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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2026 42.2025.51

26 gennaio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,724 parole·~39 min·11

Riassunto

Prestazioni Las per dicembre 2024 chieste a gennaio 2025; atti rinviati all'USSI per verificare se ricorrente, alla luce del suo stato di salute di dicembre 2024, era impossibilitata, oppure no, per motivi medici, a presentare tempestivamente la domanda di prestazioni Las di 12.24

Testo integrale

Raccomandata

      Incarto n. 42.2025.51   CL/DC/gm

Lugano 26 gennaio 2026        

In nome della Repubblica e Cantone Ticino     Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici  

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2025 di

RI1, ______  

contro  

la decisione su reclamo del 4 settembre 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di assistenza sociale

ritenuto                       in fatto

                          1.1.  Con decisione del 10 gennaio 2025, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha riconosciuto a RI1 - nata nel 1997, a beneficio delle prestazioni assistenziali da luglio 2024 (cfr. 703-706, 747, 755) - una prestazione Las ordinaria mensile di fr. 1'636.- per il (solo) mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516).

                                  Con un’altra decisione formale emessa il medesimo giorno, l’USSI ha, inoltre, rifiutato l’erogazione delle prestazioni assistenziali speciali (conteggio prestazioni ______ del 5 dicembre 2024 di fr. 592.30 e conteggio di prestazioni speciali _______ del 12 dicembre 2024 di fr. 171.40), richieste dall’interessata con domande del 13 e del 14 dicembre 2024, in ragione del fatto che “per il mese di dicembre 2024 non ha beneficiato di prestazione assistenziale” (cfr. doc. 479).

                          1.2.  RI1 ha a più riprese contestato il provvedimento reso nei suoi confronti, nella misura in cui l’amministrazione non le ha riconosciuto il diritto alle prestazioni assistenziali anche per il mese di dicembre 2024.

                                  Il 16 gennaio 2025, con scritto intitolato “OGGETTO: reclamo per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024” l’interessata ha comunicato all’USSI quanto segue:

" (…) informo di avere preso atto della Vostra comunicazione inviatami in data del 10 gennaio 2025, dove mi si informa per il mese di dicembre 2024 che non beneficio di alcuna prestazione assistenziale (…) senza entrare nel merito, oltre al rifiuto della richiesta di prestazioni speciali. La invito cortesemente di comunicarmi gentilmente quali siano state le ragioni e le motivazioni.” (cfr. doc. 478)

                                  Con “2° avviso di “RECLAMO” per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024”, in data 30 gennaio 2025 RI1 ha nuovamente chiesto all’USSI di indicare “in riferimento al rifiuto come (…) indicato nella decisione in data 10.01.2025 (…) quali fossero state le ragioni”, in modo da potere, da parte sua, “prendere consapevolezza e conoscenza dei fatti in merito alla decisione di rifiuto relativa alla prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024” (cfr. doc. 467).

                                  Con ““RICORSO” per il rifiuto di prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, a nome di RI1” dell’11 marzo 2025, ella ha, poi, ulteriormente contestato il provvedimento del 10 gennaio 2025 nella misura in cui non le ha riconosciuto il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali anche per il mese di gennaio 2025.

                                  In particolare, a marzo 2025 l’interessata ha fatto valere quanto segue:

" (…) tale rifiuto è stato deciso sulla base del ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo inerente alla prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024. (…) trovandomi a discutere sempre su questa vicenda con una funzionaria dello sportello del Comune di ______, quest’ultima affermava che avessi avuto a disposizione, per la presentazione della domanda, l’intero mese di dicembre.

Purtroppo, su questo devo informarvi che le cose non sono proprio andate poi così, anche perché la vostra lettera d’invito al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data del 24.12.2024, considerato che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in forma ordinaria, impiega almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per raggiungere il destinatario.

Considerando già a monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le festività natalizie che erano in corso, come la Vigilia, il giorno di Natale, Santo Stefano, fine anno, la prima dell’anno, l’Epifania compresi i vari sabati e le domeniche, le giornate evidentemente erano quelle che erano. Quindi, la inviterei gentilmente a voler comprendere tutta l’intera situazione.

A gestire sempre la pratica relativa alla domanda di rinnovo, è stata sempre la mia assistente sociale, signora ______, ricordo che lei in quei giorni era ammalata, pertanto provai anche a contattare la sua assistente, la signora ______, la ragazza che stava svolgendo l’attività di stage, anche Lei era assente, se non erro per ragioni di malattia, quindi è stato un continuo impedimento concatenato.

Quindi, vi si chiede cortesemente di non andare possibilmente solo in un unico senso, anche perché come potete comprendere, anche l’Ufficio (USSI) è stato in difetto per avere mandato la lettera, come sopradetto, con notevole ritardo, e poi ho ricevuto anche l’indennità per il mese di novembre 2024 con accredito in data del 23.12.2024.

Premetto altresì, che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025, di essere stata ammalata con prescrizione medica di riposo a seguito a delle emorragie (vedi certificato medico). (…)” (cfr. doc. 36).

                          1.3.  Con decisione su reclamo del 4 settembre 2025, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento e quindi il diniego delle prestazioni assistenziali per il mese di dicembre 2024.

