Raccomandata
Incarto n. 42.2016.31 rs
Lugano 16 novembre 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2016 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 emanata da
CO 1 in materia di assistenza sociale
considerato, in fatto e in diritto
che - con decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 il Municipio di __________ ha riconfermato la propria decisione del 20 settembre 2016 (cfr. doc. I) con la quale aveva stabilito, in relazione alla richiesta della RI 1 di assunzione delle spese funerarie del defunto __________, di essere pronto ad accollarsi l’importo di fr. 1'523.-, corrispondente alla differenza tra il costo totale del funerale riconosciuto in base alle direttive cantonali in vigore di fr. 4'573.- e l’acconto versato da un parente (nonna) del defunto di fr. 3'050.- (cfr. doc. A);
- con ricorso dell’11 novembre 2016 inoltrato al TCA la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento della somma di fr. 2'588.75 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2015 a titolo di saldo delle spese funerarie relative a __________ ammontanti a complessivi fr. 7'161.75 (cfr. doc. I);
- giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. g della Legge sull’assistenza sociale (Las) le prestazioni assistenziali speciali cantonali sono destinate a coprire, tra l’altro, le spese di sepoltura;
- l’art. 54 Las prevede che il Comune provvede alle spese di sepoltura di suoi cittadini non beneficiari di prestazioni assistenziali cantonali, deceduti senza lasciare risorse sufficienti a coprire tali spese. È riservato il regresso su parenti tenuti all’obbligo di assistenza secondo l’art. 328 del CCS;
- ai sensi dell’art. 208 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC) contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
- secondo l’art. 209 LOC sono legittimati a ricorrere contro le decisioni degli organi comunali: a) ogni cittadino del comune; b) ogni altra persona o ente che dimostri un interesse legittimo;
- l’art. 13 del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________, emesso in applicazione dell’art. 53 Las riguardo agli aiuti puntuali a cittadini che si trovano in difficoltà economica temporanea e approvato dalla Sezione Enti locali, su delega del Consiglio di Stato, il 21 ottobre 2015, enuncia che contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione;
- la presente fattispecie concerne l’entità dell’importo relativo alle spese connesse al funerale di __________ a carico del Municipio di __________;__________
- il Municipio di __________, in effetti, il 19 ottobre 2016, ha emesso una decisione su reclamo con cui ha confermato di assumere il pagamento della somma di fr. 1'523.--;
- come visto, sia la LOC che il Regolamento sul Fondo Sociale Comunale del Comune di __________ quale rimedio di diritto contro le decisioni del Municipio prevedono il ricorso al Consiglio di Stato;
- competente per il contenzioso sull’entità dell’importo delle spese funerarie a carico del Comune è, conseguentemente, il Consiglio di Stato;
- del resto il Municipio di __________ nella propria decisione su reclamo del 19 ottobre 2016 ha espressamente indicato che “contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della presente” (cfr. doc. A);
- l’avv. RA 1, nel ricorso, ha peraltro evidenziato che il provvedimento impugnato riportava, quale rimedio di diritto, il ricorso al Consiglio di Stato, specificando tuttavia di ritenere, sulla base dell’art. 33 Laps a cui rinvia l’art. 65 Las, di inviare il ricorso al TCA (cfr. doc. I pag. 2);
- l’art. 65 Las contempla, però, i rimedi di diritto contro decisioni concernenti le prestazioni assistenziali ordinarie e speciali cantonali (cfr. capitolo V della Las “Procedura”, in particolare art. 60 Las);
- il ricorso in esame si rivela, pertanto, irricevibile per mancanza di competenza ratione materiae;
- gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato per ragione di competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 LPamm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca);
- il termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione dell’art. 12 cpv. 1 Lptca secondo cui se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi, per competenza, al Consiglio di Stato.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti