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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.05.2025 42.2025.6

19 maggio 2025·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,234 parole·~1h 6min·6

Riassunto

Ordine di restituz. di prestazioni essendo emerso dal rapporto dell'Ispettorato che ric. viveva in IT. Difettando domicilio assist. in TI percepito indebitam. AS.Inflitta pure sanzione di fr.300 x 3 mesi non avendo comunicato residenza all'estero.Importo e durata rispettano principio proporzionalità

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 42.2025.6-7   rs

Lugano 19 maggio 2025            

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 7 gennaio 2025 di

RI 1, ______ rappr. da: RA 1, ______  

contro  

le decisioni su reclamo del 19 e del 20 novembre 2024 emanate da Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

    in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  RI 1, nata il ______ 1978 e cittadina svizzera, è al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di dicembre 2008 e ha percepito fino al mese di gennaio 2025 compreso la somma complessiva di fr. 352'608.-- (cfr. doc. 221-267).

                          1.2.  La Sezione del sostegno sociale - Ispettorato, il 5 gennaio 2024, ha allestito un rapporto in cui ha indicato che dall’istruttoria esperita è emerso con grado di verosimiglianza preponderante che RI 1 viveva in Italia.

                          1.3.  Con decisione del 2 aprile 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 99’265.25, corrispondenti alle prestazioni assistenziali erogatele dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2023.

                                  L’amministrazione, al riguardo, ha precisato:

" dagli accertamenti svolti, e in particolare dall’istruttoria eseguita dal nostro Servizio Ispettorato, nonché da quanto emerso dai controlli di Polizia e dai consumi elettrici esigui, è emerso che durante il periodo 01.02.2020 / 31.12.2023 non ha effettivamente risieduto nel suo appartamento di via __________ a __________.

Per questo motivo, durante il periodo indicato, non avrebbe avuto diritto alle prestazioni assistenziali e al riconoscimento della spesa alloggiativa. (…)” (Doc. 608)

                          1.4.  Con ulteriore provvedimento del 2 aprile 2024 l’USSI ha deciso di infliggere a RI 1, in applicazione dell’art. 9a del Regolamento della Legge sull’assistenza sociale, una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di aprile 2024, in quanto la medesima, benché fosse al beneficio di prestazioni assistenziali e dall’istruttoria eseguita dall’Ispettorato sia emerso che non abitava a _______, mai ha comunicato di risiedere all’estero. L’amministrazione ha precisato che ella, del resto, non ha presentato giustificazioni valide entro il termine assegnatole (cfr. doc. 606).

                          1.5.  A seguito del reclamo interposto il 22 aprile 2024 da RI 1 contro le decisioni del 2 aprile 2024 (cfr. doc. 601), l’USSI, con decisione su reclamo del 19 novembre 2024, ha confermato il proprio ordine di restituzione del 2 aprile 2024 (cfr. consid. 1.3.), motivando come segue:

" (…)

I.

Le argomentazioni della reclamante, secondo cui "dire che non abito nell’appartamento è errato", non possono essere seguite in quanto, dagli accertamenti svolti dall'lspettorato sociale della Sezione del sostegno sociale, è emerso che dal febbraio 2020 al dicembre 2023 RI 1 "vive in Italia e che (...) la signora ha finto di vivere stabilmente a __________".

In merito agli accertamenti di Polizia contestati dalla reclamante, secondo la quale "nessuna persona si è presentata fino a Gennaio 2024", dagli atti presenti nell'incarto ispettorato emerge che "il 26 settembre 2023 il servizio ispettorato ha chiesto un breve monitoraggio alla Polizia di __________ (...) Nonostante appariva più che verosimile che la signora RI 1 non abitasse presso il suo appartamento di __________, agli atti mancava l’informazione in merito alla sua reale residenza (...) Per questo motivo, il 28 dicembre 2023 la signora è stata riconvocata per un'ulteriore audizione (...) Al termine (...) agenti di polizia (...) si sono recati al domicilio dell'interessata per accertarsi delle condizioni del suo appartamento, previo accordo da parte sua (...)" A conferma inoltre del fatto che appare inverosimile una residenza effettiva della reclamante presso via __________ a __________ è la circostanza che ella, pur effettuando quotidianamente trasferte per recarsi al lavoro in Italia (da ben 8 anni), non "conosca a menadito i mezzi (numero bus), gli orari precisi, il percorso esatto da compiere e la sua corretta durata", e che risulti sulla sua busta paga di giugno 2023 la residenza presso il suo datore di lavoro.

Per quanto concerne il dettaglio dei consumi energetici fornito dalla reclamante, si rileva che ciò è già stato oggetto dell'istruttoria dell'lspettorato sociale. A questo proposito si rimanda al rapporto di chiusura del 5 gennaio 2024 laddove si afferma che "(…) I consumi elettrici della signora (...) confermano che la stessa non vive in __________ a __________ (...)".

Nemmeno il certificato medico allegato dall'insorgente le viene in soccorso in quanto datato 10 gennaio 2024, e dunque riferito ad un periodo successivo rispetto a quello oggetto dell'ordine di restituzione.

L'USSI, constatata l'asserita e la mancanza di un domicilio assistenziale effettivo dell'interessata nel Canton Ticino ha emesso un ordine di restituzione per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2023 dell'importo di complessivi CHF 99'265.25, non adempiendo la signora RI 1 alle condizioni previste dall'art. 5 Las, ossia non avendo di fatto un domicilio stabile o dimora assistenziale nel Cantone.

Le prestazioni assistenziali mensili versate alla reclamante nei mesi da febbraio 2020 a dicembre 2023, erano state calcolate, nelle relative decisioni, non tenendo in considerazione l'assenza del domicilio assistenziale nel Canton Ticino dell'interessata. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall'USSl.

L'Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 2 aprile 2024, e quindi ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all'assistenza tramite ordine

di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)” (Doc. B1)

                          1.6.  Il 20 novembre 2024 l’USSI ha emanato un’ulteriore decisione su reclamo con la quale ha respinto il reclamo di RI 1 contro la sanzione inflittale il del 2 aprile 2024 (cfr. consid. 1.4.)

                                  Dalla decisione su reclamo si evince:

" (…) Dagli atti presenti nell’incarto ispettorato è emerso che “l’utente vive in Italia e che la stessa ha finto un lavoro presso il suo potenziale compagno (__________) per non poter essere inserita in una misura dell’Ufficio, in modo da poter essere assente dal Ticino per la maggior parte del suo tempo. Viceversa, la signora ha finto di vivere stabilmente a __________ (…)”.

Alla reclamante, al beneficio delle prestazioni assistenziali dal dicembre 2008, era ben noto che la modifica della situazione personale andava immediatamente e chiaramente segnalata all’USSl.

Nelle richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali, pur essendo segnalato di indicare ogni cambiamento della propria situazione personale ed economica, la reclamante non ha mai indicato di non risiedere presso il suo appartamento di ______ ma di vivere stabilmente in Italia.

Ritenuto tutto quanto sopra, il comportamento della signora giustifica la sanzione, che è adeguata e proporzionata. (…)” (Doc. B2).

                          1.7.  Il 27 novembre 2024 la Sezione del sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico “per truffa ex art. 148 CP, subordinatamente per ottenimento illecito di prestazioni, di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. art. 148a CP), così come per ogni altro titolo applicabile alla presente fattispecie”. Parimenti è stato chiesto al Ministero pubblico “di approfondire i fatti al fine di poter determinare ulteriori periodi in cui la signora ha percepito indebitamente le prestazioni dell’aiuto sociale, come verosimilmente il periodo da agosto 2016 a febbraio 2020 e quello da gennaio 2024 ad oggi. (…)” (cfr. doc. 1-6).

                          1.8.  Con tempestivo ricorso del 7 gennaio 2025 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato le decisioni su reclamo del 19 e del 20 novembre 2024, chiedendone l’annullamento.

                                  A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la vertenza con l’USSI è sorta soltanto a seguito della mancata partecipazione dell’insorgente ai corsi di inserimento sulle attività di pubblica utilità promossi dalla Sezione del sostegno sociale, comunicata con messaggio di posta elettronica del 12 maggio 2023 e dovuta allo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia.

                                  È stato precisato che RI 1 non ha rifiutato un posto di lavoro in Svizzera, bensì solo la frequentazione di un corso che prevede la presenza al 100% per sei mesi e attribuisce, oltre alla prestazione assistenziale ordinaria, un supplemento di fr. 300.-- – per cui inferiore al guadagno di fr. 500.-- mensili (oltre alla quota parte di tredicesima, rimborso spese di trasporto e il pasto pagato al luogo di lavoro) conseguito tramite il suo lavoro sulla base di un contratto di lavoro di durata indeterminata – e il rimborso delle spese di trasferta e di doppia economia domestica (fr. 89.-- al mese).

                                  È stato, altresì, puntualizzato che il fatto di percepire un reddito, che la ricorrente, con tanta ostinazione, vuole mantenere, fa sì che le prestazioni assistenziali erogatele siano ridotte.

                                  L’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha poi, da un lato, censurato la pretesa mancata conoscenza da parte di quest’ultima del tragitto per raggiungere il posto di lavoro, avendolo ben esposto nell’audizione del 24 agosto 2023 a pagina 4 righe 49-52.

                                  Dall’altro, ha affermato che la sua assistita non ha alcuna residenza in Italia, tanto meno presso il signor __________ (come risulta dall’estratto dell’anagrafe di quest’ultimo del 3 gennaio 2025, indicante che egli è il solo componente del nucleo familiare sito a __________ – Italia - in via __________), bensì è sempre rimasta a __________, avendo eletto in Italia soltanto il proprio domicilio - concetto assai diverso - ritenuto lo svolgimento dell’attività lavorativa, così da permettere una più agevole iscrizione all’Istituto nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

                                  A mente della parte ricorrente per lo stesso motivo anche la questione relativa al conto postale aperto in Italia, peraltro dichiarato all’USSI con le relative entrate, non può essere decisiva, considerato che appare naturale che il lavoratore sia titolare di un conto corrente attivo anche nel Paese dove lavora e ritenuto che anche l’INPS non corrisponde pagamenti su conti esteri.

                                  Il patrocinatore, a nome dell’insorgente, ha pure evidenziato che non si capisce sulla base di cosa venga ipotizzata una relazione tra quest’ultima e il datore di lavoro, __________.

                                  Per quanto concerne i consumi energetici, è stato specificato che l’abitazione di RI 1 è un monolocale di 25 mq, per la cui illuminazione non occorre un importante dispendio di energia, e che ella è affetta da diversi anni da una patologia osteoarticolare cronica, in particolare a livello cervicale, con invalidanti ripercussioni cliniche anche a livello visivo con intolleranza alla luce artificiale e non, come si evince dal certificato della Dr. med. __________ del 10 gennaio 2024.

                                  È stato, inoltre, spiegato che a causa delle problematiche agli occhi l’insorgente è solita tenere in casa una luce non abbagliante, bastando la luce della cappa e delle candele a illuminare il piccolo appartamento, e che anche dopo l’avvio dei controlli i consumi non sono cambiati, bensì si sono mantenuti costanti, a dimostrazione del fatto che essi sono da considerarsi gli effettivi consumi, più elevati nei mesi invernali e autunnali e più bassi nei mesi estivi.

                                  L’avv. RA 1, per conto della ricorrente, ha contestato le fotografie effettuate dall’Ispettorato Sociale nell’appartamento di quest’ultima, poiché “talvolta parziali e fatte con angolature volutamente precarie al solo scopo di suggestionare il lettore e far apparire l’appartamento come vuoto e spoglio, ciò che in realtà non è”. In proposito sono state prodotte ulteriori fotografie scattate il medesimo giorno del sopralluogo per mostrare una realtà differente rispetto a quella mostrata dall’Ispettorato, ossia di un’abitazione vissuta dall’insorgente.

                                  La parte ricorrente ha, infine, asserito che nemmeno è vero che i vicini non conoscono RI 1. Al riguardo sono state trasmesse delle dichiarazioni scritte rese dalla signora che vive nell’appartamento di fronte a quello dell’insorgente, dalla signora che si occupa delle pulizie delle zone comuni della PPP e dal proprietario dell’appartamento della ricorrente (cfr. doc. I; F1; F2; G).

                          1.9.  Con risposta del 27 gennaio 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

                        1.10.  Il 10 febbraio 2025 l’avv. RA 1 ha ribadito integralmente le argomentazioni contenute nel ricorso del 7 gennaio 2025.

                                  Il medesimo, inoltre, ha evidenziato che a seguito della segnalazione presentata dall’amministrazione al Ministero pubblico è stata aperta una procedura penale a carico dell’insorgente, avente per oggetto la medesima questione della concreta fattispecie. Egli, pertanto, ha chiesto di valutare, quanto meno per ragioni di opportunità, la sospensione della presente vertenza, “ritenuto anche che i maggiori poteri inquisitori delle Autorità penali permetteranno l’acquisizione di ulteriori elementi di prova che, se del caso, potranno essere acquisiti e valutati anche da Codesta Autorità” (cfr. doc. V).

                        1.11.  La parte resistente, il 21 febbraio 2025, riguardo alla domanda di sospendere la presente procedura in attesa della conclusione del procedimento penale a carico della ricorrente, si è rimessa al giudizio del TCA, rilevando ad ogni modo:

" (…) che i fatti accertati dall’Ufficio e dall’Ispettorato sociale saranno nondimeno confermati anche nel corso della procedura penale e pertanto l’attesa di una sua conclusione, la quale è comunque appena iniziata, comporterebbe unicamente un dilungamento della presente vertenza. (…)” (Doc. VII)

                        1.12.  Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. VIII).