                                  L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha rilevato che:

" (…) Anzitutto, si rileva che, secondo l’art. 61 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cpv. 1). L’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano (cpv. 2).

Nel caso in esame, ritenuto che la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale è stata inoltrata il 2 gennaio 2025, da quel mese decorre il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali.

La giustificazione resa dalla signora RI1 in sede di reclamo, ossia che “la vostra lettera d’invito al rinnovo della domanda m’è stata recapitata in data 24.12.2024, considerato che la lettera è datata il 18.12.2024, spedita in forma ordinaria, impiega almeno 5 giorni, oltre i giorni festivi, per raggiungere il destinatario. Considerando già a monte il ritardo della Vostra corrispondenza, considerando tutte le festività natalizie che erano in corso (…) le giornate evidentemente erano quelle che erano”, non può essere seguita.

Per non perdere il diritto alla prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo doveva essere presentata entro la fine di detto mese.

Inoltre, si ricorda che l’assistito è tenuto a presentare di persona la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali presso il Comune di domicilio.

Non giustificandosi quindi il riconoscimento della prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, la decisione è pertanto corretta e viene confermata.” (cfr. doc. 1-4).

                          1.4.  Con tempestivo ricorso, RI1 ha impugnato il provvedimento reso dall’USSI nei suoi confronti facendo valere, in particolare, le seguenti argomentazioni:

" (…) il reclamo era stato presentato in seguito al mancato riconoscimento della prestazione assistenziale per il mese di dicembre 2024, la cui domanda di rinnovo è stata inoltrata in ritardo. Tale ritardo, tuttavia, è da attribuirsi alla mancata ricezione della consueta lettera di preavviso da parte dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona, contenente la Check-list dei documenti da allegare, che invia normalmente almeno un mese prima della scadenza.

La procedura seguita dagli sportelli Comunali di ______ prevede che la pratica venga accolta esclusivamente solo se completa in ogni sua parte. Purtroppo, in assenza della suddetta comunicazione, non ero in grado di sapere quali documenti produrre e da allegare, poiché la documentazione richiesta può variare di mese in mese in base alla situazione del momento dell’utente.

Nella decisione del 04.09.2025 al punto (4) di pag. 2, si afferma che avrei richiesto il rinnovo della prestazione già scaduta il 30 novembre 2024. Tuttavia, desidero precisare che non mi era possibile presentare la domanda, se non prima di ricevere da parte dell’Ufficio (USSI) le indicazioni necessarie, come avviene di consueto.

In data 18 dicembre 2024, ho ricevuto una comunicazione dell’ (…) USSI di Bellinzona e recapitata il 24 dicembre 2024, precisamente nel giorno della vigilia di Natale (essendo una spedizione con posta ordinaria, non consegnano la corrispondenza non prima dei 5 giorni lavorativi) nella quale mi si informava dell’erogazione di una differenza pari a CHF 878.00 con valuta il 23.12.2024 questo in riferimento al mese di novembre 2024, a seguito di un residuo salariale ricevuto da un ex datore di lavoro. Tale importo, sommato al contributo dell’Ufficio USSI, costituiva nel mio caso il fabbisogno mensile di CHF 1'660.-.

Tuttavia, la comunicazione contenente la scadenza retroattiva al 30 novembre 2024 è stata inviata solo il 18 dicembre 2024, rendendo impossibile rispettare i termini previsti, oltre i tempi che necessitano per la preparazione dell’intera documentazione e incartamento da presentare che richiedono parecchio tempo.

Non ho richiesto un pagamento retroattivo, bensì il riconoscimento di una prestazione non erogata per un errore imputabile all’USSI di Bellinzona, sicuramente un errore fatto in buona fede.

Dopo il rifiuto della prestazione di dicembre 2024, a seguito ad un mio reclamo telefonico, mi è stato suggerito che ero nella facoltà di poter presentare reclamo.

Chiesi inizialmente chiarimenti sulle motivazioni del rifiuto, ricevendo come unica risposta il presunto ritardo nella presentazione della domanda, senza considerare che tale ritardo è stato causato, a monte, dalla tardiva comunicazione da parte dell’USSI di Bellinzona.

Alla luce di quanto esposto, ritengo che la decisione dell’USSI sia ingiustificata e chiedo (…) di volerla riesaminare con attenzione.” (cfr. doc. I)

                          1.5.  L’USSI, con risposta del 29 ottobre 2025, ha postulato la reiezione del ricorso osservando, in particolare, quanto segue:

" (…) Nel caso in esame, pacifico è che, come sottolineato dalla stessa ricorrente, la richiesta di rinnovo della prestazione assistenziale scaduta il 30 novembre 2024 è stata presentata tardivamente. Tale domanda è infatti stata inoltrata una prima volta in data 2 gennaio 2025 erroneamente dal padre della ricorrente, e successivamente vidimata dai Servizi sociali del Comune di ______ l’8 gennaio 2025 quando la signora RI1 si è recata di persona.

