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Ticino Tribunale di espropriazione 10.03.2007 10.2005.3-1

10 marzo 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·2,119 parole·~11 min·1

Riassunto

Decisione del TE sull'opposizione all'espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l'anticipata immissione in possesso

Testo integrale

Incarto n. 10.2005.3      

Lugano 16 marzo 2007

Decisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giorgio Caprara ing. Eraldo Pianetti

Segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

ISEP 1 rappr. dal RA 1  

contro

 COES 1  rappr. dall’  RA 2   

inerente la realizzazione del posteggio P11 al cimitero,   relativamente al mapp. no. 406 RFD __________

ed ora sull’opposizione all’espropriazione, la domanda di modifica dei piani e l’istanza di anticipata immissione in possesso,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato                    in fatto ed in diritto

                                        che il Comune di __________ intende costruire il posteggio P11 di PR adiacente al cimitero, opera che comporta l’espropriazione parziale del mapp. no. 406;

- che il Consiglio Comunale ha approvato il credito nel corso della seduta del 4.10.2004 (MM 4-2004-2008 del 30.8.2004). La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 28.12.2004;

- che gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.2 al 24.3.2005;

- che l’espropriazione del mapp. no. 406 è chiesta in ragione di mq 210 contro versamento di un’indennità di fr. 5.- il mq (cfr. tabella di espropriazione);

- che con memoria 20.3.2005 il proprietario si è opposto all’espropriazione argomentando che l’intervento priva il fondo dell’accesso attualmente dato attraverso l’area colpita da espropriazione; da ciò la pedissequa domanda di modifica dei piani tendente ad ottenere un accesso come quello attuale. Egli ha notificato, inoltre, una pretesa di indennizzo di fr. 200.- il mq;

- che l’espropriato, regolarmente citato, non è comparso all’udienza di conciliazione del 6.9.2005;

- che alla successiva udienza del 5.10.2005 il Comune ha accettato di valutare la possibilità di ripristinare un accesso al terreno;

- che, in esito ad uno studio del progettista, il Comune si è quindi dichiarato disposto a realizzare un accesso a lato del posteggio no. 9 mediante una rampa o una scala della larghezza di ml 1.50, rifiutando però di assumersene i costi (cfr. lettera del 18.10.2005);

- che con scritto 30.1.2006 l’espropriato ha bocciato tale soluzione pretendendo invece, a spese del Comune, la formazione di un piazzale sul suo terreno sostenuto con un muro ed accessibile con un furgone in modo da consentire la sosta e la manutenzione del fondo;

- che al sopralluogo esperito in contraddittorio il 21.6.2006 le parti hanno nuovamente risolto di tentare di trovare una soluzione amichevole;

- che con scritto 3.7.2006 il Municipio ha così suggerito una variante al progetto consistente nella costruzione di una rampa larga ml 1.75 che, partendo dal posteggio no. 1, scende parallela al confine del fondo ed al muro di sostegno del piazzale antistante il cimitero; l’accesso veicolare alla rampa è dato dal piazzale stesso (cfr. piano 28.6.2006 allegato). Il Municipio ha peraltro puntualizzato di non volersi sobbarcare la relativa spesa preventivata in fr. 17'750.-;

- che con successivo scritto del 14.7.2006 l’espropriato ha rifiutato la variante sollecitando, di rimando, la formazione di un posteggio, sempre a spese del Comune (cfr. piano allegato). Tale soluzione avrebbe il vantaggio di non sacrificare alcuno dei posteggi pubblici e di tener conto sia dell’obbligo di manutenzione che dei bisogni futuri del fondo dipendenti da modifiche del PR che dovessero consentire uno sfruttamento diverso e più esteso rispetto a quello attuale (cfr. lettera del 13.9.2006);

- che nella restante corrispondenza le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni;

- che con istanza 19.1.2007 il Comune ha postulato l’anticipata immissione in possesso, provvedimento al quale l’espropriato si è opposto (cfr. lettera dell’8.2.2007);

- che il mapp. no. 406 è un fondo di complessivi mq 3199 confinante con la Chiesa parrocchiale ed il cimitero. Esso è in forte declivio ed ancora al sopralluogo del 21.6.2006 si presentava incolto e coperto di vegetazione boschiva spontanea (cfr. documentazione fotografica). Stando al vigente PR (revisione), approvato con risoluzione no. 1015 del 5.3.2002, la superficie esproprianda è gravata con un vincolo a destinazione posteggio (P11 Cimitero) mentre la parte restante del terreno è esclusa dalla zona edificabile ed in parte colpita con un vincolo di protezione del monumento storico (cfr. piano del traffico, piano delle zone e piano del paesaggio). Sia aggiunto che le modifiche ordinate dal Consiglio di Stato nell’ambito dell’approvazione del PR non coinvolgono il mapp. no. 406;

