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Ticino Tribunale di espropriazione 21.01.2009 10.2004.52

21 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·3,319 parole·~17 min·2

Riassunto

Espropriazione materiale - alienazione di fondo in corso di procedura

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.52 31/99  

Lugano 21 gennaio 2009

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente supplente del Tribunale di espropriazione

avv. Stefano Camponovo

sedente con il segretario giudiziario

Enzo Barenco

nella procedura di espropriazione materiale presentata in data 8 luglio 1999 da

ISCC 1 composta da: 1. MIST 1 2. MIST 2 3. MIST 3 4. MIST 4 tutti patr. dall’ PR 1  

contro

1. COEP 1 rappr. dal RA 1 2. COEP 2 rappr. dall’RA 2 3. COEP 3 patr. dall’ PR 2  

relativamente al mapp. n. 482 RFD __________  

per statuire sulla legittimazione attiva delle parti interessate,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

1.Con risoluzione no. 2120 del 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore di protezione della __________, finalizzato a proteggere la palude, i corsi d’acqua che la alimentano compresa la loro fascia di vegetazione ripuale, attraverso l’istituzione di due zone di protezione. L’una comprende essenzialmente l’area paludosa (ZPN1) entro la quale sono ammessi unicamente interventi di manutenzione miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione della popolazioni vegetali ed animali protette (art. 5 NAPR del __________), l’altra include la fascia di terreni circostanti con funzione di area cuscinetto attorno alla zona integralmente protetta (ZPN2), nella quale sono ammesse soltanto attività agricole e forestali di tipo estensivo ed è in particolare vietata l’edificazione e l’occupazione di qualsiasi genere anche temporanea (art. 6 NAPR del __________) . In tale ambito la part. no. 482 allora di comproprietà degli istanti é stata assegnata alla zona di protezione ZPN2 e in minima parte alla zaon di protezione ZPN1.

2.L’8 luglio 1999 MIST 1, MIST 2, MIST 3 e MIST 4, all’epoca comproprietari in ragione di ¼ ciascuno del mapp. 482 RFD di __________, hanno convenuto in giudizio il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, onde ottenere l’espropriazione formale del loro fondo, rispettivamente un’indennità d’esproprio materiale, conseguentemente ai vincoli di inedificabilità istituiti dal piano regolatore cantonale di protezione della bolla di __________, fondato sul DLBN ed adottato dal Consiglio di Stato il 30 aprile 1997.

3.In sede di risposta lo Stato e il Comune di __________ si sono opposti alle domande, contestando in particolare l’avverarsi di un caso di espropriazione materiale; entrambi gli enti hanno peraltro chiamato in causa la Confederazione, che nel contesto del programma di realizzazione del __________ si era impegnata ad assumere il 63% di eventuali oneri di espropriazione materiale.

4.Nel successivo, ulteriore scambio di allegati e all’udienza di conciliazione del 3 giugno 2003 - presente pure la Confederazione, nel frattempo intervenuta in lite - le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive posizioni avverse.

5.Il 16 giugno 2004 il Tribunale di espropriazione ha esperito un sopralluogo.

6.Conclusa l’istruttoria, il 27 settembre 2005 è stato indetto il dibattimento finale, in occasione del quale le parti -ad eccezione del Comune di __________ - hanno esibito una memoria conclusiva ribadendo essenzialmente le proprie tesi di fondo.

7.Sollecitato ad emanare il proprio giudizio, il 2 luglio 2007 il Tribunale di espropriazione ha scoperto che nel corso del 2005 il mapp. 482 di __________ era diventato di proprietà esclusiva di __________, il quale aveva dapprima comprato una quota di comproprietà di ¼ del fondo ed in seguito si era aggiudicato i ¾ restanti ad un’asta dell’UE di __________.

8.Preso atto della situazione venutasi a creare, il 18 settembre 2007 il Tribunale di espropriazione ha scritto a __________, informandolo che quale nuovo proprietario del mapp. 482 era subentrato di diritto nel procedimento espropriativo e gli era data facoltà di determinarsi in merito entro 15 giorni; copia di questa missiva è stata trasmessa per sola conoscenza alle parti che sino a quel momento avevano partecipato alla procedura.

9.Dopo aver richiesto invano delle delucidazioni, l’__________ (cessionaria delle pretese espropriative di MIST 1), MIST 2, MIST 3 e MIST 4 hanno impugnato la predetta comunicazione innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento siccome volta a privarli indebitamente della loro capacità e legittimazione processuale; nel contempo, gli insorgenti hanno ricusato la Presidente e la segretaria giurista del Tribunale di espropriazione per aver condotto un’istruttoria segreta, compiuto atti processuali irriti e violato il segreto d’ufficio a loro danno.