Per quanto riguarda le motivazioni rese dall’insorgente per giustificare tale ritardo (…) si osserva che queste non possono essere seguite. In primo luogo, occorre rilevare che l’USSI ha potuto procedere al calcolo volto a determinare la prestazione in favore della signora RI1 per il mese di novembre 2024 unicamente in data 18 dicembre 2024, e ciò in quanto l’Ufficio ha potuto disporre di tutta la documentazione necessaria unicamente a seguito dell’invio all’insorgente di 2 lettere di completamento, rispettivamente di data 27 novembre 2024 e 10 dicembre 2024.

In data 18 dicembre 2024, contestualmente all’erogazione della prestazione assistenziale relativa al mese di novembre 2024, l’USSI ha inviato alla signora RI1 la consueta lettera accompagnatoria mediante la quale l’insorgente è stata informata in merito alla documentazione da far pervenire all’Ufficio in allegato alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di dicembre 2024.

Considerato che la signora RI1, come da lei stessa affermato, anche in sede di reclamo, ha ricevuto tale lettera in data 24 dicembre 2024, ciò significa che quest’ultima ha avuto 8 giorni per preparare la documentazione richiesta dall’Ufficio.

Occorre anche sottolineare come, sin dall’inoltro della domanda iniziale, l’USSI renda attenti gli utenti circa le modalità attraverso le quali le eventuali richieste di rinnovo delle prestazioni assistenziali devono essere presentate.

La signora RI1 è quindi stata puntualmente informata, da un lato, che, per non perdere il diritto alla prestazione del mese di dicembre 2024, la richiesta di rinnovo doveva essere presentata entro la fine di quel mese, dall’altro, che l’assistita è tenuta a presentare di persona tale richiesta presso il proprio Comune di domicilio.

Qualora poi dovesse mancare parte della documentazione, è l’Ufficio stesso ad occuparsi di richiederla, invitando gli utenti a trasmetterla mediante l’invio di lettera di completamente. Si rileva come ciò sia proprio accaduto in occasione della domanda di rinnovo della prestazione assistenziale inoltrata da RI1 per il mese di novembre 2024. (…)” (cfr. doc. III).

                          1.6.  Con replica del 7 novembre 2025, la ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…)

1. Si precisa che non è mai pervenuta alla scrivente alcuna comunicazione antecedente alla data del 24 dicembre 2024, che la informasse della scadenza fissata al 30 novembre 2024, relativa al rinnovo della prestazione assistenziale. Tale omissione è imputabile all’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona, che ha generato il ritardo già a monte.

2. Termine insufficiente per la presentazione della domanda di rinnovo come menzionata nella loro lettera del 29 ottobre 2025, dove si afferma che, al momento della ricezione della comunicazione del 24 dicembre 2024, la scrivente avrebbe avuto otto giorni di tempo per predisporre la documentazione necessaria. In realtà, l’allestimento della pratica richiede tempi ancora più lunghi (…)

3. Si premette, per una questione di correttezza, che i giorni effettivamente disponibili furono soltanto due e non otto come asserito dall’Ufficio (USSI). Infatti, considerando le festività natalizie e i giorni non lavorativi, restavano soltanto: il venerdì 27 dicembre 2024, il lunedì 30 dicembre 2024, infine il 31 dicembre 2024, che sarebbe poi l’ultimo dell’anno (…).

4. Scadenza già superata poiché, anche ammettendo la possibilità di predisporre la documentazione entro tali dati, la domanda di rinnovo sarebbe comunque risultata tardiva, essendo il termine ultimo da parte (dell’Ufficio USSI) fissato al 30 novembre 2024. Pertanto, la questione centrale rimane la mancata comunicazione preventiva da parte dell’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento (USSI) di Bellinzona.

5. Per rispettare i termini di rinnovo, la sottoscritta avrebbe dovuto ricevere la lettera di invito con la relativa check-list, almeno entro il 18 dicembre 2024, invece la comunicazione è giunta soltanto il 24 dicembre 2024, con spedizione in data 18 dicembre 2024 (con posta ordinaria), lasciandomi un tempo insufficiente per adempiere agli obblighi. Il ritardo è dunque imputabile esclusivamente all’USSI, che ha scaricato sulla sottoscritta la responsabilità originata dal proprio ufficio stesso.

6. Principio di buona fede e correttezza amministrativa, è evidente che, se la scrivente avesse ricevuto la comunicazione nel mese precedente, come da prassi, avrebbe la stessa potuto rispettare i termini e presentare la domanda di rinnovo come regolarmente ha sempre fatto. La mancata tempestività dell’Ufficio (USSI) ha purtroppo compromesso il diritto della scrivente all’assistenza, in violazione dei principi di buona fede e correttezza amministrativa. (…)

a) si chiede (…) che venga riconosciuta la responsabilità dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) di Bellinzona, per il ritardo arrecato;

b) si chiede altresì che la posizione della scrivente venga rivalutata, tenendo conto della mancata comunicazione preventiva e del termine insufficiente concesso” (cfr. doc. V)

                          1.7.  Con replica del 24 novembre 2025, l’USSI ha rilevato che la ricorrente non ha “invocato argomenti né addotto prove atte a modificare la valutazione del caso” (cfr. doc. VII).