                                  in diritto

                                  in ordine

                          2.1.  Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

                                  Nella concreta evenienza il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

                                  Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2025.6 e 42.2025.7 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

                          2.2.  La parte ricorrente, il 10 febbraio 2025, ha formulato la richiesta di sospendere la causa pendente davanti al TCA fino al termine del procedimento penale aperto dal Ministero Pubblico nei confronti di RI 1 (cfr. doc. V; consid. 1.10.).           

                                  Come visto nei fatti, la Sezione del sostegno sociale, a seguito dell’esposto trasmesso dalla Sezione del lavoro, il 27 novembre 2024, ha segnalato l’insorgente al Ministero Pubblico, in particolare, per truffa ex art. 148 CP, subordinatamente per ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale giusta l’art. art. 148a CP (cfr. doc. 1-6; consid. 1.7.).

                                  Al riguardo questo Tribunale rileva che la domanda di sospensione diviene priva di oggetto con l’emanazione della presente sentenza. Essa era comunque destinata ad insuccesso (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2023.25 del 26 giugno 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2020.36 dell’8 marzo 2021 consid. 2.2.; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).

                                  Va, infatti, osservato che per costante giurisprudenza federale la sospensione della procedura davanti al giudice delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone ad ogni modo di un certo margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri interessi (cfr. STF 9C_640/2021 del 15 giugno 2022 consid. 3.2.; STF 9C_799/2018 del 21 febbraio 2019 consid. 2; STF 9C_293/2014 del 16 ottobre 2014 consid. 2.2.2.; STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B 143/05]).

                                  Per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali non è peraltro vincolato dalle constatazioni e dall'apprezzamento del giudice penale, né per quel che concerne la determinazione delle prescrizioni violate, né per quel che riguarda la valutazione della colpa commessa. Tuttavia, egli si scosta dalle constatazioni di fatto del giudice penale soltanto qualora i fatti accertati in sede d'istruttoria penale e la loro qualificazione non siano convincenti o si fondino su considerazioni specifiche del diritto penale, prive di rilievo dal profilo delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_ 481/2022 del 23 gennaio 2024 consid. 5.; DTF 143 V 393 consid. 7.2.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.3; STF 8C_750/2013 del 23 ottobre 2014 consid. 5.1; DTF 111 V 177 consid. 5a e riferimenti; RAMI 1990 U 87, pag. 56).

                                  In proposito giova evidenziare, da una parte, come ricordato dall’amministrazione (cfr. doc. VII), che nel diritto penale vige il principio “in dubio pro reo”, mentre il giudice delle assicurazioni sociali applica il principio della probabilità preponderante (cfr. STF 9C_144/2019 del 26 settembre 2019 consid. 2.3.; STFA C 292/02; DTF 125 V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove, dopo un’analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i vari scenari possibili (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C 545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.).

                                  Dall’altra, che la procedura di restituzione non è dipendente da una condanna penale né necessita l'adempimento di elementi di natura penale.

                                  Qualora, come verrà esposto più approfonditamente nel prosieguo, da un profilo oggettivo siano state percepite prestazioni assistenziali a torto (nel caso di non adempimento dei relativi presupposti), le stesse, se sono date le condizioni per una riconsiderazione o una revisione delle decisioni iniziali di attribuzione, vanno restituite, a prescindere dall’esito di un eventuale procedimento penale (cfr. consid. 2.6.).

                                  Pertanto nell’evenienza concreta è giustificato, in ogni caso, decidere il ricorso contro le decisioni su reclamo del 19 e del 20 novembre 2024 senza sospendere la causa per attendere l’esito del procedimento penale, tanto più che l’USSI ha evidenziato che lo stesso è “appena iniziato” (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).

                                  nel merito

                          2.3.  Nel ricorso del 7 gennaio 2025 l’insorgente ha fatto valere la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su reclamo del 19 novembre 2024, e quindi una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, sottolineando che “non motiva in alcun modo l’USSI la ragione per cui, a seguito di controlli esperiti a far tempo dalla seconda metà del 2023, si sia fatto retrocedere l’inizio della indebita percezione addirittura a febbraio 2020 (!!), ben 3 anni prima” (cfr. doc. I pag. 6).

                                  Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_430/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.2.; STF 8C_532/2022 del 17 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_293/2021 del 1° marzo 2023 consid. 6.1.; STF 8C_673/2021 del 24 marzo 2022 consid. 2.2.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid, 5.2.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).

                                  Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (cfr. STF 8C_542/2023 del 25 aprile 2024 consid. 6.2.).

                                  Nella presente fattispecie l’amministrazione, nell’ordine di restituzione del 2 aprile 2024, ha indicato che dai controlli di Polizia e dai consumi elettrici esigui è emerso che durante il periodo 1° febbraio 2020 – 31 dicembre 2023 la ricorrente non ha effettivamente risieduto nel suo appartamento di via __________ 6 a __________, per cui le ha chiesto di restituire le prestazioni assistenziali percepite per tale arco di tempo (cfr. doc. 608; consid. 1.3.).

                                  I controlli in relazione alla situazione dell’insorgente sono effettivamente iniziati nel 2023 (cfr. doc. 1-6; 67-69).

                                  Nella decisione su reclamo del 19 novembre 2024 l’USSI ha precisato che “nel periodo dal mese di febbraio 2020 al mese di dicembre 2023, la signora RI 1 ha finto di avere la propria residenza nell’appartamento __________ da lei locato, quando in realtà ella viveva in Italia. Il 2 aprile 2024 l’USSI ha chiesto la restituzione di complessivi CHF 99'265.25 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente da febbraio 2020 a dicembre 2023” (cfr. doc. B1 pag. 5).

                                  Tutto ben considerato, questa Corte ravvisa perlomeno delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 19 settembre 2024 in relazione alla data a decorrere dalla quale è stata chiesta la restituzione delle prestazioni assistenziali, e perciò del rispetto del diritto di essere sentita dell’insorgente, in quanto non è stata espressamente spiegata la ragione per la quale l’ordine di restituzione è stato fatto partire dal febbraio 2020.

                                  È vero che nel Rapporto Ispettorato – chiusura caso del 5 gennaio 2024 il Servizio Ispettorato ha disposto l’emissione, in particolare, di “un ordine di restituzione totale dal 1° febbraio 2020 (inizio della locazione in via __________ a __________)” (cfr. doc. 69).

                                  Il 16 dicembre 2019 RI 1 ha, invero, concluso un contratto di locazione con __________ relativo a un appartamento di 1,5 locali sito a ______ in via __________ a decorrere dal 1° febbraio 2020 (cfr. doc. 1583-1584; 106; 97).

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che non risulta chiaro se la ricorrente abbia visionato il Rapporto Ispettorato – caso di chiusura nella procedura di reclamo.