10.       Il Tribunale di espropriazione si è limitato a sottolineare di aver semplicemente avvisato il nuovo proprietario della procedura espropriativa in corso, invitandolo ad esprimersi in merito per salvaguardare il suo diritto di essere sentito; dal canto loro, il Municipio di __________, lo Stato e la Confederazione hanno rinunciato a formulare osservazioni e proposte di giudizio.

11.       __________ ha invece sollecitato la reiezione dell’impugnativa e dell’istanza di ricusa, avversando le tesi dei ricorrenti.

12.       Con sentenza del 28 novembre 2007 (inc. 50.2007.7) il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha ritenuto irricevibile nel merito il ricorso, ma ha accolto la domanda di ricusa della Presidente del Tribunale di espropriazione; esso ha quindi retrocesso gli atti a detto Tribunale per la nomina di un Presidente supplente, che avesse a decidere in merito alla ricusa della segretaria giurista ed a trattare la prosecuzione della causa.

13.       Con ordinanza dell’11 febbraio 2008, gli atti sono stati trasmessi all’avv. Stefano Camponovo, Lugano, quale presidente supplente.

14.       Con sentenza del 28 luglio 2008 il presidente supplente ha accolto l’istanza di ricusa della segretaria giurista, designando in sua sostituzione il segretario giudiziario Enzo Barenco. La decisione non è stata impugnata, e la composizione del Tribunale così perfezionata.

15.       Completata la documentazione giustificativa dei vari trapassi di proprietà, agli interessati è stata data facoltà di prendere posizione in merito.

                                        in diritto

16.       La legge di espropriazione dell’8 marzo 1971 è silente in materia di subentro di una parte nella procedura a seguito di acquisizione della proprietà dell’immobile oggetto della procedura espropriativa.         Occorre quindi fare capo al rinvio (contenuto nell’art. 70 LEspr) alle norme della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. Pure detta legge è però silente in merito: tuttavia, al suo art. 24, essa prevede l’applicabilità per analogia delle norme del Codice di Procedura Civile ai casi di liteconsorzio e di successione nel processo. L’art. 110 cpv. 1 CPC sancisce che, se l’oggetto è alienato, il processo continua tra le parti in causa; la relativa sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo di buona fede; tuttavia, con il consenso delle parti, l’acquirente può subentrare in causa all’alienante (art. 110 cpv. 1 CPC).

17.       Nella fattispecie, con l’acquisto della proprietà del fondo part. 482 RFD __________, __________ non è quindi subentrato ope legis quale parte istante nel presente procedimento.                                                         Non risulta d’altronde alcun consenso degli alienanti in merito a detto subentro. In effetti, sia il rogito del 3 febbraio 2005 del notaio __________ (per la quota complessiva di ¼), sia il verbale d’incanto del 27 gennaio 2005, ed il relativo elenco oneri (per la rimanente quota di ¾), sono silenti in merito.

18.       Il subingresso di una parte al posto di un’altra nella lite dipende infatti unicamente dal consenso dell’altra parte. Conseguentemente il giudice, quando prende atto del consenso o del rifiuto al subingresso di un terzo nella lite, non deve far altro che ordinare la continuazione della procedura con un provvedimento non appellabile (ordinanza).                                 Ciò vale anche se il giudice, invece di prendere atto del consenso esplicito della parte al subingresso in lite del terzo, lo deduce, mancando pure l’espresso rifiuto, dal comportamento successivo in causa della parte (II CCA 20.4.1993 RA Spirit AG c. Recoimport SA, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 3).                                 Per il secondo capoverso dell’art. 110 CPC l’acquirente può dunque subentrare in causa all’appellante solo con il consenso delle parti, che non sono tenute ad autorizzare il subingresso nella lite né tantomeno a fornire spiegazioni in merito ad un eventuale rifiuto. (I CCA 1.6.1990 Galli c. Comune di Chiasso, in COCCHI/TREZZINI, Codice di Procedura Civile Ticinese, art. 110, n. 4).                                                                                        D’altronde (DTF 118 Ia 129 consid. 2) è arbitrario ammettere una sostituzione volontaria della parte attrice senza l’accordo di quella convenuta.