                          1.8.  Infine, con osservazioni del 2 dicembre 2025 (trasmesse all’USSI il 5 dicembre 2025; cfr. doc. X), la ricorrente ha fatto valere di avere “sempre fornito riscontri concreti e documentati, con prove tangibili e attendibili” e di “godere [ndr: di] tutti i requisiti e i presupposti necessari per rivendicare il diritto alla prestazione (…) negata nel mese di dicembre 2024 (…)” (cfr. doc. IX).

considerato                 in diritto

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se, con decisione del 10 gennaio 2025, l’USSI ha, a ragione o meno, assegnato a RI1 una prestazione assistenziale unicamente per il mese di gennaio 2025 e non anche per il mese di dicembre 2024.

                          2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                  Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell’inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

                                  L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                  L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)     prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)     ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)     nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

                                  Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)     le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)     l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LASt);

c)     la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla LASt;

d)     l’assegno di formazione terziaria sociosanitaria previsto dalla LASt;

e)     l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla LASt;

f)       l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

g)     l’assegno integrativo previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h)     l’assegno di prima infanzia previsto dalla legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

i)       le prestazioni assistenziali previste dalla legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

                          2.3.  L’art. 59 Las, relativo alla domanda di prestazioni assistenziali, prevede:

" 1La domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

2II Consiglio di Stato stabilisce una procedura specifica e semplice per i casi di aiuto immediato a persone senza domicilio nel Cantone.

3II richiedente può farsi rappresentare da una persona di fiducia.”

                                  Giusta l’art. 60 Las:

" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

3La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale.”

                                  L’art. 61 cpv. 1 Las enuncia che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (al riguardo cfr. anche STCA 42.2024.21 del 30 settembre 2024 e STCA 42.2019.13 del 15 maggio 2019).

                                  Ai sensi dell’art. 19 Laps:

" 1Le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

2I beneficiari di prestazioni ai sensi di questa legge sono esentati dal presentare l’istanza di riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o è trasmessa ad un servizio incompetente, per quanto riguarda l’osservanza dei termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è stata consegnata alla posta oppure è stata inoltrata a tale servizio.”

                                  L’art. 11 Reg.Laps stabilisce:

" 1Prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente.

2Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari.

3Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello.”

                                  L’art. 12 Reg.Laps riguarda gli organi competenti ai quali inoltrare la richiesta.

                                  In particolare le lett. c e d prevedono:

" c) all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento per le prestazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. h) della legge se già beneficia di una prestazione o se, in attesa di prendere domicilio civile, ha solo il domicilio assistenziale nel Cantone;

d) allo sportello competente negli altri casi (art. 19).”

                                  Giusta l’art. 14 Reg.Laps:

" 1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.

2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dell’unità di riferimento rispetto ai dati relativi all’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.

3Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”

                                  Il tenore dell’art. 14 cpv. 3 Reg. Laps corrisponde a quello dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, peraltro applicabile per analogia in ambito di assistenza sociale, che prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

                          2.4.  A proposito dell’informazione e della consulenza alle persone che richiedono le prestazioni, l’art. 18 Laps prevede quanto segue:

" 1Il Consiglio di Stato provvede affinché il cittadino disponga di una rete di informazione sulle possibilità di accesso alle prestazioni sociali efficace e decentralizzata.

2Scopo dell’informazione è di:

a)   informare e orientare l’utente sulle sue possibilità di accesso alle prestazioni sociali;

b)   mettere a disposizione dell’utente la necessaria documentazione e in particolare i moduli di richiesta e di accertamento del reddito disponibile residuale;

c)   indirizzare ed accompagnare l’utente verso altri servizi pubblici o privati operanti nel settore.

3La consulenza in merito ai propri diritti ed obblighi è, di regola, fornita gratuitamente.”

                                  Riguardo alla durata del diritto alla prestazione assistenziale e al suo rinnovo e al versamento nelle Informazioni relative alle prestazioni assistenziali emessa dalla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, reperibili in internet (cfr. https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/diritto-richiesta-e-rinnovo-della-prestazione-assistenziale-ordinaria) figurano le seguenti indicazioni:

" (…)

Qual è la durata della prestazione?  

La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario.

Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno. 

Quando richiedere il rinnovo? 

Sulla decisione di accoglimento della prestazione vengono specificati i mesi di diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:

Validità dal 01.05.2024 al 31.05.2024.

Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la prestazione. 

Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.2024. 

Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio 2024), in modo che la richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.

Come richiedere il rinnovo?

La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere inoltrata con il Formulario di rinnovo per il tramite del proprio Comune di domicilio.

Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati riportati dev’essere accertata dal Comune di domicilio, o dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore), e inviata all’USSI.

Risulta fondamentale:

·    compilare tutte le voci del formulario;

·    inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;

·    inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. 

Quando e a chi viene versata la prestazione? 

La prestazione viene di regola versata entro il 10 di ogni mese. 

Il pagamento viene normalmente effettuato direttamente all’assistito (titolare dell’unità di riferimento) o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, che viene versato direttamente all’assicuratore. (…)”

                                  Anche nell’Opuscolo informativo “Sostegno sociale in Ticino”, del Dipartimento della sanità e della socialità, versione aggiornata a gennaio 2026, figurano le seguenti indicazioni:

" (…)

Qual è la durata          La durata della prestazione è variabile e viene

della prestazione?     definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno.