                                  A parte che in tale Rapporto, unicamente pendente causa, e meglio nella risposta del 27 gennaio 2025, l’USSI ha indicato che la data del 1° febbraio 2020 corrisponde all’inizio locazione in via __________ a __________ (cfr. doc. III; consid. 1.9.).

                                  La giurisprudenza federale ha, tuttavia, stabilito che la violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 8C_414/2015 del 29 marzo 2016 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                  Nel caso di specie il TCA dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3).

                                  Inoltre, per costante giurisprudenza federale, è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito della parte ad essere giudicata celermente (cfr.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.3.; DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3; cfr. anche STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. in cui è evidenziato che “… il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali …”).

                                  Di conseguenza nel caso di specie la violazione del diritto di essere sentito per violazione dell’obbligo di motivare va, in ogni caso, ritenuta sanata in questa sede (cfr. STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.3.; STCA 38.2023.58 dell’8 gennaio 2024 consid. 2.2.).

                                  Del resto l’insorgente, rappresentata dall’avv. RA 1, come emerge dal ricorso, ha comunque potuto rendersi conto che l’USSI le ha richiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali ricevute da febbraio 2020 a dicembre 2023, in quanto aveva finto di risiedere in Svizzera nel periodo in questione. In effetti all’impugnativa sono state, segnatamente, allegate delle dichiarazioni di una vicina della ricorrente, della signora che si occupa delle pulizie dello stabile in via __________ a __________ e del proprietario dell’appartamento preso in locazione dall’insorgente, in cui tali persone hanno attestato la presenza di RI 1 nell’appartamento di __________. In particolare la vicina ha asserito di essere in contatto con la ricorrente “dal suo arrivo in questo palazzo”, ovvero, conformemente al contratto di locazione, dal febbraio 2020 (cfr. doc. I; F1; F2; G; 1583-1584; consid. 1.8.).

                          2.4.  Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 99'265.25 corrispondenti alle prestazioni assistenziali percepite da febbraio 2020 a dicembre 2023, essendo emerso dal Rapporto dell’Ispettorato del 5 gennaio 2024 che la medesima non risiedeva in Ticino.

                                  Dall’altro abbia inflitto alla ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, dal mese di aprile 2024, per avere fornito informazioni inveritiere relative al proprio luogo di residenza.

                          2.5.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

                                  Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

                          2.6.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

                                  Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

                                  Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

                                  È utile ricordare, del resto, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, perciò, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. consid. 2.13.; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

                          2.7.  Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:

" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.

La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”

                                  L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”

                                  Secondo l’art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

                                  Giusta l’art. 10 Las, poi:

" Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

                                  L’art. 4 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS), relativo al domicilio assistenziale, sancisce che:

" 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2 L’annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.”

                                  Ex art. 9 LAS:

"  1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone.

2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3 L’entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un’autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

                                  L’art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

" 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2 Se una persona manifestamente bisognosa d’aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell’autorità, il Cantone da cui è stato dato l’ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.”

                                  La LAS distingue tra l’assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l’assistenza di stranieri (art. 20-23).

                                  Relativamente, in particolare, all’assistenza di cittadini svizzeri l’art. 12 LAS prevede:

" 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora.

3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale.”

                                  Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d’urgenza:

" Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo.”

                          2.8.  L’art. 23 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”

                                  La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

                                  In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:

" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)

Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”

                                  In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:

" (…)

2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“

                                  In un giudizio 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3., in ambito di assoggettamento all’AVS/AI/IPG, l’Alta Corte, confermando una sentenza 30.2024.9 emanata dal TCA il 14 ottobre 2024, ha, altresì, evidenziato che “il centro d'interessi non è dato da un singolo elemento ma da un insieme degli stessi - ovvero dipende da un insieme di circostanze personali, familiari e professionali, rispettivamente quelle legate alla copiosa sostanza immobiliare - come compiutamente vagliato dalla Corte cantonale, senza incorrere nell'arbitrio”.

                          2.9.  Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:

" (…) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (…) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (…) Giusta l’art. 4 capoverso 2 del disegno, “l’annuncio alla polizia degli abitanti” o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un’autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell’autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell’intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

Analogamente alla disposizione del concordato concernente l’assistenza nel luogo di domicilio, l’articolo 5 del disegno dispone che l’entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (…)

L’art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora».

È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito.

(…).

23 Assistenza di cittadini svizzeri

231 Competenza

231.1 In genere (art. 12)

L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°.7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio.

L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio.

(…)

231.2 Casi d'urgenza (art. 13)

L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità del luogo di domicilio.

Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza.

Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito.

Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale.

Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore.”

                                  Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato:

" 22 Assistenza di cittadini svizzeri

221 Competenza

Nel titolo relativo all’assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale.

221.1 Principio

          (art. 12)

II capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio.

Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato.

Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni:

-   la creazione di un domicilio assistenziale fittizio;

-   una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13;

-   una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale.

Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. II Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata.

Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno.

221.2 Casi d'urgenza

          (art. 13)

Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato.

Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge.”

                                  Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, “Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all’art. 4 LAS sottolinea che:

" (…) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 la 465; 108 la 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n°l à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée).

L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de 1 art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu’alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 491193; Egger, n° 26 ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107).

On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu’elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer. n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit ou l’on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n’étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L’intention de s’établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie.

(…).

Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l’existence que du genre de l’autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC).

L’art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d’un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l’intention de s’établir durablement.

Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d’indice en faveur de l’existence d’un domicile. Toutefois, selon le type d’autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d’un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d’étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquence d’un domicile.

(…).

En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d’un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC):

-   les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113)

-   la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221).

-   la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100).

-   l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait.

-   la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC).

-   l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111).

-   l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35).

-   l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35).

-   le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)”

                        2.10.  Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull’assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l’intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.7.; 2.9.).

                                  Qualora, per contro, un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale (in proposito si pensi ad esempio ai “drogati e alle persone colpite da AIDS”; cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989 pt.o 221.1. Da uno studio sul problema dei senzatetto in Svizzera del febbraio 2022 – cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87122.html –risulta che “tra i motivi che portano le persone a vivere per strada vengono spesso citati i debiti e le dipendenze da alcol e droghe, anche se non mancano i problemi sociali e quelli legati al contesto migratorio”), competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

                                  L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio.

                                  Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020.

                                  Per quanto concerne, invece, l’assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l’anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017.

                        2.11.  Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell’8 febbraio 2017, ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia.

Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia.

In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l’art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell’insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia.

Il TCA ha, infine, osservato che l’ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell’art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell’11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1).

                                  L’Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell’8 febbraio 2017, non essendo stato versato l’anticipo spese.

Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo.

La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue:

" (…) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a ___________ e non a __________. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (…)”

                                         Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015.          

                                  Il TCA ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”.

                                  Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato.

                                         Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di elettricità presso la loro abitazione.

                                  Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023, con la quale questa Corte ha respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali emesso nei confronti di una persona il cui domicilio assistenziale è risultato non essere in Svizzera. Il TCA ha rilevato che in Ticino disponeva soltanto di una residenza secondaria e che al momento della richiesta di rinnovo difettava già la residenza effettiva in Ticino, visto che risiedeva all’estero presso i genitori.

                                  Con sentenza 42.2022.87 del 6 marzo 2023 questo Tribunale, pronunciandosi in merito alla correttezza o meno di una richiesta di restituzione di prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal 2016 al 2021 formulata a seguito di accertamenti da cui era emerso che il centro degli interessi del ricorrente non fosse in Ticino, ha invece stabilito che in quel caso di specie si imponeva un complemento istruttorio.

                                  In effetti dagli atti non emergeva una sua convivenza stabile all'estero e neppure se il medesimo avesse o meno intenzione di stabilirsi durevolmente all'estero.

                                  Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione.

                                  Infine con giudizio 42.2023.30 del 29 settembre 2023 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI che aveva chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali versate da luglio 2019 a maggio 2021 a una persona la quale, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, non aveva la sua residenza effettiva nel Comune in cui si era annunciato.

                        2.12.  Questa Corte, chiamata a valutare la presente fattispecie, ritiene utile ribadire che in relazione alla nozione di domicilio (assistenziale) va fatto riferimento ai principi e alla giurisprudenza menzionati ai consid. 2.7.-2.11.

                                  Questo Tribunale ricorda, inoltre, che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, oltre che del Cantone di domicilio (secondo l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono in effetti assistiti dal loro Cantone di domicilio; cfr. art. 5 Las; 20 LAS; consid. 2.7.), del Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi (cfr. consid. 2.7.-2.8.).

                                  Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.2.3.; STF 9C_741/2017 del 31 agosto 2018 consid. 6.3.4.; STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).

                                  La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.

                                  Dall’altro, alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio che è chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive (cfr. STF 8C_609/2021 del 29 marzo 2022; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.10.; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2017.42 del 20 novembre 2017.

                                  A quest’ultimo proposito, per completezza, giova in ogni caso rilevare che contestualmente al progetto “Ticino 2020”, presentato il 23 maggio 2023 a Bellinzona, il Consiglio di Stato ha proposto segnatamente che “l’assistenza sociale sarà totalmente a carico del Cantone. I Comuni resteranno responsabili per la prevenzione di prossimità”.

                                  La procedura di consultazione riguardante i Municipi ticinesi si è svolta dal mese di luglio 2023 al 20 ottobre 2023 (cfr. https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=222091).

                        2.13.  Nel caso in esame dalle carte processuali emerge che nel mese di luglio 2023 all’Ispettorato sociale è giunta la seguente segnalazione interna:

" La signora RI 1 dal 01.08.2016 esercita un'attività lavorativa in qualità di collaboratrice familiare presso il signor __________, residente a __________ (provincia di __________). Sino al 31.05.2023 era prevista una retribuzione mensile di € 200.00. A tal proposito, nel 2022, era stata segnalata dal nostro Ufficio all'URC per una misura di inserimento dato che il guadagno dall'attività lavorativa risultava esiguo. L'inserimento tramite I'URC le avrebbe permesso di trovare un'attività lavorativa in Svizzera e meglio retribuita. La signora RI 1 si è rifiutata di sottoscrivere il contratto socio-professionale. Tale comportamento ha fatto sì che il nostro Ufficio la sanzionasse.

Anche se la procedura URC risultava chiusa, durante il mese di marzo 2023 ricevo una telefonata da parte del collocatore URC __________ che ha incontrato la signora RI 1 per un colloquio conoscitivo. Il collocatore ha nuovamente proposto alla signora RI 1 di sottoscrivere il contratto URC-USSI ma l'interessata si è nuovamente rifiutata di procedere in tal senso (v. rapporto telefonata allegato).

Dal 01.06.2023 la signora RI 1 ha aumentato la percentuale lavorativa per una retribuzione di € 500.00 mensili. Per tale motivo, in base al nuovo contratto di lavoro, non è fattibile segnalarla per un'AUP.

Dato che è poco auspicabile che la signora RI 1 si sposti giornalmente, ad orari "spezzati", da __________ a __________ e che, dal conteggio di stipendio italiano si rileva una residenza in Via __________, __________ (__________), oltre a un codice fiscale italiano, si procede con la segnalazione al servizio ispettorato.” (Doc. 157)

                                  Il 14 agosto 2023 alla Sezione del sostegno sociale è, altresì, pervenuta una segnalazione anonima secondo cui “la sig.ra RI 1 di __________, a beneficio dell’assistenza, vive in Italia da tempo. Vi consiglio di fare un controllo con la Polizia” (cfr. doc. 162).

                                  Il 24 agosto 2023 l’insorgente è stata sentita dall’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale (cfr. doc. 149).

                                  Dal verbale di audizione risulta che la ricorrente non disponeva di un’automobile o di una moto e nemmeno della licenza di condurre, né svizzera né estera. La medesima ha indicato di avere iniziato cinque anni prima a lavorare per il signor __________, di cui non era la compagna. Ha trovato l’impiego cercando sul web. Gli orari si estendevano dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. Ella ha precisato di essersi occupata dei lavori di casa del ______, di avere il domicilio presso il signor __________ perché in tal modo aveva potuto aprire un conto sul quale le veniva versato lo stipendio (secondo lei la questione dell’apertura di un conto italiano era legata all’INPS), di avere richiesto un codice fiscale per regolarizzare la sua attività professionale in Italia e di avere dal 1° giugno 2023 un grado di occupazione (lavorava sei giorni su sette, con libero il sabato) maggiore (rispetto al contratto su chiamata precedente al mese di giugno 2023, anche se l’orario era sempre spezzato con la pausa più lunga e non lavorava tutti i giorni), siccome, avendo terminato di lavorare una dipendente del signor __________, le era stato chiesto di aumentare le ore di lavoro.

                                  L’insorgente ha poi asserito di raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici e che il tragitto dura un’ora e trenta minuti, partendo da casa alle ore 8:00 e prendendo il bus da __________ alle ore 9:30.

                                  Alla precisa domanda dell’Ispettorato “Visto che lei si sposta con i mezzi pubblici per andare al lavoro e lavora nello stesso luogo dal 2016, dovrebbe conoscere perfettamente a memoria tutte le opzioni per arrivare; quanti mezzi deve cambiare? Come si chiama l’ultima fermata alla quale scende?”, la ricorrente ha risposto che “prendo il bus da __________ per la stazione di __________, in stazione a __________ prendo il trenino fino a __________ __________, passo la dogana a piedi e poco fuori la dogana prendo il bus __________” (cfr. doc. 145 pagina 4 righe 49-52; doc. I pag. 3; consid. 1.8.)

                                  La medesima ha, inoltre, rilevato di essersi fermata presso il luogo di lavoro durante le ore in cui non lavorava e di avere potuto mangiare lì.

                                  Ella ha puntualizzato che nel suo appartamento monolocale si trovavano tutti i suoi effetti personali e degli effetti di sua madre venuta a mancare tre anni prima.

                                  Infine l’insorgente, riguardo ai consumi di energia elettrica bassi presentati, ha affermato che “io esco alla mattina e rientro la sera dopo il lavoro così cerco di risparmiare. Io non uso la luce ed accendo le candele. Non ho il televisore ma ho il telefono cellulare che carico a casa ed al lavoro, A casa cucino pasta e null’altro. Prendo spesso cibi già pronti. A volte mi capita di mangiare insieme a mio fratello che abita in un palazzo molto vicino al mio (Via __________). Se adesso venite a casa mia troverete il frigorifero vuoto” (cfr. doc. 142-148).

                                  Nel mese di settembre 2023 sono stati predisposti dei controlli da parte della Polizia della __________ riguardanti la situazione abitativa della ricorrente (cfr. doc. 95).

                                  Dal Rapporto di servizio del 22 novembre 2023 allestito dalla Polizia Comunale emerge:

" (…) a partire dal 2 ottobre 2023 sono iniziate le verifiche saltuarie presso il domicilio della nominata, volte a chiarire se la stessa dimorava effettivamente in via __________ a __________

Durante questi controlli, abbiamo avuto modo di colloquiare con delle persone residenti nel palazzo da molti anni, le quali hanno confermato di conoscere la signora RI 1. A tale proposito, senza nessuna richiesta da parte nostra, hanno asserito che la stessa però non è mai presente e che da quanto è dato loro sapere, vivrebbe con un uomo in Italia. Sempre durante questo colloquio ci è stato riferito che a ritirarle la posta sarebbe il fratello che vive poco lontano.

Durante i nostri controlli, avvenuti prevalentemente al mattino presto, onde verificare che la stessa partiva da casa per andare al lavoro, non è mai stato possibile trovarla al domicilio. In particolare segnaliamo che la tapparella dell'appartamento è sempre rimasta leggermente socchiusa e malgrado durante le visite fatte in via __________ fosse buio, non è mai stata vista alcuna luce all'interno e mai nessuno è venuto ad aprire la porta, inoltre il piccolo giardino esterno risulta incolto da mesi.

Visto quanto da noi riscontrato e quanto dichiarato dagli abitanti del palazzo, appare più che verosimile che la signora RI 1 risieda in modo stabile in altro luogo e non in via __________ a __________. (…)” (Doc. 93-94)

                                  Il 21 dicembre 2023 l’insorgente è stata nuovamente convocata dall’Ispettorato sociale a un colloquio che avrebbe avuto luogo il 28 dicembre 2023 (cfr. doc. 86).

                                  In tale occasione la medesima è stata confrontata con il fatto che, alla luce dei suoi esigui consumi di elettricità (199 kWh dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021, 225 kWh dal 24 febbraio 2021 all’8 marzo 2022 e 237 kWh dal 9 marzo 2022 al 6 marzo 2023; cfr. doc. 126, 130, 134), considerati pari solamente al l’allacciamento del frigorifero, l’amministrazione era giunta alla conclusione che non viveva presso l’appartamento di __________. In proposito la ricorrente si è limitata a rispondere che “io sono fatta così, mi piace vivere al buio e quindi non accendo le luci. In casa illumino con la candela” (cfr. doc. 82).

                                  Inoltre ella ha dichiarato che era impossibile che durante i controlli di Polizia mai sia stata vista uscire di casa verso le ore 8:00, come pure che non vedeva nessun inquilino, che non era vero che suo fratello ritirava la sua posta e che era disponibile a far visitare il suo appartamento all’Ispettorato e alla Polizia (cfr. doc. 80-83).

                                  Dopo la lettura del verbale di audizione l’insorgente ha rettificato alcune sue affermazioni, specificando che “non è corretto dire che mi piace vivere al buio, sono costretta a vivere al buio per problemi di salute”, “non è corretto dire che non accendo proprio le luci, in casa accendo la luce della cappa della cucina per illuminare”, “non è corretto dire che non vedo mai nessuno inquilino, mi capita di vedere ogni tanto qualcuno e gli inquilini non sanno nulla della mia vita” (cfr. doc. 83-84).

                                  Vista la disponibilità della ricorrente, il 28 dicembre 2023 stesso gli ispettori sociali e gli agenti di Polizia hanno ispezionato la sua abitazione in Via __________, __________. Essi sono stati autorizzati dall’interessata a scattare delle fotografie all’interno e all’esterno dell’appartamento (cfr. doc. 77-79).

                                  La Polizia __________, nel Rapporto di servizio del 15 maggio 2024, in relazione ai controlli effettuati da ottobre 2023 a marzo 2024, ha rilevato:

" (…) Nella prima fase delle verifiche la signora RI 1 non è mai stata vista al domicilio, infatti durante i controlli si suonava sempre il campanello, in quanto le tapparelle di casa risultavano completamente chiuse e questo non ci permetteva di avere la sicurezza che lei fosse presente o meno, ma mai nessuno ha aperto la porta. La situazione ci veniva confermata da una coppia di anziani presente da anni nel palazzo, che interpellata in merito dichiarava che la signora in questione la si vedeva molto sporadicamente, infatti la corrispondenza veniva ritirata dal fratello e per quanto di loro conoscenza risultava avere una relazione con un uomo in Italia.

Il tutto è quindi proseguito fino al controllo eseguito unitamente ai colleghi dell'Ispettorato sociale in data 28 dicembre 2023.

I controlli che sono seguiti al giorno della verifica domiciliare, hanno praticamente sempre avuto esito positivo, infatti le tapparelle di casa risultavano sempre semi aperte e occasionalmente si vedevano le luci accese (…)

Gli elementi raccolti hanno quindi evidenziato che fintanto la stessa non era stata convocata per essere sentita a verbale, con conseguente verifica dell'abitazione, presso l'indirizzo di via __________ non era mai presente. Da lì in poi la sua presenza al momento dei controlli si è fatta praticamente costante, questo almeno fino a metà marzo 2024 quando i controlli sono stati interrotti per le problematiche sopra menzionate.” (Doc. 41-42)

                                  Nel mese di settembre 2024 sono stati riattivati i controlli in relazione alla residenza della ricorrente (cfr. doc. 13).

                                  Dalla tabella allestita dalla Polizia di __________ si evince che le verifiche sono state esperite nel lasso di tempo dal 23 settembre al 21 ottobre 2024, per lo più tra le ore 7:20 e le ore 8:30 (cfr. doc. 11-12). Al riguardo la Polizia ha affermato che la presenza di RI 1 è risultata “più che scarsa. In una sola occasione abbiamo potuto notare che vi era qualcuno all’interno dell’appartamento, in tutti gli altri controlli eseguiti non abbiamo mai notato nessuno. Diverse volte abbiamo anche suonato alla porta così da avere la certezza effettiva che non vi fosse nessuno. Ho avuto modo di sentire nuovamente un inquilino del palazzo il quale nuovamente ha ribadito, come all’inizio di controlli, che la RI 1 non si vede quasi mai” (cfr. doc. 10).

                                  Nel “Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 5 gennaio 2024 (cfr. doc. 67-70) è stato concluso quanto segue:

" (…) è verosimile assumere agli atti che l’utente vive in Italia e che la stessa ha finto un lavoro presso il suo potenziale compagno (__________) per non poter essere inserita in una misura dell'Ufficio, in modo da poter essere assente dal Ticino per la maggior parte del suo tempo. Viceversa, la signora ha finto di vivere stabilmente a __________

Brevemente in merito alle motivazioni di questa conclusione: non si addice ad una persona senza mezzo di trasporto avere un lavoro in Italia per cui impiega 4 ore al giorno di spostamenti per un guadagno inferiore a quanto potrebbe percepire da una misura proposta dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (superiore solo da pochi mesi a questa parte. Non ci si spiega per quale motivo la signora abbia dovuto aprire un conto in ltalia per percepire il salario, anche la stessa non ha saputo spiegarlo, quando non vi sono motivi per cui non poteva riceverlo sul suo conto svizzero già esistente. Non si intravvedono motivi per comunicare alla banca italiana quale suo indirizzo quello del sig. __________ (a detta sua, unicamente suo datore di lavoro). Anche in merito al suo codice fiscale, non si comprende per quale motivo esiste dal 2019 e non dal 2016 se la signora è una vera lavoratrice in Italia. Non si giustifica che la signora dopo ca. 8 anni in cui, a detta sua, si reca al lavoro giornalmente con i mezzi pubblici da __________, non conosca a menadito i mezzi (numero bus), gli orari precisi, il percorso esatto da compiere e la sua corretta durata. l consumi elettrici della signora (199 kWh dal 30.01 .2020 al 23.02.2021; 225 kWh dal 24.02.202'l al 08.03.2022; 237 kWh dal 09.03.2022 al 06.03.2023) confermano che la stessa non vive in __________ a __________ e anche i controlli di Polizia hanno smentito la versione per cui la stessa uscirebbe di casa ogni mattina alle 8 per recarsi al lavoro, perché non è mai stata vista. Inoltre, con riferimento alla documentazione fotografica prodotta dal sopralluogo dell'appartamento della signora è risultato palese che si tratta di una simulazione in quanto generalmente tutto appare nuovo e mai usato e gli oggetti presenti lasciano credere che sono stati messi lì appunto al fine di simulare una presenza.

Da quanto espresso, con gli elementi presenti nell'incarto e in assenza di migliori spiegazioni da parte dell'utente, il servizio ispettorato non può che giungere alla conclusione che appare verosimile con grado di preponderanza che la signora viva in Italia. Per questo motivo la stessa non solo perde il diritto al costo dell'affitto dell'appartamento da lei locato, ma anche il resto della prestazione erogata, sempre in considerazione della sua reticenza a fornire spiegazioni più verosimili di quanto contestatole (assenza di collaborazione). (…)” (Doc. 68-69)

                        2.14.  Dai controlli di Polizia effettuati dal mese di ottobre 2023, prima dell’ispezione del 28 dicembre 2023 presso l’abitazione della ricorrente da parte dell’Ispettorato e della Polizia, e prevalentemente al mattino presto è emerso, dunque, che la stessa mai si trovava al proprio domicilio. In effetti ella mai ha aperto la porta al suono del campanello, né vi erano luci all’interno, nonostante all’esterno fosse buio. Il piccolo giardino, inoltre, appariva incolto da mesi.

                                  La Polizia, in tali occasioni e senza alcuna richiesta da parte sua, è venuta altresì a sapere da delle persone residenti nello stesso palazzo che conoscevano l’insorgente che RI 1 mai era presente e che avrebbe vissuto con un uomo in Italia (cfr. doc. 93-94; consid. 2.13.).

                                  In Italia la ricorrente, dal 2016, lavorava alle dipendenze di __________, dapprima su chiamata con una retribuzione mensile di una somma tra i 190 e i 250 Euro (cfr. doc. 202-209) e in seguito, dal giugno 2023, con percentuale lavorativa maggiore (tramite contratto di durata indeterminata), conseguendo un guadagno di Euro 500 al mese (cfr. doc. 199-201).

                                  In proposito sorprende, da un lato, che allorché lo stipendio era di Euro 190 - 250, la stessa, al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 1.1.), avesse rifiutato, nel novembre 2021, di sottoscrivere un contratto socio-professionale con la conseguenza di essere stata sanzionata da USSI con decisione del 18 marzo 2022 (fr. 300.-- per tre mesi dal mese di aprile 2022; cfr. doc. 157; 1278; consid. 2.13.), confermata dalla decisione su reclamo del 9 giugno 2022, cresciuta in giudicato incontestata (cfr. doc. 1221).

                                  Dall’altro, che l’aumento del grado di occupazione e dello stipendio abbia avuto luogo nel giugno 2023 dopo che nel marzo 2023 le è stato proposto un nuovo contratto URC-USSI (cfr. doc. 157; I pag. 2-3; consid. 1.13.; 1.8.).

                                  È vero che dalle verifiche seguenti all’ispezione domiciliare del 28 dicembre 2023 esperite fino a marzo 2024 risultava la presenza dell’insorgente nell’appartamento di __________ (cfr. doc. 41-42, consid. 2.13.).

                                  È altrettanto vero, però, che durante i controlli successivi, eseguiti dal 23 settembre al 21 ottobre 2024 per lo più tra le ore 7:20 e le ore 8:30, salvo in un’occasione (ore 9:45), mai è stato notato qualcuno nell’abitazione. Neppure è stato risposto al suono del campanello e nuovamente un inquilino ha ribadito che la ricorrente non si vedeva quasi mai (cfr. doc. 10-12; consid. 2.13.).

                                  Anche i consumi di energia elettrica di 199 kWh dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021, di 225 kWh dal 24 febbraio 2021 all’8 marzo 2022 e di 237 kWh dal 9 marzo 2022 al 6 marzo 2023 (cfr. doc. 126, 130, 134) - in media circa 18 kWh al mese [(199 kWh + 225 kWh + 237 kWh) : 36 mesi circa] - depongono a favore dell’assenza dell’insorgente.

                                  Infatti, pur tenendo conto che l’appartamento preso in locazione dalla ricorrente è di 1,5. Locali (cfr. consid. 2.3.), che la stessa lavora in Italia e che secondo il certificato del 10 gennaio 2024 della Dr. med. __________, FMH medicina interna (cfr. doc. 603) la patologia osteoarticolare di cui l’insorgente soffre da diversi anni ha ripercussioni pure a livello visivo con intolleranza alla luce, i consumi menzionati risultano comunque esigui.

