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Ticino Tribunale di espropriazione 22.09.2006 10.2004.115-1

22 settembre 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di espropriazione·HTML·3,128 parole·~16 min·3

Riassunto

Espropriazione formale di parte di un fondo destinato alla sistemazione di una discarica (indennità corrisposta per fondo costituito da una vasta scarpata scoscesa, fortemente erosa e franata e del tutto inutilizzabile se non ai fini della discarica stessa)

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.115-1 59/02  

Lugano 22 settembre 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

Arch. Giancarlo Fumasoli Ing. Argentino Jermini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo nella procedura di espropriazione formale promossa da

ISEP 1 rappr. dall’ RA 1  

contro

COES 1 rappr. dall’ RA 2  

  relativamente al mapp. no. 906 RFD di C__________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

richiamata la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 24.5.2002,

richiamati inoltre i seguenti incarti di questo Tribunale:

-          15/79 in re C__________ c./A__________, inerente l’espropriazione formale del mapp. no. 899 di C__________,

-          11/93-38 in re E__________ c./Comune di C__________, inerente l’espropriazione materiale del mapp. no. 906 di C__________,

-          16/94 in re E__________ c./E__________, inerente la costituzione mediante espropriazione di una servitù di condotta a carico del mapp. no. 906 di C__________,

considerato,                    in fatto ed in diritto

1.Le circostanze poste alla base del giudizio sono note. Qui basti rammentare, in sintesi, che la lite in esame verte sull’indennità per l’espropriazione formale parziale del mapp. no. 906 finalizzata all’esecuzione delle opere di ampliamento e di sistemazione finale della discarica controllata di C__________. La procedura è stata avviata nel 1986 dal C__________, ora __________, contro A__________, già proprietario del fondo, ed interessava in origine un’area di 3934 mq per i quali fu offerta un’indennità di fr. 8.- il mq. COES 1, subentrata al padre nel procedimento espropriativo, ha reclamato un’indennità di fr. 200.- il mq, rispettivamente di fr. 40.- il mq qualora al sedime fosse negato il carattere edificabile, nonché un risarcimento di fr. 160'000.- per titolo di svalutazione della frazione residua. In corso di causa la superficie espropriata è stata ridotta di comune accordo a 2657 mq di cui 15 mq sono stati compensati aggiungendo al fondo uno scorporo del confinante mapp. no. 918 di proprietà dell’ente espropriante; perciò la superficie residua oggetto di espropriazione è di 2642 mq. L’anticipata immissione in possesso è stata accordata a far tempo dal 2.7.1987. Esperita l’istruttoria, con sentenza del 21.2.2001 il Tribunale di espropriazione ha rammentato preliminarmente di aver già accertato in altra sede che la particella non è stata oggetto di espropriazione materiale (cfr. TE inc. no. 11/93-38) ed ha quindi fissato l’indennità in fr. 17.- il mq oltre interessi al saggio usuale a decorrere dal 2.7.1987. Esso ha peraltro respinto la pretesa di indennizzo per deprezzamento giudicandone inadempiuti i requisiti. Il Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi il 24.5.2002 su ricorso dalla proprietaria, ha ritenuto che l’indennità riconosciuta in prima istanza non fosse accreditata da sufficienti dati di raffronto. Di conseguenza, su questo punto, ha annullato il dispositivo e rinviato gli atti per ulteriori accertamenti e per un nuovo giudizio. Di contro le pretese volte ad ottenere un risarcimento per svalutazione della frazione residua sono state definitivamente respinte. Con decreto 28.6.2006 è stato costituito il nuovo collegio giudicante e le parti avvertite dell’avvenuta acquisizione agli atti dei dati ufficiali necessari per l’estimo. Con scritti del 6/12.7.2006 le parti hanno rinunciato alla ripetizione del dibattimento finale.

2.2.1. L’espropriazione presuppone il versamento di una piena indennità (art. 9 Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, ad art. 16 no. 4).

L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbe nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 734 ss). Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che, previa incursione nei prezzi ufficialmente registrati, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per poi adeguarli all’oggetto espropriando. Il tutto secondo un confronto oggettivo che deve tener conto delle singole caratteristiche, differenze e possibilità di sfruttamento come anche di tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore immobiliare riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5). In quest’ottica vanno quindi anche considerate le eventuali possibilità di miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, ed i diritti e gli oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.). Viceversa non è tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera dell’espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr.).

2.2. Assodato che la proprietà __________ è inedificabile (cfr. TE inc. 11/93-38, causa conclusasi con la sentenza del TRAM del 13.11.2000), l’estimo si fonda sui prezzi liberamente pattuiti nel contesto di transazioni immobiliari riguardanti terreni siti al di fuori della zona edificabile. L’indagine esperita a tal fine a RF è stata estesa al decennio precedente il dies aestimandi, ossia al periodo 1977 – 1987 con i seguenti risultati:

Comune di C__________ - fr. 20.37 il mq per il mapp. no. 677 di mq 4'172, loc. P__________ (iscr. a RF il 28.7.1977 al d.g. 16295). Il sedime censito come stalla diroccata (mq 33), bosco (mq 760) e riale (mq 57) è stato considerato a valore 0.-; - fr. 27.86 il mq per mq 760 staccati dal mapp. no. 489 ed andati a formare il nuovo mapp. no. 1095, loc. V__________ (iscr. a RF il 16.5.1979 al d.g. 17894); - fr. 23.53 il mq per il mapp. no. 1045 di mq 850, loc. R__________ (iscr. a RF il 28.5.1979 al d.g. (18253); - fr. 14.07 il mq per mq 533 staccati dal mapp. no. 596 ed aggiunti al mapp. no. 595, loc. C__________ (iscr. a RF il 7.7.1980 al d.g. 8290); - fr. 2.- il mq per il mapp. no. 565 di mq 2102, loc. R__________ (iscr. a RF il 28.10.1980 al d.g. 13392); - fr. 10.- il mq per i mapp. no. 372 e 373 di complessivi mq 544, loc. S__________ (iscr. a RF il 31.10.1980 al d.g. 7373). Il documento di trapasso non figura a RF; - fr. 11.- il mq per il mapp. no. 584 di mq 1304, loc. P__________ (iscr. a RF il 8.9.1982 al d.g. 11747); - fr. 2.23 il mq per il mapp. no. 633 di mq 4483, loc. P__________ (iscr. a RF il 8.11.1985 al d.g. 21185). Il riale (mq 18) è stato considerato a valore 0.-; - fr. 4.17 il mq per il mapp. no. 593 di mq 13956 loc. P__________ ed il mapp. no. 1005 di mq 418 loc. C__________ (iscr. a RF il 19.11.1985 al d.g. 21849). Il mapp. no. 593 consta di mq 7739 di prato, di mq 6107 di bosco, di mq 72 di riale e di mq 38 di camera; il mapp. no. 1005 di mq 400 di scorporo e di mq 18 di riale;

- fr. 11.26 il mq per i mapp. no. 627, 629 e 1107 di complessivi mq 6218, loc. F__________. Si tratta di un’indennità riconosciuta dal TRAM mediante sentenza del 28.3.1985;

Comune di B__________ - fr. 10.72 il mq per i mapp. no. 1436, 311, 312 e 313 di complessivi mq 4196, loc. S__________ (iscr. a RF il 29.12.1977 al d.g. 7076). I mapp. no. 311, 312 e 313 constano di un rustico di mq 32; - fr. 9.90 il mq per il mapp. no. 724 di mq 606, loc. P__________ (iscr. a RF il 9.5.1978 al d.g. 2229); - fr. 10.- il mq per i mapp. no. 640 e 650 di complessivi mq 610, loc. R__________ Torchio (iscr. a RF il 31.1.1979 al d.g. 638); - fr. 14.16 il mq per il mapp. no. 673 di mq 918, loc. S__________ (iscr. a RF il 31.1.1979 al d.g. 639); - fr. 12.- il mq per il mapp. no. 454 di mq 1840, loc. P__________ (iscr. a RF il 20.11.1979 al d.g. 6846 - fr. 15.63 il mq per i mapp. no. 1624 (mq 535 loc. B__________), 1617 (mq 287 loc. R__________), 1067 (mq 1023 loc. R__________), nonché per mq 140 mq 2723 staccati rispettivamente dalle part. no. 1625 e 1621 ed andati a formare il nuovo mapp. no. 1620 (iscr. a RF il 1.10.1981 al d.g. 5997). I mappali constano di mq 3975 di campo-ronco e di mq 822 di selva; - fr. 8.02 il mq per i mapp. no. 1402 e 1065 di complessivi mq 935 (dati MAF), loc. C__________ (iscr. a RF il 12.10.1984 al d.g. 5992);

Comune di M__________ - fr. 8.46 il mq per il mapp. no. 1339 di mq 2600, loc. B__________ (iscr. a RF il 27.12.1977 al d.g. 7034); - fr. 13.82 il mq per il mapp. no. 108 di mq 217, loc. P__________ (iscr. a RF il 25.4.1978 al d.g. 2111); - fr. 10.13 il mq per mq 237 staccati dalla part. no. 274 ed aggiunti alla part. no. 273, loc. T__________ (iscr. a RF il 29.12.1978 al d.g. 7425); - fr. 12.- il mq per il mapp. no. 1277 di mq 3464, loc. P__________ (iscr. a RF il 15.2.1979 al d.g. 976/78). Il documento di trapasso non figura a RF; - fr. 15.66 il mq per il mapp. no. 1357 di mq 958, loc. B__________ (iscr. a RF il 21.5.1979 al d.g. 3047); - fr. 10.02 il mq per il mapp. no. 1031 di mq 898, loc. P__________ (iscr. a RF il 11.6.1979 al d.g. 3306); - fr. 6.47 il mq per il mapp. no. 763 di mq 1160, loc. P__________ (iscr. a RF il 25.9.1979 al d.g. 5433); - fr. 8.- il mq per il mapp. no. 494 ½ /c di mq 375, loc. P__________ (iscr. a RF il 22.1.1980 al d.g. 1398); - fr. 10.12 il mq per il mapp. no. 495 l di mq 4700, loc. R__________ (iscr. a RF il 16.12.1980 al d.g. 8406); - fr. 10.13 il mq per il mapp. no. 459 i di mq 6660, loc. R__________ (iscr. a RF il 16.12.1980); - fr. 5.26 il mq per il mapp. no. 1395 di mq 800, loc. P__________ (iscr. a RF il 25.3.1981 al d.g. 2012). Il sedime censito come strada (mq 40) è stato considerato a valore 0.-; - fr. 5.91 il mq per il mapp. no. 958 di mq 2539, loc. T__________ (iscr. a RF il 2.7.1981 al d.g. 4155);

- fr. 12.- il mq per il mapp. no. 125 di mq 699, loc. S__________ (iscr. a RF il 25.1.1982 al d.g. 328); - fr. 5.96 il mq per il mapp. no. 862 di mq 6708, loc. S__________ (iscr. a RF il 28.4.1982 al d.g. 2352). Il fondo consta di mq 41 di rustico, di mq 2644 di prato e di mq 4023 di selva; - fr. 2.12 il mq per il mapp. no. 651a di mq 2349, loc. T__________ (iscr. a RF il 4.5.1982 al d.g. 2820); - fr. 15.62 il mq per il mapp. no. 1232 di mq 493, loc. R__________ (iscr. a RF il 2.5.1983 al d.g. 2295). Il sedime censito come selva è stato considerato a valore 0.-; - fr. 5.26 il mq per il mapp. no. 1397 di mq 600, loc. P__________ (iscr. a RF il 16.5.1983 al d.g. 2543); - fr. 10.91 il mq per mq 1375 staccati dalla part. no. 411 ed aggiunti alla part. no. 410, loc. B__________ (iscr. a RF il 8.6.1983 al d.g. 3088); - fr. 12.92 il mq per il mapp. no. 1621 di mq 8569, loc. P__________ (iscr. a RF il 29.10.1984 al d.g. 6396). Il sedime censito come strada (mq 291) è stato considerato a valore 0.-;

Comune di S__________ - fr. 6.50 il mq per il mapp. no. 561 di mq 737, loc. S__________ (iscr. a RF il 20.1.1977 al d.g. 224); - fr. 5.- il mq per il mapp. no. 545 di mq 702, loc. B__________ (iscr. a RF il 14.2.1977 al d.g. 656); - fr. 7.23 il mq per il mapp. no. 339 ½ a/b di mq 3180, loc. P__________ (iscr. a RF il 5.4.1977 al d.g. 1743/4); - fr. 7.- il mq per il mapp. no. 489 di mq 698, loc. B__________ (iscr. a RF il 7.6.1977 al d.g. 2943); - fr. 9.- il mq per il mapp. no. 520 di mq 1029, loc. V__________ (iscr. a RF il 17.6.1977 al d.g. 3139); - fr. 7.29 il mq per i mapp. no. 683 e 684 di complessivi mq 1920, loc. P__________ (iscr. a RF il 17.3.1978 al d.g. 1405); - fr. 4.58 il mq per il mapp. no. 685 di mq 655, loc. P__________ (iscr. a RF il 17.3.1978 al d.g. 1406); - fr. 18.- il mq per mq 318 staccati dal mapp. no. 1164 ed aggiunti al mapp. no. 220, loc. B__________ (iscr. a RF il 12.6.1978 al d.g. 2993). Il fondo consta di mq 302 di terreno annesso e di mq 16 di portico; - fr. 6.50 il mq per il mapp. no. 535 di mq 420, loc. B__________ (iscr. a RF il 7.11.1978 al d.g. 6028); - fr. 8.70 il mq per il mapp. no. 1100 di mq 1610, loc. C__________ (iscr. a RF il 5.2.1979 al d.g. 721); - fr. 10.- il mq per il mapp. no. 754 di mq 250, loc. P__________ (iscr. a RF il 3.7.1979 al d.g. 3786); - fr. 6.20 il mq per i mapp. no. 1225, 1222 e 1223 di complessivi mq 5649, loc. R__________ (iscr. a RF il 22.8.1979 al d.g. 4710). I fondi constano di mq 48 di cascina, di mq 12 di rustico, di mq 4820 di campo/bruga/vigna e di mq 770 di selva e bosco; - fr. 11.06 il mq per i mapp. no. 449 e 450 di complessivi mq 1808, loc. B__________ (iscr. a RF il 17.3.1980 al d.g. 1967); - fr. 15.- il mq per il mapp. no. 687 di mq 873, loc. B__________ (iscr. a RF il 12.6.1980 al d.g. 3980);

- fr. 15.- il mq per mq 171 e mq 36 staccati rispettivamente dalle part. no. 687 e 686 ½ ed aggiunti al mapp. no. 689c, loc. P__________ (iscr. a RF il 12.6.1980 al d.g. 3978); - fr. 15.- il mq per il mapp. no. 223 di mq 1620, loc. V__________ (iscr. a RF il 31.7.1981 al d.g. 4763); - fr. 7.33 il mq per il mapp. no. 342 di mq 750, loc. P__________ (iscr. a RF il 25.5.1981 al d.g. 3367); - fr. 5.57 il mq per il mapp. no. 1377 di mq 1370 (iscr. a RF il 8.10.1981 al d.g. 6150); - fr. 10.94 il mq per il mapp. no. 192 di mq 320, loc. C__________ (iscr. a RF il 19.10.1981 al d.g. 6341); - fr. 5.- il mq per il mapp. no. 750 di mq 470, loc. P__________ (iscr. a RF il 1.3.1982 al d.g. 1297); - fr. 9.- il mq per il mapp. no. 575 di mq 2065, loc. S__________ (iscr. a RF il 20.8.1982 al d.g. 5411); - fr. 9.77 il mq per i mapp. no. 591 e 592 di complessivi mq 1740, loc. P__________ (iscr. a RF il 31.5.1983 al d.g. 2901); - fr. 11.21 il mq per il mapp. no. 196b di mq 535, loc. V__________ (iscr. a RF il 20.7.1983 al d.g. 4071);

2.3. Oggetto delle compravendite elencate sono, prevalentemente, terreni prativi adagiati in buona posizione in parte pianeggianti ed in parte in leggera pendenza. Questo è il caso, in particolare, per i fondi ubicati a B__________ ed a S__________, Comune, quest’ultimo, che annovera terreni agricoli di ottima qualità adatti anche alla coltivazione meccanizzata. Considerazioni analoghe valgono per le proprietà compravendute nella parte alta di C__________ e di M__________ con l’unica differenza – volendo essere puntigliosi – che, rispetto ai primi due, questi Comuni sono raggiungibili più facilmente dal __________ per il collegamento dato dalla strada cantonale che da P__________ porta alla frontiera con l’Italia. In sostanza, però, nel complesso si tratta di fondi che presentano caratteristiche ben diverse dal mapp. no. 906. E’ quindi indubbiamente escluso che l’indennità espropriativa possa raggiungere l’importo reclamato dall’espropriata (fr. 40.- il mq) dal momento che supera addirittura il valore normalmente attribuito a buoni terreni agricoli (fr. 20/30.- il mq) nel sopra e nel sottoceneri (cfr. RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2 in re L.).

2.4. E’ già stato detto in altra sede che nel 1987 le condizioni del mapp. no. 906 non erano altro che il riflesso e la conseguenza dello sfruttamento precedente del terreno che, insieme ai sottostanti mapp. no. 918 e 899 anch’essi già appartenuti ad __________, fino all’inizio degli anni ’70 erano destinati a cava di sabbia; la fossa, così creata, fu poi occupata progressivamente dalla discarica. Prescindendo dall’area edificata che qui non interessa, nel 1987 il fondo era costituito, per ca. 400 mq, da una superficie prativa pianeggiante che formava una sorta di lungo terrazzo, invero piuttosto instabile, affacciato sulla deponia; quindi, abbattendosi improvvisamente, il terreno si riduceva ad una vasta scarpata scoscesa, fortemente erosa e franata e del tutto inutilizzabile se non ai fini della discarica stessa.

Una situazione, questa, ben diversa da quella dei fondi presi a confronto che, a seconda della dimensione, si prestano perlomeno alla coltivazione agricola. Tutto ciò considerato l’indennità espropriativa è fissata in fr. 8.50 il mq.

3.L’indennità è completata con gli interessi a decorrere dal 2.7.1987 (art. 52 cpv. 3 Lespr.) ai seguenti saggi usuali fissati dal Tribunale federale:

- del 4.5% dal 2.7.1987 al 31.5.1989 - del 5.5% dal 1.6.1989 al 31.5.1990 - del 6.5% dal 1.6.1990 al 31.3.1993 - del 5.5% dal 1.4.1993 al 30.9.1993 - del 5% dal 1.10.1993 al 31.3.1996 - del 4.5% dal 1.4.1996 al 31.3.1997 - del 4% dal 1.4.1997 al 31.12.2000 - del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002 - del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

Per i quali motivi

richiamata                       la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia:          1.     Per l’espropriazione formale di mq 2642 del mapp. no. 906 di C__________ l’ente espropriante verserà alla proprietaria un’indennità di fr. 8.50 il mq oltre interessi ai seguenti saggi usuali:

- del 4.5% dal 2.7.1987 al 31.5.1989 - del 5.5% dal 1.6.1989 al 31.5.1990 - del 6.5% dal 1.6.1990 al 31.3.1993 - del 5.5% dal 1.4.1993 al 30.9.1993 - del 5% dal 1.10.1993 al 31.3.1996 - del 4.5% dal 1.4.1996 al 31.3.1997 - del 4% dal 1.4.1997 al 31.12.2000 - del 4.5% dal 1.1.2001 al 31.8.2002 - del 4% dal 1.9.2002 al 30.4.2003 - del 3.5% dal 1.5.2003 in poi.

                                2.     Non si prelevano tasse di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                3.     Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

                                4.     Intimazione a: - RA 1 - RA 2

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco

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