Quando nasce            Il diritto nasce dal mese in cui la persona si

Il diritto alla                 annuncia presso il Comune di domicilio per

prestazione:                fare richiesta di prestazioni assistenziali, a condizione che la documentazione richiesta venga completata entro 30 giorni.

Se ad esempio la persona si presenta in Comune il 31.01 e completa la domanda con la documentazione necessaria il 01.02, il diritto sussiste dal 01.01.

Quando e a chi            La prestazione assistenziale viene, di regola,

viene versata               versata al beneficiario entro il 10 di ogni

prestazione?                mese.

Il pagamento della prestazione è generalmente effettuato direttamente al beneficiario o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore (pag. 9, Spese di base per la salute).

Quando richiedere      Sulla decisione di accoglimento della

il rinnovo della            prestazione vengono specificati i mesi di

prestazione?                diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:

                                      Validità dal 01.05 al 31.05.

Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la prestazione. Il formulario è disponibile sul sito www. ti.ch/sostegno, nella pagina dedicata alle prestazioni assistenziali, oppure nell'area "Formulari".

Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.

Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio), in modo che la richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.

Come richiedere         La richiesta di rinnovo della prestazione deve

il rinnovo della            essere inoltrata con il Formulario di rinnovo

prestazione?                per il tramite del proprio Comune di domicilio.

Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati riportati deve essere accertata dal Comune di domicilio o dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore) e inviata all’USSI.

                                      Risulta fondamentale:

                                      • compilare tutte le voci del formulario;

                                      • inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;

                                      • inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo. (…)” (pag. 11-12)

                          2.5.  Nella presente evenienza, dagli atti dell’incarto emerge che il 19 luglio 2024, l’USSI, oltre a riconoscergli il diritto alla prestazione ordinaria per i mesi di luglio ed agosto 2024 (cfr. doc. 758-761), ha informato ______, padre di RI1, già al beneficio delle prestazioni Las, che la ricorrente era stata “tolta dall’unità di riferimento” già facente capo al genitore “in quanto non è più in prima formazione” ed ha precisato ch’ella avrebbe potuto “Presentare una nuova domanda di prestazione assistenziale a suo nome/separatamente” (cfr. doc. 756).

                                  Con decisione del 6 settembre 2024 l’USSI ha riconosciuto anche a RI1, che il 7 agosto 2024 aveva presentato la relativa domanda, il diritto a beneficiare delle prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° luglio al 30 settembre 2024 (cfr. doc. 703-706).

                                  La decisione del 6 settembre 2024 riporta, in grassetto, la seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

                                  Con domanda del 1° ottobre 2024, RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre precedente (cfr. doc. 672-674).

                                  Con decisione del 4 ottobre 2024, l’USSI ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024. Anche questo provvedimento riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc. 665-668).

                                  Con richiesta di rinnovo del 28 ottobre 2024 sottoscritta dallo sportello regionale Laps il 26 novembre successivo, dopo che era stata trasmessa ulteriore documentazione, l’assistita ha postulato “il rinnovo della prestazione assistenziale che scade il 31 ottobre 2024” (cfr. doc. 596-598).

                                  Al riguardo, il 27 novembre 2024, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre una serie di documenti, e meglio “copia contratto di lavoro ______; estratto (non lista movimenti) conto corrente bancario / postale per il periodo dal 01.10.2024 al 31.10.2024 (con saldo al 31.10.2024); aggiornamenti sul suo stato di salute, se inabile copia certificato medico”, nonché di fornire informazioni circa l’eventuale versamento di indennità LAINF a seguito di un sinistro patito da RI1 (cfr. doc. 44).

                                  Il 2 dicembre 2024, la ricorrente ha preso posizione in merito alle richieste dell’amministrazione ed il 7 dicembre ha trasmesso (in parte) la documentazione richiestale (cfr. doc. 562 e 567-568).

                                  Con ulteriore richiesta di completamento datata 10 dicembre 2024, l’USSI ha chiesto alla ricorrente di produrre “estratto (non lista movimenti) conto corrente bancario / postale per il periodo: dal 1.10.2024 al 31.10.2024 (con saldo al 31.10.2024), già richiesto ma ricevuto solo estratto movimenti senza saldo; dal 01.11.2024 al 30.11.2024 (con saldo al 30.11.2024) e/o fino ad oggi”, nonché di trasmettere il “giustificativo / conteggio accredito di CHF 900.00 (allegare conferma accredito bancario), come da lei citato nella lettere dal 02.12.2024 ricevuta in data 09.12.2024” (cfr. doc. 69).

                                  In data 13 e 14 dicembre 2024 la ricorrente ha chiesto l’erogazione di prestazioni speciali, per prestazioni mediche (cfr. doc. 537 e 540). La richiesta del 13 dicembre 2024 è relativa a trattamenti medici prestati a favore di RI1 l’11 ottobre 2024 (cfr. doc. 327), mentre quella del giorno successivo concerne trattamenti medici di cui ella ha beneficiato dal 16 al 24 settembre 2024 (cfr. doc. 329).