                                  A titolo di raffronto va osservato che dalla Scheda informativa dell’agosto 2021 “Consumo di elettricità di un’economia domestica” emerge che una persona sola in un appartamento consuma circa 1'700 kWh/anno (cfr. https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10559).

                                  D’altronde RI 1, come evidenziato nel Rapporto Ispettorato - chiusura caso del 5 gennaio 2024 e contrariamente a quanto preteso nell’impugnativa (cfr. doc. I pag. 3 ; consid. 1.8.), benché sia attiva professionalmente a __________ (__________) dal 2016, in occasione dell’audizione del 24 agosto 2023 (cfr. doc. 145 pagina 4 righe 49-52), non ha spiegato per filo e per segno il percorso giornaliero con i mezzi pubblici, che la medesima ha asserito di utilizzare, dall’abitazione di ______ al luogo di lavoro. Ella si è limitata a indicare di prendere il bus da __________ per la stazione di __________ e da lì il treno fino a __________ __________, di attraversare la dogana a piedi e poi di prendere il bus in direzione __________ fino alla fermata di __________, non ricordando il nome di quest’ultima (cfr. doc. 145; consid. 2.13.).

                                  Inoltre nemmeno risulta esistere un bus diretto da __________ a __________. Occorre, invece, cambiare linea a __________ (__________) o a __________ (cfr. doc. 214-218; __________).

                                  Stupisce, peraltro, il fatto che per svolgere un’attività lavorativa di tre/quattro ore al giorno dal giugno 2023 con orario spezzato (10:00-12:00+14:00-16:00; 10:00-12:00+14:00-15:00; 11:00-12:00+14:00-16:00; cfr. doc 199), ma anche meno in precedenza, dal 2016 (cfr. doc. 202-209; 146), la ricorrente effettui un viaggio con i mezzi pubblici di circa tre ore e mezzo / quattro ore giornaliere comp; __________).

                                  Durante l’ispezione dell’appartamento dell’insorgente, avvenuta il 28 dicembre 2023, gli ispettori sociali e gli agenti della Polizia Comunale di __________ hanno, del resto, constatato, segnatamente, che la medesima ha impiegato un minuto per trovare il suo campanello e che nel monolocale non vi era un letto, bensì unicamente un materasso senza coperte o cuscini e un divano letto. In un sacco è stato trovato un piumino, che, secondo la ricorrente, era lì dovendo essere lavato dopo essere stato usato per la notte (cfr. doc. 78).

                                  Per quanto concerne le fotografie allegate al ricorso che sarebbero state scattate lo stesso giorno del sopralluogo e avrebbero lo scopo di dimostrare che l’abitazione in questione è vissuta (cfr. doc. I pag. 5) con dettagli e particolari, come suppellettili, abiti, prodotti per l’igiene personale - elencati anche nel rapporto di ispezione (cfr. doc. 77-79) -, va rilevato che esse non riportano alcuna data e che la maggior parte non consente di comprendere che si tratti effettivamente dell’abitazione della ricorrente.

                                  Stante quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben considerato e in applicazione all’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che l’insorgente, nel lasso di tempo dal mese di febbraio 2020, ossia dall’inizio del contratto di locazione dell’appartamento di __________ (cfr. consid. 2.3.; al riguardo si ribadisce, in particolare, che la ricorrente risultava lavorare in Italia dal 2016 e che nell’abitazione di __________ i consumi energetici erano bassi già nel periodo dal 30 gennaio 2020 al 23 febbraio 2021 e che i residenti nel medesimo palazzo di __________ hanno indicato alla Polizia di quasi mai vederla; cfr. doc. 126), al mese di dicembre 2023 non avesse la sua residenza effettiva, e quindi il domicilio assistenziale, a __________ (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2022 del 3 luglio 2023; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020; STCA 42.2017.47 del 20 novembre 2017, confermata dal TF con giudizio 8C_4/2018 del 13 febbraio 2018, citati al consid. 2.5.).

                                  Nel conteggio di salario del giugno 2023 della ricorrente figura, d’altronde, un indirizzo italiano, via __________, __________ __________, che corrisponde a quello del datore di lavoro (cfr. doc. 165).

                                  Infine le dichiarazioni del 3 gennaio 2025 della vicina di appartamento dell’insorgente e della signora che si occupa delle pulizie dello stabile (cfr. doc. F1; F2) non permettono di giungere a una soluzione differente della presente controversia.

                                  In primo luogo, esse sono state prodotte soltanto in sede ricorsuale.

                                  In secondo luogo, le medesime, affermando di vedersi con la ricorrente per un caffè o una chiacchierata quando le loro attività lo consentono, rispettivamente di incontrarsi diverse volte (cfr. doc. F1; F2), non sostengono che l’insorgente fosse prevalentemente presente nella sua abitazione di __________ D’altro canto non è escluso che RI 1 talvolta risiedesse in Ticino nell’alloggio che può essere considerato secondario.

                                  In ogni caso giova ricordare che in sede di audizione del 28 dicembre 2023 la ricorrente ha indicato che “non vedo mai alcun inquilino” (cfr. doc. 83). Tale asserzione è stata sì ritrattata dopo la lettura del verbale, tuttavia ella ha unicamente osservato che “mi capita di vedere ogni tanto qualcuno e gli inquilini non sanno nulla della mia vita” (cfr. doc. 84).

                                  Neppure l’attestazione del proprietario dell’appartamento di __________ preso in locazione dalla ricorrente si rivela dirimente.

                                  Egli ha fatto riferimento alla presenza dell’insorgente nell’abitazione nel 2024 durante dei lavori di riparazione (cfr. doc. G).

                                  Come già menzionato, dopo l’ispezione del 28 dicembre 2023 da parte dell’Ispettorato e della Polizia la medesima, effettivamente, risultava maggiormente reperibile nell’appartamento di ______ (cfr. doc. 41-42; consid. 2.13.).

                                  Per quanto attiene agli anni precedenti, 2022 - 2023, il proprietario ha solamente asserito che “in più occasioni mi sono recato sul posto con l’amministratore dello stabile (…) constatando la presenza della signora RI 1” (cfr. doc. G), senza specificare la frequenza delle visite, né se fossero preannunciate.

                        2.15.  La ricorrente, non avendo il domicilio assistenziale a __________ (cfr. consid. 2.14.), da un profilo oggettivo ha effettivamente percepito a torto le prestazioni assistenziali concernenti l’arco di tempo da febbraio 2020 a dicembre 2023.

                                  In concreto sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.6.).

                                  Infatti l’USSI è venuto a conoscenza del fatto che il domicilio assistenziale dell’insorgente non si trovasse a __________ __________ tramite l’istruttoria avviata dall’Ispettorato sociale a seguito, in particolare, di una segnalazione interna del luglio 2023 (cfr. doc. 157; consid. 2.1

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