19.       Certo, è ben vero che  la LPamm rinvia solo per analogia alle norme della procedura civile concernenti il liteconsorzio e la successione nel processo. Il legislatore ha dunque optato per una soluzione semplicistica che non risolve gli aspetti più delicati di questi istituti giuridici. Consegue da tale impostazione una certa insicurezza interpretativa soprattutto per quanto attiene alle conseguenze concrete, ed in particolare all’applicazione delle singole regole sancite dalla procedura civile, aggravata dall’assenza di un criterio preciso (BORGHI/CORTI, Compendio di Procedura Amministrativa Ticinese, art. 24, n. 1).                                                                                 In queste circostanze, la giurisprudenza è costretta a fondare la propria prassi su criteri generici, quali la peculiarità delle finalità del diritto amministrativo e il ruolo funzionale e subordinato della procedura rispetto a tali finalità. Ad esempio, dovendo valutare la legittimità dell’opposizione di un comune al subingresso dell’acquirente di un fondo in un procedimento relativo all’ottenimento di un permesso di costruzione, essa ha esaminato se il rinvio agli art. 103 e 110 CPC contenuto nell’art. 24 LPamm comporti pure l’applicazione dell’art. 110 cpv. 2 parte: così, rilevando che il diritto formale serve unicamente alla realizzazione del diritto materiale e che l’art. 110 cpv. 2 CPC deve trovare applicazione nel diritto amministrativo soltanto nella misura in cui ciò appaia necessario ai fini della realizzazione del diritto sostanziale, il TRAM ha giudicato che, ai fini dell’esecuzione del giudizio, detto consenso non è necessario e che in tali circostanze conviene rinunciare in linea di massima ad un’applicazione rigorosa dell’art. 110 cpv. 2 CPC e limitare l’applicazione per analogia del disposto al disciplinamento degli effetti del giudizio (art. 110 cpv. 1 CPC), che diventa opponibile anche all’acquirente /RDAT 1981 n. 30) (BORGHI/CORTI, op. cit., art. 24, n. 2).                                                    Per converso, lo stesso Tribunale amministrativo, in un’altra sentenza concernente l’applicazione di altre disposizioni edilizie (l’art. 57 cpv. 3 LE 1973), ha statuito che l’ordine di demolizione o rettifica va impartito a chi ha il potere di disposizione sull’opera abusiva, ovvero, di regola, al proprietario del fondo su cui sorge; in caso di alienazione del fondo, susseguente alla notifica di un ordine di demolizione, l’acquirente subentra al precedente proprietario come successore in diritto, mentre, in caso di alienazione del fondo precedente l’emanazione di un ordine di demolizione, le regole sulla successione in lite sono invece inapplicabili (RDATI-1992 n. 35) (BORGHI/CORTI, op. cit. art. 24, n. 2, nota 111).

20.       Il fatto che in caso si debba fare capo ad un’applicazione unicamente analogica (e quindi adeguata) dell’art. 110 CPC non ne indebolisce però la portata, ma al contrario la rafforza.                                                             In effetti, nelle compravendite l’oggetto immobile è alienato ad un prezzo. Detto prezzo tiene conto di regola dell’aggravio espropriativo, ed è giusto quindi che sia il venditore (che ha dovuto accettare il prezzo ridotto per l’onere) a pretendere l’indennizzo.                                                                          Non è in effetti possibile che il compratore non sia stato a conoscenza dell’aggravio: non lo fosse stato, la questione potrebbe e dovrebbe comunque essere risolta in sede civile.

21.       Certo, chiarezza impone (nella fattispecie avrebbe imposto) che la questione fosse esplicitamente regolata nei contratti d’acquisto. Ma tant’è. Il fatto che non lo sia stata non può comunque che portare a considerare che i prezzi pagati (invero tutt’altro che elevati) siano stati commisurati alla situazione di aggravio espropriativo del fondo.

22.       E’ vero -come indicato da __________ nel proprio allegato del 12 novembre 2007 al TRAM- che è possibile disporre liberamente della pretesa d’indennità, nel senso che le parti ad un’alienazione possono pattuire a chi pertoccherà il diritto in merito (Riva, Kommentar zur RPG, art. 5, n. 196): tuttavia l’autore citato premette in merito che “Die Bestimmung der Anspruchsberechtigten ist primär den Kantonen überlassen. Bei Fehler einer kantonalen Regelung steht der Entschädigungsanspruch dem jeweiligen Eigentümer des Grundstücks zu, das von einer Enteignungsmassnahme getroffen wird”.                        Nella fattispecie, come detto, esiste però una norma cantonale in merito. Quanto all’opinione divergente espressa da HESS/WEIBEL, Enteignungsrecht des Bundes, Bdt, p. 215, essa è riferita piuttosto ad un’espropriazione secondo il diritto federale, e comunque appare nella fattispecie insoddisfacente.

