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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2012 42.2012.5

26 aprile 2012·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·808 parole·~4 min·3

Riassunto

Ricorso irricevibile in quanto tardivo.La dec. su reclamo del 10.1.12 è stata regolarm.notificata all'allora patrocinatore il 13.1.12.Il ricorso del 21.2.12 è quindi stato inviato dopo il termine di 30 gg dalla notifica della dec.su reclamo

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 42.2012.5   DC/sc

Lugano 26 aprile 2012  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2012 di

 RI 1    

contro  

la decisione su reclamo del 10 gennaio 2012 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona     in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 10 gennaio 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 5 agosto 2011 (cfr. doc. 36) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali dopo il mese di luglio 2011 in quanto il suo domicilio assistenziale è situato nel Canton __________ (cfr. doc. II 1).

                               1.2.   Contro la  citata decisione su reclamo, il 21 febbraio 2012 RI 1 ha inoltrato uno scritto all’USSI, denominato “ricorso”, che è stato trasmesso per competenza al TCA (cfr. doc. I e II).

                               1.3.   Il 14 marzo la cancelleria del TCA ha invitato l’USSI ad accertare la data esatta in cui l’interessata ha ricevuto la decisione su reclamo (cfr. doc. III).

                                         Il 27 aprile 2012 l’USSI ha inviato della documentazione dalla quale risulta che la decisione su reclamo è stata recapitata il 13 gennaio 2012 al rappresentante di RI 1, avv. ______________________________ (cfr. doc. IV e IV bis).

                                         Invitata dal TCA a formulare osservazioni scritte circa la tardività del ricorso (cfr. doc. V), l’interessata è rimasta silente.

                                         Il 12 aprile 2012 l’USSI ha invece proposto di dichiarare irricevibile il ricorso, che, secondo l'amministrazione, andrebbe comunque respinto anche nel merito (cfr. doc. VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33 Laps.

                                         L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"  1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

                               2.3.   Nella presente fattispecie il TCA constata che la decisione su reclamo del 10 gennaio 2012 è stata regolarmente notificata (sul tema cfr. STF 9C-85/2011 del 17 gennaio 2012 consid.4.2) all’allora patrocinatore di Verena Abdelhamid (cfr.doc.32), il quale l’ha ritirata il 13 gennaio 2012 (cfr. doc. IV bis).

                                         In simili condizioni il ricorso del 21 febbraio 2012 deve essere dichiarato irricevibile in quanto inviato dopo il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione su reclamo (sulla tardività di un ricorso, cfr. STF 9C-85/2011 del 17 gennaio 2012 consid. 4.1), fissato all’art. 33 cpv. 2 Laps, in relazione con l’art. 65 cpv. 1 Las.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso del 21 febbraio 2012 è irricevibile, in quanto tardivo.   

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

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