                                  Con decisione del 18 dicembre 2024, dopo avere ricevuto quanto richiesto il 10 dicembre 2024 (cfr. supra e doc. 70-71), l’USSI ha riconosciuto a RI1 il diritto a percepire le prestazioni Las ordinarie dal 1° al 30 novembre 2024 (cfr. doc. 75-78).

                                  Anche questa decisione contiene la seguente avvertenza:

" (…)

L’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento. (…)” (cfr. doc. 76)

                                  Unitamente alla decisione, l’USSI ha trasmesso a RI1 una lettera accompagnatoria del seguente tenore:

" Facciamo riferimento alla sua pratica di assistenza e per i nostri atti, in occasione della sua prossima richiesta di rinnovo (da presentare tramite il suo comune di domicilio), la invitiamo a farci pervenire i seguenti documenti:

·        estratto conto corrente postale/bancario di tutti i conti in suo possesso per il periodo dal 01.12.2024 fino alla data di rinnovo (giustificare per iscritto eventuali accrediti presenti sull'estratto conto corrente);

·        ricevute pagamento sua quota parte affitto per il mese di novembre 2024;

·        se avesse ricevuto un salario per il mese di novembre 2024, allegare copia conteggio;

·    aggiornamenti sul suo stato di salute, se inabile copia certificato medico (in nostro possesso certificato medico infortunio - valido fino al 31.12.2024);

      ○   in caso di indennità giornaliera infortunio, la preghiamo di allegare copia decisione e conteggio;

·     comunicare la suddivisione della sua polizza cassa malati famiglia al suo assicuratore e farci avere copia della nuova polizza aggiornata 2025 (LAMaI ed LCA);

·        copia verbali colloqui rilasciati dall'Ufficio regionale di collocamento (URC);

·        aggiornamenti per iscritto sulla sua situazione personale, scolastica/formativa, professionale e finanziaria;

·        comunicare tempestivamente ogni sorta di entrata (rendite, indennità, prestiti, inizio attività lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, TWINT), la quale viene presa in considerazione per il calcolo della prestazione.

A prescindere dalla documentazione/informazione sopra richiesta la rendiamo attenta di voler immediatamente annunciare al nostro Ufficio ogni cambiamento della sua situazione personale (ad esempio: convivenza ai sensi della Laps, assenza all'estero) e finanziaria (ad esempio: inizio attività lavorativa, entrate da salario, aiuto di terzi, prestiti, TWINT).

La avvisiamo già sin d'ora che in assenza di motivazione e/o documentazione, eventuali entrate finanziarie saranno computate d'ufficio.

Le rammentiamo che il richiedente deve fornire ogni documento e informazione necessari all'accertamento dell'unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta. La informiamo che in mancanza di quanto richiesto l'Ufficio potrà decidere di non entrare in materia per il rinnovo della prestazione. Se il richiedente non rispetta quanto richiesto l'Ufficio si riserva l'applicazione di una sanzione (cfr. 9a RegLas).” (cfr. doc. 73)

                                  A tal proposito, il TCA rileva che scritti accompagnatori analoghi a quello del 18 dicembre 2024 erano già stati trasmessi alla ricorrente unitamente alle precedenti decisioni emesse nei suoi confronti.

                                  Contestualmente alla decisione di settembre 2024, infatti, RI1 era stata informata che in occasione di una prossima domanda di rinnovo avrebbe dovuto presentare il proprio estratto conto, le ricevute di pagamento della propria quota di pigione, “comunicare la suddivisione della sua polizza cassa malattia famiglia al suo assicuratore e farci avere copia della polizza aggiornata”, copia della conferma di iscrizione nel sistema COLSTA, aggiornamenti scritti sulla sua situazione personale, scolastica/formativa, professionale e finanziaria e comunicare tempestivamente ogni entrata (cfr. doc. 701).

                                  Anche la decisione del 4 ottobre era stata accompagnata dalla richiesta di presentare, qualora l’interessata avesse poi chiesto il rinnovo delle prestazioni Las, la stessa documentazione, cui in ottobre andavano ad aggiungersi, rispetto a settembre, copia dei verbali URC in sostituzione della conferma di iscrizione al COLSTA e la conferma di iscrizione quale persona senza attività lucrativa rilasciata dalla Cassa Cantonale di Compensazione AVS (cfr. doc. 663).

                                  La domanda di rinnovo della prestazione Las scaduta il “30/11/2024” è stata inizialmente presentata, per la figlia, dal padre della ricorrente il 2 gennaio 2025 (cfr. doc. 82) e poi dall’interessata l’8 gennaio successivo (cfr. doc. 79-81).

                                  La documentazione contestualmente prodotta dalla ricorrente è la seguente:

polizza assicurativa Visana per il 2025 del 21 dicembre 2024 (cfr. doc. 517);

certificato medico di incapacità lavorativa per dicembre 2024 del 2 dicembre 2024 (cfr. doc. 521);

certificato medico di incapacità lavorativa per gennaio 2025 del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 520);

documento “aggiornamenti sulla situazione personale, professionale e finanziaria” redatto dalla ricorrente, datato 31 dicembre 2024, del seguente tenore “______ signori, con la presente si informa che riguardo alla mia situazione personale, professionale e finanziaria per il mese di dicembre corrente anno, non ci sono novità alcune, invece permane ancora la mia inabilità al lavoro al 100% (allegasi certificato medico)” (cfr. doc. 527);

panoramica dei movimenti ______ dal 1° al 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 528);

copia conferma di pagamento della pigione per novembre 2024 del 13 novembre 2024 (cfr. doc. 529);

fattura dei premi LaMal e LCA del 6 gennaio 2025 (cfr. doc. 534-535).

                                  Con decisione del 10 gennaio 2025, l’USSI, preso atto di tale documentazione e della richiesta di rinnovo di inizio gennaio 2025, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di gennaio 2025 (cfr. doc. 513-516; supra consid. 1.1.).

                                  Lo stesso giorno, l’amministrazione ha anche rifiutato l’erogazione delle prestazioni speciali richieste dall’interessata il 13 ed il 14 dicembre 2024. “Considerato che per il mese di dicembre 2024 non ha beneficiato di prestazione assistenziale”, ha contestualmente indicato l’USSI, “le comunichiamo che il nostro ufficio non può entrare nel merito del riconoscimento” delle prestazioni speciali richieste da RI1 (cfr. doc. 509 e supra consid. 1.1.).

                                  La decisione del 10 gennaio 2025 è stata confermata dalla decisione su reclamo qui impugnata (cfr. supra consid. 1.3. e 1.4.).

                          2.6.  Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte ricorda che la ricorrente, sulla base della richiesta di rinnovo presentata ad inizio gennaio 2025, postula il riconoscimento delle prestazioni Las (anche) per il mese di dicembre 2024.

                                  L’amministrazione, invece, chiede la reiezione dell’impugnativa, ritenendo che la domanda di rinnovo di gennaio 2025, per le prestazioni di dicembre 2024, è stata presentata tardivamente.

                                  Nel caso concreto è indubbio che la richiesta di rinnovo delle prestazioni Las per dicembre 2024 - peraltro inizialmente presentata, il 2 gennaio 2025, dal padre della ricorrente, anziché da quest’ultima, che vi ha provveduto personalmente l’8 gennaio 2025 - è stata presentata dopo il 31 dicembre 2024.

In tale contesto il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda.

In sede di reclamo, l’interessata ha precisato di non avere ricevuto la decisione dell’USSI relativa alla richiesta di rinnovo della prestazione Laps e il relativo scritto accompagnatorio prima del 24 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

Questa circostanza non è contestata dall’amministrazione.

Ora, come figura esplicitamente nelle istruzioni informative riprodotte al consid. 2.4 “La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisione di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno”. 

In data 24 dicembre 2024 la ricorrente ha quindi saputo che la prestazione assistenziale era limitata al solo mese di novembre 2024 e che avrebbe pertanto dovuto chiedere il rinnovo della prestazione assistenziale entro la fine del mese di dicembre 2024.

Fino a quel momento ella poteva legittimamente ritenere che il diritto alle prestazioni assistenziali sarebbe stato riconosciuto per più di un mese (come peraltro già accaduto con la decisione del 6 settembre 2024).

Va infatti sottolineato che nel caso concreto siamo confrontati con una persona che aveva presentato la richiesta di prestazioni assistenziali soltanto pochi mesi prima (e meglio il 7 agosto 2024; cfr. consid. 2.5.) e che aveva ricevuto in precedenza soltanto due decisioni dall’USSI.

                                  La prima decisione, che le ha riconosciuto le prestazioni assistenziali ordinarie dal 1° luglio al 30 settembre 2024, è stata emessa il 6 settembre 2024 e riporta, in grassetto, la seguente avvertenza:

" (…) l’eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell’apposito formulario, vidimato dal Comune di domicilio o dal servizio d’accompagnamento di riferimento.”

(cfr. doc. 704).

                                  Con domanda del 1° ottobre 2024, RI1 ha, poi, chiesto il rinnovo delle prestazioni scadute il 30 settembre precedente (cfr. doc. 672-674).

                                  Con la seconda decisione emanata a favore della ricorrente il 4 ottobre 2024, l’USSI le ha assegnato una prestazione ordinaria per il mese di ottobre 2024.

                                 Anche questo provvedimento riporta l’avvertenza succitata circa il termine entro il quale deve essere presentata un’eventuale richiesta di rinnovo delle prestazioni Las (cfr. doc. 665-668).

Diversa avrebbe potuto essere la soluzione se si fosse trattato di una persona che richiedeva prestazioni assistenziali da molto più tempo e in ogni occasione si era vista riconoscere il diritto soltanto per la durata di un mese.

Considerate le festività nei giorni di Natale e di Santo Stefano, la ricorrente aveva quindi a disposizione, il venerdì 27 dicembre, il lunedì 30 dicembre ed il martedì 31 dicembre 2024 per procedere ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 Las.

Si tratta effettivamente di pochi giorni.

Il TCA rileva, però, che tutta la documentazione richiesta dall’USSI per la presentazione della domanda di rinnovo per dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.) già si trovava a disposizione di RI1 al più tardi il 27 dicembre 2024.

In particolare, la documentazione _______ poi presentata dalla medesima a gennaio riporta i movimenti sino a quel giorno e data, pertanto, del 27 dicembre 2024.

Il certificato medico per dicembre data del 2 dicembre 2024 e quello per gennaio del 27 dicembre successivo, la polizza LaMal per il 2025 del 21 dicembre 2024 ed il cedolino per l’avvenuto pagamento dell’affitto riporta la data del 13 novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

L’unico documento posteriore al 27 dicembre 2024 (comunque datato 31 dicembre 2024), tra quelli richiesti dall’USSI (riprodotto al consid. 2.4), è il breve scritto del 31 dicembre 2024 della ricorrente che informa l’amministrazione in merito al fatto che sul proprio stato personale, finanziario e di salute non vi sono novità.

In sede di reclamo RI1 ha sostenuto che tra il mese di dicembre 2024 e gennaio 2025 è “stata ammalata con prescrizione medica di riposo a seguito a delle emorragie” (vedi certificato medico, cfr. consid. 1.2).

In effetti, dagli atti risulta che la ricorrente risultava inabile al 100% sia a dicembre 2024, che a gennaio 2025 (cfr. supra consid. 2.4.).

Questo era, però, già stato il caso per i mesi di ottobre, rispettivamente novembre 2024 e tale inabilità, in ogni caso, da una parte, non le aveva impedito né di presentare le precedenti domande tese all’erogazione delle prestazioni Las ordinarie, né, per esempio con riferimento proprio a dicembre 2024, quelle del 13 e del 14 dicembre 2024 (cfr. supra consid. 2.4.).

D’altra parte, sebbene inabile al 100% anche nei mesi successivi, la ricorrente ha presentato tanto le richieste di rinnovo delle prestazioni Las ordinarie, quanto l’erogazione di quelle speciali (a proposito degli effetti di un’inabilità lavorativa accertata nel contesto della restituzione del termine per ricorrere secondo l’art. 61 LPGA cfr. STF 8C_696/2025 del 9 dicembre 2025; STF 8C_73/2024 del 14 maggio 2024, consid. 4.2; STF 8C_554/2010 del 4 agosto 2010, consid. 4.2).

Con certificato medico del 20 gennaio 2025, in aggiunta alla predetta inabilità lavorativa, la curante della ricorrente (che il 27 dicembre 2025 ne ha attestato l’inabilità analogamente a quanto valeva per i mesi precedenti anche per gennaio 2025, senza alcuna precisazione aggiuntiva; cfr. doc. 520) ha certificato che quest’ultima “nel mese di dicembre”, ha “manifestato perdite ematiche vaginali e rettali che hanno richiesto interventi medici e riposo” nonché sofferto di “dolore sacro coccigeo persistente in seguito all’infortunio del settembre 2024” (cfr. doc. 316).

Dagli atti emerge che nel dicembre 2024, la ricorrente, oltre a presentare le richieste di prestazioni speciali Las ella ha effettuato prelievi in contanti con la propria carta _______ (avente terminale “____”; cfr. doc. 762) presso la filiale della _______ di ______ (distante 300 metri dallo sportello Laps di via ______; cfr. https://www.google.com/maps/) sia il 14, che il 26 dicembre 2024 (cfr. doc. 40 e 363).

A fronte, di quanto la dottoressa curante ha certificato il 20 gennaio 2025, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene, che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI per quanto attiene alle effettive condizioni di salute dell’assistita tra il 24 ed il 31 dicembre 2024.

Ciò si giustifica tanto più se si considera che il Formulario di rinnovo è stato inoltrato il 2 gennaio 2025 non da lei personalmente ma da suo padre (cfr. doc. 82: “(…) ti confermo che la richiesta è stata presentata presso lo sportello Laps di ______ dal padre e ritirata erroneamente dalla collega ______, la collega ______ ha convocato la richiedente dato che i rinnovi non possono essere consegnati da terzi. (…)”).

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” 

(STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Alla luce di quanto appena esposto l’USSI, interpellerà, previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assistita, il medico curante di RI1 (dr.ssa med. ______) al fine di stabilire se l’insorgente, alla luce del suo stato di salute tra il 24 ed il 31 dicembre 2024, era impossibilitata, oppure no, indicandone i motivi, a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.

L’USSI interpellerà pure la ricorrente sui motivi per i quali ha elaborato lo scritto – aggiornamento della propria situazione personale – soltanto il 31 dicembre 2024.

Sulla scorta delle relative risultanze, la parte resistente esaminerà, infine, nuovamente se la tardività della richiesta di prestazioni Las, relativamente ad eventuali diritti per il mese di dicembre 2024, era da considerarsi, o meno, giustificata.

                          2.7.  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo deve quindi essere annullata e gli atti rinviati all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.

                          2.8.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

                                  L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

                                  L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

                                  In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su reclamo del 4 settembre 2025 è annullata.

                                    §§ Gli atti sono rinviati all’USSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti

42.2025.51 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2026 42.2025.51 — Swissrulings