotto questo profilo essi vorrebbero riavviare il dibattito sulla pubblica utilità e la proporzionalità dell’opera trascurando, tuttavia, che il tema è già stato risolto definitivamente con l’approvazione del PR;
- che d’altra parte l’esistenza di soluzioni alternative a quella proposta dall’ente espropriante non basta a screditare un progetto concreto trattandosi di un giustificativo generico di cui chiunque potrebbe avvalersi con la conseguenza che la messa in atto di lavori pubblici sarebbe in buona parte destinata a fallire (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 26 ss, ad art. 35 p. 431; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1252);
- che inoltre la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49);
- che in concreto, come già rilevato, la superficie esproprianda è stata riservata mediante una recente variante ad hoc del PR per la costruzione del serbatoio;
- che di conseguenza l’opposizione all’espropriazione è inammissibile;
- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto a condizione che, all’atto di adozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle oppure se le circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);
- che in concreto tali requisiti manifestamente non sono adempiuti ritenuto che i proprietari hanno impugnato il vincolo tuttavia senza successo;
- che i proprietari contestano pure la costituzione in via coatta di una servitù di passo veicolare che colpisce una superficie di mq 480 ed è intesa ad offrire un accesso al serbatoio, argomentando che essa pregiudica la riattazione del rustico esistente e la gestione agricola dell’intera particella;
- che, come detto, la predetta servitù interessa la pista agricola al mapp. no. 935 (cfr. piano di espropriazione; documentazione fotografica);
- che tale pista agricola è riportata nel piano della variante (cfr. piano), ma nel piano viario non è segnata né come sentiero pubblico né come tracciato stradale pubblico (cfr. piano viario, frazione __________);
- che, ciò considerato, il diritto di passo veicolare postulato dal Comune è logica ed imprescindibile conseguenza della costruzione del serbatoio poiché ne garantisce l’accesso. Infatti quand’anche gli attuali proprietari tollerassero il transito in via amichevole, verso eventuali terzi nuovi proprietari il Comune non potrebbe far valere alcun diritto;
- che pertanto l’onere è sorretto da un indiscutibile interesse pubblico;
- che, del resto, oltre a servire come accesso privato a quella parte della proprietà, il sedime è già gravato con un onere di passo con ogni veicolo a favore del sentiero al mapp. no. 907 (cfr. estratti RF) che, di fatto, costituisce la continuazione verso est della pista agricola;
- che di conseguenza e ritenuto che da parte del Comune il transito sarà occasionale, non è ravvisabile alcun pregiudizio per la gestione agricola del fondo. Quanto al rustico, inserito nell’inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili ed appartenente alla categoria degli edifici meritevoli di conservazione ma con ammesso il cambiamento di destinazione, il diritto di passo certamente non ne pregiudica lo sfruttamento (cfr. scheda descrittiva; ris. 4.3.1998 del Consiglio di Stato di approvazione dell’inventario);
- che, infine, per assicurarsi l’accesso necessario il Comune non ha sollecitato l’espropriazione definitiva del sedime bensì ha optato per una servitù, ossia per la misura meno incisiva per i diritti del proprietario, dichiarandosi inoltre d’accordo di limitare il diritto di passo alle sole necessità di gestione e di manutenzione del nuovo serbatoio. In quest’ottica il Comune provvederà solamente a rinforzare i muri di sostegno esistenti senza modificarne l’aspetto attuale, intervento che avvantaggerà, di riflesso, anche i proprietari;
- che anche il principio di proporzionalità è dunque ossequiato;
- che pertanto l’opposizione alla costituzione del diritto di passo appare infondata;
- che il Comune ha chiesto l’anticipata immissione in possesso a far tempo dal 1°.9.2007, provvedimento al quale i proprietari si sono opposti (cfr. verbale 17.4.2007);
- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);
- che in concreto i lavori non sono ancora stati deliberati;
- che, stando alle affermazioni del Comune, i lavori devono essere eseguiti nel periodo invernale quando l’erogazione d’acqua è minore ed il servizio può essere garantito con la posa di un serbatoio provvisorio di piccole dimensioni. Esso conta quindi di pubblicare il bando di concorso all’inizio del mese di maggio e deliberare i lavori a fine luglio di modo che, tenuto conto delle ferie, l’opera potrebbe essere realizzata a partire dall’inizio di settembre (cfr. verbale 17.4.2007);
- che, tuttavia, il rispetto delle date, così come prospettate dall’ente pubblico, non è scontato;
- che bisogna infatti considerare che il presente giudizio è impugnabile mediante ricorso e lo stesso vale sia per il bando di concorso sia per le delibere sia, infine, per la licenza edilizia;
- che eventuali ricorsi potrebbero comportare una dilatazione dei tempi e quindi il differimento dei lavori, nella peggiore delle ipotesi il loro rinvio all’anno prossimo poiché vanno eseguiti nella stagione invernale;
- che in queste condizioni il requisito dell’urgenza non è adempiuto;
- che pertanto il Tribunale non può accordare l’anticipata immissione in possesso;
- che sulle indennità espropriative il Tribunale si pronuncerà in separata sede, salvo che le parti si accordino privatamente;
- che gli espropriati non si sono avvalsi della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.
richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971
dichiara
e pronuncia: 1. L’opposizione all’espropriazione è respinta.
2. L’opposizione alla costituzione di un diritto di passo veicolare è respinta.
2.1. E’ fatto ordine al Comune di limitare il diritto di passo veicolare alla sola gestione e manutenzione del nuovo serbatoio.
3. L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è accolta e di conseguenza il provvedimento non è accordato.
4. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.sono a carico dell’ente espropriante. Non si assegnano ripetibili.
5. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco