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Ticino Tribunale di espropriazione 30.11.2007 10.2004.61

30 novembre 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·2,123 parole·~11 min·2

Riassunto

Espropriazione materiale - espropriazione formale richiesta dai proprietari - rifiuto della Licenza edilizia

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.61 12/01  

Lugano 30 novembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Eraldo Pianetti arch. Giancarlo Fumasoli

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 12 marzo 2001 da

ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 entrambi rappr. dall’ PR 1  

contro

COEP 1 rappr PR 2  

relativamente al mapp. no. 2095 RFD di __________  

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.1.1. La part. no. __________ __________ appartenente a ISCC 1 in ragione di ½ ciascuno , è sita in località _________ ed è attualmente così censita a RF:

sub. f) prato                                              mq    1’019 sub. A) abitazione                                     mq       134 sub. B) stalla                                            mq         14 sub. G) tettoia                                           mq         51 sub. H) fabbricato                                      mq         10 totale                                                       mq    1’228

Si tratta di un terreno d’angolo pianeggiante e di forma regolare edificato con una casa unifamiliare Stando al PR approvato il 5 ottobre 1976 la proprietà era assegnata alla zona industriale.

1.2. Nel 1993 MIST 1 inoltrò una domanda di costruzione intesa alla trasformazione del piano terreno dello stabile già esistente per adibirlo a locali idonei alla vinificazione e allo stoccaggio dei vini, al rifacimento del tetto e dell’intonaco delle pareti esterne. Nonostante l’opposizione del Dipartimento del territorio, la domanda fu accolta dal Municipio e il 12 ottobre 1993 MIST 1 ottenne la licenza edilizia per la trasformazione del piano terreno dello stabile con formazione di locali per la vinificazione (cfr. inc. domanda di costruzione; doc. 1-3).   Nel 1997 MIST 1 presentò domanda di rinnovo della licenza edilizia. Con risoluzione 18 dicembre 1997 il Municipio sospese la domanda giusta l’art. 65 LALPT dichiarandola in contrasto con la revisione in atto del PR specie con uno studio pianificatorio stando al quale il mapp. no. 2095 era interessato dalla realizzazione della futura strada industriale (doc. 4). Sollecitato dai proprietari ad evadere la domanda di rinnovo della licenza edilizia, con risoluzione del 6 marzo 2000 il Municipio la respinse ribadendo il conflitto con la revisione del PR già approvata dal Consiglio Comunale e specificando che, secondo il piano del traffico (settore sud), il mapp. no. 2095 ed in particolare i sub. A, B, G e H erano interessati dal tracciato della strada di raccolta prevista nel piano stesso (doc. 7).

1.3. Con istanza 12 marzo 2001 ISCC 1 hanno convenuto in causa il COEP 1 dinanzi a questo Tribunale sollecitando un’indennità di fr. 1'175'440.- oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 1997 per titolo di espropriazione materiale. Quest’ultima è ricondotta al tracciato della nuova “strada di raccolta Zona industriale Ovest- Tratta nuova” la cui realizzazione è prevista nella fase II del programma di realizzazione del PR, ma, sostanzialmente sembra anche essere ascritta al comportamento ostruzionistico ripetutamente manifestato dal Comune sia nell’ambito della domanda di costruzione, sia, in generale, riguardo al destino del mapp. no. 2095 specie nell’ottica della sua eventuale acquisizione o espropriazione per motivi pianificatori.  Con risposta 13 aprile 2001 il Comune ha contestato la pretesa ritenendola prematura e quindi irricevibile poiché fondata sul progetto di PR che non è ancora stato approvato dal Consiglio di Stato. Inadempiuti sarebbero in ogni caso i requisiti di un’espropriazione materiale. Da ciò la richiesta di reiezione dell’istanza. Esaurito lo scambio di allegati, all’udienza del 3 ottobre 2002 gli istanti, riconfermandosi nella richiesta di indennità, hanno chiesto l’espropriazione formale dell’intero fondo. Esperita l’istruttoria, all’udienza finale del 16 ottobre 2003 l’ente pubblico ha dichiarato di non avere l’immediata intenzione di acquistare il fondo. Per il resto le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi e domande.

1.4. Con risoluzione no. 2120 del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR di __________ che ha confermato l’attribuzione del mapp. no. 2095 alla zona industriale.

2.Preliminarmente va rilevato che la richiesta di intersecazione formulata dal Comune (cfr. risposta pag. 7), può ritenersi risolta dal momento che gli istanti non si sono opposti allo stralcio del passaggio contestato (cfr. replica, punto 15).

3.E’ principio giurisprudenziale acquisito che una procedura di espropriazione materiale avviata dal proprietario giusta l’art. 39 Lespr. possa essere completata, su richiesta dell’ente pubblico, con l’espropriazione formale del fondo. Ciò si configura come ampliamento dell’espropriazione (art. 6 Lespr.) e consente al Comune di ottenere la cessione del fondo – a condizione che l’indennità dovuta per espropriazione materiale superi di un terzo il valore del terreno – con la dispensa dalle formalità sancite dagli art. 20 ss Lespr. (DTF 114 Ib 174 c. 2b; TRAM, 26.4.1996 n. 50.95.00003, 9.11.1998 n. 50.97.00025, 6.6.2001 n. 50.1997.00003; Bianchi, Per un chiarimento legislativo, in RDAT 1981 p. 214, 221; Brenni, L’indennità di espropriazione materiale e la sua completazione in indennità di espropriazione formale, in RDAT 1983, pag. 251, 252). Sennonché, nella fattispecie concreta, il Comune, che ne avrebbe la facoltà (art. 2 cpv. 1 Lespr.), non ha avviato, né attualmente intende avviare, alcuna procedura di espropriazione formale e nemmeno ha dichiarato di voler completare la procedura di espropriazione materiale innescata dai comproprietari con quella di espropriazione formale (cfr. verbale d’udienza del 16 ottobre 2003). A fronte di ciò il Tribunale di espropriazione non ha alcun potere d’intervento ed in particolare non ha la competenza per imporre l’esercizio del diritto di espropriare al suo titolare (TRAM 11.1.2002 in re n. 50.2001.00020). Nella misura in cui i proprietari sollecitano l’ espropriazione formale del loro terreno l’istanza è quindi irricevibile.

4.4.1. L’espropriazione materiale, che si caratterizza per la sua intrinseca connotazione privativa, è riconducibile ad un’ingerenza particolarmente grave nell’uso attuale o nel prevedibile uso futuro di un bene tale da minare i diritti di proprietà, specie quello di edificare, oppure ad un’ingerenza secondaria ma incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo sia definitivo e che l’area colpita da restrizione sia edificabile o possa esserlo nell’immediato futuro. In altre parole occorre che con l’instaurazione del provvedimento limitativo il proprietario veda svanire una concreta possibilità di miglior uso del bene (DTF 121 II 417 c. 4a, 125 II 431 c. 3a, 131 II 151 c. 2.1 p. 155; Riva Kommentar zum RPG, no. 123-134).

4.2. L’espropriazione materiale ha origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, ossia nel PR – o in una sua variante - poiché è questo lo strumento predisposto, tra l’altro, a suddividere il territorio in zone, a stabilirne la destinazione e quindi anche ad istituire le limitazioni alla proprietà privata che fossero motivate da necessità pubbliche (art. 5 cpv. 2 LPT; art. 24 ss LALPT; Riva, op. cit. no. 25, 107-108). Il PR assume carattere definitivo con l’approvazione del Consiglio di Stato che sancisce l’entrata in vigore del piano e la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39 e 40 LALPT). Decisiva per la questione se sia intervenuta un’espropriazione materiale è, dunque, la data di entrata in vigore del PR (DTF 122 II 326 c. 4b; Riva, op. cit., no. 194).

4.3. Il PR di __________ approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione del 5 ottobre 1976 attribuiva la part. no. 2095 alla zona industriale I con indice di edificabilità di 4mc/mq, indice di occupazione (i.o.) del 50 %, altezza massima 13 m, distanza minima dal confine 10 m. e dalla fascia verde di protezione 6 m. (art. 47 NAPR).  Le successive due varianti approvate dal Consiglio di Stato il 9 marzo 1978 e rispettivamente l’8 gennaio 1985 non coinvolgevano la part. no. 2095. Il nuovo PR, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2120 del 7 maggio 2002, ha confermato l’attribuzione della proprietà __________ alla zona industriale con la differenza tuttavia, che i parametri edilizi appaiono sensibilmente migliori rispetto a quelli previgenti: indice di edificabilità di 6mc/mq, obbligo di superficie libera da costruzioni del 40%, quindi superficie occupabile del 60 %, altezza massima 15 m, distanza minima dal confine privato 5 m. e 8 m. dalla strada di raccolta (art. 18 NAPR). In effetti, in base al previgente PR poteva essere costruita una superficie di ca 200 mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 2'660 mc ( 200 mq x 13 m di altezza) pari a 2,12 mc/mq (2’600 mc : 1’228 mq). Invece, in base al nuovo PR, ancorché il fondo è colpito parzialmente da un vincolo, ne risulta una superficie di ca 200 mq (10 m. x 20 m.) con una volumetria di 3’000 mc ( 200 mq x 15 m di altezza) pari a 3,27 mc/mq (3’000 mc : 918 mq). Ne consegue che dal punto di vista numerico (volumetrico) le potenzialità di sfruttamento del fondo sono aumentate e ciò, in particolare in ragione della maggiore altezza consentita. Quindi, nell’ottica delle possibilità di sfruttamento la nuova situazione pianificatoria si rivela più favorevole ai proprietari. È vero che, stando al piano viario, la particella è parzialmente gravata con un vincolo dipendente dal tracciato della nuova strada di raccolta; tuttavia il vincolo è circoscritto ad una superficie di ca. 310 mq (cfr. planimetria del geometra revisore) e non pregiudica l’uso della parte rimanente a fini industriali. Il PR non ha determinato pertanto alcuna espropriazione materiale.

5.5.1. Resta da verificare se la decisione dell’esecutivo di sospendere prima e negare poi la domanda di rinnovo della licenza edilizia sia costitutiva di espropriazione materiale.

5.2. Le decisioni sospensive ed il blocco edilizio si annoverano nella categoria dei provvedimenti provvisori giusta l’art. 57 LALPT. Dottrina e giurisprudenza ritengono che, normalmente, solo i provvedimenti definitivi di durata illimitata possano raggiungere l’intensità di un’espropriazione materiale; quelli provvisori, invece, di regola vanno tollerati senza risarcimento e sono indennizzabili solo in via eccezionale a condizione di essersi protratti per un considerevole lasso di tempo. Ciò poiché una misura provvisoria non priva il soggetto dei diritti di proprietà ma si contenta di inibirne temporaneamente l’esercizio. Benché ad oggi non siano mai stati posti limiti temporali precisi, la giurisprudenza tende a negare il carattere particolarmente grave e quindi la risarcibilità a restrizioni durate meno di 10 anni, salvo che il proprietario dimostri che durante il periodo di vigenza della restrizione avrebbe potuto trarre dal fondo un maggior profitto (DTF 109 Ib 20, 112 Ib 496 c. 3 p. 506, 117 Ib 4 c. 2b p. 6, 120 Ib 465 c. 5e p. 473; TRAM 2.2.1999 N. 50.97.00035 in re G., 9.2.2004 N. 50.2002.30 in re F.; Riva, op. cit., no. 176-177; Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, 1990, p. 255, 291-292; Catenazzi, Rinuncia al vincolo pianificatorio e retrocessione del bene espropriato, in Il Ticino e il diritto, CFPG 1997, p. 217, no. 5; Zen Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1408)..

5.3. Posti tali principi – ed al di là del fatto che gli istanti non hanno mai fatto uso della licenza edilizia loro rilasciata nel 1993, allorquando avrebbero dovuto e potuto usarla, lasciando per contro decorrere infruttuoso il termine di 2 anni (art. 14 LE) - una risoluzione municipale di diniego o di sospensione (art. 65 LALPT) della licenza edilizia che fosse in contrasto con uno studio pianificatorio in atto, non adempie ai requisiti di un’espropriazione materiale per la sua intrinseca connotazione provvisoria. Benché la situazione sia chiara dal profilo pianificatorio ma “precaria” per quanto riguarda l’immobile, perché è destinato ad essere demolito il giorno in cui il Comune realizzerà il nuovo tracciato della strada di raccolta, attualmente i proprietari possono continuare ad utilizzare l’abitazione esistente. In queste condizioni non è ravvisabile alcuna espropriazione materiale e quindi nemmeno è dato motivo di indennizzo per tale titolo.

6.L’addebito della tassa di giustizia e delle spese segue la soccombenza in applicazione del principio secondo cui qualora l’espropriazione formale fosse contestata, l’istante si assume tutti i rischi, anche quelli inerenti le spese processuali com’è consuetudine nelle procedure amministrative (RDAT I-1994 no. 48), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale. In concreto, viste le censure di merito e l’esito del contenzioso, le spese di giudizio sono a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti, i quali dovranno altresì corrispondere -sempre in solido - al COEP 1 adeguate ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     L’stanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta.

                                2.     La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.-- sono a carico degli istanti, con obbligo di rifondere al COEP 1 fr. 1’500.-- per ripetibili. Gli istanti ne rispondono con vincolo di solidarietà.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        La segretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti

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