- che il proprietario non ha impugnato né il vincolo né gli azzonamenti sanciti dal PR;

- che attualmente il fondo gode di due accessi: uno a valle, sotto alla Chiesa, dato da un sentiero pedonale che ha una larghezza iniziale di ml 1.60 e poi variabile di ml 1.20/1.40, ed uno a monte attraverso il fronte sulla strada al mapp. no. 408 dove il fondo presenta uno spiazzo (cfr. verbale di sopralluogo 21.6.2006; piano del traffico);

- che nella parte a monte il fondo non dispone, attualmente, di alcun posteggio conforme autorizzato mediante permesso di costruzione;

- che un intervento espropriativo, come ogni atto limitativo dei diritti di proprietà, deve rispondere ad un interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità. Occorre cioè, da un canto, che sia preordinato al perseguimento di fini pubblici preponderanti rispetto a quelli meramente privati e, d’altro canto, che si configuri come mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo prestabilito (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 1 no. 11 ss, 25 ss; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 727);

- che giusta l’art. 24 cpv. 2 let. a Lespr. l’espropriato ha facoltà di opporsi all’espropriazione;

- che tale facoltà è corollario dell’art. 2 Lespr. – che a sua volta sancisce il principio della presunzione di pubblica utilità per le opere realizzate dal Cantone e dai Comuni – ed ha indubbia valenza giuridica qualora l’opera non figurasse nel PR poiché, in tale evenienza, consente al soggetto colpito di contestarne la legittimità nell’ambito del procedimento espropriativa assoggettando l’opera stessa a quell’esame di pubblica utilità che ancora non ha subito e garantendo al privato l’esercizio del diritto di essere sentito;

- che, per contro, qualora la pubblica utilità fosse già stata riconosciuta dal Consiglio di Stato contestualmente all’approvazione del PR (art. 40 cpv. 2 LALPT) il Giudice delle espropriazioni non è più confrontato con una sola presunzione bensì con una certezza (praesumptio juris et de jure) per cui la prova del contrario non è più ammissibile per ovvi motivi di sicurezza giuridica e di separazione dei poteri (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 1 no. 13 in fine; RDAT I-1993 no. 49; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);

- che, come già rilevato, l’opera in oggetto è prevista dal PR vigente approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5.3.2002. Perciò essa è di riconosciuta ed accertata pubblica utilità (art. 40 cpv. 2 LALPT);

- che, sotto questo profilo, l’opposizione all’espropriazione è dunque inammissibile;

- che, invero, la legittimità di un PR potrebbe ancora essere contestata in sede di applicazione concreta ma soltanto alla condizione che, all’atto di adozione del piano, l’interessato non abbia potuto recepire le restrizioni imposte o non abbia avuto la possibilità di impugnarle, oppure se le circostanze che le avevano giustificate fossero sostanzialmente mutate (DTF 123 II 337 c. 3a; RDAT I-1995 no. 30; TRAM 23.6.2004 N. 50.2003.16 in re L.);

- che, in concreto, nessuno dei requisiti cui è subordinato l’eventuale riesame del PR risulta adempiuto, né l’espropriato sostiene il contrario. In effetti il piano è di recente approvazione e non vi è motivo di ritenere che nell’ambito della procedura di approvazione l’interessato non abbia potuto cogliere e/o contestare la natura e lo scopo delle restrizioni imposte sul fondo, così come non risulta che, da allora, le circostanze siano cambiate in modo sostanziale;

- che pertanto la pubblica utilità dell’opera non può essere rimessa in discussione;

- che l’intervento espropriativo al mapp. no. 406 si estende fino al confine con il mapp. no. 407 e di conseguenza comporta la chiusura dell’accesso diretto verso/dalla strada al mapp. no. 408. Dal progettato posteggio pubblico, rispettivamente dal piazzale antistante il cimitero, l’accesso risulta peraltro impossibile in ragione del forte dislivello del terreno e del muro di sostegno all’opera pubblica (cfr. piano no. 02);

- che per questo motivo l’opponente sollecita una modifica dei piani pubblicati e propone, come detto, la costruzione di un posteggio sul suo terreno (cfr. lettera 14.7.2006 e piano allegato). Ciò permetterebbe di mantenere l’accesso a monte indispensabile sia per le opere di manutenzione, sia per non pregiudicare un eventuale miglior uso futuro del fondo;

- che la presunzione di pubblica utilità di un’opera si estende anche ai piani costruttivi dell’opera stessa (cfr. RDAT I-1993 no. 49); di conseguenza la domanda dell’espropriato potrebbe essere respinta già solo per questo motivo e sulla base delle considerazioni di cui sopra;