23.       Diversamente deve invece essere valutato per il subentro di ________ al posto di MIST 1.                                                                           In effetti, ad __________ -con atto dell’Ufficio fallimenti di __________ del 23 marzo 2003- è stata esplicitamente ceduta la pretesa di indennizzo espropriativo che ci occupa.                                                                                   Orbene, il cessionario dei diritti della massa fallimentare prende di diritto il posto di questa nel processo (II CCA 27.11.1997 Bonomelli e Poloni c. F. & C. SA in fallimento, in: COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 110, n. 6).       La cessione dei diritti dalla massa fallimentare, dove il cessionario prende di diritto il posto di questa nel processo, deve quindi essere assimilata, quale cessione legale, a quella a titolo universale dell’art. 102 CPC, dove fa stato il diritto materiale ed il successore subentra in tutto nella posizione di parte senza che ciò debba essere subordinato al consenso della controparte di cui all’art. 110 CPC (II CCA 29.1.1999 A+G SA c. B, riportato in : COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 110, n. 7).                                  Legittimati quale parte istante sono quindi __________, MIST 2, MIST 3 ed MIST 4, ciascuno per la quota di comproprietà di un quarto.

24.       La presente decisione non è in contrasto con la giurisprudenza cantonale e federale.                                                                                                  La prima aveva invero riconosciuto la legittimazione attiva ad un proprietario di fondo differente da quello che risultava esserlo al momento dell’istituzione del vincolo (RDAT-I 2001 no.31). Tuttavia, in quel caso si trattava di una procedura avviata dal nuovo proprietario; anzi, i Giudici cantonali avevano espressamente indicato che la soluzione avrebbe potuto essere differente, se il nuovo proprietario fosse divenuto titolare del diritto reale in corso di procedura (invece di esserlo ab initio).                     E’ vero che i medesimi Giudici hanno nuovamente riconosciuto la legittimazione attiva a due comproprietari subentrati in tale posizione in corso di causa (TRAM 26.10.2001 in re Stato del Cantone T./C.E. A.). Tuttavia, essi così hanno deciso rilevando la particolarità di quella fattispecie, e considerando che per ragioni dedotte dal principio della buona fede bisognava ammettere in quel caso che, pur non avendo mai notificato nelle dovute forme i trapassi di proprietà, gli attuali proprietari del fondo avevano perlomeno manifestato la volontà di subentrare nel procedimento per atti concludenti (rivendicando a proprio nome nell’allegato conclusionale il beneficio dell’indennità espropriativa fatta valere in causa). Si trattava di una comunione ereditaria, scioltasi consensualmente, e nella quale gli altri coeredi non avevano rivendicato il mantenimento della loro posizione di parte.                                                                                      La differenza con la presente fattispecie è sufficiente per giustificare un differente approccio.                                                                           Questo al Tribunale federale, dopo avere constatato che l’argomento è di pertinenza del diritto cantonale, esso si è limitato a ritenere che l’Alta Corte Cantonale non è incorsa in arbitrio con la suddetta decisione e a rilevare che quest’ultima appare sostenibile anche in considerazione del termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 39 cpv. 1 LEspr e dalla giurisprudenza federale e cantonale.

25.       Il TRAM ha rinviato gli atti al Tribunale di espropriazione “affinché venga designato un supplente giusta l’art. 5 RLespr che abbia a trattare la causa no. 10.2004.52 e decidere l’istanza di ricusa della segretaria giurista del Tribunale medesimo” (dispositivo n. 2).                                                    Ciò è avvenuto, come detto in fatto, con l’emissione della sentenza in materia di ricusa, che ha completato così il Tribunale; quest’ultimo può ora in effetti decidere.                                                                                   Nella medesima sentenza, si legge pure che l’avviso formulato dall’allora Presidente al nuovo proprietario del mappale no. 482 non ha intaccato i diritti e lo statuto processuale di __________, MIST 2, MIST 3 ed MIST 4: detti diritti e statuto “dovranno essere esaminati e definiti nel contesto della sentenza che il Tribunale di espropriazione è chiamato a rendere a conclusione del procedimento avviato nel 1989” (sentenza TRAM, pag. 4).                                           Con ciò il TRAM non ha voluto però imporre al Tribunale di espropriazione una decisione sulla qualità di parte nell’ambito della decisione vertente sul riconoscimento o meno di un’indennità, bensì garantire ai ricorrenti di  quella sede che avrebbero compiutamente potuto fare valere i loro diritti (nell’ambito della problematica della legittimazione attiva) di fronte all’istanza inferiore.                                                                            Occorre dunque valutare se nella presente sentenza, oltre a chinarsi sulla questione della legittimazione attiva, si debba pure già entrare nel merito dell’eventuale indennità.

26.       Al suddetto quesito si risponde negativamente.                                          In effetti, in virtù dell’art. 181 CPC (applicabile in virtù dei combinati rinvii previsti ai citati art. 70 LEspr e 24 LPamm), d’ufficio o su richiesta di parte, il giudice può stabilire, con ordinanza, che l’udienza preliminare sia limitata all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali (art. 99) nonché, su proposta di parte, di quelle eccezioni  di merito, la cui ammissione renderebbe inutile l’istruttoria dalla lite. In questo caso il processo continua limitatamente alla sole eccezioni proposte, sino a che queste non siano state decise con giudizio definito. Se non vi sono prove da assumere, le eccezioni vengono discusse seduta stante.                                                                                    Orbene, la carenza di legittimazione passiva (e quindi anche di quella attiva) di una parte è un presupposto di merito che va esaminato d’ufficio dal giudice (I CCA 13.1.1995 P. c. V. e S. in Rep. 1995, n. 57).Questa massima non fa che riportare un principio giurisprudenziale ormai assodato (cfr. DTF 125 III 82 consid. 1; DTF 123 III 60 consid. 3a; 121 III 118; 118 Ia 129 consid. Ia; 100 II 167 consid. 3; Rep. 1996, n. 67), come rilevano COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n.1.                                    Per ragioni di chiarezza e di economia di procedura è dunque opportuno chinarsi preliminarmente su tale aspetto.                                                                   

27.       Una decisione preliminare atta a chiarire a chi pertocchi la legittimazione attiva si impone anche a seguito del coinvolgimento di __________, da parte della precedente Presidente, nella presente procedura.              In effetti, ciò pure può avere creato una certa confusione procedurale e del disorientamento nelle parti istanti interessate (che non sanno, attualmente, se possono considerarsi parti processuali, ciascuna rivendicando tale ruolo). Ne consegue che occorre preventivamente fare chiarezza in merito.                                                                                                        Né ciò è auspicabile che avvenga solo al momento dell’emanazione della sentenza di merito in relazione alla questione dell’indennità, giacché a quel momento -in caso di impugnativa- l’istanza superiore potrebbe essere confrontata con gravami sul principio della legittimazione ma anche sulla questione dell’indennizzo, con carichi procedurali inutili (anche per le parti ed i loro rappresentanti, costretti magari ad aggravarsi anche contro argomenti legati all’indennizzo senza però neppure avere la certezza di essere legittimati a farlo).                                                   Meglio quindi procedere per gradi. Dopo avere completato la composizione del Tribunale, si accerta e decide ora quali siano effettivamente le parti in causa. A crescita in giudicato della presente sentenza, si entrerà nel merito della decisione sulla richiesta di indennità.

28.       L’eccezione di carenza di legittimazione passiva concerne il merito della vertenza, per cui va decisa con giudizio definitivo in ossequio all’art. 181 cpv. 2 CPC. (II CCA 1.4.1985 Balmelli General Sport c. Vodese assicurazioni e Notari; II CCA 16.10.1981 Panighetti c. Zampedri; II CCA 12.8.1980 Durante c. De Bernardis).                                                          In difetto di legittimazione attiva l’azione va dunque respinta con sentenza e non con decreto. Trattasi di una questione del tutto esulante dall’art. 97 CPC (che riguarda unicamente i presupposti processuali), che rientra invece (semmai) sotto l’egida dell’art. 181 CPC (COCCHI/TREZZINI, op. cit., art. 97, n. 2).

29.       Vista la particolarità della presente decisione, ed i fatti che hanno portato alla sua emanazione, non si prelevano tasse e spese di giustizia.          Alle parti alle quali è riconosciuta la legittimazione __________, che l’ha contestata, rifonderà fr. 400.-- in solido per ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     E’ accertata la legittimazione attiva nella presente procedura di __________, MIST 2,  MIST 3 ed MIST 4.                                                                                                      Di conseguenza __________ non è riconosciuto essere parte alla presente procedura.

                                2.     Non si prelevano né tasse di giustizia, né spese. __________ rifonderà a __________ , MIST 2, MIST 3 ed MIST 4, con vincolo di solidarietà, fr. 400.-- complessivi per ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a:

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- __________  

per il Tribunale di espropriazione

il Presidente supplente                                                         Il segretario giudiziario

Stefano Camponovo                                                            Enzo Barenco

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