- che in aggiunta va rilevato che il mapp. no. 406, oltre ad essere parzialmente colpito con un vincolo di protezione, è anche escluso dalla zona edificabile e dal PGC. Di conseguenza il miglior uso futuro ventilato dall’opponente è un’ipotesi poco attendibile, tanto più che, per dichiarazione dello stesso Consiglio di Stato, la contenibilità del PR non giustifica ulteriori ampliamenti della zona edificabile (cfr. ris. no. 1015 del 5.3.2002 p. 13);

- che, ciò considerato, le necessità dell’espropriato sono limitate alla sola manutenzione del fondo, intervento per il quale il sentiero pedonale a valle, percorribile con una carriola eventualmente anche a motore, è idoneo e sufficiente. Del resto già ora lo stazionamento sullo slargo a monte è quantomeno precario per lo spazio ridotto e poiché il veicolo invade parzialmente il sedime stradale. Inoltre, come ben rileva il Comune, al momento della pulizia o della potatura è più semplice trasportare il legname e la vegetazione di scarto verso il basso che non verso la parte alta del terreno;

- che sotto questo profilo la modifica richiesta si tradurrebbe in una vera e propria miglioria – giacché comporta la costruzione a nuovo di un posteggio oggi inesistente – che appare sproporzionata a fronte delle ridotte possibilità di sfruttamento del fondo;

- che, in ogni caso, il proprietario confinante con una strada non può invocare la garanzia della proprietà sancita dall’art. 26 cpv. 1 CF per opporsi a regolamentazioni del traffico che non rendono impossibile né pregiudicano in modo insostenibile l’utilizzo del fondo conformemente alla sua destinazione (DTF 131 I 12 ss);

- che pertanto la domanda di modifica dei piani è respinta;

- che l’ente espropriante può chiedere l’immissione in possesso prima della stima e del pagamento dell’indennità qualora renda verosimile che un ritardo nell’inizio dei lavori sarebbe di pregiudizio all’opera. Tuttavia, fintanto che sulle opposizioni all’espropriazione e sulle domande di modifica dei piani non sia stata presa una decisione definitiva, l’immissione in possesso può essere concessa solo nella misura in cui non abbiano a sorgere danni irreparabili qualora le stesse venissero accolte. L’autorizzazione è peraltro accordata sempre che la presa di possesso non impedisca di esaminare la domanda di indennità (art. 51 Lespr.);

- che trattandosi di un giudizio di mera apparenza è sufficiente dimostrare che esiste una ragionevole probabilità che un ritardo si ripercuota negativamente sulla realizzazione dell’opera provocando inevitabili perdite economiche (RDAT 1981 no. 68, 1988 no. 66);

- che in concreto i requisiti di legge sono adempiuti;

- che l’opposizione e la domanda di modifica dei piani sono respinte in questa sede;

- che il credito è stato concesso, i lavori sono già stati deliberati e la licenza edilizia è cresciuta in giudicato. Ciò giustifica l’urgenza ritenuto che un rinvio comporterebbe senz’altro un pregiudizio finanziario;

- che dal canto suo l’opponente non ha dimostrato né reso verosimile che il suo interesse privato al mantenimento del possesso meriti maggior protezione di quello dell’ente pubblico alla puntuale esecuzione dell’opera;

- che, d’altra parte, la misura non provoca danni irreparabili all’espropriato, requisito adempiuto soltanto qualora il pregiudizio fosse irreversibile ed il ripristino della situazione anteriore praticamente escluso (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 76 no. 9; DTF 110 Ib 55, 115 Ib 94). Infatti la superficie esproprianda e costituita da semplice sedime incolto;

- che grazie alla documentazione fotografica prodotta agli atti nemmeno sarà preclusa la possibilità di procedere all’estimo;

- che pertanto l’opposizione all’anticipata immissione in possesso dev’essere respinta;

- che comunque dalla data dell’immissione in possesso decorrono gli interessi al saggio usuale sull’indennità espropriativa (art. 52 cpv. 3 Lespr.);

- che sull’indennità stessa il Tribunale si pronuncerà in separata sede.

richiamata                       la legge di espropriazione dell’8 marzo 1971

dichiara

e pronuncia:          1.     L’opposizione all’espropriazione e la domanda di modifica dei piani sono respinte.

                                2.     L’opposizione all’anticipata immissione in possesso è respinta.

2.1. L’anticipata immissione in possesso è accordata a far tempo dalla data del presente giudizio ed è immediatamente esecutiva.

                                3.     La tassa di giustizia per il presente giudizio in fr. 500.- è a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 700.- per ripetibili.

                                4.     Contro la presente pronuncia è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                5.     Intimazione a:

-  

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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